Legge Regionale Basilicata 5 gennaio 2021, n. 2
Modifica alla legge regionale n. 13 del 22 febbraio 2005 Norme per la protezione dei boschi dagli incendi
 
Bollettino Ufficiale n. 2 (Speciale) del 7 gennaio 2021


Art. 1

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13

1. Alla Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 13 è apportata la seguente modifica:

Al comma 6 dell'articolo 9 ''Bruciatura delle stoppie'', dopo le parole ''Il proprietario o conduttore del fondo'' si aggiungono le parole ''di cui ai commi 4 e 5''.

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.