Bollettino Ufficiale n. 57 (Speciale) del 8 giugno 2021
Art. 1
Modifiche all'art. 13 della L.R. n. 3/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 13 è soppresso il periodo: ''Sono compresi nel trasferimento le opere di captazione delle acque termali e le relative condotte di adduzione delle stesse dalla sorgente al centro termale.''.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.