Numero BUR: 155
Data BUR: 29/12/2020
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione, in conformità ai principi della normativa dell'Unione europea, disciplina il sistema fieristico regionale quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive, di ricerca e innovazione e promuove la valorizzazione dell'attività fieristica e di quelle ad essa strumentali nonché la costruzione, la manutenzione e il miglioramento delle strutture espositive e delle infrastrutture a ciò destinate, con particolare riferimento al potenziamento della mobilità verso le strutture ove si svolgono le manifestazioni fieristiche.
2. La Regione promuove lo svolgimento sul proprio territorio di manifestazioni ed eventi fieristici con qualifica internazionale e nazionale, anche attraverso intese con le istituzioni nazionali.
3. L'attività fieristica è libera ed è esercitata nel rispetto dei principi di pari opportunità e di parità di trattamento fra gli operatori nazionali e quelli appartenenti a paesi esteri.
4. Sono riservate alla Regione e ai comuni le competenze in ordine alla calendarizzazione e all'attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche nel rispetto dell'autonomia gestionale degli enti fieristici.
5. La Regione e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, anche a tutela dei consumatori, garantiscono il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di libertà di impresa, in particolare:
a) tutelando la parità delle condizioni di accesso alle strutture ove si svolgono le manifestazioni fieristiche;
b) assicurando l'adeguatezza e la qualità dei servizi agli espositori e ai visitatori;
c) assicurando il coordinamento delle manifestazioni fieristiche nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relativi.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) manifestazioni fieristiche, le attività svolte, in via ordinaria in regime di diritto privato e di libero mercato, in idonei complessi espositivi, limitate nel tempo e destinate a visitatori generici e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti, finalizzate alla presentazione, alla promozione o alla commercializzazione di beni e servizi;
b) espositori, i soggetti, pubblici e privati, anche appartenenti a paesi esteri, che partecipano alle manifestazioni fieristiche per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, operatori professionali, rivenditori, distributori, associazioni, enti o istituzioni operanti nei vari settori oggetto delle attività fieristiche;
c) visitatori, coloro che accedono alle manifestazioni fieristiche, siano essi operatori professionali del settore o dei settori oggetto della manifestazione o anche pubblico generico non specializzato;
d) organizzatori di manifestazioni fieristiche, i soggetti pubblici e privati, anche appartenenti a paesi esteri, aventi i requisiti individuati dal regolamento di cui all'articolo 12, che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;
e) superficie espositiva netta, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nelle sedi fieristiche;
f) sedi fieristiche, le strutture atte ad ospitare le manifestazioni fieristiche, che hanno i requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12 nel rispetto dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo, le Regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica, di seguito denominata intesa, e che si distinguono in:
1) centro fieristico permanente, area coperta e scoperta appositamente e stabilmente attrezzata per ospitare manifestazioni fieristiche e a tal fine destinata dalla pianificazione urbanistica territoriale, con strutture fisse, infrastrutture e servizi specificamente finalizzati a tali manifestazioni;
2) parco espositivo, l'insieme delle aree coperte e scoperte e delle strutture qualificate come centro fieristico permanente, comprensive anche di aree per lo svago, il tempo libero, lo sport ed il benessere e di strutture ricettive, per convegni, eventi, spettacoli ed altro;
3) spazio espositivo non permanente, le piazze, i quartieri cittadini, le strutture coperte e gli spazi attrezzati o meno, o altri luoghi non adibiti in modo permanente allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;
g) enti fieristici, i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, di centri fieristici permanenti e che, se svolgono anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono tenuti alla separazione amministrativa e contabile delle diverse attività.
Art. 3
(Esclusioni dall'ambito di applicazione)
1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) le esposizioni permanenti di beni e di servizi o show room;
b) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
c) l'attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;
d) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
e) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali;
f) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio su aree pubbliche;
g) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;
h) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato.
2. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314 (Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, concernente le esposizioni internazionali, con allegati, aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972).
CAPO II
DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
Art. 4
(Tipologie delle manifestazioni fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche si distinguono nelle seguenti tipologie:
a) fiere generali, manifestazioni fieristiche senza limitazione o prevalenza merceologica, aperte al pubblico per la presentazione e l'eventuale commercializzazione immediata o differita dei beni e servizi esposti;
b) fiere specializzate, manifestazioni fieristiche limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi o di filiera, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico;
c) mostre convegno, manifestazioni fieristiche aperte alla generalità del pubblico o ad operatori professionali, aventi fini di promozione sociale, tecnica, scientifica e culturale, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale;
d) mostre mercato, manifestazioni fieristiche limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico e ad operatori professionali dirette alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti e dei servizi esposti, con consegna immediata o differita;
e) mostre eventi, manifestazioni fieristiche in cui prevalgono avvenimenti spettacolari, aperti al pubblico ed aventi fini di promozione commerciale, tecnica, scientifica o culturale;
f) borse settoriali, manifestazioni fieristiche limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali e dirette ad azioni di scambio tra domanda e offerta.
Art. 5
(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale sulla base dei requisiti e dei criteri di riconoscimento stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12 in conformità all'intesa, tenendo conto:
a) del grado di rappresentatività del settore o dei settori economici, delle tematiche tecniche e scientifiche trattate e delle dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre;
b) del programma e degli obiettivi dell'iniziativa;
c) del potenziale numerico di partecipanti previsto e della provenienza geografica degli espositori, dei visitatori, dei relatori;
d) dell'idoneità e adeguatezza della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi;
e) dell'affidabilità, professionalità e qualificazione degli organizzatori;
f) del programma organizzativo e promozionale, del bilancio e dei risultati conseguiti nelle eventuali precedenti edizioni dettagliatamente riportati in apposita relazione consuntiva.
2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale o regionale è rilasciata dal Direttore della direzione regionale competente in materia di attività produttive e sviluppo economico sulla base di quanto previsto al comma 1.
3. Il riconoscimento o la conferma della qualifica di manifestazione fieristica locale è di competenza dei comuni sulla base di quanto previsto al comma 1.
Art. 6
(Comunicazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche)
1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è soggetta a comunicazione da presentare, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, alla Regione, nel caso di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, al comune, nel caso di manifestazioni fieristiche locali.
2. Nella comunicazione sono indicati la denominazione, la tipologia, la qualifica posseduta, il luogo di svolgimento, le date di inizio e chiusura della manifestazione e i settori merceologici.
3. Alla comunicazione sono allegati:
a) il regolamento della manifestazione;
b) una dichiarazione che attesti:
1) lo svolgimento della manifestazione in una sede fieristica che rispetti i requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12;
2) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati;
3) la garanzia che le condizioni contrattuali a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza, non contengano clausole discriminatorie e non prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti.
Art. 7
(Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
1. Al fine di assicurare la trasparenza del sistema fieristico regionale, la Regione predispone annualmente il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche in cui sono inserite le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali che si svolgono nel territorio regionale nell'anno successivo, con l'indicazione del luogo, della denominazione ufficiale nonché della tipologia e della qualifica della manifestazione fieristica, del soggetto organizzatore, delle date di apertura e chiusura e dei settori merceologici.
2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni trasmettono alla Regione i dati relativi alle manifestazioni fieristiche locali di cui hanno ricevuto comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
3. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche è adottato dalla direzione regionale competente in materia di attività produttive e sviluppo economico secondo le modalità, le procedure e i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12 in conformità all'intesa, anche ai fini della predisposizione del calendario fieristico italiano, ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
4. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno.
Art. 8
(Forme di coordinamento)
1. La Regione, in conformità alla normativa statale vigente, promuove forme di coordinamento interregionale per definire criteri omogenei per l'applicazione delle qualifiche internazionali e nazionali, i requisiti minimi delle sedi fieristiche e le modalità di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale.
2. Al fine di assicurare la stabilità e la trasparenza del sistema fieristico regionale, la Regione attua tutte le iniziative e le necessarie forme di coordinamento, anche attraverso il confronto tra gli operatori, per evitare la sovrapposizione temporale di manifestazioni fieristiche con caratteristiche analoghe per settori, mercati e ambiti.
3. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale, promuove le opportune intese con le istituzioni europee e nazionali atte a evitare concomitanze tra manifestazioni con qualifica nazionale o internazionale nello stesso settore merceologico, anche al fine di pervenire all'elaborazione comune di un calendario fieristico europeo.
Art. 9
(Vigilanza e sanzioni)
1. La vigilanza per il rispetto delle disposizioni della presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano ai comuni nel cui territorio si svolgono le manifestazioni fieristiche, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate ai sensi dell'articolo 6 è disposta nei confronti dei soggetti responsabili delle suddette violazioni l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 13,00 a un massimo di euro 130,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta occupata, nonché la revoca della qualifica e l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.
3. In caso di mancata o tardiva comunicazione di cui all'articolo 6 da parte degli organizzatori della manifestazione fieristica è disposta nei loro confronti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000,00 a euro 20.000,00 nonché l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da due a cinque anni.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale o regionale di cui all'articolo 5 è disposta nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento del fatturato della manifestazione nonché l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.
5. In caso di mancata applicazione del regolamento della manifestazione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), nell'organizzazione della manifestazione fieristica è disposta nei confronti dei soggetti responsabili della suddetta violazione l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10,00 a un massimo di euro 100,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta occupata.
CAPO III
PROMOZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
Art. 10
(Tavolo per il sistema fieristico regionale)
1. Al fine di elaborare iniziative volte alla promozione e alla realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, il Tavolo per il sistema fieristico regionale, di seguito denominato Tavolo.
2. Il Tavolo è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività produttive ed è composto da rappresentanti della direzione regionale competente per le manifestazioni fieristiche e delle direzioni regionali di volta in volta interessate per materia, delle autonomie locali e funzionali, nonché del sistema fieristico regionale e delle associazioni di categoria interessate.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 12 sono definiti i criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo nonché i compiti del medesimo.
4. L'istituzione del Tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito.
Art. 11
(Iniziative promozionali e di sostegno)
1. La Regione può concorrere finanziariamente, anche nell'ambito del programma degli interventi di sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio), alla promozione e allo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. Tali iniziative sono realizzate dagli enti fieristici o dagli organizzatori di manifestazioni fieristiche per:
a) lo svolgimento di attività sui mercati esteri al fine di acquisire espositori e visitatori professionali esteri alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nel Lazio per un incremento dell'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda;
b) lo svolgimento di attività promozionali ed espositive sui mercati esteri con progetti organici finalizzati a promuovere aree merceologiche o filiere del sistema produttivo e fieristico regionale, in collaborazione con i rispettivi soggetti associativi rappresentativi;
c) la promozione sui mercati internazionali di nuove manifestazioni ed eventi fieristici con svolgimento nel Lazio e di attività fieristiche già avviate, ma che necessitano di un rilancio per l'innovazione di processo o mercato.
2. La Regione può, altresì, concorrere finanziariamente a progetti finalizzati a potenziare, qualificare e ammodernare, attraverso processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, le sedi fieristiche e le connesse infrastrutture, ovvero le piattaforme e gli strumenti a supporto delle manifestazioni, delle modalità di svolgimento e delle imprese che vi partecipano.
3. La Regione promuove e incentiva le manifestazioni fieristiche sul territorio regionale, con particolare riguardo a quelle che si svolgono nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
4. La Regione promuove, nel rispetto delle normative vigenti e tenendo conto delle strutture alberghiere presenti sul territorio, la riorganizzazione e il potenziamento della rete di prima accoglienza al fine di garantire informazioni e assistenza agli espositori e ai visitatori.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 12 sono disciplinati i requisiti dei destinatari, i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.
6. Le iniziative di cui al presente articolo possono essere realizzate anche dalla Regione, direttamente o per il tramite di società o agenzie da essa controllate o partecipate, ivi incluse le società che gestiscono le sedi fieristiche.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, disciplina, sentita la commissione consiliare competente, in particolare:
a) i requisiti degli organizzatori di manifestazioni fieristiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), nel rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento europeo;
b) i requisiti delle sedi fieristiche, in conformità a quanto stabilito dall'intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f);
c) i requisiti e i criteri di riconoscimento delle qualifiche delle manifestazioni fieristiche, in conformità a quanto stabilito dall'intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
d) le modalità e i termini per la presentazione della comunicazione per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
e) le modalità, le procedure e i termini per l'adozione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, ai sensi dell'articolo 7, comma 3;
f) i criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo nonché i compiti del medesimo, ai sensi dell'articolo 10, comma 3;
g) i requisiti dei destinatari, i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 11, comma 5;
h) i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale.
Art. 13
(Rispetto della normativa sugli aiuti di Stato)
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, e successive modifiche.
3. I contributi di cui al comma 1 soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.
Art. 14
(Disposizione transitoria)
1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riguardo a quelle relative ai requisiti per il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche nonché alle modalità e ai termini per la comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche e per l'adozione del calendario fieristico regionale.
Art. 15
(Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio);
b) la legge regionale 15 febbraio 1992, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente: «Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche della Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio»);
c) la legge regionale 10 settembre 1993, n. 47 (Termine e modalità per presentazione documentazione esercizio 1993 legge regionale 20 aprile 1991, n. 14: Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato nel Lazio);
d) la legge regionale 1° luglio 1994, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente: «Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio»);
e) l'articolo 72 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modifiche alla l.r. 14/1991;
f) l'articolo 109 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifiche alla l.r. 14/1991 e alla riorganizzazione del calendario fieristico per l'anno 2006;
g) il comma 34 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, relativo alla reviviscenza dell'articolo 12 della l.r. 14/1991;
h) il comma 17 dell'articolo 17 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a modifiche alla l.r. 14/1991.
Art. 16
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 ''Industria, PMI e Artigianato'' della missione 14 ''Sviluppo economico e competitività'', titoli 1 ''Spese correnti'' e 2 ''Spese in conto capitale'', rispettivamente:
a) del ''Fondo per il sostegno al sistema fieristico regionale - parte corrente'', alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede mediante la riduzione, a valere sulle medesime annualità, rispettivamente, per euro 200.000,00, dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 5/2008, di cui al programma 01 della missione 14, titolo l, e per euro 300.000,00, del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo l;
b) del ''Fondo per il sostegno al sistema fieristico regionale - parte in conto capitale'', alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede, mediante la riduzione, a valere sulle medesime annualità, del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse di cui alla l.r. 5/2008, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al programma 01 della missione 14, titolo l, disposta nell'ambito della legge di stabilità regionale annuale, ivi comprese le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, specificatamente, il Programma operativo FESR, OP 1 - Un'Europa più intelligente.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.