Legge regionale 27 dicembre 2006, n. 47
Modificazioni alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese)
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Sostituzione dell’articolo 6)

1. L’articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1994 n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese) è sostituito dal seguente:
“Articolo 6 (Fondo per l’acquisto e l’infrastrutturazione di aree produttive e il recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo dismessi)
1. Al fine di favorire la realizzazione di aree attrezzate per l’insediamento dei soggetti di cui all’articolo 5, la Regione istituisce un fondo diretto all’acquisto di aree o fabbricati e all’eventuale ristrutturazione di fabbricati dismessi.
2. Negli interventi di cui al comma 1 sono altresì comprese opere di infrastrutturazione, di bonifica o messa in sicurezza di tali immobili.
3. Il fondo viene costituito presso FI.L.S.E. S.p.A., per l’effettuazione degli interventi di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale che definisce, in particolare:
a) le modalità di finanziamento del fondo stesso e del suo rientro nel bilancio regionale;
b) le priorità degli interventi;
c) le modalità e i criteri per la partecipazione di FI.L.S.E. S.p.A. alle società di cui al comma 6, nonché i criteri di valutazione del valore delle azioni da acquisire e da cedere a fronte dell’avvenuta effettuazione degli interventi;
d) la percentuale massima del fondo da destinare al capitale delle società di cui al comma 6.
4. I rapporti tra Regione e FI.L.S.E. S.p.A. inerenti la gestione del fondo sono disciplinati da convenzione approvata dalla Giunta regionale, che definisce tra l’altro le modalità di rendicontazione annuale della gestione.
5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati da FI.L.S.E. S.p.A. anche in nome e per conto della Regione.
6. Ad eccezione delle opere di urbanizzazione da trasferire ai Comuni, la proprietà degli immobili o delle altre opere realizzate può essere trasferita a prezzi di mercato ai soggetti indicati nell’articolo 5 o a primarie società di leasing che sono vincolate a concedere in locazione finanziaria gli immobili e le opere ai soggetti stessi. I corrispettivi delle vendite vanno a reintegro del fondo per successivi impieghi.
7. Il fondo può essere inoltre utilizzato per la partecipazione della FI.L.S.E. S.p.A. al capitale di società aventi come scopo l’approntamento di siti da destinare ad attività produttive. Ad avvenuta effettuazione degli interventi, a fronte della liquidazione della società o della cessione delle azioni, deve essere garantito a FI.L.S.E. S.p.A., attraverso appositi strumenti negoziali, il corrispondente valore. Lo stesso va a reintegro del fondo per successivi impieghi.”.

ARTICOLO 2
(Abrogazione dell’articolo 7)

1. L’articolo 7 della l.r. 43/1994 è abrogato.

ARTICOLO 3
(Modifica dell’articolo 15)

1. Nel comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 43/1994 la parola “6,” è soppressa.

ARTICOLO 4
(Norma transitoria)

1. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui all’articolo 1 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 5
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale all’Area XIV – Industria e piccola e media impresa: U.P.B. 14.101 “Spese connesse allo sviluppo dell’industria e delle piccole e medie imprese” e U.P.B.
14.201 “Interventi a sostegno dell’industria e delle piccole e medie imprese”.
2. Per l’anno finanziario 2006 si provvede mediante le seguenti variazioni:
• Stato di previsione dell’entrata- Aumento di euro 2.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.3.3 “Recuperi e rimborsi di natura diversa”;
• Stato di previsione della spesa
- Iscrizione di euro 2.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 14.201 “Interventi a sostegno
dell’industria e delle piccole e medie imprese”.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 6
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 27 dicembre 2006
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)