Legge regionale 16 marzo 2007, n. 11
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Ulteriori modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 (Norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle Cinque Terre)
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Modifica all’articolo 2)
1. All’articolo 2, comma 1 della legge regionale 8 maggio 1985 n. 41 (norme per la salvaguardia e l’incremento dell’attività agricola nelle Cinque Terre) è aggiunta, dopo la lettera h), la seguente lettera: “i) manutenzione e gestione di impianti di trasporto su monorotaia a cremagliera.”.
ARTICOLO 2 (Modifiche all’articolo 3)
1. All’articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 41/1985, le parole “gli interventi di cui alle lett. a), b) e c)” sono sostituite dalle parole “gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e i)”. 2. All’articolo 3, comma 2, lettera a) della l.r. 41/1985, le parole “di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), sono sostituite dalle parole “di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e i)”. 3. All’articolo 3 della l.r. 41/1985, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: “2 bis. I contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), sono riservati agli impianti di trasporto su monorotaia a cremagliera di proprietà o comunque gestiti da enti pubblici.”.
ARTICOLO 3 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 della l.r. 41/1985 sono fissati rispettivamente in trenta e sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 16 marzo 2007 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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