Legge Regionale Lazio 17 marzo 2022, n. 3
Disposizioni finanziarie di carattere urgente
 
Bollettino Ufficiale n. 4 del 23 marzo 2022


Art. 1
(Disposizioni di carattere finanziario di adeguamento all'articolo 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024))
1. A decorrere dall'anno di imposta 2022 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è determinata per scaglioni di reddito incrementando l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni:
a) per i redditi sino a euro 15.000,00: 0 per cento;
b) per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,58 per cento;
c) per i redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 1,08 per cento;
d) per i redditi oltre euro 50.000,00: 1,10 per cento.
2. Per l'anno 2022 le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)), disposte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, rimangono confermate.

Art. 2
(Crisi in Ucraina)
1. Le erogazioni liberali versate alle casse regionali per assicurare sostegno e soccorso alla popolazione proveniente dall'Ucraina interessata dalla crisi internazionale sono riversate al Commissario delegato nominato con ordinanza del Dipartimento della protezione civile 4 marzo 2022, n. 872 (Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina), mediante accredito alla relativa contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 4 della citata ordinanza.

Art. 3
(Abrogazione)
1. L'articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2014)), è abrogato a decorrere dall'anno d'imposta 2022.

Art. 4
(Disposizione di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della Regione.

Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.