Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
L’art. 2 della L.R. n.7/89 è sostituito dal seguente:
Art. 2 (Concessione dei contributi)
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con proprio
atto provvede a disporre la concessione dei contributi in favore degli Enti di
cui all’art. 1 secondo il seguente criterio:
- un contributo fisso pari al 20% della somma stanziata nell’apposito capitolo
di bilancio da suddividere indistintamente tra tutti gli enti beneficiari;
- un contributo variabile concesso per il 40% sulla base del numero degli
assistiti di ciascuna associazione e per il 40% sulla base del volume
dell’attività programmata, da valutare anche in base al consuntivo di cui al
successivo articolo.
ARTICOLO 2
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 15 giugno 2006
DE FILIPPO