Numero BUR: 27 s. o. n. 2
Data BUR: 29/03/2022
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione garantisce, in armonia con l'articolo 6 dello Statuto, l'uguaglianza di ogni cittadino laziale nell'esercizio dei diritti civili, sociali ed economici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, opera affinché siano garantiti i diritti dei consumatori e rimuove ogni ostacolo che impedisca la piena parità delle donne e degli uomini nei vari settori di attività attraverso l'attivazione di azioni positive, riconoscendo il primato della persona e la tutela dei diritti dell'adolescenza.
Art. 2
(Interventi)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1:
a) concede, alle donne di età compresa tra i quattordici e i cinquanta anni, con reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a euro 20.000,00, un contributo corrispondente alla differenza tra l'importo dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche, e quella prevista per i beni di cui alla parte II della tabella A allegata al medesimo decreto;
b) promuove iniziative da parte dei comuni, in collaborazione con gli enti gestori delle farmacie, diretti al contenimento dei prezzi di acquisto degli assorbenti e degli altri supporti igienici femminili nonché all'applicazione di promozioni nelle farmacie comunali, con particolare riguardo per i prodotti che utilizzano materiali a basso impatto ambientale;
c) sviluppa un'apposita applicazione, installabile anche su dispositivi mobili, per la presentazione delle richieste di contributo previste alla lettera a) e per la gestione dei relativi accrediti sul conto corrente dei beneficiari;
d) promuove, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, iniziative dirette all'approfondimento di tematiche e problematiche afferenti al ciclo mestruale, con particolare attenzione al fenomeno della povertà mestruale e al relativo stigma sociale, nonché all'acquisizione delle conoscenze concernenti la propria sfera sessuale;
e) realizza apposite campagne comunicative, alle quali possono aderire esercenti e produttori del settore, volte a garantire la massima conoscenza dei contenuti della presente legge ed in particolare della possibilità di ricevere il contributo di cui alla lettera a).
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, sono stabilite le modalità attuative degli interventi di cui al comma 1.
Art. 3
(Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che contiene le seguenti informazioni:
a) quante domande di contributo sono state presentate, quante ammesse a contributo e finanziate, quante ammesse a contributo e non finanziate, quante non ammesse a contributo con la motivazione dell'esclusione;
b) la tipologia delle iniziative realizzate, i soggetti coinvolti, gli esiti conseguiti, anche in termini di adesione, partecipazione e soddisfacimento;
c) le eventuali difficoltà incontrate nel corso della realizzazione degli interventi.
2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l'attuazione degli interventi;
b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.
Art. 4
(Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 ''Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale'' della missione 12 ''Diritti sociali, politiche sociali e famiglia'', titolo 1 ''Spese correnti'', della voce di spesa denominata ''Spese relative al cashback dell'IVA per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili'' e del ''Fondo per le iniziative promozionali, informative e comunicative relative al cashback dell'IVA per l'acquisto di assorbenti e altri supporti igienici femminili'', le cui autorizzazioni di spesa pari, rispettivamente, a euro 200.000,00, per l'anno 2022 e a euro 680.000,00, per l'anno 2023, e a euro 50.000,00, per l'anno 2022 e a euro 100.000,00, per l'anno 2023, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 ''Altri fondi'' della missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', titolo 1.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.