Legge regionale Lazio 13.08.2011 n. 15
Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente S.p.A.
 

Il Consiglio regionale


ha approvato


Il Presidente della Regione


promulga la seguente legge



ARTICOLO 1
(Finalità)


1. In attesa del riordino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e dell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), la Regione interviene nelle situazioni di crisi gestionale del servizio pubblico, al fine di garantire la continuità, la trasparenza e la corretta funzionalità del servizio stesso, in modo da assicurare la prevenzione e la riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione, in conformità all’articolo 56 dello Statuto, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell’Unione europea in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, promuove la costituzione di una società per azioni a totale partecipazione pubblica denominata Lazio Ambiente S.p.A., con sede in Roma. La società Lazio Ambiente S.p.A. è costituita in forma di società per azioni, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 2
(Condizioni per la partecipazione della Regione)


1. La partecipazione della Regione alla società Lazio Ambiente S.p.A. è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e statuto,
prevedano che:a) il capitale della società sia inizialmente costituito dall’apporto minimo di euro 120.000,00;
b) alla Regione venga inizialmente riservato il 100 per cento delle azioni e successivamente non meno del 51 per cento del capitale sociale;
c) l’oggetto sociale sia coerente con le finalità di cui all’articolo 1 e preveda in particolare che la società possa:
1) acquisire aziende o rami d’azienda e partecipazioni in società operanti nell’ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
2) acquisire sotto qualsiasi forma o realizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché acquisire altre dotazioni patrimoniali destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche;
3) gestire gli impianti e le dotazioni di cui al numero 2) ovvero affidare la gestione degli stessi ai gestori del servizio integrato dei
rifiuti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 113, comma 13, del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, ossia tramite procedure di evidenza pubblica;
4) procedere, con riferimento al Consorzio Gaia – Gestione Associata
Interventi Ambientali- S.p.A., con sede in Colleferro, qualora necessario, all’acquisizione, nel rispetto dell’articolo 4 bis, comma 1, lettera c), del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito, stante la natura di creditore privilegiato vantata dalla Regione nei confronti del Consorzio stesso, previa cessione del relativo credito da parte della Regione;
d) alla Regione spetti la facoltà, ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla quota di partecipazione della Regione stessa alla società.
2. Le attività di cui ai numeri 1, 2, 3, della lettera c) del comma 1 dovranno essere autorizzate dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della commissione consiliare competente in materia di bilancio.
3. Ai fini della partecipazione della Regione alla società Lazio
Ambiente S.p.A., la Giunta regionale, entro il 30 giugno precedente l’anno di riferimento, previa concertazione con le associazioni, gli enti locali, le autonomie funzionali, delibera la proposta di piano programmatico con la quale stabilisce gli interventi da realizzare di cui ai numeri 1, 2, 3 della lettera c) del comma 1, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio.
4. La società Lazio Ambiente S.p.A. svolge la propria attività nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea vigente, ed in particolare di quanto disciplinato in materia di aiuti di Stato.

ARTICOLO 3
(Procedure per la costituzione e gli aumenti di capitale)


1. Il Presidente della Regione, ovvero l’Assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per la costituzione della società Lazio Ambiente S.p.A. e per rendere operante la partecipazione della Regione alla società stessa e, in particolare, a stipulare l’atto costitutivo ed a sottoscrivere le azioni.
2. Il Presidente della Regione, ovvero l’Assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati, in sede di aumento di capitale, a sottoscrivere azioni sino ad euro 20.000.000,00.

ARTICOLO 4
(Rappresentanti della Regione nella società)


1. La Regione è rappresentata nell’assemblea della società Lazio Ambiente S.p.A. dal Presidente della Regione o dall’Assessore competente in materia da lui delegato.
2. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono nominati dal Presidente della Regione stessa.
3. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono vincolati, nell’esercizio del mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

ARTICOLO 5
(Disposizione finanziaria)


1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C16, di un apposito capitolo denominato: “Partecipazione della Regione Lazio alla Società Lazio Ambiente S.p.A.”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari ad euro 20.000.000,00, alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501.

ARTICOLO 6
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 13 agosto 2011
La Presidente
Renata Polverini