Legge regionale 31 dicembre 2009, n. 57
Disposizioni transitorie alla legge regionale del 17 agosto 2009, n. 25
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 16 bis (Disposizioni transitorie)
1. La presente legge troverà applicazione con decorrenza successiva all’inizio della nona legislatura del Consiglio regionale della Calabria.


ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 31 dicembre 2009 - Loiero