Legge regionale 29 novembre 2006, n. 21
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Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
CAPO I Disposizioni generali
ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ponendo a base il principio della libertà di iniziativa economica privata e perseguendo le seguenti finalità: a) la trasparenza del mercato, l’incremento dei livelli di concorrenza nel settore, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci; b) la promozione di forme e stili di consumo responsabile; c) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell’informazione sui prezzi e sulle condizioni del servizio, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, alla salvaguardia della salute e alla qualificazione dei consumi; d) l’efficienza e la modernizzazione del settore della somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva, anche al fine del contenimento dei prezzi e dell’inflazione; e) il pluralismo tra le diverse forme di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo al ruolo delle piccole imprese; f) lo sviluppo delle relazioni con i settori turistico, agricolo, artigianale e della distribuzione commerciale, al fine di promuovere e sostenere azioni di filiera finalizzate alla valorizzazione degli ambiti territoriali nonché alla diffusione e alla conoscenza dei prodotti tipici regionali; g) lo sviluppo di un sistema di formazione finalizzato alla valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, all’incremento dei livelli di qualità nel servizio, alla sicurezza alimentare ed all’aggiornamento costante dei titolari degli esercizi di somministrazione e dei loro dipendenti; h) la prevenzione del fenomeno dell’alcolismo soprattutto nei confronti dei minori; i) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali; l) la promozione e lo sviluppo della concertazione e della partecipazione amministrativa come principali metodi di relazione e collaborazione tra gli enti locali e le categorie economiche, anche ai fini della programmazione del settore; m) il monitoraggio costante del settore della somministrazione di alimenti e bevande, la raccolta di dati relativi alla consistenza ed alle variazioni quantitative e qualitative della rete, lo scambio e la collaborazione a tali fini tra l’Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche, le rappresentanze di settore e gli enti locali; n) il giusto equilibrio tra gli obblighi di tutela dei contesti ambientali, artistici ed architettonici e l’esigenza di occupazione di suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento alle piazze e alle vie dei centri storici ed ai centri commerciali naturali, al fine di perpetuare usi e tradizioni locali e salvaguardare l’occupazione; o) la salvaguardia dei locali storici; p) il corretto equilibrio tra la necessità di sviluppo economico ed occupazionale e quella di tutela dei cittadini con particolare riferimento alla riduzione dell’inquinamento acustico.
ARTICOLO 2 (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica allo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande come definite all’articolo 3, ad eccezione di quelle rientranti nel campo di applicazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato) e successive modifiche.
ARTICOLO 3 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende: a) per somministrazione di alimenti e bevande: 1) la vendita ed il relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande nei locali dell’esercizio ovvero in una superficie attrezzata, aperti al pubblico, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall’articolo 36 della l. r. 33/1999; 2) l’organizzazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate nel domicilio del consumatore stesso; b) per domicilio del consumatore, la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi; c) per esercizi di somministrazione, gli esercizi che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione; d) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni aderenti o facenti parte di confederazioni rappresentate nei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA); e) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria; f) per organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore dei pubblici esercizi firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria; g) per organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni dei lavoratori del settore dei pubblici esercizi le cui organizzazioni sindacali nazionali sono firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria; h) per organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni dei consumatori rappresentate in seno al Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC) istituito con la legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell’utente e del consumatore); i) per autorizzazione stagionale, l’autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio; l) per superficie di somministrazione, l’area destinata alla vendita e al relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione dell’area destinata ai magazzini, ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi; m) per recidiva, la commissione della medesima violazione nell’arco di centottanta giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche; n) per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerti, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro pubblico o privato ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate in forma diretta o tramite l’opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto; o) per occupazione di suolo pubblico, la concessione a titolo oneroso, da parte dell’ente proprietario, di aree pubbliche o private sottoposte a servitù pubblica, contigue all’esercizio di somministrazione concessionario, al fine di effettuarvi attività di somministrazione di alimenti e bevande.
CAPO II Indirizzi ed iniziative della Regione, criteri dei comuni. Regolamenti
ARTICOLO 4 (Indirizzi e iniziative della Regione)
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 69, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono definiti gli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni dei criteri di cui all’articolo 5 della presente legge, volti ad assicurare la migliore funzionalità e produttività degli esercizi di somministrazione, a garantire uniformità e coerenza al comparto ed a perseguire il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra domestico di alimenti, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle diverse vocazioni del territorio, con particolare riferimento a quelle socio-economiche, ambientali, artistiche ed alle tradizioni locali. I suddetti indirizzi sono soggetti a revisione tenuto conto, in particolare, del monitoraggio periodico del settore e dell’analisi dei dati relativi alle variazioni della consistenza strutturale e della domanda forniti dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 8 della l.r. 33/1999 e successive modifiche, nonché delle esigenze di sviluppo del settore manifestate dalle amministrazioni locali e dalle organizzazioni dei pubblici esercizi e dei consumatori. 2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale: a) previa acquisizione del parere dei rappresentanti regionali delle organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale; b) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni dei consumatori. 3. Il parere di cui al comma 2, lettera a) è reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta, decorsi inutilmente i quali si può prescindere dallo stesso.
ARTICOLO 5 (Criteri dei comuni)
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 71 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, i comuni, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 4, comma 1, della presente legge, determinano i criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande indicando, anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni, ivi comprese quelle a carattere stagionale, e di quelle relative al trasferimento di sede, ai sensi dell’articolo 11. Nella determinazione dei criteri i comuni possono utilizzare anche parametri numerici o indici di servizio. 2. L’eventuale ricorso a parametri numerici o indici di servizio non deve, comunque, costituire ostacolo alla libera concorrenza tra gli operatori ed alla diversificazione delle forme e delle modalità dell’offerta sul territorio, con particolare riferimento all’evoluzione della domanda e delle esigenze ed abitudini di consumo alimentare extra domestico. 3. In conformità al principio di differenziazione stabilito dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 1, dello Statuto, il Comune di Roma, in considerazione dell’alta rilevanza artistico-monumentale, del crescente livello dei flussi turistici e delle particolari caratteristiche demografiche e strutturali, può determinare i criteri ed utilizzare gli indici o parametri numerici di cui al comma 1 anche in deroga agli indirizzi regionali, con particolare riferimento alla città storica così come definita nel proprio piano regolatore urbanistico. 4. I criteri comunali sono soggetti a revisione in base all’evoluzione del settore, alle esigenze della domanda nonché allo sviluppo e alla qualificazione del territorio e sono determinati: a) previa acquisizione del parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale; b) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni dei consumatori. 5. Al parere di cui al comma 4, lettera a) si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 3.
ARTICOLO 6 (Attività escluse dai criteri dei comuni)
1. Non rientrano nei criteri dei comuni di cui all’articolo 5 le attività di somministrazione di alimenti e bevande che vengono svolte: a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; l’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo; b) in locali situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti; c) al domicilio del consumatore; d) in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all’interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti; e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti; f) in locali situati all’interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private; h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno; i) nei mezzi di trasporto pubblico; l) in locali situati all’interno delle strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 33/1999 e successive modifiche; m) in locali situati all’interno dei mercati all’ingrosso previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all’ingrosso) e successive modifiche ; n) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati; o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente. 2. Il Comune di Roma può far rientrare nei criteri di cui all’articolo 5 le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera a), nonché, limitatamente alle medie strutture di vendita, le attività di cui alla lettera l) dello stesso comma.
ARTICOLO 7 (Regolamenti)
1. Con regolamento regionale sono dettate, nel rispetto della potestà normativa dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e sentiti i rappresentanti regionali delle organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni dei consumatori, disposizioni attuative ed integrative della presente legge, con particolare riguardo agli aspetti la cui disciplina è espressamente rinviata al regolamento stesso, nonché: a) alle indicazioni generali cui devono conformarsi le aziende unità sanitarie locali nelle attività di controllo nonché gli esercizi di somministrazione qualora optino per l’adozione del sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (hazard analysis and critical control points); b) ai criteri generali per l’adozione da parte dei comuni degli strumenti normativi e dei relativi piani finalizzati al rilascio o alla revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico e per la fissazione dei relativi canoni concessori; c) agli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni degli orari di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande; d) al contenuto essenziale dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 11, commi da 1 a 8, e 12, delle comunicazioni e della dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, nonché delle comunicazioni di cui agli articoli 13 e 14; e) alle modalità di attuazione dei procedimenti di concertazione e di partecipazione amministrativa ad ogni livello territoriale; f) alle previsioni di salvaguardia per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con riferimento alle norme in materia di destinazione d’uso e ai regolamenti urbanistici ed edilizi, nell’ambito di contesti urbani di particolare pregio artistico ed architettonico. 2. I comuni, con propri regolamenti, nel rispetto degli istituti di concertazione e partecipazione amministrativa, disciplinano in particolare: a) le modalità di presentazione dell’istanza volta ad ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 11, commi da 1 a 8, e 12, nonché le modalità relative al rilascio, alla sospensione ed alla revoca delle autorizzazioni stesse; b) le modalità per la comunicazione e per la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, nonché per l’invio delle comunicazioni di cui agli articoli 13 e 14; c) l’orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione e l’orario di apertura dei locali che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dall’articolo 17; d) l’utilizzo, da parte dei locali in cui si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, di più moderni ed ecologicamente idonei strumenti o apparati tecnologici per lo smaltimento dei fumi, di preferenza senza immissione in atmosfera, e per la diminuzione dell’inquinamento acustico, con particolare riferimento ai centri storici.
CAPO III Requisiti per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e formazione professionale
ARTICOLO 8 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività)
1. Lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo appositi percorsi formativi, denominati percorsi integrati assistiti, analoghi a quelli previsti dall’articolo 5 della l. r. 33/1999, come da ultimo modificato dall’articolo 111 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, ovvero un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto da un’altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equipollente legalmente riconosciuto; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o, se trattasi di socio di società a responsabilità limitata, aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell’ultimo quinquennio, in ambito aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modifiche, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica. 2. I percorsi integrati assistiti di cui al comma 1, lettera a) consistono in azioni combinate di assistenza e consulenza in materie tecnico-economiche attinenti all’attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, alla salute, alla sicurezza e all’informazione dei consumatori, accompagnate contestualmente da una formazione volta a garantire l’acquisizione di competenze sulla conservazione, trasformazione e manipolazione di alimenti freschi e conservati. 3. Con il regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 1 sono stabiliti la durata e le materie dei percorsi formativi indicati al comma 1, lettera a) del presente articolo, i requisiti di accesso alle prove finali nonché le modalità per la realizzazione dei percorsi stessi mediante affidamento in convenzione alle associazioni del settore del commercio rappresentative a livello regionale, che vi provvedono attraverso i centri di assistenza tecnica (CAT) di cui all’articolo 6 della l.r. 33/1999 e successive modifiche. 4. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) è valido anche ai fini dell’attività commerciale nel settore alimentare. 5. Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente delegata all’attività di somministrazione. 6. Ai cittadini membri degli Stati dell’Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro della Comunità europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 di attuazione della direttiva 1999/42/CE sul riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione. 7. Non possono svolgere le attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che: a) hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni; b) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto; c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale; d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; e) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. 8. Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande dall’emanazione del decreto di chiusura del fallimento. 9. Nelle ipotesi previste al comma 7, lettere a), b), c) ed e), il divieto di svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche altro modo estinta, ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 10. Qualora si tratti di associazioni, imprese, società e consorzi, le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano: a) ai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice; b) a tutti i soci, in caso di società in nome collettivo; c) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione, in caso di società a responsabilità limitata; d) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, in caso di società di capitali, anche consortili, di società cooperative, di consorzi cooperativi e di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile; e) ai soggetti che hanno la rappresentanza, imprenditori o società consorziate, in caso di consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile; f) ai soggetti che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, in caso di società di cui all’articolo 2508 del codice civile.
ARTICOLO 9 (Corsi di aggiornamento e di riqualificazione)
1. Con il regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 1 sono stabiliti contenuti, periodicità e durata dei corsi finalizzati all’aggiornamento professionale e alla riqualificazione degli operatori del settore della somministrazione di alimenti e bevande e dei loro dipendenti. La realizzazione di tali corsi avviene con le modalità previste dall’articolo 8, comma 3.
CAPO IV Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
ARTICOLO 10 (Tipologia di esercizi)
1. Lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientra nell’unica tipologia di esercizio di somministrazione, come definita dall’articolo 3, comma 1, lettera c). 2. Gli esercizi di cui al presente articolo, aperti al pubblico, hanno facoltà di vendita per asporto degli alimenti e bevande somministrati. 3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e, qualora trattasi di somministrazione al pubblico, di sorvegliabilità, nonché delle vigenti norme contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente impiegato.
ARTICOLO 11 (Condizioni per l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione)
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12, l’apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione del comune. 2. La richiesta di autorizzazione al trasferimento di sede dell’esercizio di somministrazione può essere presentata solo nel caso in cui l’attività che si trasferisce è già stata effettivamente avviata da almeno sessanta giorni. 3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa istanza dell’interessato presentata con le modalità disciplinate dal regolamento comunale ai sensi dell’articolo 7, comma 2. Nell’istanza, a pena d’improcedibilità, deve essere indicato il locale nel quale si intende esercitare l’attività di somministrazione. 4. Le istanze di rilascio dell’autorizzazione sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Qualora, entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione, attestata dal protocollo del comune, il richiedente non riceve alcuna comunicazione, la domanda si intende accolta. 5. L’esame della domanda ed il rilascio dell’autorizzazione non sono subordinati: a) alla disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l’attività di somministrazione; b) alla presentazione preventiva del sistema HACCP e del certificato prevenzione incendi se richiesto dalla legge; c) all’indicazione dell’eventuale delegato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8. 6. L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati. 7. L’autorizzazione abilita all’installazione ed all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 8. Il comune può stabilire, nell’ambito della disciplina regolamentare di cui all’articolo 7, comma 2, le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale. 9. L’ampliamento dei locali in cui si svolge l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a previa comunicazione al comune e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune stesso. 10. Nella comunicazione di cui al comma 9 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d’uso e alle condizioni di sicurezza dei locali oggetto di concessione edilizia per l’ampliamento strutturale. 11. Al fine di monitorare la consistenza della rete dei pubblici esercizi il comune trasmette copia dell’autorizzazione, entro trenta giorni dal rilascio, alla CCIAA competente e comunica semestralmente all’Osservatorio regionale di cui all’articolo 8 della l.r. 33/1999 e successive modifiche le variazioni di consistenza della rete dei pubblici esercizi, con particolare riferimento alle nuove aperture, alle cessazioni, ai subingressi ed alle tipologie aziendali.. 12. Le attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), f), g) h) i), l) e m) sono sottoposte a dichiarazione di inizio di attività al comune. Per le attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettera n) è sufficiente una mera comunicazione al comune. Relativamente alle attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettere d), e) e o), nonché agli stabilimenti balneari si applica la specifica normativa regionale vigente in materia, fermi restando i requisiti professionali e soggettivi di cui all’articolo 8.
ARTICOLO 12 (Autorizzazione temporanea)
1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare l’autorizzazione ad uno o più soggetti per lo svolgimento temporaneo dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico. 2. L’autorizzazione rilasciata ad un solo soggetto consente lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di suoi preposti da indicare al momento della richiesta del titolo. 3. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui all’articolo 8, nonché all’accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie. 4. Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione. 5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
ARTICOLO 13 (Affidamento della gestione di reparti)
1. Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, dandone comunicazione al comune. 2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro. 3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore. 4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.
ARTICOLO 14 (Subingresso)
1. Il trasferimento della titolarità dell’esercizio di somministrazione è soggetto a comunicazione, entro trenta giorni dall’avvenuto subingresso, al comune in cui ha sede l’esercizio stesso e determina la reintestazione con efficacia immediata dell’autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8. 2. Nel caso di subingresso per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, può chiedere la reintestazione dell’autorizzazione, continuando a svolgere l’attività stessa e dimostrando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l’attività e la ceda ad altri, il comune provvede alla reintestazione dell’autorizzazione a favore del subentrante ai sensi del comma 1.
ARTICOLO 15 (Sospensione e decadenza dell’autorizzazione)
1. Le autorizzazioni all’esercizio di somministrazione sono sospese: a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente nei programmi predisposti dal comune ai sensi dell’articolo 17, comma 5; b) per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all’articolo 17, comma 2; c) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 16. 2. Le autorizzazioni all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande decadono: a) quando il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione stessa o sospenda l’attività per un periodo superiore a un anno; b) quando il titolare dell’autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8; c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi; d) quando venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza; e) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l’attività secondo le modalità previste all’articolo 14. 3. L’autorizzazione temporanea di cui all’articolo 12 decade nei casi previsti al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo. 4. La proroga di cui al comma 2, lettere a) e d) non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria o della mancata adozione dell’apposito sistema HACCP, ovvero del mancato rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di ritardo colpevole nell’avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.
ARTICOLO 16 (Pubblicità dei prezzi)
1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico con le seguenti modalità: a) mediante esposizione, all’interno del locale, di apposita tabella in tutti i casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività di ristorazione; b) mediante esposizione della tabella anche all’esterno del locale o comunque in maniera tale che sia leggibile dall’esterno dello stesso, limitatamente alle attività di ristorazione con esclusione della carta dei vini. 2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con formule a prezzo fisso è vietata l’applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le bevande e quant’altro non sia compreso nell’offerta al pubblico ed appositamente pubblicizzato nell’offerta medesima. 3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella od il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. E’ inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto. 4. Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque collocati, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente visibile sui prodotti stessi.
ARTICOLO 17 (Orario di apertura e chiusura degli esercizi)
1. I comuni, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori, determinano l’orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione nell’ambito di una fascia oraria compresa tra un minimo di sei ore ed un massimo di diciotto ore. 2. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni e servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro il limite minimo e massimo stabilito dal comune, che può differenziarlo in ragione delle caratteristiche e specificità delle zone considerate, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di primo e secondo livello relativi al personale dipendente impiegato, con particolare riguardo alla salvaguardia del diritto al riposo settimanale contrattualmente sancito. Gli esercizi di somministrazione possono osservare uno o più riposi settimanali con espressa indicazione nel cartello di cui al comma 3. 3. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l’obbligo di comunicare al comune l’orario adottato e renderlo pubblico con l’esposizione di un apposito cartello ben visibile. 4. Nell’ambito della fascia oraria prevista dai commi 1 e 2 i titolari degli esercizi di somministrazione possono effettuare la chiusura intermedia a condizione che l’orario di attività non sia inferiore all’orario minimo stabilito dal comune. 5. Il comune, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio ed in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, o con riferimento ad eventi di particolare rilievo per il territorio comunale, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori, può predisporre, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l). 7. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali situati all’interno delle strutture di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), l) ed m) devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime. 8. Il comune, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all’articolo 7, comma 1, determina, altresì, la durata minima e massima di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande. 9. In conformità al principio di differenziazione stabilito dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 1, dello Statuto, il Comune di Roma, nella determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione, può derogare alla fascia oraria di cui al comma 1.
ARTICOLO 18 (Disposizioni per i distributori automatici)
1. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati a tale attività e all’uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni concernenti l’autorizzazione all’esercizio di somministrazione di cui all’articolo 11. 2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
ARTICOLO 19 (Sussidiarietà)
1. I comuni, in attuazione dell’articolo 118, comma quarto, della Costituzione, favoriscono le autonome iniziative delle organizzazioni di rappresentanza dei pubblici esercizi per lo svolgimento di attività di interesse generale volte a facilitare il rapporto tra pubbliche amministrazioni ed imprese utenti e a fornire informazioni alla generalità degli interessati. 2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni di rappresentanza dei pubblici esercizi possono attivare presso le proprie sedi, presso enti di loro diretta emanazione e presso i CAT di cui all’articolo 6 della l.r. 33/1999 e successive modifiche, sportelli preposti ad attività di informazione, compilazione e consulenza anche ai fini della presentazione delle istanze per l’ottenimento delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12 e per le concessioni di suolo pubblico, nonché ad ulteriori compiti o attività affidati dai comuni. 3. I comuni, con proprio regolamento e previa concertazione con le organizzazioni locali dei pubblici esercizi, provvedono ad individuare le modalità e le procedure attraverso cui promuovere e favorire le attività di cui ai commi 1 e 2.
CAPO V Sanzioni e disposizioni finali
ARTICOLO 20 (Sanzioni pecuniarie)
1. Chiunque svolga l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni, o quando queste siano decadute o sospese, ovvero violi ogni altra disposizione della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 2, è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 17 bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche. 2. Chiunque violi le disposizioni contenute nell’articolo 16 è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931 e successive modifiche. 3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931 e successive modifiche. 4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell’articolo 17, comma 5, il comune, in caso di recidiva, commina la sanzione pecuniaria prevista dal comma 2 del presente articolo. 5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera b), il comune, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all’articolo 17, comma 2, commina la sanzione pecuniaria prevista dal comma 2 del presente articolo. 6. Il comune provvede all’irrogazione e alla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 21 (Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40)
1. La legge regionale 12 agosto 1978, n. 40 (Determinazione, ai sensi dell’articolo 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dei criteri regionali in materia di disciplina oraria dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande) è abrogata.
ARTICOLO 22 (Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 69 della l. r. 14/1999 e successive modifiche è inserita la seguente: “a bis) la definizione degli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni dei criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli orari di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande;” 2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 70 della l. r. 14/1999 è abrogata. 3. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 71 della l. r. 14/1999 è sostituita dalla seguente: “l) la determinazione, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Regione, dei criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del relativo orario minimo e massimo di apertura e chiusura e dell’orario di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché il rilascio dei provvedimenti autorizzatori per l’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi stessi”.
ARTICOLO 23 (Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche)
1. L’articolo 8 della l.r. 33/1999 e successive modifiche è sostituito dal seguente: “Art. 8 (Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi)1. Ai fini della rilevazione, dell’analisi e dello studio delle problematiche del settore del commercio e dei pubblici esercizi, è istituito l’Osservatorio regionale per il commercio ed i pubblici esercizi, di seguito denominato Osservatorio, presso la struttura regionale competente in materia di commercio, il cui dirigente assume le funzioni di coordinamento. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi ogni cinque anni, determina la composizione dell’Osservatorio nel numero massimo di quattordici membri effettivi, assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di soggetti esperti nei settori della distribuzione commerciale, dei pubblici esercizi, dello sviluppo economico e territoriale, del marketing territoriale, del credito e giuridico-economico nonché di un rappresentante dell’Associazione regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL) e di un rappresentante del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC). 3. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione. La mancata designazione di uno o più componenti non impedisce la costituzione dell’Osservatorio, essendo sufficiente, a tale fine, la presenza del 50 per cento dei componenti stessi. 4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 sono, altresì: a) definite le modalità di realizzazione di una rete informatica e di coordinamento operativo tra Regione, comuni e CCIAA; b) previste eventuali commissioni di lavoro ristrette per lo svolgimento di specifici compiti; c) determinate le modalità per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 9, anche avvalendosi di enti strumentali regionali. 5. Le riunioni dell’Osservatorio sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti. 6. Agli esperti esterni componenti dell’Osservatorio spettano, per la partecipazione alle relative riunioni, i compensi determinati ai sensi della normativa regionale vigente in materia.”. 2. L’articolo 9 della lr. 33/1999 è sostituito dal seguente: “Art. 9 (Attività dell’Osservatorio) 1. L’Osservatorio svolge le seguenti attività: a) analizza gli effetti delle politiche per il commercio e per i pubblici esercizi anche in termini occupazionali e assicura il monitoraggio di tali settori rilevando: 1) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva, suddivisa per comuni, per ambiti territoriali e per province; 2) le caratteristiche strutturali e tipologiche della rete dei pubblici esercizi suddivisa per comuni, per ambiti territoriali e per province; 3) la tipologia e le variazioni dei consumi; 4) l’incidenza settoriale sui livelli occupazionali, anche con riferimento all’evoluzione e trasformazione dei mestieri; 5) l’efficienza e le tendenze evolutive della rete distributiva e di quella dei pubblici esercizi e la loro rispondenza alle richieste dei consumatori; 6) i problemi derivanti dall’applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica nei territori di cui ai numeri 1 e 2; 7) i problemi derivanti dall’applicazione degli indirizzi regionali e dei piani di sviluppo comunali per i pubblici esercizi; 8) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale e dei pubblici esercizi; b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia di commercio e di pubblici esercizi anche attraverso l’organizzazione e la partecipazione all’organizzazione di seminari e convegni; c) realizza strumenti di informazione periodica anche sotto forma di approfondimenti monografici su temi di particolare rilevanza per i settori interessati, destinati alle imprese commerciali e dei pubblici esercizi, nonché alle organizzazioni imprenditoriali ed agli enti locali. 2. I comuni e le CCIAA, ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, lettera a), raccolgono, organizzano e mettono a disposizione dell’Osservatorio, senza oneri per la Regione, i dati della propria rete distributiva e dei pubblici esercizi secondo un flusso informativo continuo, che consenta di conoscere la situazione medesima in tempo reale.”. 3. L’articolo 10 della lr. 33/1999 è abrogato.
ARTICOLO 24 (Disapplicazione di norme statali)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nella Regione Lazio la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi) e successive modifiche e l’articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia). 2. In luogo delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1, 4 e 5 della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, comma 2, e 11 della presente legge.
ARTICOLO 25 (Disposizioni transitorie)
1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti già iscritti al registro esercenti il commercio di cui all’articolo 1 della l. 426/1971 e successive modifiche. 2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di autorizzazioni o di altri titoli rilasciati ai sensi delle leggi e dei regolamenti statali per l’esercizio di somministrazione hanno diritto ad estendere la relativa attività previo aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria o adozione del sistema HACCP. Il comune provvede alla conversione d’ufficio delle autorizzazioni senza obbligo di comunicazione da parte del titolare. 3. Le autorizzazioni di cui all’articolo 5 della l. 287/1991, attivate in uno stesso locale, dalla data di entrata in vigore della presente legge si considerano un unico titolo autorizzatorio. 4. Le autorizzazioni di cui all’articolo 5 della l. 287/1991 non attivate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono. 5. I requisiti professionali previsti dall’articolo 8 si intendono riconosciuti: a) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano avanzato istanza di iscrizione al registro esercenti il commercio, di cui alla l. 426/1971 e successive modifiche, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, purché in possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione stessa; b) ai soggetti che abbiano frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione al registro di cui alla lettera a). 6. Fino alla definizione degli indirizzi della Regione di cui all’articolo 4 e alla determinazione dei criteri dei comuni di cui all’articolo 5 non possono essere autorizzati nuovi esercizi di somministrazione, ad eccezione dei casi di subingresso e di trasferimento di sede nonché di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi all’avvio di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, a subingresso o a trasferimento di sede, il comune provvede in ogni caso al rilascio di un’unica tipologia autorizzatoria. 8. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all’articolo 4 e il regolamento di cui all’articolo 7, comma 1 entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell’adozione dei suddetti atti regionali e dei criteri e regolamenti comunali di cui agli articoli 5 e 7, comma 2, continuano ad avere efficacia i provvedimenti comunali adottati ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 1998, n. 475 (Criteri e parametri atti a determinare il numero di autorizzazioni rilasciabili dai comuni nelle aree interessate in materia di pubblici esercizi), nonché i provvedimenti comunali adottati per disciplinare gli orari di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
ARTICOLO 26 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 29 novembre 2006 Marrazzo
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