Legge regionale 11 febbraio 2011 n. 3
Integrazione all'art. 1 della legge regionale 24 novembre 2001 n. 14 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalle disposizioni a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele radiocomunicazioni
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Art. 1
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradio comunicazioni), è aggiunto il seguente:
“3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle stazioni di radioamatore di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), se operanti nel rispetto dei limiti di potenza previsti dal Codice in vigore. I titolari delle stazioni di radioamatore comunicano all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania il luogo, l’indirizzo di esercizio della stazione e la potenza trasmissiva massima per ciascuna banda di frequenza utilizzata”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
Caldoro