Bollettino Ufficiale n. 26 (Speciale) del 16 giugno 2022
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Art. 1
Finalità
1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sostiene la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e il suo autoconsumo al fine di perseguire l'obiettivo di decarbonizzare l'economia regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e favorisce l'attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili nonché l'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, di seguito denominate CER, ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, ai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alle comunità energetiche rinnovabili, di seguito denominate CER, si applicano le definizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 210/2021 e le condizioni minime previste dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n.199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
Art. 3
Modalità di partecipazione e costituzione della comunità energetica rinnovabile
1. Alla CER partecipano persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale nonché enti locali, singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni ovvero procedure ingiustificate e discriminatorie che impediscono la partecipazione alla CER medesima.
2. La CER può essere costituita su iniziativa di uno o più enti locali, i quali adottano un protocollo d'intesa, finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo ed accumulo di energia, fatte salve le intese già sottoscritte ed adottate.
3. La partecipazione delle imprese alla CER è consentita se essa non costituisce attività commerciale o professionale principale.
4. La CER mantiene la qualifica di soggetto produttore di energia se annualmente la quota dell'energia destinata all'autoconsumo da parte dei membri o azionisti non è inferiore ai limiti previsti dall'articolo 26 del D. Lgs. n. 119/2021 per l'energia rinnovabile prodotta.
Art. 4
Attività del gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della CER
1. L'obiettivo primario del gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della CER è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta nonché eventualmente l'immagazzinamento tramite sistemi di accumulo, al fine di aumentare l'efficienza energetica e favorire la riduzione dei prelievi di energia elettrica dalla rete.
2. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è diretta a fornire benefici ambientali, economici e sociali agli associati ovvero, per quanto attiene alla CER, ai suoi membri o azionisti o alle aree in cui opera la comunità medesima e non alla realizzazione di un profitto. I membri o azionisti della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e monitoraggio dei prelievi e degli accumuli di energia a livello locale.
3. In particolare la CER:
a) produce, autoconsuma ed, eventualmente, immagazzina, tramite specifici sistemi di accumulo, l'energia rinnovabile;
b) può stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia, anche attraverso la realizzazione di ''smartgrid'';
c) predispone un bilancio energetico annuale;
d) adotta un programma triennale di interventi finalizzato ad incrementare la quota di autoconsumo di energia rinnovabile prodotta nonché a ridurre i consumi di energia;
e) promuove progetti a vantaggio dei membri o azionisti finalizzati all'incremento dell'utilizzo delle energie rinnovabili mediante ricorso a tecnologie innovative.
4. La CER invia i documenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 al Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 per le finalità previste dal medesimo articolo.
5. Ogni tre anni la Giunta regionale, avvalendosi del supporto del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6, verifica i risultati conseguiti dalle CER operanti nel territorio regionale in termini di produzione di energia rinnovabile, di autoconsumo nonché di riduzione dei consumi energetici.
Art. 5
Azioni regionali di promozione e sostegno finanziario
1. La Regione promuove e favorisce l'attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la costituzione delle CER mediante:
a) il sostegno finanziario alla fase di attivazione/costituzione, con particolare riferimento alla predisposizione dei relativi progetti e della documentazione nonché alla realizzazione degli impianti;
b) la rimozione di eventuali ostacoli normativi e amministrativi per il loro sviluppo;
c) la promozione della cooperazione con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e con i gestori delle reti di distribuzione per facilitare il perseguimento degli obiettivi della CER;
d) le azioni di comunicazione volte a favorire la diffusione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche sul territorio regionale, garantendo la partecipazione più ampia possibile dei consumatori;
e) le azioni per favorire la rete dei comuni;
f) l'attivazione di sportelli informativi sul territorio regionale.
2. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 7, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
Art. 6
Tavolo tecnico
1. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce un Tavolo tecnico permanente quale strumento idoneo a favorire il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore al fine di incrementare l'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile e ridurre i consumi energetici.
2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale presenti all'interno delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo, da rappresentanti delle società di distribuzione e gestione della rete, da un rappresentante dell'A.N.C.I., dai dirigenti dei servizi regionali competenti e dal Direttore Tecnico della Società Energetica Lucana.
3. Il Tavolo di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:
a) acquisisce i dati relativi alla quota di autoconsumo di energia rinnovabile e quelli relativi alla riduzione dei consumi di energia;
b) promuove la risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti elettriche;
c) analizza i risultati in termini energetici conseguiti dai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e dalle CER, sulla base rispettivamente dei risultati dell'attività di monitoraggio svolta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e dei documenti ricevuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 4;
d) individua le ''migliori pratiche'' al fine di promuoverne la promozione e la diffusione sul territorio regionale;
e) il Tavolo tecnico definisce il ruolo di SEL Cluster Energia e Sviluppo Basilicata.
4. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 7.
5. La partecipazione al Tavolo tecnico è a titolo gratuito. Ai suoi componenti non spettano gettoni di presenza né rimborsi spese.
Art. 7
Disposizioni di attuazione
1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, approva:
a) i criteri e le modalità per il sostegno finanziario diretto ai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alle CER di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5;
b) le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Al finanziamento della presente legge concorrono risorse europee, statali e regionali in quanto compatibili con le finalità della legge medesima.
2. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di € 150.000,00 per l'anno 2022 e € 150.000,00 per l'anno 2023.
3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
4. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 dell'articolo 5 si provvede impegnando tale somma a valere sulla Missione 9, Programma 2, capitolo 26528.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio ai fini della gestione individuando Missione, Programmi e Capitoli come per legge.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica la normativa europea e statale vigente in materia.
2. I contributi previsti dall'articolo 5 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.