Numero BUR: 18 s.o. n. 1
Data BUR: 24/02/2022
Art. 1
(Finalità e definizione)
1. La Regione, nel rispetto delle competenze attribuite dall'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione nelle materie dell'istruzione, della formazione, del lavoro e del sostegno all'innovazione per i settori produttivi, riconosce il ruolo strategico della Blue economy e attua politiche formative, di crescita occupazionale e di sviluppo economico nei relativi settori di attività.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove:
a) la valorizzazione delle figure professionali impiegate e di quelle emergenti nei settori della Blue economy, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS) e di quelli di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), valutando il grado di istruzione e formazione richiesto dalle imprese nei singoli settori economici nonché il fabbisogno di professionalità delle stesse, al fine di conseguire una maggiore sinergia tra il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, e quello produttivo nonché quello accademico;
b) l'attività sinergica, previa intesa ove necessaria, con le università e i centri di ricerca per il supporto all'attività di ricerca nonché per lo svolgimento di tirocini e creazione di sbocchi occupazionali nei settori della Blue economy;
c) l'incremento occupazionale nell'ambito delle attività economiche collegate al mare, ai fiumi, ai laghi e alle coste;
d) lo sviluppo del sistema produttivo regionale della Blue economy, favorendo l'innovazione tecnologica dei settori economici tradizionali e la diffusione, sul territorio regionale, dei settori economici emergenti;
e) la riduzione di sostanze inquinanti, investendo in progetti innovativi diretti alla trasformazione dei rifiuti, al loro riutilizzo e alla loro reintegrazione nel ciclo produttivo, ai fini della salvaguardia e della valorizzazione della biodiversità dell'ecosistema marino, dei fiumi, dei laghi e delle coste, in raccordo, previa intesa, con i soggetti gestori delle aree naturali protette marine e favorendo l'utilizzo dello strumento del Contratto di fiume di cui all'articolo 3, commi da 95 a 97, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17.
3. Ai fini della presente legge, per Blue economy si intende un modello economico circolare, sostenibile e innovativo di produzione e consumo che, in sinergia con l'ecosistema acquatico, valorizzi attività e risorse collegate al mare, ai fiumi, ai laghi e alle coste del territorio regionale.
Art. 2
(Ambiti di intervento)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione, anche attraverso l'istituzione della Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue economy di cui all'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge:
a) interviene, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ai sensi della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche e nel rispetto della normativa europea e statale che disciplina il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per la qualificazione e l'alta formazione delle nuove figure professionali richieste nei settori della Blue economy nel campo delle biotecnologie marine, nelle attività antinquinamento, nel campo dell'accoglienza in chiave ambientale, nei porti turistici, nella cantieristica, nella nautica, nel lavoro portuale, attraverso l'adeguamento ai repertori nazionali di riferimento;
b) sostiene e promuove il continuo processo di formazione professionale del personale già in servizio operante nelle filiere che compongono il settore della Blue economy;
c) favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro di figure professionali innovative richieste dai settori di attività della Blue economy che ricomprendono, in particolare, la filiera ittica, l'industria delle estrazioni marine, le attività portuali e la cantieristica, la movimentazione merci e passeggeri, la ricerca, la regolamentazione e tutela ambientale, le energie rinnovabili marine nonché la filiera turistica, ivi inclusi i servizi di alloggio e ristorazione e le attività sportive e ricreative;
d) promuove e sostiene la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, anche attraverso la creazione della Rete regionale sulla Blue economy di cui all'articolo 4 tra i diversi attori operanti nell'ambito della Blue economy;
e) promuove azioni positive dirette a sostenere l'occupazione femminile nel sistema produttivo e imprenditoriale della Blue economy, favorendo l'affermazione professionale delle donne anche all'interno degli organi decisionali;
f) supporta la ricerca e l'innovazione nell'ambito della Blue economy al fine di accrescere la competitività e l'efficienza ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale;
g) favorisce iniziative volte a rafforzare l'apertura e la collaborazione internazionale in materia di formazione, ricerca e lavoro nell'ambito della Blue economy, sostenendo anche le attività progettuali di università e centri di ricerca;
h) supporta gli investimenti in processi, prodotti e servizi, con particolare riferimento a quelli caratterizzati da elevato valore innovativo, realizzati da piccole, medie e grandi imprese operanti nel settore della Blue economy e, in particolare, nell'ambito delle filiere e delle attività di cui alla lettera c);
i) promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove imprese giovanili e nuove imprese innovative operanti nel settore della Blue economy;
l) attrae, forma e mantiene nel settore della Blue economy un capitale umano adeguatamente qualificato;
m) promuove forme di partenariato pubblico-privato anche al fine di attuare la politica europea di ricerca e innovazione in materia di Blue economy;
n) promuove lo svolgimento di manifestazioni fieristiche dedicate al settore della Blue economy quale strumento di politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione del settore;
o) promuove sinergie tra le aree costiere e le aree interne, ivi comprese quelle lacuali e fluviali, al fine di connettere efficacemente i territori interessati e creare collaborazioni istituzionali e imprenditoriali utili allo sviluppo della Blue economy;
p) favorisce iniziative volte alla creazione di un vero e proprio sistema di Blue tourism nel Lazio.
2. La Regione, attraverso la Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue economy, assicura il raccordo della programmazione degli interventi della presente legge con la programmazione regionale negli ambiti connessi, al fine di garantirne una realizzazione coerente e integrata.
Art. 3
(Raccordo tra il sistema formativo regionale e quello occupazionale. Coordinamento delle università del Lazio)
1. La Regione promuove, avvalendosi delle attività svolte dalla Rete regionale sulla Blue economy di cui all'articolo 4, l'implementazione dell'offerta formativa di istruzione e/o formazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da erogare nei settori tradizionali ed emergenti della Blue economy.
2. La Regione, per favorire l'implementazione dell'offerta formativa di cui al comma 1, attiva corsi e programmi di formazione prioritariamente nelle seguenti aree:
a) trasporto merci e passeggeri;
b) filiera ittica;
c) estrazioni marine;
d) cantieristica;
e) turismo marittimo, fluviale e lacuale, costiero e di crociera;
f) biotecnologia marina;
g) nautica da diporto, porti e porti a secco;
h) ricerca e tutela ambientale;
i) servizi di alloggio e ristorazione;
l) attività sportive e ricreative;
m) servizi di trasporto;
n) cultura, paesaggio e archeologia;
o) nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione;
p) informazione e formazione per la conoscenza degli effetti climatici e loro mitigazione;
q) difesa delle coste e riqualificazione del litorale;
r) sicurezza e protezione marittima, anche con la cooperazione della guardia costiera.
3. La Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la formazione di un Coordinamento delle università del Lazio finalizzato a mettere in rete le proprie eccellenze nell'ambito della Blue economy in un'ottica transdisciplinare, al fine di valorizzare una formazione tecnico-professionale di altissimo profilo che risponda alla domanda delle imprese, alla luce delle nuove competenze tecniche e tecnologiche necessarie al settore dell'economia del mare. Il Coordinamento delle università del Lazio si relaziona, in particolare con i comuni a vocazione marittima che abbiano sistemi portuali, cantieristici, servizi, potenzialità e attività economico-turistiche-culturali legati alla Blue economy per offrire opportunità di formazione e studio altamente qualificate e specialistiche.
Art. 4
(Rete regionale sulla Blue economy)
1. La Regione, al fine di favorire la connessione tra i soggetti operanti nel settore della Blue economy e il sistema di formazione professionale, promuove la costituzione, presso l'assessorato regionale competente in materia di formazione e lavoro e senza oneri a carico del bilancio regionale, della Rete regionale sulla Blue economy, di seguito denominata Rete.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, i criteri e le modalità di costituzione e partecipazione alla Rete nonché di funzionamento, comprese le modalità per assicurare il raccordo con la Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue economy.
3. La Rete, per la finalità di cui al comma 1 e anche in raccordo con la Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue economy, ha il compito di:
a) analizzare il mercato della Blue economy al fine di individuare le figure professionali da inserire nel mondo del lavoro;
b) promuovere lo sviluppo di competenze, conoscenza, innovazione e ricerca in materia di Blue economy;
c) promuovere il sistema dei corsi di formazione professionale nell'ambito della Blue economy attraverso eventi e focus dedicati;
d) diffondere le opportunità offerte dalla Blue economy attraverso il sostegno alle attività di divulgazione, di promozione delle iniziative e dei risultati progettuali realizzati dal sistema educativo regionale, nell'ambito della formazione professionale in materia di Blue economy;
e) sensibilizzare l'adozione di politiche attive del lavoro volte a facilitare l'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro nel settore della Blue economy;
f) promuovere il raccordo con il cluster tecnologico nazionale Blue Italian Growth, al fine di implementare le opportunità di sviluppo tecnologico e innovativo del settore per un'economia circolare e sostenibile;
g) promuovere iniziative di crowdfunding applicate alla Blue economy per la bonifica del mare delle coste laziali.
4. La Rete presenta all'Assessore regionale competente e alla Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue economy, con cadenza annuale, una relazione informativa sui risultati raggiunti e su quelli ancora da raggiungere.
Art. 5
(Interventi in materia di Blue economy)
1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, nel settore della Blue economy.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano, in particolare:
a) progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto nel settore della Blue economy, con particolare riferimento a quelli che offrono soluzioni a migliore impronta ambientale;
b) investimenti in processi e prodotti innovativi nelle micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore della Blue economy, diretti a ridurre l'incidenza della plastica sull'ambiente acquatico per promuovere la transizione verso un'economia circolare caratterizzata da prodotti e materiali innovativi e sostenibili;
c) progetti per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, in particolare orientate all'utilizzo di conoscenze e competenze nel settore della Blue economy;
d) realizzazione di attività fieristiche finalizzate al trasferimento di conoscenze e tecnologie a livello intersettoriale nazionale e internazionale;
e) progetti di sensibilizzazione culturale a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino, fluviale e lacustre, anche mediante la promozione del consumo sostenibile del pesce derivante dalla filiera ittica locale, in particolare nelle mense scolastiche, nonché progetti di promozione degli interventi di raccolta della plastica in mare da parte delle imprese ittiche.
3. La Regione, al fine di favorire l'attività di ricerca nell'ambito della Blue economy, interviene a sostegno delle università e degli enti di ricerca, pubblici e privati, con interventi finalizzati, in particolare, a:
a) qualificare e potenziare le infrastrutture di ricerca per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e innovazione sulla Blue economy;
b) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività di ricerca sulla Blue economy, favorendo l'inserimento di ricercatori anche mediante la mobilità e lo scambio, a livello nazionale e internazionale;
c) promuovere l'ampliamento dell'offerta formativa universitaria con corsi di laurea e master inerenti il settore della Blue economy, con particolare riferimento al diritto marittimo, portuale, dei trasporti e della logistica.
Art. 6
(Programma triennale della Blue economy)
1. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione approva il Programma triennale della Blue economy, di seguito denominato Programma triennale, nel quale sono individuati le principali strategie di intervento da realizzare nel triennio di riferimento, i relativi valori attesi di risultato e l'entità delle risorse occorrenti.
2. Il Programma triennale, suscettibile di aggiornamento annuale, è adottato dalla Giunta regionale, sentita la Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue economy, previa concertazione con le parti sociali, ed è approvato dal Consiglio regionale.
3. Il Programma triennale, in particolare, individua:
a) i settori di interesse primario nei quali intervenire negli ambiti di cui all'articolo 2;
b) le risorse finanziarie, tecniche e organizzative necessarie per il triennio, indicandone le fonti;
c) le modalità di ripartizione annuale delle risorse;
d) le previsioni relative agli effetti occupazionali derivanti dalle strategie di intervento individuate.
Art. 7
(Piani annuali della Blue economy)
1. Al fine di dare attuazione al Programma triennale, la Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, nonché la Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue economy, i Piani annuali della Blue economy di seguito denominati Piani annuali.
2. I Piani annuali, per l'anno di riferimento, stabiliscono, in particolare, gli interventi, i tempi e le modalità per la realizzazione degli stessi nonché i soggetti beneficiari e le risorse.
Art. 8
(Disposizioni di prima attuazione)
1. Il Consiglio regionale approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo 6, il primo Programma triennale.
2. Nelle more dell'approvazione del Programma triennale la Giunta regionale può approvare i Piani annuali sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 6.
Art. 9
(Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che informa:
a) sui percorsi di istruzione e formazione professionale erogati nell'ambito di quelli previsti all'articolo 3, sui dati relativi alle iscrizioni agli stessi e al loro completamento, sui risultati conseguiti in termini di esiti occupazionali delle figure professionali formate;
b) sul funzionamento della Rete e sulle analisi, iniziative e risultati prodotti dalla stessa;
c) sugli interventi realizzati nell'ambito di quelli previsti all'articolo 5 indicando i beneficiari e le loro caratteristiche, i soggetti coinvolti nell'attuazione, i risultati conseguiti, in particolare, in termini di innovazione di processo e di prodotto, di creazione o di sviluppo di imprese innovative, di programmi di ricerca e innovazione e di valorizzazione delle risorse umane impegnate nella ricerca;
d) sulle risorse finanziarie stanziate e su quelle utilizzate per le varie tipologie di intervento;
e) sulle eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione.
2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:
a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti ed alle misure previste per l'attuazione degli interventi;
b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l'attuazione degli interventi;
c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.
Art. 10
(Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo alla Cabina di regia dell'economia del mare e Comitato interistituzionale)
1. L'articolo 15 della l.r. 13/2018 è sostituito dal seguente:
''Art. 15
(Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue economy)
1. Al fine di promuovere una politica unitaria in materia di Blue economy, mediante uno strumento idoneo a governare la complessità e il carattere intersettoriale delle decisioni da assumere in tale materia a livello regionale, presso la Presidenza della Regione è istituita la Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue economy, di seguito denominata Cabina di regia, composta:
a) dal Presidente della Regione, o suo delegato, che la presiede;
b) dagli Assessori competenti in materia di sviluppo economico e attività produttive, lavoro e formazione, ambiente ed energia, difesa del suolo e della costa, concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, pesca e acquacoltura, pianificazione paesistica e territoriale, turismo, trasporto marittimo, viabilità e reti infrastrutturali, o loro delegati.
2. La Cabina di regia è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di sviluppo economico, ha una durata pari a quella della legislatura e la partecipazione alle relative sedute è a titolo gratuito.
3. Alle sedute della Cabina di regia sono invitati a partecipare, anche mediante delega, i presidenti delle province e i sindaci interessati in relazione ai temi trattati. Al fine di garantire l'adeguata partecipazione di tutti i portatori di interesse, alle sedute della Cabina di regia possono partecipare, altresì, in relazione ai temi trattati, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché anche altri enti e organismi interessati.
4. La Cabina di regia svolge funzioni di coordinamento, di consultazione, di semplificazione delle procedure, di integrazione delle diverse politiche di Blue economy, settoriali, territoriali e delle coste, ivi compresa la pianificazione dello spazio marittimo.
5. La Cabina di regia si riunisce periodicamente e comunque con cadenza almeno semestrale, sulla base dell'ordine del giorno stabilito dal Presidente e con l'assistenza tecnica di una segreteria appositamente individuata. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, sono stabilite le modalità operative per il funzionamento della Cabina di regia.
6. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico-operativo alla Cabina di regia, la Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico organizza, in relazione ai temi di volta in volta trattati, appositi Tavoli tecnici con le direzioni regionali competenti nelle materie di cui al comma l, lettera b), ai quali sono invitati a partecipare anche i rappresentanti dei ministeri interessati, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, della Direzione marittima competente, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia delle dogane.''.
Art. 11
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, relativi al sostegno dell'offerta formativa e occupazionale nel settore della Blue economy, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 ''Formazione professionale'' della missione 15 ''Politiche per il lavoro e la formazione professionale'', titolo 1, della voce di spesa denominata: ''Spese per il sostegno dell'offerta formativa ed occupazionale nella Blue economy'', la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 ''Altri fondi'' della missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', titolo 1.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, concernenti gli interventi per lo sviluppo del sistema produttivo nel settore della Blue economy, ivi comprese le attività di ricerca, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 ''Industria, PMI e Artigianato'' della missione 14 ''Sviluppo economico e competitività'', titoli 1 ''Spese correnti'' e 2 ''Spese in conto capitale'', del ''Fondo per lo sviluppo della Blue economy - parte corrente'' e del ''Fondo per lo sviluppo della Blue economy - parte in conto capitale'', le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 200.000,00, per l'anno 2022 e a euro 400.000,00, per l'anno 2023, per gli interventi di parte corrente, e a euro 400.000,00, per l'anno 2022, e a euro 600.000,00, per l'anno 2023, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 ''Altri fondi'' della missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', titoli 1 e 2.
3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale, le risorse relative:
a) all'articolo 41 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 relativo al fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale ed alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche), di cui al programma 01 ''Sviluppo e valorizzazione del turismo'' della missione 07 ''Turismo'', titoli 1 e 2;
b) all'articolo 2, comma 126, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo agli interventi per la valorizzazione e la promozione economica del litorale laziale, alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio) e successive modifiche e alla legge regionale 23 dicembre 2020, n. 21 (Disciplina del sistema fieristico regionale), di cui al programma 01 della missione 14, titoli 1 e 2;
c) alla l.r. 5/2015, di cui al programma 02 della missione 15, titolo 1 e alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e successive modifiche, di cui al programma 03 ''Ricerca e innovazione'' della missione 14, titolo 2, nonché le risorse concernenti il sostegno all'offerta formativa degli Istituti tecnici superiori, di cui al programma 05 ''Istruzione tecnica superiore'' della missione 04 ''Istruzione e diritto allo studio'', titolo 1;
d) alla legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche, di cui ai programmi 03 e 04 ''Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale'' della missione 15, titolo 1;
e) alla legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 (Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura) e alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 (Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio), di cui al programma 02 ''Caccia e pesca'' della missione 16 ''Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca'', titolo 1;
f) alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, con particolare riferimento agli interventi per la difesa e tutela delle coste e all'articolo 3, commi 95 e 96, della l.r. 17/2016, relativo agli interventi per lo sviluppo e l'attuazione dei contratti di fiume, di cui al programma 01 ''Difesa del suolo'' della missione 09 ''Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente'', titoli 1 e 2;
g) alla legge regionale 29 novembre 1984, n. 72 (Interventi regionali per l'adeguamento del sistema portuale laziale) e all'articolo 59 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo alle disposizioni per il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture portuali del Lazio, di cui al programma 03 ''Trasporto per vie d'acqua'' della missione 10 ''Trasporti e diritto alla mobilità'', titoli 1 e 2;
h) all'articolo 21, comma 9, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo al fondo per il piano energetico regionale (PER Lazio), di cui al programma 01 ''Fonti energetiche'' della missione 17 ''Energia e diversificazione delle fonti energetiche'', titoli 1 e 2.
4. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere:
a) le risorse assegnate in attuazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 luglio 2020, n. 38 ''Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il sud e la coesione territoriale'', nonché le ulteriori risorse derivanti da specifici trasferimenti statali in materia;
b) le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma Operativo FESR, OP1 - Un'Europa più intelligente e OP2 - Un'Europa più verde, al Piano di Sviluppo FEASR, OG 2 - Rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione e al Programma operativo FSE, OP4 - Un'Europa più sociale.
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.