Legge regionale Emilia Romagna, 26 luglio 2013, n 14
Rete escursionistica dell'emilia-romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche
 

Bollettino ufficiale n. 213 del 26 luglio 2013


Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


Art. 1
Oggetto e finalità


1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza, la valorizzazione, la custodia e la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione e le modalità di fruizione della Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna, di seguito denominata REER, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo e alla promozione delle aree naturali, rurali e periferiche del territorio regionale e allo sviluppo sostenibile delle zone soggette a maggior criticità economico-sociale.
2. La Regione favorisce l'integrazione della REER con i sentieri escursionistici regionali non appartenenti alla stessa e con la rete escursionistica Italiana e gli itinerari escursionistici europei.


Art. 2
Definizione di escursionismo


1. Ai fini della presente legge per escursionismo si intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, finalizzata alla visita e all'esplorazione degli ambienti naturali e del patrimonio storico-culturale, architettonico e religioso del territorio.


Art. 3
Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna


1. Solo i percorsi inseriti nel catasto di cui all'articolo 7 compongono la REER. In particolare possono fare parte della REER le strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana, nonché le aree attrezzate afferenti ai sentieri accatastati.
2. I percorsi che fanno parte della REER devono essere segnalati e manutenuti e, al solo fine di garantirne la continuità, possono insistere per alcuni tratti anche su tipologie di strade diverse da quelle di cui al comma 1, opportunamente segnalate, ovvero sovrapporsi per brevi estensioni ad altre infrastrutture viarie non appartenenti alla REER.
3. I percorsi della REER si contraddistinguono con un logo identificativo approvato dalla Regione.
4. Il logo identificativo è riportato sulla cartellonistica e su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico secondo i limiti e le modalità di utilizzo fissate dal regolamento di cui all'articolo 14.


Art. 4
Fruizione della REER


1. La fruizione della REER può avvenire a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati e motorizzati secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 e comporta da parte dei fruitori l'adozione di livelli di cautela consoni al transito su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale.
2. La fruizione della REER è sempre consentita a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati ad eccezione dei casi in cui, per ragioni di sicurezza, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi e degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione di comuni o con l'Unione di comuni montani (di seguito denominate entrambe Unione) competente ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), sentita la consulta di cui all'articolo 10 e gli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze, definisca, motivandole, più restrittive modalità di utilizzo dei percorsi, di cui dovrà dare conto il catasto di cui all'articolo 7, nonché l'apposita segnaletica.
3. Su ciascun percorso della REER non già ricadente nelle previgenti limitazioni alla viabilità contenute nel Piano territoriale paesistico regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1338 (Decisione delle osservazioni presentate al Piano territoriale paesistico regionale di cui all'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 Sito esterno e approvazione dello stesso), e in coerenza con i principi delle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 1995, n. 2354 (L.R. 4 settembre 1981, n. 30, concernente incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano - art. 13. Approvazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale), l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione competente, sentita la consulta di cui all'articolo 10 e gli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze, può interdire anche parzialmente il transito motorizzato per motivi di sicurezza, di pregio dei percorsi, di impatto ambientale o di fragilità del terreno e nel caso di accertati gravi danneggiamenti conseguenti al transito dei mezzi a motore. L'interdizione alla circolazione va motivata ed adeguatamente segnalata. Può essere anche temporanea o correlata alle condizioni meteorologiche e segnalata secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4.
4. Per i tratti interdetti al transito è comunque fatta salva la possibilità di deroga temporanea legata allo svolgersi di manifestazioni concessa dall'ente titolare, in accordo con il comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione competente, dietro presentazione di cauzione o altra idonea garanzia. La deroga deve indicare la durata della stessa e contenere le necessarie prescrizioni comportamentali e prevedere il ripristino delle condizioni del terreno e dell'ambiente circostante a spese del richiedente.
5. Ulteriori deroghe possono essere concesse dagli enti gestori per i parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), in accordo con l'ente titolare della viabilità interessata, sui territori di loro competenza.
6. È fatto salvo il transito dei mezzi a motore per attività di manutenzione e per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali ed economiche regolarmente esercitate.
7. L'attività venatoria lungo i percorsi della REER si svolge secondo quanto disposto dalla normativa di settore.
8. Il transito dei mezzi a motore è sempre consentito per attività di soccorso e di protezione civile.


Art. 5
Pianificazione territoriale


1. La REER è riferimento necessario alla redazione del quadro conoscitivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) ed è inserita nel Sistema informativo territoriale della Regione Emilia-Romagna.
2. L'eventuale mutamento della destinazione d'uso dei terreni su cui ricadono i percorsi escursionistici inseriti nella REER può essere effettuato, in presenza di condizioni e circostanze di peso almeno pari all'interesse pubblico che li connota, previa acquisizione del parere consultivo della consulta di cui all'articolo 10.


Art. 6
Dichiarazione di pubblico interesse


1. I percorsi escursionistici inclusi nella REER sono considerati, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, storici, architettonici, ambientali, didattici e di tutela del territorio nonché ai valori naturalistici, paesistici, sportivi e di promozione della salute peculiari dell'attività escursionistica.
2. Fatto salvo il recepimento iniziale di cui all'articolo 7, comma 3, preventivamente all'inserimento nella REER di tratti di viabilità di uso privato mediante assoggettamento a servitù di passaggio, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che definiscano le modalità d'uso e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 viene data comunicazione della volontà di inserire in REER tratti di viabilità di uso privato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altri strumenti di analogo valore probante, prevedendo, nel caso di mancato accordo preventivo, un termine di sessanta giorni dal ricevimento per formulare eventuali osservazioni, a cui la Regione deve rispondere nei successivi trenta giorni o comunque prima dell'inserimento del percorso nella REER.
4. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'articolo 12 per la generalità della REER.
5. In assenza dell'accordo di cui al comma 2 la Regione promuove e conduce l'eventuale procedimento di assoggettamento a servitù di passaggio in conformità alla normativa vigente.


Art. 7
Catasto della REER e implementazione di sistemi di informazione promo-turistica


1. È istituito presso la Regione il Catasto della REER, articolato in sezioni provinciali. Il Catasto archivia, classifica e descrive il sistema di percorsi che costituiscono la REER.
2. La catalogazione dei percorsi riporta gli elementi utili alla fruizione e manutenzione, informando fra l'altro su servizi, difficoltà, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza. Essa inoltre rende conto del soggetto gestore, di eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, di divieti o limitazioni permanenti o temporanei insistenti sul percorso o su parte di esso.
3. In prima applicazione il Catasto della REER recepisce integralmente la base dati "Sentieri", di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2009, n. 1841 (Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola), fatto salvo se del caso l'adeguamento della segnaletica, dando conto anche di eventuali accordi esistenti coi privati ovvero di servitù prediali esistenti.
4. Le informazioni presenti nel Catasto sono inoltre rese agevolmente fruibili agli utenti attraverso lo sviluppo parallelo di mezzi informativi e informatici con finalità promozionali e turistiche che esplicitino le possibilità di transito per le varie tipologie di fruitori, di carattere permanenti o, per motivi meteorologici, temporanei. In particolare le informazioni sulla REER dovranno essere accessibili in formato open data tramite la realizzazione di un portale regionale, articolato in sezioni provinciali e aperto ai contributi dei soggetti esterni interessati.


Art. 8
Funzioni e competenze


1. La Regione ed i comuni, anche in forma associata, gestiscono la REER con la collaborazione degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità, del volontariato e dell'associazionismo di settore, in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà e nel rispetto delle prerogative riconosciute al Club Alpino Italiano (CAI) dalla legislazione vigente.
2. La Regione, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della REER di cui all'articolo 9:
a) organizza, aggiorna e gestisce il Catasto della REER. A tal fine con atto amministrativo la Giunta regionale recepisce la base dati "Sentieri" secondo quanto disposto all'articolo 7, comma 3, provvedendo a sanare le lacunosità e gli errori eventualmente segnalati dai comuni territorialmente competenti, ovvero dalle unioni in caso di gestione associata delle funzioni;
b) aggiorna annualmente con delibera il Catasto di cui all'articolo 7, acquisendo a tale scopo dai comuni e dalle unioni le proposte di modifica e di nuovi inserimenti, corredate dalle informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche del percorso, la proprietà dei sentieri interessati e le eventuali convenzioni o servitù già in essere, nonché le eventuali proposte di fuoriuscita di percorsi della REER, adeguatamente motivate;
c) coordina l'attività di comuni e unioni con i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione della REER;
d) stipula accordi per la promozione e la gestione dei percorsi che per caratteristiche storiche, culturali, religiose o naturali abbiano valenza regionale, con ciascun comune interessato dal passaggio degli stessi e predispone, all'occorrenza, programmi di gestione della REER, ivi inclusi progetti afferenti ai percorsi escursionistici di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali o di regioni limitrofe;
e) promuove l'attività di validazione dei nuovi sentieri e delle modifiche intervenute e valida i dati forniti da altre fonti;
f) fornisce consulenza e documentazione tecnica di validità generale sul tema della gestione e manutenzione della REER in collaborazione con il CAI;
g) promuove la formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;
h) approva, sentiti i comuni e le unioni, il Programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 11;
i) approva il regolamento di cui all'articolo 14;
j) indice la Conferenza regionale della REER di cui all'articolo 10, comma 3;
k) cura il sito regionale di cui all'articolo 7, comma 4.
3. I Comuni, singolarmente o in forma associata tramite conferimento delle funzioni all'Unione o tramite convenzione ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, avvalendosi della collaborazione degli enti gestori per i parchi e la biodiversità e col supporto della consulta di cui all'articolo 10:
a) sovraintendono la porzione di REER afferente al territorio e l'ordinaria manutenzione dei percorsi escursionistici, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI e con le associazioni del territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, nonché tramite accordi con imprese e privati eventualmente interessati;
b) predispongono e approvano entro il 30 novembre dell'anno precedente un programma di gestione e manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, e di omogeneizzazione della segnaletica. Per la gestione e manutenzione ordinaria si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, delle associazioni di promozione sociale e di volontariato presenti sul territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, fatte salve le prerogative del CAI, e degli operatori agricoli operanti sul territorio. Nel caso in cui la manutenzione sia affidata ad agricoltori operanti sul territorio a qualsiasi titolo o a cooperative, consorzi e aziende forestali, trovano applicazione altresì gli strumenti finanziari previsti dalla legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico), nonché quelli previsti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 Sito esterno (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 Sito esterno) e dalla programmazione comunitaria e destinati ad aziende agricole e agricoltori per la manutenzione dei percorsi escursionistici prossimi ai loro territori di pertinenza;
c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;
d) raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento del Catasto ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nella REER, accompagnate da proprio parere, le proposte di variazione e implementazione dei percorsi escursionistici pervenute per il territorio di propria competenza, corredate della descrizione del percorso e della documentazione inerente la proprietà della viabilità interessata;
e) inviano alla Regione proposte per la redazione del Programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 11;
f) possono stipulare convenzioni per l'affidamento dell'attività di controllo del rispetto dei divieti di cui all'articolo 12.
4. Ai fini del regolare aggiornamento del Catasto della REER, le iniziative di manutenzione ordinaria sui percorsi catalogati, autonomamente adottate, in coerenza ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 14, dagli enti gestori delle aree naturali protette sulla proprie pertinenze, nonché quelle adottate dalle sezioni del CAI in autofinanziamento, sono tempestivamente comunicate al Comune territorialmente competente.


Art. 9
Coordinamento tecnico centrale della REER


1. È istituito presso la Regione, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il Coordinamento tecnico centrale della REER.
2. Il Coordinamento, così come previsto dall'articolo 8, comma 2, fornisce supporto alla Regione nella definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la gestione della REER, per l'aggiornamento della base dati del Catasto della REER e per la realizzazione e l'utilizzo della cartografia escursionistica regionale anche ai fini della produzione di materiale turistico-promozionale omogeneo.
3. Il Coordinamento è nominato con atto dirigenziale, resta in carica per la durata della legislatura e sostituisce il Coordinamento tecnico per i percorsi escursionistici di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 2009, che ne assolve le funzioni fino all'insediamento.
4. Il Coordinamento è composto da:
a) il responsabile del Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna con funzione di presidente;
b) un rappresentante del Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna;
c) un rappresentante del Servizio Parchi e risorse forestali della Regione Emilia-Romagna;
d) un rappresentante del Servizio Commercio, turismo e qualità delle aree turistiche della Regione Emilia-Romagna;
e) un rappresentante proposto dalla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali dell'Emilia-Romagna;
f) un rappresentante proposto dall'Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani dell'Emilia-Romagna;
g) un rappresentante proposto dal CAI, gruppo Emilia-Romagna;
h) un rappresentante proposto dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Emilia-Romagna;
i) un rappresentante proposto dall'Unione Province Italiane dell'Emilia-Romagna.
5. La composizione del Coordinamento può essere integrata, con atto dirigenziale di cui al precedente comma 3, anche su proposta del Coordinamento.
6. Le associazioni presenti, singolarmente o in maniera coordinata fra loro, in tutte le province dell'Emilia-Romagna e che svolgano attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge possono nominare congiuntamente, per ciascun settore associativo, un rappresentante presso il Coordinamento con funzioni propositive e consultive. In particolare dovrà essere garantita rappresentanza al Coordinamento all'associazionismo che si occupa di escursionismo su ruote, all'associazionismo impegnato nell'ambito delle tematiche ambientali e all'associazionismo operante nel settore degli sport all'aria aperta.


Art. 10
Consulta territoriale della REER e Conferenza regionale della REER


1. È istituita presso ciascun comune e unione competente, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, la Consulta territoriale della REER con compiti consultivi, propositivi e di supporto agli stessi, che ne acquisisce il parere per le finalità di cui all'articolo 8, comma 3.
2. La Consulta territoriale resta in carica cinque anni e la sua composizione è demandata al comune o all'Unione competente, che deve comunque garantire la presenza di rappresentanti degli enti locali associativi di comuni montani, dei parchi e dalle aree protette presenti nel territorio. Nella Consulta territoriale sono inoltre rappresentati il CAI, le associazioni di cui all'articolo 9, comma 6, e le associazioni locali maggiormente attive sul territorio negli ambiti di interesse della presente legge, nonché le associazioni economiche che, avendone interesse, ne facciano richiesta. È sempre assicurata la partecipazione degli enti ed istituzioni di volta in volta direttamente interessati agli interventi all'esame della Consulta stessa.
3. L'Assessore regionale competente indice annualmente la Conferenza regionale della REER quale momento di confronto, proposta e verifica sulle tematiche relative all'escursionismo regionale e in particolare alla REER.
4. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato e vi partecipano i rappresentanti dei soggetti facenti parte del Coordinamento di cui all'articolo 9 e un rappresentante per ciascuna consulta territoriale.


Art. 11
Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER


1. L'Assemblea legislativa approva ogni tre anni il Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, lettera h), e comma 3, lettera e). Il programma è proposto all'Assemblea dalla Giunta, che lo redige avvalendosi del supporto del Coordinamento tecnico centrale di cui all'articolo 9 e previa acquisizione delle proposte di ciascun comune e unione competenti, corredate dal parere delle consulte territoriali di cui all'articolo 10 e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze.
2. Il programma, tenendo conto delle eventuali sinergie con altre programmazioni regionali, contiene azioni mirate a:
a) favorire la fruizione turistico ricreativa sostenibile dei percorsi della REER e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socio-economiche per i territori più periferici della regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;
b) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza e animazione, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REER, anche fornendo supporto tecnico-logistico e prevedendo iter semplificati per i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2;
c) preservare il patrimonio storico-culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati a ospitare le strutture ricettive e di servizio della REER;
d) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà e agli scorretti stili di vita;
e) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;
f) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica, elettrica o ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali;
g) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali;
h) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REER, particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;
i) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REER promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
j) migliorare i servizi di fruizione della REER, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale del Catasto, in particolare regolamentando l'utilizzo della REER in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili.
3. Il programma è attivato con bandi annuali che stabiliscono le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi e che dovranno prevedere almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), e almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere h), i) e j).


Art. 12
Divieti


1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, e in particolare di quanto richiamato all'articolo 4, comma 3, sulla REER è fra l'altro vietato:
a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi inseriti nella REER, sovrapporre ad essi altre infrastrutture, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, o esercitare qualsiasi altra azione tesa a ostacolare l'uso escursionistico;
b) danneggiare o asportare la segnaletica e i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
c) segnalare i percorsi escursionistici in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente;
d) tenere comportamenti e velocità tali da non consentire l'arresto dei mezzi in condizioni di sicurezza sia per il conducente che per gli altri fruitori;
e) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici, fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli colturali e il taglio dei boschi;
f) recare disturbo al bestiame e alla fauna selvatica, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere i prodotti agricoli;
g) l'accesso, il transito e l'attività dei mezzi motorizzati in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 4.


Art. 13
Sanzioni


1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), sono delegate ai comuni ed agli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori di loro pertinenza, che possono esercitarle anche in forma associata, avvalendosi del Corpo di Polizia municipale e del Servizio volontario delle guardie ecologiche di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), e che ne introitano i relativi proventi. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo la Regione può inoltre stipulare accordi col Corpo forestale dello Stato.
2. Salvo che la condotta non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1000 euro chi:
a) faccia uso di segnaletica non autorizzata;
b) danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della REER;
c) danneggi o alteri intenzionalmente tratti della REER.
3. Chiunque acceda o transiti sulla REER con qualsiasi mezzo al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 4 ovvero tenga comportamenti e velocità tali da non consentire l'arresto del mezzo in condizioni di sicurezza sia per il conducente, sia per gli altri fruitori è sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della strada.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2500 euro chi chiuda tratti della REER.
5. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.
6. Chiunque commetta le violazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), e di cui ai commi 3 e 4 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle province, dei comuni, degli enti proprietari delle strade e degli enti di gestione delle aree naturali protette di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.
7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, è inoltre prevista l'interruzione, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni, di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione, dei Comuni o delle Unioni di comuni.


Art. 14
Regolamento attuativo


1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redige ed approva il regolamento attuativo, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della REER di cui all'articolo 9.
2. Il regolamento stabilisce tra l'altro:
a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REER, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente;
b) le caratteristiche delle tabelle segnaletiche da apporre in presenza di particolari attrazioni naturalistiche, storico-culturali, architettoniche e religiose allo scopo di segnalare la specificità dell'itinerario e descrivere habitat, paesaggi e singole emergenze;
c) le caratteristiche, i limiti e le modalità di utilizzo del logo distintivo della REER di cui all'articolo 3;
d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella REER;
e) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;
f) la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del Catasto di cui all'articolo 7;
g) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;
h) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REER;
i) i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso coloro che svolgono l'attività di validazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e).


Art. 15
Modifiche a leggi regionali


1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è inserito il seguente:
"2 bis. Possono altresì beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati le cui proprietà siano interessate dal passaggio di percorsi della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER), limitatamente agli edifici posti sulla medesima proprietà.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38)) è aggiunto il seguente:
"2 bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER).".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) è inserito il seguente:
"2 bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER).".


Art. 16
Disposizioni finanziarie


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.