Bollettino Ufficiale n. 62 (Speciale) del 29 novembre 2022
Sommario
Articolo 1 (Contributo per le spese di funzionamento)
Articolo 2 (Approvazione del bilancio di previsione finanziario)
Articolo 3 (Entrata in vigore)
Art. 1
Contributo per le spese di funzionamento
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) i fondi, nell'importo massimo di euro 1.000.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, già iscritti nella Missione 09 - Programma 04 - Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata, per concorrere alle spese di funzionamento dello stesso Ente.
Art. 2
Approvazione del bilancio di previsione finanziario
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell'articolo 74, comma 2 dello Statuto regionale, è approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022 - 2024 dell'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.), di cui all'allegato A.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.