Disciplina modalita' di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n.68/4 del 17 maggio 2022, pubblicata nel BURA 15 giugno 2022, n. 73 Speciale ed entrata in vigore il 16 giugno 2022)
Testo vigente
(in vigore dal 16/06/2022)
TITOLO I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1
(Oggetto e finalita')
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali della normativa statale in materia, ivi inclusa la tutela ambientale e paesaggistica, disciplina:
a) le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, come definite dall'articolo 6, comma 2, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), anche nei casi di cessazione delle stesse ai sensi dell'articolo 26, salvaguardandone gli usi primari e favorendone l'uso plurimo;
b) la determinazione del canone delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3.000 kilowatt ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999 e dell'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. La presente legge concorre al conseguimento, in un'ottica di sviluppo sostenibile, degli obiettivi relativi alla tutela, al miglioramento ed al risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni, all'equilibrio delle funzioni ecosistemiche, nonche' all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
3. Le concessioni disciplinate dalla presente legge hanno ad oggetto la derivazione d'acqua unitamente all'utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione al fine favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili prevedendo l'uso plurimo delle acque al fine di garantirne gli usi primari per il territorio
Art. 2
(Ambito di esclusione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte a soddisfare per almeno l'80 per cento il consumo energetico annuo del soggetto autoproduttore, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 79/1999. Il mancato rispetto della percentuale di cui al presente comma per due annualita' del triennio di riferimento comporta la decadenza dal diritto a derivare e a utilizzare l'acqua pubblica a fini idroelettrici per autoproduzione.
2. Alle concessioni sottratte al campo di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee) in materia di rilascio e/o rinnovo delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica a scopo idroelettrico che, per le grandi derivazioni destinate all'autoproduzione, costituiscono l'attuazione di quanto delegato al legislatore regionale dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999. Nel caso in cui pervengano piu' domande concorrenti di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, a parita' di condizioni e' preferita quella volta a soddisfare il maggior fabbisogno energetico utile all'esercizio delle attivita' produttive del soggetto richiedente con riferimento al fabbisogno gia' esistente alla data della richiesta di rilascio e/o rinnovo.
3. La concessione di derivazione volta a soddisfare il fabbisogno energetico utile all'esercizio di un'attivita' produttiva ai sensi del presente articolo non puo' essere oggetto di trasferimento di utenza, salvo il caso di nulla osta al trasferimento dell'azienda o del ramo di azienda, comprensivo sia di quanto necessario alla produzione dell'energia che dei cicli produttivi cui l'autoproduzione e' destinata e decade automaticamente in caso di cessazione definitiva dell'attivita' produttiva cui e' asservita.
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Note all'art. 2:
Con delibera del 4 agosto 2022, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, il comma 1 del presente articolo per contrasto con l'articolo 117 primo e secondo comma lettera e) della Costituzione.
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Art. 3
(Concessioni di derivazione d'acqua interregionali)
1. Nel caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o piu' Regioni, la procedura di assegnazione e' definita tra le Regioni interessate. A tal fine, la Regione stipula intese con la Regione confinante per definire i rapporti necessari a procedere all'assegnazione della concessione per l'utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprieta'.
2. In caso di mancato accordo, la Regione chiede allo Stato di promuovere l'intesa e, in difetto della stessa, di esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).
3. Le funzioni amministrative per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua nonche' la determinazione e la ripartizione del canone proporzionale alla portata d'acqua derivata sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.
Art. 4
(Competenze)
1. L'Amministrazione competente per le funzioni di cui alla presente legge e' la Regione Abruzzo.
2. Ai fini della presente legge, nell'ambito dell'Amministrazione competente di cui al comma 1, per Autorita' unica si intende l'Autorita' procedente, concedente e competente per l'esecuzione della concessione, individuata nel Servizio della Giunta regionale competente in materia di demanio idrico e fluviale.
Art. 5
(Regime delle opere e dei beni)
1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico disciplinate dalla presente legge e negli altri casi di cessazione di cui all'articolo 26, le opere e i beni di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 passano, in stato di regolare funzionamento e senza compenso, in proprieta' della Regione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del d.lgs. 79/1999, per essere destinati al medesimo utilizzo, salvo che sia accertato un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque incompatibile con il mantenimento dell'uso idroelettrico, ai sensi dell'articolo 7 della presente legge. La proprieta' delle opere e dei beni funzionali alla produzione di energia idroelettrica non puo' essere ceduta a terzi. Nel caso in cui il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validita' della concessione, investimenti su opere e beni di cui al presente comma, purche' previsti nell'atto di concessione o comunque autorizzati dall'Autorita' unica, all'atto di aggiudicazione della concessione e' riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo corrisposto dal concessionario subentrante, pari al valore non ammortizzato, determinato mediante perizia asseverata a cura dell'Autorita' unica, fermo restando quanto previsto all'articolo 26 del r.d. 1775/1933. Al fine di garantire la continuita' della produzione elettrica e il regolare stato di funzionamento, opere e beni di cui al presente comma restano nel possesso ed in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione. La realizzazione di interventi di manutenzione, previamente autorizzati dall'Autorita' unica, resta a carico del concessionario uscente fino al subentro dell'assegnatario, salvo indennizzo.
2. Per i beni diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma primo del r.d. 1775/1933 e ad essi funzionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma secondo e seguenti del medesimo r.d. 1775/1933, con corresponsione all'avente diritto di un prezzo da parte dell'assegnatario, determinato secondo le modalita' e i criteri indicati all'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999.
Art. 6
(Ricognizione delle opere e dei beni)
1. Almeno cinque anni prima della scadenza della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico, il concessionario uscente redige e trasmette alla Regione un rapporto di fine concessione che contiene:
a) l'inventario delle opere definite all'articolo 25, comma primo, del r.d. 1775/1933 e soggette al passaggio in proprieta' della Regione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e dell'articolo 5, comma 1, della presente legge;
b) l'inventario dei beni, diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma primo, del r.d. 1775/1933, riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 25, comma secondo, del r.d. 1775/1933, distinguendo tra beni immobili e mobili;
c) una perizia asseverata descrittiva dei seguenti dati ed elementi relativi alle opere e beni di cui alle lettere a) e b):
1) stato di fatto e caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali;
2) stato di efficienza e funzionamento;
3) anno di costruzione, vita e valore residui dei beni al termine della concessione;
4) stato di consistenza aggiornato dei beni, costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici; per tutti i beni sono elencati gli elementi di identificazione catastale e sono allegati manuali di uso e manutenzione; lo stato di consistenza e' corredato dai documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti; ove non disponibili, il concessionario uscente produce idonea documentazione, firmata da un tecnico abilitato, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali delle medesime opere e dei beni;
5) elenco dei rapporti giuridici afferenti l'esercizio della concessione, elenco delle prescrizioni determinate da autorita' pubbliche e loro durata, se diversa dalla durata della concessione ed elenco di eventuali obbligazioni giuridiche, impegni, servitu', pesi o gravami assunti dalla concessione verso terzi, a qualsiasi titolo, interessanti le opere e i beni medesimi;
d) l'inventario e una perizia asseverata che stabilisca il valore di ricostruzione a nuovo dei beni materiali relativi all'esercizio della concessione, diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma primo, del r.d. 1775/1933 e dei beni di cui al comma secondo del citato articolo 25, per i quali non siano disponibili documenti attestanti il relativo costo storico nell'anno della loro realizzazione, l'ammortamento contabile realizzato, il valore non ancora ammortizzato delle opere e dei beni;
e) la producibilita', come definita all'articolo 13, comma 2, media storica della derivazione idroelettrica degli ultimi dieci anni, suddivisa nelle fasce di consumo definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
f) il progetto di gestione dell'invaso, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ovvero, se non ancora redatto, una relazione con gli elementi informativi di cui al medesimo articolo 114, nonche' le prescrizioni relative al deflusso minimo vitale (DMV) e le modalita' di gestione;
g) la relazione analitica sulle problematiche ambientali e di sicurezza sorte nella gestione della concessione e sulle soluzioni tecniche adottate nonche' le eventuali prescrizioni impartite dall'Autorita' unica ai sensi dell'articolo 43, commi 7 e seguenti, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale);
h) i bilanci di esercizio della societa' concessionaria e rendiconti finanziari approvati degli ultimi dieci anni e relativa relazione illustrativa e perizia asseverata che indichi gli investimenti effettuati;
i) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati negli ultimi venti anni, con evidenza di quelli rientranti nella disciplina di cui all'articolo 26 del r.d. 1775/1933 e, per questi ultimi, una rendicontazione analitica dei costi sostenuti; per i lavori di manutenzione straordinaria e' indicata la relativa autorizzazione rilasciata dall'Autorita' unica;
j) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonche' le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia.
2. Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza ai sensi dell'articolo 27, il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 e' presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla comunicazione dei relativi provvedimenti da parte dell'Autorita' unica. In caso di rinuncia ai sensi dell'articolo 28, il rapporto deve essere presentato in sede di comunicazione della rinuncia medesima insieme alla documentazione prevista dalla disciplina regionale di settore.
3. Nei casi di mancanza, incompletezza o erroneita' di dati all'interno del rapporto di fine concessione trasmesso ai sensi del presente articolo, il concessionario uscente e' tenuto ad inviare tempestivamente i dati mancanti o le ulteriori informazioni entro il termine perentorio indicato nella richiesta.
4. In caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione entro i termini di cui ai commi 1 e 2 nonche' di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 3, la Regione, ferme restando l'azione risarcitoria e la segnalazione alle autorita' competenti, puo' reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e di attivita' tecniche ed accertative. I relativi costi sono posti a carico del concessionario uscente. La mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste costituisce inadempienza ai fini della verifica dei requisiti di ammissione alla procedura di assegnazione.
5. La verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione avviene in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di inventariare le opere ed i beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprieta' alla Regione delle opere di cui all'articolo 25, comma primo, del r.d. 1775/1933. In caso di disaccordo sulle relazioni firmate dai tecnici abilitati e sulle perizie asseverate di cui al comma 1, ovvero sulla individuazione dei beni di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b) e dei rapporti giuridici di cui al comma 1, lettera c), numero 5), provvede la Regione, ovvero le parti possono concordare di ricorrere ad un arbitrato senza pregiudizio per i tempi di indizione della gara.
6. Il concessionario uscente ha l'obbligo di consentire l'accesso alle opere ed ai fabbricati oggetto della concessione da assegnare, nonche' di rendere disponibili le informazioni, a proprio onere e spese, al personale tecnico della Regione o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati.
7. Il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 e' reso pubblico e disponibile nell'ambito della procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, fatta salva l'opposizione motivata del concessionario uscente per ragioni di segreto industriale.
TITOLO II
Attivita' preliminari all'avvio delle procedure
Art. 7
(Valutazioni preliminari)
1. Prima dell'avvio della procedura per l'assegnazione di una concessione ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, accerta con deliberazione se sussiste un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso a fine di produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni ambientali. A tale scopo e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale regionale, in apposita sezione, specifico avviso contenente l'elenco e le principali caratteristiche delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute o in scadenza entro i successivi cinque anni.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale tiene conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale ed energetica, statale e regionale, nel piano regionale di tutela delle acque, nel piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e nel piano energetico regionale, con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili previsti nel piano energetico regionale, in base alle valutazioni in ordine a utilizzi diversi delle acque, che comportano maggiori benefici complessivi di carattere ambientale e socio-economici e sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione di cui all'articolo 6.
3. Qualora, ai sensi del comma 1, la Giunta regionale accerti che non sussiste un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, con la medesima deliberazione dispone di procedere alla concessione dell'uso delle acque, fissando il termine entro cui avviare il procedimento e la modalita' di assegnazione della concessione tra una delle forme ammesse dall'articolo 12, comma 1-bis, del d.lgs. 79/1999, ovvero:
a) a un operatore economico individuato attraverso l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle societa' a partecipazione pubblica) nelle quali il socio privato e' scelto attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica;
c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
4. In via ordinaria la Regione procede ai sensi del comma 3, lettera a). In ragione delle specificita' territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di piu' concessioni preesistenti in base al comma 6, la Regione puo' procedere ai sensi del comma 3, lettera b) o c) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicita', adeguatezza e proporzionalita'.
5. Nella deliberazione di cui al comma 3, la Giunta regionale puo' disporre in ordine all'eventuale integrazione dei contenuti del bando di gara di cui all'articolo 13.
6. Nella deliberazione di cui al comma 3, la Giunta regionale puo' altresi' disporre in ordine all'eventuale accorpamento di piu' concessioni preesistenti nei seguenti casi:
a) impianti tra loro in dipendenza funzionale in relazione alle reciproche interconnessioni delle fonti di alimentazione che determinano cumulativamente una potenza nominale superiore a 3.000 kW;
b) concessioni aventi scadenza nello stesso anno e insistenti sul medesimo bacino idrografico, qualora la gestione unitaria delle medesime risulti conveniente sotto il profilo dell'economia dei mezzi amministrativi e opportuna sotto il profilo della tutela ambientale e della valorizzazione territoriale nonche' sotto il profilo economico-produttivo.
7. Nei casi di cui al comma 6, la procedura di aggiudicazione si conclude anteriormente alla prima scadenza delle concessioni messe a gara e la nuova concessione decorre dalla data di scadenza di quella con la scadenza posteriore.
8. Qualora alla cessazione della concessione la Regione ravvisi l'incompatibilita' tecnica del mantenimento della derivazione con l'interesse pubblico, puo' ordinare la demolizione delle opere di cui all'articolo 5, comma 1, e il ripristino dello stato dei luoghi sulla base del piano di dismissione approvato dall'amministrazione con oneri connessi a carico del concessionario medesimo.
9. Nelle more dell'espletamento della procedura prevista dal presente articolo, qualora ne ricorrano le condizioni per il superamento dell'emergenza idrica in ambito territoriale, la Regione puo' autorizzare il prelievo per uso idropotabile da concessioni per concessioni per uso idroelettrico gia' scadute.
Art. 8
(Criteri di assegnazione della concessione)
1. Ai fini della selezione delle istanze per l'assegnazione della concessione si applica il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa risultante dalla valutazione dei seguenti elementi della proposta progettuale gestionale:
a) qualita' dell'offerta tecnica, valutata sulla base dei criteri di cui al comma 2;
b) entita' dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'articolo 21 posto a base di gara.
2. L'offerta tecnica e' valutata attraverso criteri oggettivi, basati sui seguenti parametri:
a) previsione di interventi, e relativi investimenti, di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, ai sensi dell'articolo 29, finalizzati al rispetto del piano paesaggistico dei corpi idrici e in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della direttiva 2000/60/CE e che conseguano un incremento effettivo dei livelli di tutela previsti dal bando di gara;
b) previsione di interventi, e relativi investimenti, di miglioramento energetico ai sensi dell'articolo 30, per l'efficientamento della capacita' produttiva degli impianti, finalizzati all'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti ovvero all'aumento del grado tecnologico e di automazione degli impianti e che conseguano un incremento effettivo dei valori previsti dal bando di gara;
c) previsione di misure di compensazione territoriale ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 31 ovvero che conseguano un incremento effettivo dei livelli di ripristino ambientale e territoriale;
d) previsione di un piano industriale di sviluppo dell'attivita' di produzione idroelettrica che contenga i seguenti elementi, indicati in ordine di priorita':
1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della capacita' utile di invaso e comunque diretti a conseguire la maggior efficienza nell'uso della risorsa idrica e al recupero del volume utile dell'invaso;
2) modalita' operative in grado di minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del territorio;
3) misure che garantiscano in ogni tempo la funzionalita' degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
e) disponibilita' di risorse umane, organizzative e tecnologiche, idonee a garantire la continuita' gestionale, l'uso sostenibile dell'acqua e l'adempimento degli obblighi posti a carico del concessionario;
f) possesso delle certificazioni ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 che consentano di garantire elevati standard qualitativi per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto.
Art. 9
(Requisiti di ammissione)
1. Possono partecipare alle procedure di gara per l'assegnazione della concessione i soggetti di cui all'articolo 45 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione:
a) requisiti di ordine generale consistenti nell'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
b) adeguata capacita' organizzativa e tecnica, dimostrabile con:
1) la gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di uno o piu' impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
2) le certificazioni di qualita' e sistemi di gestione ambientale e di sicurezza, in corso di validita' ovvero, in mancanza, l'impegno a richiedere tali certificazioni e sistemi entro il termine perentorio di un mese dall'aggiudicazione;
c) adeguata capacita' patrimoniale, finanziaria ed economica, dimostrabile con:
1) la possibilita', attestata dalla referenza di due istituti di credito o societa' di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari, di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando, ivi comprese le somme da corrispondere per gli eventuali indennizzi richiesti dal concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 5 e con la produzione di idonee garanzie per l'importo e con le caratteristiche definite dal bando;
2) la dichiarazione di assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare ovvero dei soci e degli amministratori, secondo la tipologia giuridica dell'impresa, salvo riabilitazione o dimostrazione di aver soddisfatto i creditori.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono proporzionati all'oggetto ed alle caratteristiche della concessione, nonche' al livello di complessita' degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico e di incremento della potenza di generazione e della producibilita' e volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti e degli invasi in condizioni di sicurezza delle opere e dei territori interessati dalla derivazione.
3. Il concessionario uscente e' escluso dalla partecipazione alle procedure di assegnazione per un periodo di cinque anni qualora alla scadenza o cessazione della concessione risultino a suo carico inadempienze nell'esercizio della stessa. Con particolare riferimento alla gestione dei beni, costituisce inadempienza la mancata realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi delle disposizioni vigenti e nei termini ivi previsti. Nel caso in cui l'inadempienza sia costituita esclusivamente dal mancato pagamento del canone annuale, e' consentita la partecipazione alle procedure di assegnazione previo pagamento del canone dovuto, maggiorato dell'importo della sanzione stabilita dall'articolo 32.
TITOLO III
Procedimento di assegnazione delle concessioni
Art. 10
(Disposizioni in materia di termini)
1. I procedimenti per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge sono avviati almeno due anni prima della scadenza.
2. I titolari delle concessioni in scadenza proseguono l'esercizio delle concessioni oltre la scadenza delle stesse, per il tempo strettamente necessario al completamento del procedimento di assegnazione, fermo restando il pagamento del canone previsto dall'articolo 21, compreso quello aggiuntivo di cui al comma 8 del medesimo articolo 21.
3. Il procedimento unico di cui all'articolo 11 e' avviato con l'approvazione del bando di cui all'articolo 13, entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 3, ed e' concluso con l'adozione del provvedimento unico di concessione di cui all'articolo 19, entro il termine di 18 mesi.
Art. 11
(Procedimento unico)
1. L'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico avviene nell'ambito di un procedimento unico, nel rispetto in particolare dei principi di concorrenza, economicita', semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, indicati all'articolo 4 del d.lgs. 50/2016 per i contratti esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso decreto. Le restanti disposizioni del d.lgs. 50/2016 si applicano in quanto richiamate dalla presente legge o dal bando di gara.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999, alla valutazione delle proposte progettuali gestionali partecipano tutte le Amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati previsti dalla normativa statale, regionale e locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ed all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1o agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. Collegato alla finanziaria 2002), al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 12
(Fasi del procedimento unico)
1. Il procedimento unico si articola nelle seguenti fasi:
a) indizione della procedura di assegnazione;
b) approvazione e pubblicazione del bando di gara per la selezione del concessionario con i contenuti essenziali di cui all'articolo 13;
c) presentazione delle istanze ai sensi dell'articolo 14, corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa, progettuale ed economico finanziaria prescritta;
d) verifica di ammissibilita' e di completezza documentale delle istanze secondo le modalita' indicate dall'articolo 15;
e) convocazione della Commissione giudicatrice per la selezione della migliore proposta sulla base delle disposizioni e dei criteri previsti dal bando, con le modalita' indicate all'articolo 16;
f) pubblicazione del progetto selezionato e consultazioni ai sensi dell'articolo 17;
g) convocazione della conferenza di servizi per l'assegnazione e l'autorizzazione del progetto ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera m) del d.lgs. 79/1999, secondo le modalita' indicate all'articolo 18;
h) adozione del provvedimento unico di concessione ai sensi dell'articolo 19;
i) costituzione della garanzia nelle forme e modalita' previste dall'articolo 20;
j) sottoscrizione del disciplinare.
Art. 13
(Bando di gara)
1. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico ha il seguente contenuto essenziale:
a) indicazione della singola concessione o dell'accorpamento di piu' concessioni, oggetto della procedura di assegnazione, secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7;
b) individuazione della durata della concessione secondo quanto stabilito dall'articolo 25;
c) descrizione dell'oggetto della concessione con particolare riferimento all'utenza idrica, all'indicazione dei limiti geografici ed alla producibilita' idroelettrica, come definita al comma 2;
d) individuazione dei destinatari e delle finalita' del bando a seconda della formula prescelta tra quelle previste dall'articolo 7, comma 3;
e) descrizione delle fasi e delle modalita' di svolgimento del procedimento di selezione;
f) descrizione delle modalita' e dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al procedimento di assegnazione e della documentazione da produrre;
g) specificazione dei criteri di assegnazione della concessione ai sensi dell'articolo 8 e ponderazione degli elementi ivi previsti;
h) indicazione del valore del canone di cui all'articolo 21 posto a base dell'offerta economica;
i) elenco dei requisiti di ammissione di ordine generale e di quelli relativi alla capacita' tecnica, organizzativa, patrimoniale, economica e finanziaria ai sensi dell'articolo 9;
j) descrizione delle attivita' da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione ed alla custodia delle opere e dei beni;
k) piano industriale di sviluppo dell'attivita' di produzione idroelettrica con le eventuali nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare a quelle esistenti, i contenuti minimi dei programmi di eventuale aumento dell'energia producibile o della potenza installata;
l) descrizione degli obblighi e delle limitazioni gestionali ai sensi dell'articolo 23;
m) specificazione dei livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29 e specifiche clausole per la tutela dei corsi d'acqua;
n) specificazione dei miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto all'articolo 30;
o) specificazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale richieste ai sensi dell'articolo 31;
p) specificazione delle misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati e specificazione delle clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale ai sensi dell'articolo 24;
q) descrizione delle garanzie finanziarie da presentare a corredo dell'offerta, ai sensi dell'articolo 20;
r) individuazione dell'importo degli eventuali indennizzi richiesti dal concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 5;
s) ammontare di energia elettrica, espressa in kWh per anno, che deve essere fornita gratuitamente alla Regione o la sua monetizzazione, ai sensi dell'articolo 22;
2. La producibilita' idroelettrica e' determinata sulla base dei seguenti fattori:
a) potenza dell'impianto, che e' la massima potenza idraulica teoricamente disponibile in relazione alla portata e al salto idraulico di concessione;
b) apporti idrici disponibili con riferimento ad almeno gli ultimi dieci anni;
c) capacita' dell'invaso, che tiene conto delle condizioni di vetusta' delle opere idrauliche e delle condizioni di capacita' di invaso attuale;
d) vincoli e prescrizioni di carattere ambientale.
3. Costituiscono allegati del bando:
a) l'inventario delle opere e dei beni necessari per garantire il regolare stato di funzionamento e la continuita' nella produzione di energia elettrica nonche' la descrizione del relativo stato di consistenza e delle relative caratteristiche principali, nonche' dei rapporti giuridici afferenti l'esercizio della concessione;
b) lo schema di disciplinare di concessione recante le disposizioni minime relative agli oneri del concessionario.
4. Il bando di gara e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e gli estremi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Del bando di gara e' data altresi' pubblicita' nel sito istituzionale della Regione.
Art. 14
(Contenuti dell'istanza)
1. L'istanza di partecipazione al procedimento per l'assegnazione della concessione deve riportare i seguenti contenuti essenziali:
a) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), con le informazioni e i dati necessari anche per il controllo della veridicita' delle medesime dichiarazioni;
b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacita' organizzativa, tecnica, patrimoniale, economica e finanziaria di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c);
c) impegno a rilasciare la garanzia per l'esecuzione della concessione ai sensi dell'articolo 20, qualora il candidato risultasse assegnatario;
d) proposta progettuale gestionale comprensiva di un'offerta tecnica e di un'offerta economica ai sensi dell'articolo 8;
e) documentazione necessaria ai fini della verifica o valutazione di impatto ambientale e per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati ricompresi nel provvedimento unico di concessione.
2. La proposta progettuale gestionale a corredo dell'istanza di concessione si conforma al livello di progettazione corrispondente al progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del d.lgs. 50/2016 ed e' corredata dal relativo cronoprogramma degli investimenti di cui all'articolo 25, comma 1.
Art. 15
(Verifica di ammissibilita' e di completezza documentale)
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze stabilito nel bando, l'Autorita' unica verifica l'ammissibilita' ai sensi dell'articolo 9 e la completezza documentale delle stesse e puo' richiedere, per una sola volta, chiarimenti e integrazioni ai proponenti assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito i proponenti non provvedano all'integrazione delle istanze vengono esclusi dal procedimento.
2. In caso di incompletezza dei contenuti dell'istanza di cui lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 14, non e' consentito procedere alle integrazioni di cui al comma 1, e il proponente e' escluso dal procedimento.
Art. 16
(Commissione giudicatrice)
1. Successivamente alle verifiche di ammissibilita' e completezza documentale ovvero entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle integrazioni ai sensi dell'articolo 15, l'Autorita' unica nomina la Commissione giudicatrice composta da cinque commissari di cui tre in rappresentanza della Regione e due in rappresentanza delle Amministrazioni aventi titolo a partecipare alla conferenza di servizi di cui all'articolo 18.
2. I commissari sono designati, su richiesta dell'Autorita' unica, dalle Amministrazioni di cui al comma 1, scelti tra soggetti dotati di elevata ed adeguata competenza tecnica nelle materie oggetto della gara.
3. Ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77 del d.lgs. 50/2016.
4. La commissione individua la migliore proposta progettuale in applicazione dell'articolo 8 e verifica la veridicita' dei requisiti dichiarati dal candidato. La valutazione complessiva di ciascuna proposta progettuale gestionale e' data dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica. In esito alle operazioni di cui al presente comma e' elaborata la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate, trasmessa all'Autorita' unica.
5. La commissione puo' effettuare sopralluoghi presso gli impianti oggetto delle concessioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Rimangono a carico delle singole amministrazioni di cui al comma 1 gli oneri eventualmente derivanti dalla partecipazione dei rispettivi rappresentanti alla commissione di cui al presente articolo.
Art. 17
(Consultazioni)
1. L'Autorita' unica, preso atto della graduatoria di cui all'articolo 16, pubblica il progetto selezionato sul sito istituzionale della Regione. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione il pubblico interessato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v), del d.lgs. 152/2006 puo' presentare osservazioni al progetto selezionato.
2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per le osservazioni, l'Autorita' unica puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni limitatamente agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione nella fase della selezione, assegnando allo stesso un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente, l'Autorita' unica puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata e l'Autorita' unica procede all'archiviazione.
Art. 18
(Conferenza di servizi)
1. L'Autorita' unica, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque interessate al rilascio della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonche' di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale, in riferimento al progetto selezionato. La conferenza di servizi si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 19
(Provvedimento unico di concessione)
1. L'Autorita' unica adotta, ai sensi dell'articolo 14-quater della l. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che assegna la concessione e costituisce il provvedimento unico di concessione che comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e tutti i titoli abilitativi rilasciati per l'esercizio dell'impianto e per la realizzazione degli interventi e delle opere previste nel progetto approvato e costituisce, ove occorre, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita').
2. Il provvedimento di assegnazione definisce la durata della concessione tenuto conto della facolta' di incremento prevista all'articolo 25.
3. Il provvedimento di assegnazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica, nonche' sul sito istituzionale della Regione e i relativi dati sono inseriti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua.
4. Il provvedimento di assegnazione dispiega efficacia dalla sottoscrizione del disciplinare che ne costituisce parte integrante.
5. In caso di archiviazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 17, comma 2, o di esito negativo del provvedimento unico di concessione, l'Autorita' unica procede secondo quanto previsto dall'articolo 17 alla pubblicazione della proposta progettuale gestionale classificata in posizione immediatamente successiva nella graduatoria finale, fatta salva l'emersione di elementi ostativi che riguardano tutte le proposte.
6. Qualora non vi siano proposte progettuali gestionali classificate in posizione utile o comunque non rispondenti ai requisiti richiesti, il concessionario uscente prosegue l'esercizio della concessione fino alla conclusione della nuova procedura di assegnazione.
Art. 20
(Garanzie)
1. Ai fini della sottoscrizione del disciplinare di concessione l'assegnatario deve costituire una garanzia nelle seguenti modalita':
a) cauzione a garanzia del pagamento dei canoni annui dovuti per la concessione tramite deposito cauzionale o polizza assicurativa o fideiussione bancaria di importo almeno pari a cinque volte l'ammontare del canone di cui all'articolo 21;
b) cauzione a garanzia della buona conservazione dei beni afferenti la concessione tramite deposito cauzionale o fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura determinata dal bando, tenuto conto del valore stimato delle opere ricevute in consegna. Tale garanzia, da rivalutare periodicamente, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT, rimane vincolata per tutta la durata della concessione ed e' rinnovata ogni cinque anni;
c) cauzione a garanzia degli ulteriori impegni oggetto dell'offerta dell'aggiudicatario tramite deposito cauzionale o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura determinata dal provvedimento di concessione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), secondo la disciplina stabilita dall'articolo 93, commi 3 e 4 del d.lgs. 50/2016.
3. La garanzia di cui al comma 1, lettera c), e' reintegrata tempestivamente nella misura corrispondente all'eventuale rivalsa della Regione ovvero ridotta proporzionalmente all'adempimento degli obblighi.
4. Le garanzie di cui al comma 1, lettere b) e c) prevedono l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonche' la loro operativita' entro quindici giorni dalla richiesta della Regione.
5. Le garanzie di cui al comma 1 rimangono vincolate per tutta la durata della concessione e devono essere svincolate, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitate dall'Autorita' unica in caso di decadenza, revoca o inadempimenti, anche relativi all'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi, conseguenti all'eventuale rimozione delle opere. In tal caso le garanzie sono svincolate a seguito della verifica da parte dell'Autorita' unica dell'attuazione di detti interventi.
6. L'assegnatario e' altresi' obbligato a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni ai beni dovuti a danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, nonche' i danni a terzi verificatisi nel corso della concessione. Nel bando sono stabilite le condizioni della polizza e l'importo della somma da assicurare.
TITOLO IV
Canoni di concessione e obblighi posti a carico del concessionario
Art. 21
(Disposizioni sui canoni di concessione)
1. A decorrere dall'anno 2023 i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono alla Regione, con cadenza semestrale, entro il 28 febbraio ed il 31 agosto, il canone annuo determinato in una componente fissa rapportata alla potenza nominale media di concessione e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto al netto dell'energia fornita a titolo gratuito ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il canone di concessione e' comprensivo del canone dovuto dal concessionario per l'utilizzo delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del r.d. 1775/1933.
2. La componente fissa e' quantificata, in coerenza con l'articolo 12, comma 1-septies, del d.lgs. 79/1999, in un importo pari a 30,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente e' aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione e' calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui e' stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.
3. L'importo del canone complessivo, cosi' come determinato dal comma 1, non puo' essere inferiore ad euro 50,00/kW. Su richiesta espressa della Regione, Terna S.p.A. fornisce i dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora relativamente agli impianti oggetto della presente legge, per la determinazione della componente variabile del canone.
4. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unita' di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente variabile del canone deve essere calcolata con le stesse modalita' indicate nel comma 2, ma con riferimento ai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta. In tale caso il produttore dovra' installare apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta secondo le modalita' previste dal Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica di cui alla deliberazione 654/2015/R/eel dell'Autorita' di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA), efficace dal 1o gennaio 2017, da cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. Per l'espletamento di tale attivita' la Regione puo' fare richiesta al Gestore dei servizi Elettrici, GSE S.p.A.
5. Il concessionario e' tenuto altresi' a versare annualmente, entro il 28 febbraio, alla Regione un canone aggiuntivo di euro 10,00 per ogni kW di potenza nominale media, per la promozione ed il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 31.
6. Alla scadenza della concessione, fino all'assegnazione della nuova concessione, il concessionario uscente e' tenuto a versare annualmente alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione in misura pari ad euro 40,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Il canone aggiuntivo deve essere corrisposto semestralmente, entro il 28 febbraio ed il 31 agosto.
Art. 22
(Cessione di energia)
1. I concessionari sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da destinare nella misura di almeno il 50 per cento, ai servizi pubblici ed alle categorie di utenti dei territori interessati dalla derivazione, ai fini del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati.
2. In alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1, puo' essere disposta la monetizzazione, anche integrale, dell'energia fornita gratuitamente.
Art. 23
(Obblighi e limitazioni gestionali)
1. Gli obblighi e le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera g) del d.lgs. 79/1999, si riferiscono in particolare:
a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche in relazione alle esigenze di laminazione delle piene, nonche' alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, del Piano di bacino distrettuale e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA);
b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali e agricoli, o per ridurre gli effetti delle variazioni di portata, o per fronteggiare situazioni di crisi idrica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamita' e di incendi o per necessita' di protezione civile;
d) al recupero o al mantenimento della capacita' utile di invaso, anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti;
e) al miglioramento delle modalita' gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e garantire adeguati deflussi ecologici.
Art. 24
(Clausole sociali)
1. Nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera o) del d.lgs. 79/1999 e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte del concessionario dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
TITOLO V
Durata e cessazione delle concessioni
Art. 25
(Durata delle concessioni)
1. Le concessioni possono avere una durata compresa tra i venti ed i quaranta anni, con facolta' di incrementare il termine fino a un massimo di dieci anni in relazione alla complessita' della proposta progettuale gestionale presentata ed all'importo dell'investimento. Nell'ambito dei limiti minimo e massimo di cui al presente comma, la durata e' determinata proporzionalmente all'entita' degli investimenti ritenuti necessari dal proponente in relazione alla complessita' della proposta progettuale e all'importo dell'investimento e alla potenza nominale media annua della concessione, nel rispetto dei seguenti parametri:
a) per spese di investimento fino a 500,00 euro/kW, la durata e' fino a 25 anni;
b) per spese di investimento che vanno da 500,00 a 1.000,00 euro/kW, la durata e' da 26 a 31 anni;
c) per spese di investimento che vanno da 1.000,00 a 1.500,00 euro/kW, la durata e' da 32 a 40 anni.
2. Nelle spese di investimento di cui al comma 1 rientrano anche le spese per gli interventi dovuti ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della sicurezza e dell'ambiente, ivi comprese quelle previste dall'articolo 43, commi 7 e seguenti, del d.l. 201/2011.
Art. 26
(Cause di cessazione delle concessioni)
1. Le concessioni cessano per scadenza naturale del termine di durata previsto ai sensi dell'articolo 24 ovvero nei casi di decadenza o rinuncia di cui agli articoli 27 e 28.
Art. 27
(Decadenza)
1. Nell'ambito della concessione, costituiscono causa di decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica a fini idroelettrici i seguenti fatti, eventi od omissioni:
a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
b) mancato rispetto, grave o reiterato delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel disciplinare di concessione;
c) mancato pagamento di due annualita' del canone di cui all'articolo 21, comma 1, o del canone aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 5, o dei sovracanoni a favore dei comuni rivieraschi di cui all'articolo 52 del r.d. 1775/1933 e della legge 27 dicembre 1953 n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici);
d) mancata costituzione o rinnovo o reintegro anche di una sola delle garanzie di cui al comma 1 dell'articolo 20, oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese;
e) mancato utilizzo della risorsa idrica per due annualita';
f) cessione di acqua a terzi senza la preventiva autorizzazione della Regione;
g) fallimento del concessionario;
h) mancata esecuzione delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento, previste dal comma 2 dell'articolo 114 del d.lgs. 152/2006, al fine di assicurare il rispristino della capacita' di invaso e la salvaguardia sia della qualita' dell'acqua invasata sia del corpo ricettore;
i) mancata presentazione del rapporto di fine concessione nei tempi e nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 6.
2. La decadenza dalla concessione e' dichiarata dall'autorita' concedente con provvedimento motivato, da comunicare al concessionario, con puntuale indicazione delle ragioni sottese alla decadenza.
3. La decadenza non puo' essere dichiarata se non dopo formale contestazione per iscritto al concessionario delle mancanze e inadempienze rilevate a carico di quest'ultimo e contestuale diffida alla loro eliminazione entro un termine da commisurarsi al caso di specie, che non puo' in ogni caso essere superiore a sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali si procede ai sensi del comma 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g), la decadenza e' immediata.
4. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualita' contrattuale in corso alla data di emissione del provvedimento di decadenza.
5. Il provvedimento di decadenza comprende il trasferimento delle opere alla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero indica il termine entro cui deve essere presentato eventualmente il progetto di ripristino, oltre gli adempimenti relativi alla cauzione e alla escussione della polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilita' civile verso terzi e spese di rimozione delle opere di derivazione.
Art. 28
(Rinuncia)
1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta alla Regione e deve contenere:
a) i dati identificativi del titolare;
b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
c) il rapporto di fine concessione previsto dall'articolo 6.
2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualita' contrattuale in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La Regione istruisce la domanda di rinuncia ed invita il concessionario a produrre l'eventuale progetto di ripristino, relativo alla rimozione delle opere di derivazione e all'eventuale ripristino dei luoghi, fermo restando il trasferimento di proprieta' delle opere di cui all'articolo 5.
4. La determinazione di presa d'atto della rinuncia da parte della Regione contiene le prescrizioni relative alle modalita' ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, oltre gli adempimenti relativi alla cauzione e alla escussione della polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilita' civile verso terzi e spese di rimozione delle opere di derivazione.
TITOLO VI
Miglioramenti ambientali, territoriali ed energetici
Art. 29
(Livelli minimi di miglioramento e risanamento ambientale)
1. La Regione assicura interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, al rispetto delle previsioni del piano paesaggistico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, lettera i), del d.lgs. 79/1999.
2. La Giunta regionale, secondo quanto prescritto ed indicato dal Piano regionale di tutela delle acque, definisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, riservando una quota annuale minima riferita agli introiti derivanti dalle concessioni idroelettriche, in base ai seguenti aspetti:
a) la continuita' fluviale;
b) le modalita' di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina di settore;
c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione e di erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle delle opere di derivazione;
d) la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversita', con particolare riferimento alla fauna ittica e agli ambienti acquatici;
e) la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.
3. Nell'ambito del canone di cui all'articolo 21, comma 1, una quota annuale pari ad euro 2,5 per ogni kW di potenza nominale media di concessione e' riservata al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali, dei piani di tutela finalizzate alla tutela dello stato ambientale dei corpi idrici interessati dalle derivazioni in attuazione dei piani di gestione distrettuali o del piano di tutela delle acque.
4. Con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni di spesa sulla base dell'andamento effettivo degli introiti derivanti dai canoni di concessione alla Missione 9 ''Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente'', Programma 06 ''Tutela e valorizzazione delle risorse idriche'', Programma 01 ''Difesa del suolo'', Missione 11 ''Soccorso civile'', Programma 01 ''Sistema di protezione civile'', Titolo 1 ''Spese in conto corrente'' e Titolo 2 ''Spese in conto capitale''.
Art. 30
(Miglioramenti energetici)
1. La Regione con riferimento agli obiettivi strategici regionali ed al piano energetico regionale assicura interventi di miglioramento e sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del d.lgs. 79/1999. La Giunta regionale definisce gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilita' da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e di modifica degli impianti di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, in base ai seguenti elementi:
a) l'incremento della producibilita' o della potenza di generazione, a parita' di risorsa idrica utilizzata, attraverso interventi di efficientamento o di sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica o di integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;
b) l'incremento della potenza nominale, anche conseguente a una piu' efficiente modulazione e combinazione della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere di derivazione, adduzione e regolazione, anche aumentando il salto utile;
c) l'incremento della capacita' di regolazione e modulazione della produzione degli impianti con finalita' di adattamento ai cambiamenti climatici, gestione degli eventi di piena e regolazione del sistema elettrico.
2. Nell'ambito del canone di cui all'articolo 21, comma 1, una quota annuale pari ad euro 1,5 per ogni kW di potenza nominale media di concessione e' riservata alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili.
3. Con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni di spesa sulla base dell'andamento effettivo degli introiti derivanti dai canoni di concessione alla missione 9 ''Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente'', Programma 17 ''Energie e diversificazione da fonti energetiche'', Titolo 2 ''Spese in conto capitale''.
4. L'erogazione della spesa di cui al presente articolo e' consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate e riscosse.
Art. 31
(Misure di compensazione territoriale)
1. La Giunta regionale, sentiti i comuni interessati di cui all'articolo 7, comma 1, stabilisce idonee misure di compensazione territoriale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato;
b) riassetto territoriale e paesaggistico e mitigazione del rischio idrogeologico;
c) risparmio ed efficienza energetica;
d) tutela attiva e passiva delle specie e dei tipi di habitat in precario stato di conservazione.
2. Gli introiti derivanti dal pagamento del canone aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 5, sono destinati integralmente ai comuni di cui al comma 1 e sono riservati esclusivamente al finanziamento ed alla promozione delle misure di cui al presente articolo.
3. L'erogazione della spesa di cui al presente articolo e' consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate e riscosse.
TITOLO VII
Sanzioni
Art. 32
(Sanzioni amministrative)
1. La mancata trasmissione del rapporto di fine concessione ai sensi dell'articolo 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 25.000,00 a un massimo di euro 250.000,00, per ogni semestre di ritardo.
2. La mancata integrazione del rapporto di fine concessione entro il termine perentorio indicato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 15.000,00 a un massimo di euro 50.000,00, per ogni semestre di ritardo.
3. La mancata realizzazione della proposta progettuale gestionale ovvero l'esecuzione parziale o non conforme alla proposta progettuale, in relazione all'importo di investimento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente, da un minimo di euro 150.000,00 ad un massimo di euro 400.000,00, per ogni semestre di ritardo.
4. Nel caso di mancato pagamento, entro il 31 dicembre dell'annualita' di riferimento, di una o entrambe le rate del canone di cui all'articolo 21, comma 1, o del canone aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 5, o di una o entrambe le rate del canone aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 7, l'importo del canone non pagato e' incrementato, per l'annualita' successiva, a titolo di sanzione, del 50 per cento.
5. Nel caso di mancato pagamento, entro il 31 dicembre dell'annualita' di riferimento, di uno o entrambi gli oneri di cui all'articolo 34, comma 2, lettere a) e b), l'importo del canone non pagato e' incrementato, per l'annualita' successiva, a titolo di sanzione, del 50 per cento.
6. Sono fatte salve le sanzioni gia' previste dalle normative di settore con riferimento alle fattispecie ivi disciplinate.
TITOLO VIII
Disposizioni attuative, transitorie e finali
Art. 33
(Disposizioni attuative)
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito disciplinare, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, definisce i seguenti aspetti in attuazione della presente legge:
a) la cessione di energia elettrica, espressa in kWh, che i titolari di concessioni scadute o aventi scadenza prima e dopo il 31 luglio 2024 sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione o, in alternativa, la monetizzazione anche integrale dell'energia fornita gratuitamente, da destinare nella misura di almeno il 50 per cento, ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori interessati dalla derivazione;
b) le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti che possono beneficiare dell'energia gratuita di cui alla lettera a) ai fini del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi prestati, nonche' i criteri di riparto, sentiti i comuni i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico;
c) gli indirizzi sulla durata della concessione sulla base di quanto stabilito dall'articolo 25;
d) i criteri e le modalita' per la verifica del consumo energetico del soggetto auto produttore;
e) i criteri e le modalita' per la costituzione delle societa' a capitale misto pubblico privato alle quali affidare la gestione delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia;
f) la percentuale della componente variabile, le modalita' di quantificazione dei ricavi normalizzati, le modalita' di aggiornamento, di versamento, di introito, di controllo e di riscossione dei canoni, sentita l'Autorita' di Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA);
g) i criteri di riparto della quota dei canoni spettante ai comuni i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 31;
h) la graduazione delle misure delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 32;
i) l'approvazione degli schemi tipo del bando e del disciplinare di gara;
j) eventuali ulteriori aspetti di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge ritenuti necessari.
Art. 34
(Disposizioni transitorie per le concessioni scadute)
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1-sexies, del d.lgs. 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico gia' scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione della concessione stessa, nel rispetto del disciplinare in base al quale e' esercitata la derivazione, nonche' delle ulteriori modalita' e condizioni eventualmente stabilite con provvedimento dell'Autorita' unica.
2. Fino al completamento delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute, i concessionari di cui al comma 1, oltre alla corresponsione del canone annuale come stabilito alla data di entrata in vigore della presente legge e agli eventuali ulteriori oneri finanziari stabiliti dalla normativa e dalla concessione vigenti all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti altresi':
a) al versamento annuale alla Regione di un canone aggiuntivo di euro 40,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione;
b) al versamento annuale alla Regione di un canone di euro 10,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per il finanziamento di idonee misure di compensazione territoriale;
c) alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
d) alla costituzione di apposita fideiussione in favore dell'Autorita' unica a garanzia degli obblighi di cui alla lettera c);
e) alla fornitura annuale e gratuita alla Regione di energia ai sensi e secondo le modalita' previste dall'articolo 22.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999, il canone di cui all'articolo 21 si applica alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi una scadenza successiva al 31 luglio 2024.
4. Per le concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza entro il 31 luglio 2024, la relativa procedura di assegnazione e' indetta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai concessionari di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza entro il 31 luglio 2024 che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma 3.
Art. 35
(Disposizioni transitorie per le piccole derivazioni)
1. Nelle more della revisione della normativa regionale in materia, alle derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale superiore a 220 kW e fino a 3.000 kW, si applicano:
a) le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 21 relative al canone aggiuntivo per la promozione ed il finanziamento delle misure di compensazione territoriale;
b) le disposizioni di miglioramento e risanamento ambientale, di miglioramento energetico e di compensazione territoriale di cui agli articoli 29, 30 e 31.
Art. 36
(Disposizioni finanziarie)
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Ai relativi adempimenti previsti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per la finanza regionale.
2. A decorrere dall'anno 2023, agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 ed all'articolo 16, comma 5, stimati complessivamente in euro 10.000,00 per ciascuna annualita' del biennio 2023-2024, si provvede con le risorse allocate alla Missione 09, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale 2022-2024, esercizi 2023 e 2024.
3. Per gli anni successivi al 2024 si provvede con legge di bilancio.
4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di Territorio - Ambiente provvedono agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione alla presente legge.
Art. 37
(Rinvio)
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni del Testo Unico Acque di cui al r.d. 1775/1933.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari, contenuti nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro entrata in vigore.
Art. 38
(Abrogazioni e modifiche)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2022 e' abrogata la legge regionale 22 ottobre 2013, n. 38 (Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)).
2. All'articolo 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7, (legge finanziaria regionale 2003) al comma 5, alla lettera c), la lettera c2) e' sostituita dalla seguente, a decorrere dal 1o gennaio 2022: ''c2) da 220 kW a 3.000 kW: euro 40,00/kW;''.
Art. 39
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).