Legge regionale 06 novembre 2006, n. 15
Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in applicazione del principio di precauzione e dell’azione preventiva di cui all’articolo 174 del trattato della Comunità europea e dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ed in coerenza con la legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), tutela le risorse genetiche del territorio nonché la qualità ed originalità della propria produzione agricola, promuove le azioni utili a prevenire i possibili danni per il sistema agricolo, per la salute umana e l’ambiente, derivanti da coltivazione e allevamento di organismi geneticamente modificati, di seguito denominati OGM, e detta ulteriori disposizioni per la commercializzazione, il consumo, l’informazione pubblica e la ricerca in materia di OGM.
2. Il riferimento al termine OGM comprende gli OGM utilizzati come tali ed i beni prodotti a partire da OGM o contenenti OGM.

ARTICOLO 2
(Divieti di coltivazione e di allevamento di OGM. Disposizioni sull’utilizzo di OGM)

1. Nelle more della valutazione dell’impatto degli OGM sui sistemi agrari e sino a diversa disposizione regionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, sono vietati su tutto il territorio regionale la coltivazione e l’allevamento a qualsiasi titolo di OGM.
2. L’utilizzo di mangimi per l’alimentazione del bestiame etichettati come OGM è condizione ostativa alla concessione di contributi regionali, salvo quanto previsto in via transitoria dall’articolo 13, comma 1.
3. L’utilizzo di OGM nel ciclo produttivo delle imprese agricole o agroalimentari o produttrici di mangimi è condizione ostativa alla concessione di contributi regionali, salvo quanto previsto in via transitoria dall’articolo 13, comma 1.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme eventualmente
erogate.
5. L’impresa che utilizza OGM nella produzione di beni agricoli o alimentari, freschi o trasformati, è esclusa dall’accesso ai marchi regionali di qualità, riservati, in particolare, ai prodotti tipici e/o tradizionali.

ARTICOLO 3
(Emissione di OGM a fini sperimentali)

1. In deroga al divieto di cui all’articolo 2, comma 1, nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali, autorizzate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati), purché in “ambiente chiuso e confinato” espressamente autorizzato ed al di fuori:
a) delle aree del demanio regionale, di proprietà collettiva e dei siti di conservazione delle risorse genetiche autoctone di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 15/2000;
b) delle aree naturali protette, delle zone di protezione speciale (ZPS) e dei siti di importanza comunitaria (SIC);
c) delle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da marchi di qualità nazionali o comunitari;
d) delle aree dove insistono aziende che praticano l’agricoltura biologica o che ricevono contributi per l’applicazione di misure agroambientali;
e) delle zone limitrofe alle aree di cui alle lettere a), b), c), e d) per una distanza di almeno due chilometri.
2. In relazione all’emissione di OGM a fini sperimentali, con il regolamento regionale di cui all’articolo 12 sono dettate disposizioni per la definizione di “ambiente chiuso e confinato”.
3. La Regione si riserva il diritto di promuovere, innanzi all’autorità competente, ogni attività utile ad invalidare i provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1, relativamente alle emissioni che producono o possono produrre contaminazione biologica dannosa per l’agricoltura regionale ovvero per la flora spontanea o la fauna selvatica.

ARTICOLO 4
(Marchio regionale “Prodotto libero da OGM - GMO free”)

1. Al fine d’incentivare filiere produttive totalmente esenti da OGM, è istituito il marchio regionale “Prodotto libero da OGM – GMO free”, ferme restando le norme comunitarie e nazionali in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti OGM.
2. Con il regolamento regionale di cui all’articolo 12 sono dettate disposizioni per l’uso del marchio regionale istituito al comma 1.

ARTICOLO 5
(Vendita e somministrazione di prodotti OGM)

1. Chiunque vende prodotti OGM deve esporli e conservarli in appositi scomparti, tali da non consentire la loro mescolanza con prodotti privi di OGM e in modo da permettere al consumatore la loro chiara ed inequivocabile identificazione.
2. Chiunque somministra prodotti OGM ne deve fornire idonea informazione scritta, in modo da permettere al consumatore la loro chiara ed inequivocabile identificazione.
3. Chiunque vende sementi o altro materiale di moltiplicazione ha l’obbligo di pubblicizzare le prescrizioni ed i divieti previsti dalla legislazione vigente concernenti l’impiego di OGM in agricoltura e di tenere un registro nel quale devono essere annotati i dati sull’acquisto e sulla vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM.
4. Con il regolamento regionale di cui all’articolo 12 sono dettate disposizioni per la tenuta del registro previsto al comma 3.

ARTICOLO 6
(Ristorazione collettiva)

1. Salvo quanto previsto in via transitoria dall’articolo 13, comma 2, nei servizi di ristorazione collettiva degli istituti scolastici e prescolastici, degli ospedali e dei luoghi di cura accreditati, degli uffici della Regione, delle province e dei comuni nonché dei rispettivi enti dipendenti è vietata la somministrazione di prodotti OGM.
2. I gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l’obbligo di verificare, anche attraverso la dichiarazione del fornitore, l’assenza di OGM nei prodotti somministrati.
3. Al fine di favorire la corretta informazione degli utenti, i gestori dei servizi di cui al comma 1 sono tenuti, altresì, ad esporre in modo adeguato le informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati.

ARTICOLO 7
(Informazione)

1. La Regione informa le province ed i comuni interessati in relazione alle autorizzazioni per l’emissione di OGM a fini sperimentali rilasciate dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del territorio regionale.
2. Le province ed i comuni di cui al comma 1 provvedono a divulgare le informazioni ricevute, anche attraverso l’affissione nei rispettivi albi.
3. La Regione promuove ed organizza campagne d’informazione dirette agli agricoltori, ai consumatori, agli operatori scolastici e sanitari sulle conoscenze tecniche e scientifiche in materia di OGM, sui possibili rischi derivanti dal loro uso per la salute, per il sistema agricolo e per l’ambiente nonché sulla normativa esistente, compresi i divieti.

ARTICOLO 8
(Ricerca)

1. La Regione promuove ricerche finalizzate allo sviluppo delle filiere produttive totalmente esenti da OGM nonché alla valutazione dell’impatto delle coltivazioni di OGM sul sistema agricolo, sulla salute umana e sugli ecosistemi naturali. A tal fine si avvale della collaborazione degli enti di ricerca pubblica.
2. Le ricerche che utilizzano tecniche di modificazione genetica di cui all’allegato 1A, parte 1 della dir. 2001/18/CE, finalizzate alla creazione varietale o alla selezione animale per l’impiego in agricoltura, non possono accedere alla concessione di contributi regionali, salvo quanto previsto in via transitoria dall’articolo 13, comma 3.
3. La Regione promuove, anche attraverso un piano sementiero regionale, ricerche finalizzate all’uso ed alla produzione di sementi o altro materiale di moltiplicazione esenti da OGM, tenendo conto in particolare delle esigenze degli agricoltori che intendono produrre in azienda sementi o altro materiale di moltiplicazione per il proprio fabbisogno, con priorità per la produzione agricola biologica certificata. Gli agricoltori che producono le proprie sementi o altri materiali di moltiplicazione esenti da OGM possono venderne, nei limiti della normativa comunitaria e statale vigente di riferimento, una modica quantità, definita nel regolamento regionale di cui all’articolo 12, ed effettuare la risemina in azienda senza restrizione alcuna.

ARTICOLO 9
(Comitato per la tutela delle produzioni agricole e della biodiversità dall’impiego di OGM)

1. La Regione, al fine di tutelare le risorse genetiche del proprio territorio, con particolare riferimento alla qualità ed alla originalità della propria produzione agricola, istituisce il Comitato per la tutela delle produzioni agricole e della biodiversità dall’impiego di OGM, organismo scientifico con funzioni tecnico-consultive, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura, sentita la commissione consiliare competente in materia, ed è composto, oltre che dal responsabile dell’area competente per la tutela delle risorse genetiche, che lo presiede, e da un responsabile dell’attuazione della l.r. 15/2000, da cinque esperti, indipendenti da interessi industriali, commerciali, economici o da altri interessi confliggenti, di cui almeno uno che abbia condotto iniziative a favore di un’agricoltura libera dal transgenico, e con le seguenti professionalità o professionalità assimilabili:
a) un economista agrario specializzato nella valutazione dell’impatto economico, sociale ed ecologico degli OGM sui sistemi agrari;
b) un biologo vegetale, specializzato nella valutazione dell’impatto delle piante transgeniche sulle comunità vegetali, sia antropiche sia naturali;
c) un biotecnologo vegetale o un genetista agrario, specializzato nella valutazione “caso per caso” dei potenziali effetti sulla salute e sull’ambiente delle modificazioni genetiche più ricorrenti;
d) un esperto in ecologia agraria;
e) un giurista esperto in diritto internazionale e comunitario.
3. Ai componenti del Comitato, esterni all’amministrazione regionale, spettano i compensi previsti dalla normativa regionale vigente.
4. Il funzionamento del Comitato è definito con deliberazione della
Giunta regionale.

ARTICOLO 10
(Vigilanza e controllo)

1. Fermi restando gli eventuali controlli di competenza di altre autorità previsti da leggi nazionali e regionali in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentare, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL), istituita dalla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche, svolge attività di vigilanza e controllo sul rispetto della presente legge.
2. L’ARSIAL predispone programmi pluriennali ed annuali di vigilanza e controllo ai fini, in particolare, della tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall’impiego di OGM.

ARTICOLO 11
(Sanzioni)

1. Chiunque contravviene al divieto di coltivazione ed allevamento, a qualsiasi titolo, di OGM previsto dall’articolo 2, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro da 5 mila ed un massimo di euro 50 mila.
2. Chiunque usa il marchio regionale “Prodotto libero da OGM – GMO free” di cui all’articolo 4 in assenza della relativa concessione o, pur avendo la concessione, lo utilizza impropriamente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro da 2 mila e cinquecento ed un massimo di euro 15 mila.
3. Chiunque vende sementi o altro materiale di moltiplicazione senza tenere il registro di cui all’articolo 5 comma 3 o, pur avendo il registro, lo tiene in modo gravemente irregolare è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro da 5 mila ed un massimo di euro 50 mila.
4. I gestori dei servizi di ristorazione collettiva degli istituti scolastici e prescolastici, degli ospedali e dei luoghi di cura accreditati, degli uffici della Regione, delle province e dei comuni nonché dei rispettivi enti dipendenti, che non osservano l’obbligo di cui all’articolo 6, comma 2, di verificare l’assenza di OGM negli alimenti somministrati sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di
euro da 2 mila e cinquecento ed un massimo di euro 15 mila.
5. In caso di reiterazione delle violazioni, gli importi delle sanzioni amministrative previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono raddoppiate.
6. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano secondo le procedure previste dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e dagli articoli 182 e 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

ARTICOLO 12
(Regolamento regionale di attuazione ed integrazione)

1. Con regolamento regionale di attuazione ed integrazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni, in particolare, per:
a) la definizione di “ambiente chiuso e confinato” di cui all’articolo 3, comma 1 ed il relativo procedimento di autorizzazione;
b) l’uso del marchio regionale “Prodotto libero da OGM – GMO free” di cui all’articolo 4;
c) la tenuta del registro di acquisto e vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM di cui all’ articolo 5, comma 3;
d) la definizione della modica quantità di cui all’articolo 8, comma 3.

ARTICOLO 13
(Disposizioni transitorie)

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007, data di inizio del periodo di programmazione del nuovo Piano di sviluppo rurale 2007-2013.
2. Il comma 1 dell’articolo 6 si applica decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 2 dell’articolo 8 si applica a decorrere dall’esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 14
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 15/2000;
b) l’articolo 79 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo a disposizioni in materia di coltivazione ed allevamento di organismi geneticamente modificati.

ARTICOLO 15
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri della presente legge si provvede con le disponibilità finanziarie del capitolo B11508.

ARTICOLO 16
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 6 novembre 2006
Marrazzo