Legge regionale 23 dicembre 2006, n. 43
|
Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive)
|
|
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Proroga dei termini)
1. Il periodo quinquennale 1995 – 1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, scadente il 31 dicembre 2005 è prorogato al 31 dicembre 2006. 2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell’esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.
ARTICOLO 2 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale: E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 23 dicembre 2005 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
|
|