Legge regionale 22 ottobre 2007, n. 17
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12.2.1990, n. 3 di approvazione dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1


Finalità L’art. 6 della Legge Regionale 12.02.1990, n. 3 è così modificato:
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“Nelle aree classificate di basso valore paesaggistico, gli interventi di trasformazione a regime ordinario (Modalità C), nelle more della formazione dei Piani Paesistici Esecutivi d’Ambito, sono ammessi nei seguenti casi:
a) siano conformi allo strumento urbanistico regionale, ovvero non comportino variante allo stesso secondo le procedure definite, ovvero non comportino variante allo stesso secondo le procedure definite dalla L.R. 7.08.1996, n.37;
b) in variante allo strumento urbanistico generale, adottando le procedure della Conferenza di Localizzazione di cui all’art.27 della L.R. 11.08.1999, n.23, a condizione che siano riferiti ad interventi pubblici di interesse pubblico, siano compatibili con eventuali prescrizioni progettuali delle Schede d’Ambito e siano motivati da oggettive ragioni d’urgenza valutate in sede di Conferenza di Localizzazione”.


ARTICOLO 2
Dichiarazione d’urgenza


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 22 ottobre 2007
DE FILIPPO