Legge regionale 02.02.2007, n. 3
Modificazioni alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Modifica all’articolo 20)

1. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 20 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) è inserito il seguente comma:
“7 ter. Le Province, nell’ambito della composizione del Comitato di Gestione di cui al comma 3, possono stabilire di variarne il numero dei componenti sino al raddoppio degli stessi, nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti dall’articolo 14, comma 10 della l. 157/1992.”.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 2 febbraio 2007
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)