Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30
(Provvedimenti tributari in materia di addizionale all’IRPEF e di tasse
automobilistiche) sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 2 bis (Esenzione a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
1. Sono esentabili dal pagamento della tassa automobilistica le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale regolarmente iscritte presso l’albo regionale di cui all’articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.
2. L’esenzione, è concessa con decreto del dirigente della struttura
tributaria regionale previa istanza di ammissione al beneficio.
3. L’istanza è prodotta alla struttura tributaria regionale con i seguenti allegati:
a) la carta di circolazione del veicolo;
b) il certificato di proprietà;
c) l’attestazione di iscrizione all’albo indicato nel comma 1.
4. L’istanza è prodotta secondo modalità determinate con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovraintende alla struttura tributaria.
5. Il beneficio della esenzione è concesso limitatamente ad un singolo veicolo, utilizzato esclusivamente per l’attività propria di servizio, di cilindrata non superiore ai 1.200 centimetri cubi se alimentato a benzina o a gasolio, ovvero non superiore ai 1.400 centimetri cubi se alimentato ancorché non esclusivamente tramite combustibile gassoso ovvero dotato ancorché non esclusivamente di motore elettrico.
6. In deroga al comma 5, il beneficio della esenzione è concesso
indipendentemente dal numero e dalla cilindrata nel caso di veicoli che, dalla carta di circolazione, risultino adibiti esclusivamente a trasporto di natura sanitaria.
Art. 2 ter (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti l’attuazione
dell’articolo 2 bis, quantificati in euro 26.000,00 si tiene conto in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio 2011."
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 29 ottobre 2010
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