Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
L’articolo 3 dello Statuto della Comunità Montana Lagonegrese, approvato con Legge Regionale 26 agosto 1995 n. 55 è così modificato:
Art. 3 Attribuzioni e finalità
La Comunità Montana pone al centro della sua attenzione ed attività la valorizzazione umana, sociale, economica e culturale della propria zona omogenea attraverso una politica finalizzata:
a) alla salvaguardia e al razionale sviluppo del territorio montano, nonché alla tutela dell’ambiente in relazione alle particolari caratteristiche della zona contrassegnata da un accentuato dissesto idrogeologico;
b) al sostegno delle iniziative di natura economica e produttive rivolte alla incentivazione ed esaltazione di tutte le risorse naturali presenti sul territorio, nel quadro delle singole peculiarità delle realtà comunali e nell’ambito di una programmazione degli obiettivi e degli interventi mirati all’occupazione;
c) alla gestione delegata o comunque associata ai servizi comunali;
d) alla promozione della unione dei Comuni nonché alla gestione dei Comuni associati;
e) alla partecipazione delle popolazioni montane, caratterizzate dal fenomeno della presenza diffusa sul territorio, al generale processo di sviluppo demografico tendente a favorire la residenzialità, per la crescita culturale, professionale ed economica;
f) alla promozione dell’occupazione giovanile anche attraverso la realizzazione di attività di formazione con l’utilizzo delle nuove tecnologie, di concerto con le istituzioni statali competenti, la Regione, la Provincia e gli altri Enti Locali, finalizzati alla lotta ai fenomeni di spopolamento dei territori montani;
g) all’attuazione di ogni altra iniziativa per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui ai punti precedenti.
Il perseguimento degli obiettivi di cui innanzi è attuato in piena sintonia con la Regione, la Provincia e tutti gli altri Enti Pubblici ed Organismi Privati aventi anche parzialmente le medesime finalità.”
ARTICOLO 2
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 7 dicembre 2005
DE FILIPPO