Legge regionale 7 giugno 2010 n. 14
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 22 gennaio 2001, n. 2 e 26 febbraio 2010, n. 8
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
1. All’articolo 5, della legge regionale 22 gennaio 2001, n.
2 «Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – CORECOM» è aggiunto il seguente comma:
«4bis. Il Presidente ed i membri del CORECOM-Calabria che non abbiano compiuto l’intera legislatura, sono rieleggibili fino a completamento del quinquennio».
2. È abrogato l’articolo 46 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8.


ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 7 giugno 2010
Scopelliti