Legge regionale 27 dicembre 2006, n. 45
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Modifica all'art. 2, comma 7, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento di conti pubblici", come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Modifica all’articolo 2, comma 7)
1. Nell’articolo 2, comma 7, della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 (disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici", come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004", concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi) il termine “31 dicembre 2006” è sostituito dal seguente: “31 ottobre 2007”.
ARTICOLO 2 (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale: E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 27 dicembre 2006 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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