Legge regionale 08 novembre 2004, n.13
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Interventi per la mobilità sostenibile, iniziative di car sharing (ICS)
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione Lazio, nell’ambito delle proprie competenze, interviene a favore della mobilità sostenibile con contributi per la realizzazione di iniziative di car sharing in tutti i comuni ed in particolare in quelli ad alta intensità di traffico dei veicoli in circolazione, tutelando la salute dei cittadini, le condizioni ambientali ed intervenendo sul risparmio energetico e sui costi di gestione delle autovetture private.
Art. 2 (Caratteristiche del servizio di car sharing)
1. Ai fini della presente legge per servizio di car sharing si intende l’utilizzo condiviso da parte di più utenti di veicoli con combustibile a basso impatto ambientale, dei quali almeno il 30 per cento a trazione elettrica, messi a disposizione da enti pubblici e/o soggetti privati in aree di parcheggio prospicienti il centro urbano ed in prossimità di stazioni della metropolitana, degli autobus e ferroviarie.
Art.3 (Interventi della Regione)
1. La Giunta regionale con propria delibera, previa intesa con gli assessori competenti delle province del Lazio, individua periodicamente i comuni da ritenersi ad alta densità di traffico e ad elevato rischio ambientale, tenendo conto dei parametri previsti dalla normativa vigente. 2. La Giunta regionale adotta un bando annuale per l’assegnazione di contributi ad enti pubblici singoli o associati e a soggetti privati, volti alla realizzazione di iniziative di car sharing con priorità di intervento nei comuni di cui al comma 1. 3. In relazione alle disponibilità di bilancio, i contributi di cui al comma 2 sono destinati a: a) attrezzare aree destinate al parcheggio dei veicoli in car sharing; b) acquistare o noleggiare veicoli con combustibile a basso impatto ambientale, dei quali almeno il 30 per cento a trazione elettrica; c) acquistare tecnologie informatiche per la gestione di iniziative di car sharing.
Art. 4 (Modifica alla legge regionale 26 marzo 2003,n. 9 concernente l'istituzione dell' Agenzia regionale per la mobilità)
1. Dopo la lettera u) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 9/2003 è aggiunta la seguente: "omissis"
Art. 5 (Disposizione finanziaria)
1. L 'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato per l'anno 2004 in Euro 50.000,00 è posto a carico dell’U.P.B. D44 mediante istituzione di un apposito capitolo denominato “Interventi a sostegno di iniziative di car sharing per la mobilità sostenibile" alla cui copertura si provvede mediante riduzione per Euro 50.000,00 degli stanziamenti dell 'U.P.B. T22.
Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 novembre 2004, n. 31, s.o. n. 5 Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.
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