Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 10 febbraio 2023, n. 3
Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17
 
(Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
Fonte:
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7 - 14 FEBBRAIO 2023

Art. 1
(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 17/2007)
1. Il comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), è sostituito dal seguente:
<<7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti competenti all'autenticazione delle sottoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati individuati dalla normativa statale.>>.