Legge regionale 07.12.2005, n 31
“Integrazione all’art.3 dello Statuto della Comunità Montana Lagonegrese approvato con L.R. 26 agosto 1995, n. 55”
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge



ARTICOLO 1


L’articolo 3 dello Statuto della Comunità Montana Lagonegrese, approvato con Legge Regionale 26 agosto 1995 n. 55 è così modificato:
Art. 3 Attribuzioni e finalità
La Comunità Montana pone al centro della sua attenzione ed attività la valorizzazione umana, sociale, economica e culturale della propria zona omogenea attraverso una politica finalizzata:
a) alla salvaguardia e al razionale sviluppo del territorio montano, nonché alla tutela dell’ambiente in relazione alle particolari caratteristiche della zona contrassegnata da un accentuato dissesto idrogeologico;
b) al sostegno delle iniziative di natura economica e produttive rivolte alla incentivazione ed esaltazione di tutte le risorse naturali presenti sul territorio, nel quadro delle singole peculiarità delle realtà comunali e nell’ambito di una programmazione degli obiettivi e degli interventi mirati all’occupazione;
c) alla gestione delegata o comunque associata ai servizi comunali;
d) alla promozione della unione dei Comuni nonché alla gestione dei Comuni associati;
e) alla partecipazione delle popolazioni montane, caratterizzate dal fenomeno della presenza diffusa sul territorio, al generale processo di sviluppo demografico tendente a favorire la residenzialità, per la crescita culturale, professionale ed economica;
f) alla promozione dell’occupazione giovanile anche attraverso la realizzazione di attività di formazione con l’utilizzo delle nuove tecnologie, di concerto con le istituzioni statali competenti, la Regione, la Provincia e gli altri Enti Locali, finalizzati alla lotta ai fenomeni di spopolamento dei territori montani;
g) all’attuazione di ogni altra iniziativa per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui ai punti precedenti.
Il perseguimento degli obiettivi di cui innanzi è attuato in piena sintonia con la Regione, la Provincia e tutti gli altri Enti Pubblici ed Organismi Privati aventi anche parzialmente le medesime finalità.”


ARTICOLO 2


La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 7 dicembre 2005
DE FILIPPO