Bollettino Ufficiale n. 2 (Speciale) del 7 gennaio 2021
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13
1. Alla Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 13 è apportata la seguente modifica:
Al comma 6 dell'articolo 9 ''Bruciatura delle stoppie'', dopo le parole ''Il proprietario o conduttore del fondo'' si aggiungono le parole ''di cui ai commi 4 e 5''.
Art. 2
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.