Bollettino Ufficiale n. 57 (Speciale) del 08 giugno 2021
TITOLO I
Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura
Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura i fondi, nell'importo massimo di € 5.000.000,00, già iscritti nella Missione 16 - Programma 01 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 6 maggio 2021, n. 20, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia, relativamente all'esercizio finanziario 2021.
2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura i fondi, nell'importo massimo di € 5.000.000,00, già iscritti nella Missione 16 - Programma 01 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Basilicata, approvato con la L.R. 6 maggio 2021, n. 20, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia, relativamente agli esercizi finanziari 2022 e 2023.
Art. 2
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., è approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021 - 2023 dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura, allegato alla presente legge.
TITOLO II
Norma finale
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.