Legge regionale 14 novembre 2005, n. 16
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Azioni pilota per la riqualificazione dell'attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo della Liguria e modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La Regione, al fine di orientare e di coordinare le attività e le metodologie inerenti alla materia forestale, alla gestione sostenibile del patrimonio boschivo e delle necessarie infrastrutture connesse, allo sviluppo delle aziende silvo-pastorali, al miglior utilizzo delle superfici agricole abbandonate nonché alla sperimentazione forestale, promuove specifiche azioni pilota per valorizzare la multifunzionalità dei boschi e perseguirne un miglioramento economico, ecologico e sociale, quale importante risorsa naturale a salvaguardia dell’ambiente montano, del territorio, dell’assetto idrogeologico, della ricchezza di biodiversità, nonché per l’attivazione di nuove fonti di energia rinnovabile purché non comportino operazioni di incenerimento dannose per l’ambiente e la salute pubblica e per la difesa dagli incendi. 2. Gli obiettivi della presente legge sono: a) individuare, in modo programmatico, aree e tipologie di intervento in grado di migliorare e riqualificare l’attività forestale, anche ai fini della salvaguardia dei versanti e per la prevenzione degli incendi boschivi, nonché per la tutela della biodiversità, utilizzando le potenzialità produttive, energetiche, paesaggistiche e turistico-ricreative del bosco e favorendo tra le popolazioni locali la conoscenza delle opportunità economiche offerte dal loro territorio; b) redigere progetti pilota sostenibili sul piano tecnico ed economico; c) promuovere accordi, supportati da idonei strumenti, fra i proprietari di boschi pubblici e privati e le imprese, per la creazione e la razionalizzazione di attività volte a mettere in risalto le capacità produttive delle diverse filiere collegate al bosco e la fruibilità del medesimo; d) attribuire ai progetti di cui alla lettera b) criteri di priorità nell’utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie.
ARTICOLO 2 (Redazione dei progetti pilota)
1. Per conseguire le finalità di cui alla presente legge la Regione emana appositi bandi per la concessione di contributi per lo studio e l’elaborazione di progetti pilota. 2. Possono accedere ai predetti contributi i soggetti pubblici o privati, singoli o associati. 3. I bandi devono contenere: a) l’ammontare dell’importo a bando; b) le modalità di presentazione delle istanze da ammettere a bando; c) la documentazione di base (scheda progettuale) da presentare per accedere alla fase concorsuale; d) le modalità di ammissione e i criteri di selezione delle istanze; e) la composizione della commissione incaricata della valutazione delle istanze presentate e della valutazione finale dei progetti definitivi; f) gli importi massimi a contributo e le modalità di erogazione; g) il periodo massimo assegnabile per la predisposizione del progetto definitivo; h) le indicazioni e le modalità di valutazione tecnica dei contenuti del progetto pilota definitivo. 4. La Regione assegna i contributi disponibili per la redazione dei progetti pilota sulla base di una graduatoria compilata dalla commissione di valutazione di cui al comma 3, lettera e), redatta tenuto conto della validità delle impostazioni progettuali preliminari e dell’ampiezza della superficie interessata dallo studio del progetto pilota. 5. Il saldo del contributo di cui al comma 4 è comunque subordinato alla positiva valutazione tecnica del progetto definitivo da parte della commissione di cui al comma 3, lettera e), in misura direttamente proporzionale alla superficie effettivamente interessata dalla progettazione definitiva e nei limiti contributivi ammessi. A tal fine può essere computata anche la superficie per la quale è possibile attivare le procedure e gli effetti di cui all’articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) come modificato dall’articolo 4 della presente legge. 6. Nel caso in cui le somme percepite come acconto fossero superiori al contributo determinato dalla commissione sul progetto definitivo, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione della somma eccedente. E’ prevista inoltre la revoca dell’intero contributo nel caso in cui il beneficiario non si attenga alle procedure previste dal bando. 7. Il bando di cui al presente articolo è soggetto all’esame di compatibilità da parte della Commissione dell’Unione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo.
ARTICOLO 3 (Realizzazione dei progetti pilota)
1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), approva i progetti pilota definitivi ritenuti meritevoli di realizzazione. 2. Le azioni contenute nei progetti definitivi approvati dalla Giunta regionale acquisiscono priorità nell’utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie relative al comparto agro-silvo-pastorale e alle politiche della montagna, nel rispetto delle modalità e nei limiti contributivi previsti e purché non in contrasto con gli strumenti finanziari delle specifiche norme di riferimento. 3. Le procedure di istruttoria e verifica degli interventi previsti nei progetti definitivi approvati sono demandate agli enti competenti per materia secondo quanto previsto dalle vigenti norme di settore. 4. L’approvazione dei progetti di cui al comma 1, ove richiesto e su conforme parere della commissione di valutazione di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), può costituire dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere. In tal caso i Comuni nei cui territori ricadono gli interventi previsti provvedono ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r. 4/1999 così come modificato dall’articolo 4 della presente legge. 5. Gli interventi previsti nei progetti definitivi approvati possono essere attuati anche in deroga agli indirizzi della pianificazione agro-forestale e alle norme vigenti in materia di foreste e di prescrizioni di massima e di polizia forestale, per il periodo di tempo limitato al conseguimento dei risultati attesi. Sono fatti salvi gli usi e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e di salvaguardia vigenti.
ARTICOLO 4 (Modifiche alla l.r. 4/1999)
1. L’articolo 7 della l.r. 4/1999 è sostituito dal seguente: “Articolo 7 (Interventi di miglioramento e risanamento)1. Gli enti delegati, qualora ritengano necessario effettuare miglioramenti forestali in aree pubbliche o private, possono intervenire direttamente, previa autorizzazione all’esecuzione dei lavori da parte della proprietà, o possono concorrere alla spesa con gli enti locali, singoli o associati, che hanno la disponibilità delle aree di intervento, in misura non superiore al 90 per cento della spesa di intervento. 2. Quando le azioni di cui al comma 1 sono indispensabili per tutela dell’interesse pubblico, per motivi fitosanitari, per rimuovere situazioni di degrado o a seguito di ingenti danni eco-ambientali causati al patrimonio boschivo con connessi rischi di dissesto idrogeologico o di incendi boschivi, l’ente locale o delegato può intervenire direttamente anche in assenza dell’autorizzazione dei proprietari purché, per i terreni interessati, il Sindaco del Comune abbia emesso ordinanza motivata di risanamento affissa all’albo pretorio e resa nota tramite pubblici proclami e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e i proprietari medesimi non abbiano dichiarato, entro sessanta giorni dall’affissione all’albo pretorio dell’ordinanza, di provvedere direttamente all’esecuzione degli interventi di risanamento in conformità alle tipologie e ai tempi stabiliti dall’ente medesimo, fornendo adeguati titoli di garanzia. 3. Gli interventi di cui al comma 1 sono attivati dagli enti delegati compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie loro assegnate dalla Regione. 4. L’eventuale ricavato dalla vendita del legname asportato a seguito degli interventi di cui al presente articolo compete al proprietario del terreno boscato solo nella misura eccedente il costo dell’intervento sul terreno medesimo, rimasto a carico dell’ente locale o delegato.”. 2. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 4/1999 è sostituito dal seguente: “2. La Regione può autorizzare particolari attività sperimentali anche in deroga alle norme di cui alla presente legge, per un periodo di tempo limitato al conseguimento dei risultati della ricerca e sperimentazione medesime. Sono fatti salvi gli usi e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e di salvaguardia vigenti.”.
ARTICOLO 5 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2005 all’U.P.B. 4.118 “Interventi a tutela del patrimonio forestale”. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addì 14 novembre 2005 IL VICE-PRESIDENTE (Massimiliano Costa)
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