Legge Regionale Abruzzo 27 luglio 2022, n. 13
Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo.
 
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 70/2 del 5 luglio 2022, pubblicata nel BURA 29 luglio 2022, n. 107 Speciale ed entrata in vigore il 30 luglio 2022)

Testo vigente
(in vigore dal 30/07/2022)

Art. 1
(Finalita')

1. La presente legge persegue la finalita' di integrare lo stemma ed il gonfalone della Regione Abruzzo, originariamente definiti dalla legge regionale 22 luglio 1986, n. 26 (Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo), con la rappresentazione del "Guerriero di Capestrano", che valorizza la storia e la cultura regionali, costituendo la sintesi delle culture imperanti nel territorio della Regione Abruzzo.

Art. 2
(Stemma)

1. Lo stemma della Regione Abruzzo e' costituito dal bozzetto di cui all'Allegato A, che forma parte integrante della presente legge ed e' composto da uno Scudo sannitico interzato in sbarra d'argento, di verde e d'azzurro, sul quale e' posto il "Guerriero di Capestrano". I tre colori rappresentano, nell'ordine, le cime innevate del Gran Sasso, della Maiella, del Sirente, del Velino e dei contrafforti appenninici, i boschi, le colline ed il Mar Adriatico.

2. Al di sopra dello stemma e' posta una corona d'oro, sormontata dalla denominazione "REGIONE ABRUZZO" in lettere maiuscole d'oro.

3. Sotto lo scudo e' indicato il motto "GENTIVM VEL FORTISSIMARVM ITALIAE" in caratteri maiuscoli.

Art. 3
(Gonfalone)

1. Il gonfalone della Regione Abruzzo, come da bozzetto Allegato B, che forma parte integrante della presente legge, e' rappresentato da un drappo rettangolare di color rosso, ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma con l'iscrizione centrata in oro recante la denominazione "REGIONE ABRUZZO" in lettere maiuscole.

2. Le parti in metallo ed i cordoni del gonfalone sono dorati.

3. L'asta verticale e' ricoperta di velluto nei colori del drappo alternati con bullette dorate poste a spirale; nella freccia e' rappresentato lo stemma della Regione Abruzzo e sul gambo e' inciso il nome della Regione.

4. La cravatta e' realizzata con nastri dai colori nazionali frangiati d'oro.

Art. 4
(Abrogazioni)

1. La l.r. 26/1986 e' abrogata.

Art. 5
(Norma Finanziaria)

1. Agli oneri della presente legge, quantificati in euro 70.000,00, si provvede con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione, Missione 1, Programma 1, capitolo 4001.1 denominato "Oneri per la realizzazione del nuovo logo della Regione" del bilancio del Consiglio regionale per l'annualita' 2022.

2. La copertura finanziaria e' assicurata dalla seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2024, annualita' 2022:

a) Missione 1, Programma 1, Capitolo 4001.1 "Oneri per la realizzazione del nuovo logo della Regione" in aumento di euro 70.000,00;

b) Missione 1, Programma 1, Capitolo 2005 "Spese per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato" in riduzione di euro 54.000,00;

c) Missione 1, Programma 1, Capitolo 1002 "Assegni vitalizi, inabilita' e reversibilita'" in riduzione di euro 16.000,00.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
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ALLEGATO A

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ALLEGATO B