Legge regionale 13 agosto 2007, n. 26
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Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazione (GO.RE.COM.)
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Sostituzione dei commi 2 e 3 dell’articolo 3)
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)) sono sostituiti dai seguenti: “2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale con votazione separata da quella per l’elezione degli altri componenti. 3. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato sono eletti, con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale.”.
ARTICOLO 2 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale: E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 13 agosto 2007 PER IL PRESIDENTE IL VICE PRESIDENTE (Massimiliano Costa)
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