Legge regionale Emilia Romagna, 24 ottobre 2013, n. 16
Integrazione della legge regionale 15 luglio 2011, n. 8 (Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini)
 
Bollettino Ufficiale n. 312 del 24 ottobre 2013

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Integrazione della legge regionale n. 8 del 2011

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2011, n. 8 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini) è inserito il seguente:

"Art. 3 bis
Disposizione transitoria

1. La Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini istituita nella IX legislatura regionale esercita la funzione preparatoria e referente di cui all'articolo 38, comma 5 dello Statuto regionale in ordine al progetto di legge quadro regionale in materia di pari opportunità, ai progetti di legge regionali contro la violenza di genere e le discriminazioni, e a eventuali altri progetti di legge regionali attinenti e abbinabili.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.