Legge Regionale Lazio num. 14 del 19 ottobre 2020
Assestamento delle previsioni di bilancio 2020-2022
 
Numero BUR: 127
Data BUR: 20/10/2020
Art. 1

(Assestamento delle previsioni di bilancio)


1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi nonché dell'articolo 24 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le previsioni di bilancio di seguito elencate, riportate nello stato delle entrate e delle spese della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022), sono rideterminate in conformità ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019:


Previsioni di bilancio

euro

Residui attivi al 31 dicembre 2019

4.391.647.549,92

Residui passivi al 31 dicembre 2019

4.171.182.423,22

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

268.677.669,83

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

448.686.978,63

Fondo crediti di dubbia esigibilità

95.318.480,14

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2019

1.394.932.837,02



2. In conformità all'articolo 12 del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 è così determinato:


Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

euro

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 (lettera A del prospetto RDA)

(+) 898.033.315,26

Parte accantonata al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera B del prospetto RDA al netto del F.A.L.)

(-) 717.760.825,56

Parte vincolata (lettera C del prospetto RDA)

(-) 549.547.093,86

Disavanzo al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA al netto del F.A.L.)

(-) 369.274.604,16

Fondo anticipazioni liquidità al 31 dicembre 2019

(-) 7.375.815.084,74

Disavanzo al lordo del fondo anticipazioni liquidità (lettera E del prospetto RDA)

(-) 7.745.089.688,90


3. In conformità al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019, il risultato di amministrazione e l'avanzo di cassa al 31 dicembre 2019, come determinati ai sensi del presente articolo, sono iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022, secondo quanto riportato nella Nota integrativa alla presente legge di cui all'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 (Allegato n. 1).


Art. 2

(Mutui e prestiti obbligazionari)


1. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 62 del d.lgs. 118/2011 e all'articolo 27 della l.r. 11/2020, è confermato in euro 461.130.658,40 per l'anno 2020, ivi compreso l'importo relativo agli investimenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2019, n. 21 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2019-2021), in euro 310.000.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 260.000.000,00 per l'anno 2022, il limite massimo per il ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 29/2019, calcolato al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l'esclusione del disavanzo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modifiche.

2. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 29/2019, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, valutati nel limite di euro 12.992.740,34 per l'anno 2021 e di euro 23.820.023,95 per l'anno 2022, si provvede nell'ambito delle risorse appositamente iscritte, a valere sulle medesime annualità, nei programmi 01 ''Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'' e 02 ''Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari'' della missione 50 ''Debito pubblico''. L'elenco degli investimenti di cui al comma 1, allegato agli atti di concessione del mutuo, è aggiornato annualmente entro i termini di approvazione della legge di rendiconto generale annuale.


Art. 3

(Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022)


1. Al fine di garantire l'adeguamento del bilancio regionale alle osservazioni contenute nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2019 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio - di cui alla deliberazione 31 luglio 2020, n. 54, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022, approvato ai sensi della l.r. 29/2019, sono apportate le seguenti variazioni:

a) gli stanziamenti per l'anno 2020 dei fondi per il pagamento delle perdite potenziali di cui all'articolo 19 della l.r. 11/2020, iscritti nel programma 03 ''Altri fondi'' della missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', titolo 1 ''Spese di parte corrente'' e titolo 2 ''Spese in conto capitale'', approvati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 29/2019, sono incrementati per euro 274.123,87, in riferimento alle spese di parte corrente e per euro 127.714,62, in riferimento alle spese in conto capitale, mediante la corrispondente riduzione dei fondi speciali iscritti nel programma 03 della missione 20, titoli 1 e 2, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), della l.r. 29/2019;

b) lo stanziamento per l'anno 2022 del fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui all'articolo 22 della l.r. 11/2020, iscritto nel programma 03 della missione 20, titolo 1, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della l.r. 29/2019, è incrementato per euro 29.000.000,00 mediante la corrispondente riduzione del fondo per le spese obbligatorie di cui al programma 01 ''Fondo di riserva'' della missione 20, titolo 1, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2019.


Art. 4

(Stato di previsione dell'entrata e della spesa.

Allegati all'assestamento delle previsioni di bilancio 2020-2022)


1. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario corrente, l'ammontare assestato dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta essere:

a) pari a euro 35.160.853.234,28, in termini di competenza e a euro 32.355.028.126,13, in termini di cassa, per l'anno 2020;

b) pari a euro 30.598.483.568,20, in termini di competenza, per l'anno 2021;

c) pari a euro 30.644.542.507,47, in termini di competenza, per l'anno 2022.

2. Ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 118/2011 e conformemente agli schemi di cui all'Allegato n. 9 al predetto decreto, sono approvati i seguenti allegati, contenenti i dati assestati del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, come indicati in termini complessivi al comma 1:

a) la nota integrativa di cui all'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011 (Allegato n. 1);

b) il prospetto delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3);

d) il prospetto di riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato n. 4);

e) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (Allegato n. 5);

f) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (Allegato n. 6);

g) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);

h) il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato n. 8);

i) il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, redatto per ciascuna annualità del triennio 2020-2022 (Allegato n. 9);

l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 10);

m) il prospetto di cui all'Allegato n. 8 al d.lgs. 118/2011, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del predetto decreto (Allegato n. 11).

3. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario corrente, è allegato alla presente legge il prospetto concernente le modifiche agli stanziamenti delle leggi regionali di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020) (Allegato n. 12).


Art. 5

(Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 111, comma 4 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ''Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)


1. In applicazione dell'articolo 111, comma 4 bis, del d.l. 18/2020 convertito dalla l. 27/2020, la dotazione finanziaria pari a euro 36.836.560,87 per l'anno 2020, derivante dalla corrispondente riduzione della quota annuale del disavanzo di parte corrente da ripianare in quote costanti ventennali di cui all'articolo 9, comma 5, del d.l. 78/2015 convertito dalla l. 125/2015 e all'articolo 1, commi 779 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), è iscritta nel bilancio regionale 2020-2022, nel ''Fondo regionale di cui all'articolo 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18'', istituito nell'ambito del programma 03 ''Altri Fondi'' della missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', titolo 1 ''Spese correnti''.

2. All'utilizzo delle risorse a valere sul fondo di cui al presente articolo si provvede nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, in ottemperanza all'articolo 1, commi da 463 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e successive modifiche, e in considerazione dell'andamento degli equilibri di bilancio da garantire ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011.


Art. 6

(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.