Legge Regionale Abruzzo 30 dicembre 2020, n. 45
Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti.
 
(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 39/3 del 1o dicembre 2020, pubblicata nel BURA 30 dicembre 2020, n. 222 Speciale ed entrata in vigore il 31 dicembre 2020)

Testo vigente
(in vigore dal 31/12/2020)

Art. 1
(Ambito di applicazione, obiettivi e finalita')

1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, attua la decisione 20 novembre 2013, n. 1386/2013/UE (Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 <<Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta>>), che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti finalizzata a far rientrare gli stessi nel ciclo produttivo, consentendo un risparmio di nuove risorse.

2. La Regione opera per garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti) e che abroga alcune direttive, che prevede nell'ordine:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo;

e) smaltimento.

3. La Regione, in conformita' alla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), assume il principio dell'economia circolare e promuove una gestione sostenibile dei rifiuti, riducendo la "impronta ecologica" di ognuno, tramite l'eliminazione degli sprechi e la reimmissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando nell'ordine, la prevenzione e riduzione dei rifiuti, il riuso dei beni a fine vita, le attivita' di riciclaggio dei rifiuti e riducendo gradualmente il loro smaltimento, secondo gli indirizzi delle nuove direttive europee in materia di economia circolare.

4. La Regione, con la presente legge, sostiene azioni dirette alla riduzione della produzione e al recupero di materia con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio, ribadendo la volonta' di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani e prevedendo di raggiungere tendenzialmente al 2022, a scala di bacino regionale, conformemente al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR), i seguenti obiettivi minimi:

a) un quantitativo di produzione di rifiuto urbano indifferenziato, inferiore ai 130 chilogrammi per abitante anno;

b) un quantitativo di rifiuti residui avviati a smaltimento finale in discarica, inferiore ai 100 chilogrammi per abitante anno.

5. La pianificazione regionale, in relazione alla programmazione impiantistica ed alla gestione dei flussi, prevede in particolare i seguenti obiettivi minimi al 2022:

a) la contrazione della produzione pro-capite di rifiuti urbani pari al -15% rispetto al dato registrato nel 2014;

b) la raccolta differenziata al 70%;

c) l'avvio effettivo al riciclaggio di almeno il 90% dei rifiuti di cui alla lettera b).

6. La Regione promuove l'utilizzo di strumenti economici ed etici, in particolare sistemi di "tariffazione puntuale", bilanci ambientali, strumenti di certificazione ambientale degli operatori pubblici e privati, nonche' dei sistemi di qualita', per contribuire ad un uso efficiente delle risorse e ad un elevato livello di protezione dell'ambiente.

7. Gli strumenti incentivanti previsti da altre leggi regionali sono adeguati al fine di prevedere premialita' per le imprese che innovino cicli produttivi e prodotti per ridurre la produzione dei rifiuti.

8. La riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio costituisce criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti.

9. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 5, sono promosse, con appositi provvedimenti attuativi, le seguenti prioritarie azioni:

a) promuovere e favorire azioni innovative e progetti finalizzati alla prevenzione, alla riduzione della produzione e della pericolosita' dei rifiuti ed alla loro preparazione al riutilizzo;

b) favorire i progetti di riparazione e riuso di beni a fine vita, anche attraverso la diffusione sul territorio di Centri di Raccolta in sinergia con i Centri del Riuso, promuovendo per la loro gestione il ruolo del volontariato e della cooperazione sociale; a tal fine la Regione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposite linee guida;

c) favorire i progetti e le azioni di riduzione dello spreco nella filiera alimentare a partire dalla fase di produzione e commercializzazione del prodotto, di donazione degli alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano ed animale, dando priorita' all'utilizzo umano rispetto a mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti alimentari, in collaborazione con le associazioni e gli enti locali e per la diffusione di buone pratiche;

d) mirare a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento dell'ecosistema marino, nonche' nei laghi e nei fiumi e sensibilizzare la collettivita';

e) promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali riutilizzabili, biodegradabili e compostabili, nei servizi di refezione pubblica;

f) favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentono di ottenere la minimizzazione della produzione dei rifiuti, la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e miglioramento della qualita' delle frazioni raccolte separatamente, come le raccolte domiciliari "porta a porta" o sistemi equipollenti;

g) garantire il conseguimento degli obiettivi di recupero previsti per la gestione degli imballaggi, anche attraverso la sperimentazione di "sistemi di restituzione" di alcune tipologie di imballaggi ad uso alimentare, come pure il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa per la gestione di particolari categorie di rifiuti;

h) promuovere lo sviluppo dell'impiantistica per la prevenzione, riduzione della produzione, il riuso, il massimo recupero di materia, anche dai rifiuti residuali ed altre forme di recupero innovativo dei rifiuti; al fine di massimizzare il recupero di materia e la preparazione al riuso, i rifiuti ingombranti sono sottoposti a selezione o cernita;

i) ridurre progressivamente il conferimento finale in discarica, prevedendo il progressivo divieto di depositare in discarica rifiuti biologicamente non stabilizzati e derivanti dalle raccolte differenziate, privilegiare per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, l'utilizzo di materiali derivanti dall'attivita' di recupero dei rifiuti, classificandolo come operazione R10 ai sensi dell'Allegato C alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche;

j) garantire a scala di bacino regionale, disponibilita' impiantistica pubblica per il trattamento delle matrici organiche da raccolta differenziata, considerata la strategicita' della corretta gestione della frazione organica anche nella lotta contro il depauperamento della fertilita' organica dei suoli, con particolare attenzione alla filiera corta (cd. "km zero");

k) ottimizzare, a scala di bacino regionale, l'utilizzo dell'impiantistica di trattamento del rifiuto indifferenziato residuo puntando, entro il 2021, alla sostanziale autosufficienza regionale nel rispetto del principio di prossimita';

l) promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte la produzione dei beni non riciclabili e massimizzare il recupero di materia dagli stessi;

m) promuovere l'attuazione e lo sviluppo del progetto denominato "Filiere virtuose - Energia ed Eco-Sostenibilita'" per l'avvio delle Raccolta Differenziata di Qualita' (RDQ) e delle Materie Prime Seconde Omogenee Rigenerative (MPSO-R) quali misure di prevenzione operate "a monte" per la progressiva riduzione, fino all'azzeramento della produzione di rifiuti urbani ed assimilati e lo sviluppo di una economia circolare ideale sistemica;

n) dare priorita' al principio di netta separazione in ogni territorio dei ruoli tra soggetti gestori delle fasi di raccolta/recupero e soggetti gestori della fase di smaltimento dei rifiuti;

o) incentivare, anche con meccanismi economici, i Comuni che raggiungono i migliori risultati di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti ed in particolare di minimizzazione della produzione pro-capite di rifiuti urbani ed assimilati non inviati a riciclaggio;

p) promuovere una corretta e qualitativa gestione delle frazioni organiche, diffondendo il compostaggio di prossimita', l'autocompostaggio, il compostaggio locale e di comunita', a partire dalle utenze site in zone agricole o in case sparse, emanando apposite linee guida e promuovendo accordi volontari con le comunita' e le associazioni interessate;

q) promuovere l'innovazione tecnologica nella gestione del ciclo delle frazioni organiche, in particolare ai fini della produzione e reimmissione in rete del biometano prodotto e commercializzato quale carburante per autotrazione;

r) promuovere l'applicazione di sistemi di eco-fiscalita' premianti le buone pratiche ambientali ed in particolare la "tariffa puntuale", demandando ai comuni la sua applicazione all'interno di criteri prestabiliti, come strumento finalizzato prioritariamente al contenimento ed alla riduzione della produzione pro-capite di rifiuti, al potenziamento del riciclo tramite il miglioramento della qualita' delle raccolte differenziate e prevedendo anche meccanismi incentivanti;

s) utilizzare la maggior parte delle risorse disponibili con priorita' per la bonifica dei siti inquinati, per la riduzione della produzione dei rifiuti, per gli investimenti nella filiera del riuso e riciclo, per progetti di riconversione da raccolta stradale a raccolta domiciliare delle raccolte differenziate con tariffa puntuale, in modo da abbattere i costi di avvio del nuovo sistema;

t) sviluppare e supportare campagne di informazione ed educazione per sensibilizzare la comunita' regionale alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti ed al fenomeno della dispersione dei rifiuti;

u) definire, per garantire la tutela della salute e del territorio, distanze minime e fasce preventive minime dai centri abitati e dalle funzioni sensibili, come ad esempio asili nido, scuole, centri sportivi e di aggregazioni, distretti sanitari, ospedali e case di riposo, al di sotto delle quali la localizzazione di impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti e' esclusa a priori.

10. Al fine di adeguare la pianificazione regionale in materia di rifiuti alle disposizioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale avvia, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme in materia di gestione integrata dei rifiuti), il procedimento di aggiornamento del vigente PRGR, da concludere entro il 31 dicembre 2021, assumendo quali indirizzi programmatici le azioni previste dal comma 9 ed in conformita' alla normativa nazionale ed europea improntata ai principi dell'economia circolare e nelle more del recepimento del "Pacchetto Economia Circolare" della UE.

Art. 2
(Educazione al riciclo, al riuso ed alla riqualificazione del rifiuto)

1. La Regione Abruzzo, a norma dell'articolo 57, comma 2, lettera f), della l.r. 45/2007, si impegna nella promozione e diffusione dei concetti fondamentali dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti, all'interno degli istituti d'istruzione, di ogni ordine e grado, della Regione Abruzzo:

a) attraverso la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo;

b) sostenendo e coadiuvando le scuole nella programmazione di visite didattiche all'interno dei centri di riciclo e del riuso;

c) attraverso altre iniziative a sostegno della promozione di un'economia di tipo circolare.

2. La Regione Abruzzo invita tutti gli Istituti di istruzione, di ogni ordine e grado, in occasione della Giornata Mondiale del Riuso che si tiene il 18 marzo di ogni anno, a svolgere attivita' per sensibilizzare ed educare gli studenti al tema del riuso e del riciclo, a sostegno di un'economia di tipo circolare.

Art. 3
(Sviluppo e attuazione del modello regionale dell'economia circolare)

1. Al fine di sviluppare un modello e una strategia regionali per l'economia circolare, coinvolgendo e responsabilizzando tutti i soggetti che possono concorrervi, la Regione promuove processi partecipativi che incidano sulla pianificazione e sulla programmazione regionali.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' costituito il Forum regionale per l'economia circolare, convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, al quale partecipano:

a) le strutture regionali competenti in materia di ambiente, di attivita' produttive, risorse agricole, salute, politiche sociali, lavoro, formazione, istruzione, ricerca e volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati;

b) le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), con sede in Regione;

c) le associazioni di categoria industriali, artigianali, agricole, commerciali e sindacali, con sede in Regione;

d) gli enti del terzo settore che si occupano di economia circolare, con sede in Regione;

e) le istituzioni scolastiche, universitarie, di ricerca e di trasferimento tecnologico, con sede in Regione;

f) le societa' affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, operanti in Regione;

g) l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI).

3. Il Forum regionale per l'economia circolare valuta gli esiti del monitoraggio di cui ai commi 7 e 8 e formula indirizzi per l'implementazione di modelli produttivi, di commercializzazione e di gestione volti alla riduzione dell'utilizzo di materie prime, all'aumento dello sfruttamento delle materie prime secondarie, alla riduzione della produzione di rifiuti, al recupero degli stessi mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e ogni altra operazione di recupero di materia con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio.

4. Il Forum regionale per l'economia circolare si riunisce almeno una volta l'anno e la sua composizione e il suo funzionamento sono disciplinati da un apposito decreto del Direttore regionale competente in materia di ambiente.

5. Al fine di coordinare le attivita' volte a dare attuazione alle misure individuate nel PRGR e creare le condizioni per lo sviluppo dell'economia circolare, presso la Direzione regionale competente in materia di ambiente ed energia e' istituito il Tavolo permanente per l'economia circolare al quale partecipano le strutture regionali competenti in materia di ambiente, attivita' produttive, risorse agricole, salute, politiche sociali, lavoro, formazione, istruzione, ricerca, volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati.

6. Il Tavolo permanente per l'economia circolare e' convocato e presieduto dal Direttore della struttura regionale ovvero suo delegato competente in materia di ambiente. In relazione alla trattazione di tematiche specifiche possono essere invitati a partecipare al Tavolo gli enti locali e altri soggetti interessati.

7. Il Tavolo permanente per l'economia circolare attua il monitoraggio delle azioni di competenza delle strutture regionali di cui al comma 5 e ne riferisce, annualmente, gli esiti all'Assessore regionale competente in materia di ambiente ai fini della comunicazione al Forum regionale per l'economia circolare e alla Giunta regionale.

8. Il Tavolo permanente per l'economia circolare verifica inoltre il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e formula proposte alla Giunta regionale, anche al fine di adeguare gli obiettivi medesimi alle singole realta' territoriali.

Art. 4
(Restrizioni all'uso di prodotti in plastica monouso)

1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione ai principi dell'economia circolare, nel rispetto delle norme vigenti in materia, in relazione alla necessita' di ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un "Programma per ridurre e superare l'uso delle plastiche monouso", sentite le associazioni e le parti sociali interessate, che preveda:

a) la progressiva sostituzione di prodotti in plastica monouso in tutte le realta' pubbliche con manufatti riutilizzabili. Ove sussistano comprovate ragioni tecniche o igienico-sanitarie tali da impedire l'impiego di manufatti riutilizzabili, le realta' pubbliche procederanno con l'impiego di manufatti riciclabili e compostabili in base alla norma UNI EN 13432:2002, da conferirsi con la frazione organica mediante raccolta differenziata;

b) la progressiva sostituzione di prodotti in plastica monouso nella somministrazione di cibi e bevande con manufatti riutilizzabili, ogni volta che e' previsto il consumo al tavolo con servizio o in modalita' self-service, limitando l'utilizzo di manufatti compostabili in base alla norma UNI EN 13432:2002 ai soli prodotti da asporto;

c) un sistema di premi e incentivi per tutte le realta' pubbliche e private che sostituiranno il monouso con oggetti riciclabili e riutilizzabili e per promuovere la vendita di prodotti sfusi negli esercizi commerciali e meccanismi di vuoto a rendere;

d) un progetto speciale di raccolta delle plastiche abbandonate nell'ambiente per limitare l'inquinamento, oltre che dei fiumi e degli spazi pubblici, anche del mare, con un accordo di filiera specifico per le associazioni dei pescatori e degli acquacoltori prevedendo interventi di sostegno alla progettazione di nuovi prodotti che rispondano alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio nei settori della pesca, agricolo, agroalimentare e della miticoltura;

e) azioni di sostegno, nell'ambito dei programmi regionali di settore, alla riconversione industriale dei processi e dei prodotti nell'ottica dell'economia circolare, anche attraverso progetti di ricerca e sperimentali che portino verso soluzioni eco-compatibili in sostituzione delle attuali plastiche o all'utilizzo di plastiche riutilizzabili;

f) la realizzazione di un portale della prevenzione sul sito web istituzionale per raccogliere e divulgare le iniziative realizzate sul territorio per la riduzione della produzione dei rifiuti urbani e speciali.

2. Nelle more dell'approvazione del programma di cui al comma 1 ed in conformita' alle previsioni contenute nel PRGR vigente, sono disciplinate le modalita' di utilizzo di prodotti di plastica monouso al fine di ridurre la produzione dei medesimi, favorire uno sviluppo sostenibile e diffondere una educazione ambientale e sociale.

3. Nelle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, enti locali, enti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, fatto salvo l'utilizzo di materiali alternativi, e' fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, in plastica monouso.

4. Nei parchi, nelle aree naturali protette, in prossimita' delle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi o altri specchi d'acqua, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, fatto salvo l'utilizzo di materiali alternativi, e' fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, in plastica monouso.

5. Negli uffici pubblici del territorio regionale, nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie, nelle Universita' e negli istituti universitari e di ricerca, ivi comprese le Accademie ed i Conservatori, nonche' nelle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, fatto salvo l'utilizzo di materiali alternativi, e' fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, in plastica monouso.

6. La Giunta regionale, in relazione ai divieti di cui ai commi 3, 4 e 5, al fine di consentire l'applicazione dei divieti per una maggior salvaguardia dell'ambiente, promuove appositi accordi volontari tra i soggetti interessati ed emana nuove linee guida per uniformare le procedure attuative da parte dei soggetti interessati, anche aggiornando le disposizioni esistenti per gli eventi di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2018, n. 355 (L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Linee guida regionali per l'organizzazione di "Ecofeste". Marchio regionale delle "Ecofeste". Approvazione) e prevedendo eventuali contributi ai Comuni per l'acquisto ed utilizzo di materiali alternativi biodegradabili e compostabili in iniziative pubbliche organizzate in collaborazione con la Regione.

7. L'inosservanza dei divieti di cui ai commi 3 e 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro.

8. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 4 e' punita:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 1.000,00 euro per l'inosservanza dei divieti, nei parchi e nelle aree naturali protette, in prossimita' delle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi o altri specchi d'acqua;

b) con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), per l'inosservanza dei divieti nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo.

9. Ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 e l'applicazione delle relative sanzioni, le amministrazioni comunali e/o gli enti interessati dall'attuazione delle presenti disposizioni, ciascuno per le proprie competenze, individuano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti preposti alla vigilanza e alla contestazione delle violazioni.

10. I proventi derivanti dalle irrogazioni delle sanzioni sono introitati dai comuni medesimi che li destinano prioritariamente all'acquisto di prodotti monouso biodegradabili e compostabili ai sensi delle norme UNI EN 13432:2002, al miglioramento dei servizi ambientali ed alle attivita' di informazione ed educazione.

Art. 5
(Disposizioni transitorie nelle more dell'applicazione delle restrizioni all'uso di prodotti monouso in plastica)

1. Il divieto di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, e' applicato previo esaurimento dei contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, comunque entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il divieto di cui all'articolo 4, comma 4, e' applicato previo esaurimento delle scorte di magazzino, comunque entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi gli atti gia' adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 4, ferma restando l'adozione degli atti di adeguamento alle stesse, comunque entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6
(Modalita' di utilizzo dei prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica)

1. E' vietato fumare nei tratti di arenile del litorale regionale, qualora non siano disponibili specifici contenitori, appositamente forniti o procurati a titolo personale, per la raccolta dei rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica.

2. La Giunta regionale, al fine di consentire l'applicazione del divieto per una maggior salvaguardia dell'ambiente, puo' promuovere accordi volontari tra i soggetti interessati ed emanare apposite direttive e linee guida per l'organizzazione di servizi di raccolta dedicati.

Art. 7
(Filiere virtuose - Energia ed Eco-Sostenibilita')

1. La Regione Abruzzo promuove la diffusione e lo sviluppo del progetto denominato le "Filiere virtuose - Energia ed Eco-Sostenibilita'" che, per quanto riguarda una migliore gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, prescrive l'avvio delle Raccolta Differenziate di Qualita' (RDQ) e delle Materie Prime Seconde Omogenee Rigenerative (MPSO-R), secondo i principi dell'articolo 42 della Costituzione, dell'articolo 832 del codice civile nonche', quale misura di prevenzione operata "a monte", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera m) del d.lgs. 152/06 ed ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2014, n. 405 (d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i. - l.r. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Progetto Le Filiere Virtuose - Asset Energia ed Eco-Sostenibilita' - Presa d'atto e condivisione contenuti).

2. Per realizzare le azioni e gli interventi di cui al comma 1 che interessano sostanze, materie e prodotti (oggetti) riciclabili, o riutilizzabili per riqualificazione, non pericolosi derivanti solo da beni di scarto post-consumo o di lavorazione di cui il legittimo ed esclusivo proprietario non si disfa, non intende disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi ma seguono, perche' non rifiutati attraverso conferimento al servizio pubblico RD o per abbandono nell'ambiente, nuovi procedimenti di alta selezione di qualita' omogenea operati a monte dallo stesso per la loro valorizzazione e vendita come materie vergini, la Regione promuove e sostiene accordi volontari tra Comitati di cittadini interessati quali formazioni sociali operanti autonomamente in forma di sussidiarieta' ed i rispettivi Comuni di pertinenza, coinvolgendo anche Consorzi Intercomunali e loro Spa, operatori pubblici e privati del settore, l'ANCI.

3. I Comuni che, a seguito della libera costituzione di un comitato locale di cittadini attuatori, sperimentano l'avvio delle attivita' e gli interventi previsti dal progetto "Filiere virtuose - Energia ed Eco-Sostenibilita'" attraverso la sottoscrizione di accordi volontari di cui al comma 2, devono assicurare con propri regolamenti il riconoscimento e l'applicazione alle utenze interessate, domestiche e non, delle agevolazioni fiscali conformemente al principio <<chi inquina paga>> ovvero <<chi meno inquina, meno paga>> commisurate alla percentuale di rifiuti non prodotti quale "parte variabile" nell'ambito di un iniziale quadro di compatibilita' gestionale degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) e dell'articolo 1, comma 659 lettera e-bis) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato, Legge di stabilita' 2014).

4. A sostegno delle suddette autonome attivita' virtuose su base sussidiaria delle libere formazioni sociali regionali, gia' in essere e future, attuatori dello sviluppo del progetto e dell'applicazione del presente articolo, saranno emanate direttive regionali formalizzando, attraverso specifico accordo tra Regione e Associazione proponente, il riconoscimento di quanto gia' prescritto dallo stesso progetto e dai documenti attuativi e disciplinari ad esso correlati. Tutte le attivita' sopra descritte non contemplano alcun costo a carico degli enti locali e della Regione. I suddetti procedimenti nonche' tutti i coordinamenti previsti saranno avviati a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 36/2013 e s.m.i.)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti"), e' sostituito dal seguente:
"2. Il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito denominato "PdA") di cui all'articolo 15 delimita, ai soli fini gestionali, sub ambiti territoriali provinciali, inter-provinciali e/o sub-provinciali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 200, comma 6, del d.lgs. 152/2006.".

2. All'articolo 6 della l.r. 36/2013 dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. L'effettiva organizzazione ed operativita' dell'articolazione organica di AGIR, definita dalla nomina del Direttore Generale e del Revisore Legale, dovra' essere compiuta entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma ed e' comunicata dal Presidente dell'Assemblea ai Comuni e al Presidente del Consiglio Direttivo, alle Prefetture, al Presidente della Regione ed ai Presidenti delle Province. Trascorso il termine dei centocinquanta giorni, la Regione nomina un commissario ad acta che entro sessanta giorni dalla sua nomina con il supporto del servizio gestione rifiuti regionale provvede a rendere operativa l'AGIR.".

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 36/2013, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "e un vicepresidente che, in assenza del presidente, svolge le competenze dello stesso".

4. All'articolo 11 della L.R. 36/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e un vice presidente che, in assenza del presidente, svolge le competenze dello stesso";

b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. In caso di assenza o decadenza contemporanea del presidente e del vice presidente del Consiglio direttivo, le relative competenze, nelle more del reintegro degli stessi da parte dell'assemblea dei sindaci, sono svolte dal componente del Consiglio direttivo che rappresenta il comune con il maggiore numero di abitanti.".

5. All'articolo 17 della l.r. 36/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. I gestori del ciclo integrato dei rifiuti forniscono ad AGIR una relazione annuale con tutti i dati tecnici ed economici relativi al servizio svolto. Forniscono altresi', entro trenta giorni dalla richiesta di AGIR, i dati di tipo tecnico ed economico. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini, e' applicata, da parte di AGIR, la sanzione per la mancata fornitura delle informazioni di cui all'articolo 64, comma 1, della l.r. 45/2007 e s.m.i..
4-ter. Il gestore del servizio di raccolta potra' essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 .";

b) al comma 13 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Dopo la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 4-bis, e' fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti.";

c) al comma 14 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Dopo la comunicazione di cui al all'articolo 6, comma 4-bis, e' fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti. Restano salve le procedure di affidamento del servizio da parte dei Comuni qualora il relativo bando sia stato pubblicato dall'Ente almeno sessanta giorni prima della suddetta comunicazione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 204 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.".

Art. 9
(Provvedimenti urgenti per la salvaguardia della programmazione regionale delle attivita' di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 110/8 del 2 luglio 2018)

1. Nelle more dell'aggiornamento del PRGR alla normativa nazionale ed europea in materia di economia circolare, le volumetrie degli impianti pubblici di smaltimento previsti dal vigente PRGR, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 110/8 del 2 luglio 2018 (D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. -art. 199, co. 8 -L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 -11, co. 1 -DGR n. 226 del 12/04/2016 -DGR n. 440 dell'11/08/2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento), che, a seguito della valutazione puntuale dei criteri di localizzazione di cui al Capitolo 17 dell'Allegato "Relazione di Piano" della stessa, non risultano effettivamente realizzabili o hanno perso la titolarita' pubblica, sono individuate dal servizio regionale competente con apposita relazione tecnica e, nei limiti complessivi delle volumetrie interessate previste dal PRGR, possono essere ri-programmate in aree alternative in cui sono in esercizio gli impianti pubblici di smaltimento, secondo oggettive e rilevate esigenze territoriali.

2. Possono essere, altresi', ri-programmate anche le potenzialita' di trattamento di rifiuti urbani indifferenziati, del sistema pubblico dedicato, secondo oggettive e rilevate esigenze territoriali, comunque nell'ambito delle potenzialita' complessive previste dal PRGR, individuate dal servizio regionale competente con apposita relazione tecnica.

3. La ri-programmazione di cui ai commi 1 e 2 costituisce una modifica non sostanziale della pianificazione pubblica esistente, gia' assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 ed e' approvata con provvedimento amministrativo dal Consiglio regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 45/2007 in materia di promozione delle azioni di prevenzione, riduzione, riuso, recupero e riciclaggio)

1. La riduzione della quantita' di rifiuti non avviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 45/2007, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
"d-bis) Bene Di Scarto Post-Consumo o Lavorazione (BS/PC - BS/PL): definizione di sostanze, materie, prodotti (oggetti) post-consumo o di lavorazione, riciclabili, o riutilizzabili per riqualificazione, non classificati pericolosi, di esclusiva proprieta' e beneficio del proprietario quale primo acquirente detentore del bene (utenza domestica e non) del quale non si disfa, o abbia l'intenzione, o abbia l'obbligo di disfarsi; il bene di scarto post-consumo o lavorazione non e' definibile aprioristicamente quale rifiuto perche' bene di proprieta' non rifiutato ne', di conseguenza, assoggettabile alle specifiche norme di riferimento poiche' suscettibile di attivita' di prevenzione e valorizzazione, sempre ad opera dello stesso proprietario, quali "misure preventive" che ne escludono a priori l'avvio a rifiuto;
d-ter) Raccolta Differenziata di Qualita' (RDQ): attivita' specifica di "prevenzione", quale misura differente dalla Raccolta Differenziata di rifiuti, ai fini di una selezione preventiva di alta qualita' dei beni di scarto post-consumo o lavorazione, in modalita' omogenea, operata "a monte" dallo stesso proprietario (o chi per esso formalmente autorizzato) detentore esclusivo degli stessi; solo attraverso l'RDQ e nelle modalita' prescritte vengono prodotte le Materie Prime Seconde Omogenee Rigenerative (MPSO-R) e, pertanto, viene esclusa qualsiasi altra modalita' non formalmente autorizzata;
d-quater) Materia Prima Seconda Omogenea Rigenerativa (MPSO-R): definizione di sostanze, materie, prodotti (oggetti) derivanti solo da beni di scarto post-consumo o di lavorazione selezionati di qualita' (RDQ) in modalita' omogenea "a monte" dallo stesso proprietario (originario acquirente) quale detentore, che li valorizza al fine della loro vendita. Non presentano impurita' e sono paritetici per qualita' e valore commerciale alle materie vergini. Possono essere venduti solo dal suddetto proprietario al fine del loro riciclo diretto senza ulteriori trattamenti selettivi e sostanziali oltre quelli gia' effettuati dallo stesso, escludendo pertanto intermediazioni se non formalmente autorizzate e nelle modalita' prescritte. Le MPSO-R selezionate di qualita' attraverso l'RDQ non sono considerati rifiuti ne' sono assoggettabili alle norme specifiche per il mancato atto di rifiuto, da parte del proprietario quale detentore, nel disfarsi dei suddetti beni attraverso o conferimento al servizio di gestione e smaltimento rifiuti (sia esso pubblico che privato, formalmente autorizzati), o per abbandono nell'ambiente. Rientrano nella suddetta categoria di MPSO-R anche:
1) il compost ammendante di qualita' di tipo verde o misto derivante da trattamento celere aerobico individuale;
2) il pacciame di qualita' sempre di tipo verde o misto derivante da trattamento individuale e trasformazione celere di biomassa organica attraverso disidratazione e/o essiccazione forzata;
3) le confezioni in vetro non danneggiate, pronte al riuso e commercializzazione;
4) elementi di arredo o oggetti d'uso comune opportunamente riqualificati al fine di un loro riuso e commercializzazione.".

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 45/2007 e' abrogata.

4. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 45/2007 e' abrogato.

5. Dopo l'articolo 22-bis della l.r. 45/2007 e' inserito il seguente:
"Art. 22-ter
(Interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici)
1. In attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi), la Regione promuove accordi volontari e incentiva economicamente, e mediante le risorse di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2016, n. 4 (Lotta agli sprechi alimentari), la riduzione degli sprechi; valorizza e promuove, in particolare:
a) il recupero delle eccedenze dei mercati ortofrutticoli e della piccola, media e grande distribuzione;
b) la realizzazione di empori solidali quali realta' gestite dai soggetti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 166/2016, a fini di solidarieta' sociale, dove si possano reperire gratuitamente generi di prima necessita';
c) il recupero delle eccedenze alimentari delle mense scolastiche, universitarie, ospedaliere, aziendali;
d) il recupero delle eccedenze alimentari nel settore della ristorazione e delle strutture alberghiere;
e) il recupero delle eccedenze alimentari delle strutture addette alla panificazione;
f) il recupero di farmaci e beni di parafarmacia, anche attraverso accordi tra Regione, farmacie comunali e le associazioni di categoria delle farmacie private e delle parafarmacie.".

6. Al comma 5 dell'articolo 27 della l.r. 45/2007 dopo la parola "compatibile" sono aggiunte le seguenti: ", come operazioni di recupero R10 di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006".

7. Il comma 7 dell'articolo 45 della l.r. 45/2007 e' abrogato.

8. I comuni nell'organizzazione dei seguenti servizi di raccolta differenziata di frazioni di rifiuti riciclabili e/o compostabili, in coerenza con il principio europeo "chi inquina paga" ovvero "chi meno inquina meno paga", riconoscono, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, agevolazioni fiscali a partire da un minimo del 10 per cento di quanto dovuto dalle rispettive utenze, domestiche e non domestiche, oppure - per quanto previsto all'articolo 7, comma 3, - commisurate alla percentuale di rifiuti non prodotti quale "parte variabile", ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), dell'articolo 1, comma 659, lettera e-bis) e dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)) per:

a) auto-compostaggio individuale (domestico e non), riconoscendo il massimo incentivo di legge all'uso di processo aerobico celere (articolo 183 comma 1 lettera e), articolo 208 comma 19-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);

b) compostaggio di comunita' e locale (d.lgs. 152/2006, articolo 183, comma 1, lettera qq-bis) - decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)).

9. L'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 8 e' criterio preferenziale per l'assegnazione di finanziamenti regionali agli Enti interessati.

10. La Giunta regionale promuove i Centri del Riuso, strutture dove portare i beni di cui il possessore non intende piu' servirsi, ma ancora suscettibili di vita utile, nelle condizioni in cui sono o tramite ripristino funzionale, attraverso pulizia, smontaggio, riparazione o altra manutenzione atta al loro reimpiego, interconnesso o integrato funzionalmente con un Centro di Raccolta di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche).

11. I comuni disciplinano il funzionamento dei Centri del Riuso, le relative modalita' di accesso, le modalita' di cessione, gratuita od onerosa, senza finalita' di lucro, dei beni, le modalita' di copertura dei costi di gestione nonche' la destinazione di eventuali introiti. A tal fine la Giunta regionale aggiorna, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, le direttive emanate con deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2012, n. 66 (Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso).

12. La Giunta regionale, nell'ambito delle politiche della promozione degli acquisti verdi ai sensi del decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008, di adozione del "Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)", promuove l'acquisto e l'utilizzo di materiali riutilizzabili nei servizi di refezione pubblica. A tal fine emana apposite direttive per definire azioni, interventi ed incentivi.

13. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni per la realizzazione di un portale della prevenzione sul sito istituzionale, per raccogliere e divulgare le iniziative realizzate sul territorio per la riduzione della produzione dei rifiuti urbani e speciali.

14. La Giunta regionale emana direttive applicative dell'articolo 6, comma 9 della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, al fine di razionalizzare ed evitare duplicazioni di procedimenti, come disposto dall'articolo 7-bis del d.lgs. 152/2006, inerenti varianti non sostanziali ai sensi dell'articolo 45, comma 10 della l.r. 45/2007, di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, che siano stati gia' assoggettati, con giudizio positivo di valutazione ambientale, ai sensi degli Allegati III e IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell'articolo 6 del decreto. Le direttive applicative, proposte dai servizi regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni, sono esaminate dal CCR-VIA che rilascia un parere alle previste casistiche delle varianti non sostanziali, preliminare all'approvazione delle stesse da parte dell'esecutivo regionale.

Art. 11
(Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 17/2006)

1. L'articolo 15 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), e' sostituito dal seguente:
"Art. 15
(Fondo ambientale)
1. Il gettito del tributo e' iscritto nel capitolo 11690 (Tipologia 101, categoria 59, titolo 1) denominato: "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - art. 3, comma 24, legge 549/1995 e s.m.i.", dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.
2. Per le finalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), articolo 3, comma 27 e per gli altri interventi previsti e disciplinati dalla l.r. 45/2007, articolo 57, comma 2, il tributo e' dovuto alla Regione ed affluisce in un apposito fondo, destinato per una quota, pari al 30 per cento del gettito per gli anni 2020, 2021 e 2022, a favorire la realizzazione degli interventi di cui alla l.r. 45/2007, articolo 57, comma 2.
3. L'impiego della quota regionale del gettito del tributo di cui al comma 2, e' stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995, sulla base dei criteri generali impartiti dall'articolo 3, comma 30 della stessa legge ed e' iscritto sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
a) Capitolo 292210 - Missione 09, Programma 08, Titolo 2 ridenominato: "Fondo regionale di parte capitale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale";
b) Capitolo 291410 - Missione 09, Programma 08, Titolo 1 denominato "Fondo regionale di parte corrente per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale".
4. Gli stanziamenti di cui al capitolo 292210 - Missione 09, Programma 08, Titolo 2 e al capitolo 291410 - Missione 09, Programma 08, Titolo 1, sono determinati ed iscritti, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, ed impegnati previo accertamento della relativa entrata.
5. La quota del 10 per cento del gettito, al netto della quota di cui al comma 2, e' destinata ai Comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai Comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Per le finalita' di cui al comma 5, si provvede mediante lo stanziamento, iscritto sul capitolo 291531/2 (Missione 09, Programma 08, Titolo 1), che assume la seguente ridenominazione "Quota 10% del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549" da destinare alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale territori comunali con presenza di impianti rifiuti - art. 3, comma 27 della L. 28.12.1995, n. 549 e s.m.i.
7. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del capitolo 291531/2 e' determinato ed iscritto, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed impegnato previo accertamento della relativa entrata.
8. Il gettito destinato ai comuni di cui al comma 5, e' distribuito secondo i seguenti criteri generali:
a) caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
b) superficie dei comuni interessati;
c) popolazione residente nell'area interessata;
d) sistema di viabilita' asservita.
9. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione puntuale dei criteri di cui ai commi 5 e 8, emana entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge apposite direttive regionali.
10. Il gettito dell'addizionale di cui all'articolo 5, comma 7, ai sensi del d.lgs. 152/2006, articolo 205, affluisce in un apposito fondo regionale nell'ambito della Tipologia 101, categoria 59, titolo 1, nel capitolo di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: "Addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati, il cofinanziamento degli impianti e attivita' di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.
11. Al finanziamento per l'attuazione delle attivita' di cui al comma 10 si provvede mediante l'istituzione nell'ambito del bilancio regionale (Missione 09, Programma 08, Titolo 2) del capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Interventi di prevenzione della produzione di rifiuti, incentivi alla produzione ed attivita' di informazione".
12. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti dei nuovi capitoli di cui ai commi 10 e 11 sono determinati ed iscritti, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed impegnati previo accertamento della relativa entrata.".

Art. 12
(Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati)

1. La Regione Abruzzo riconosce la necessita' e l'urgenza di supportare i Comuni mediante finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente di siti censiti del territorio regionale ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 ed inseriti nell'anagrafe regionale di cui al vigente PRGR.

2. Il finanziamento concesso e' restituito dal Comune beneficiario, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di erogazione del contributo, in dieci rate annuali senza interessi da versare presso la Tesoreria regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno per alimentare il fondo di rotazione finalizzato a finanziare gli interventi di cui al presente articolo.

3. Le modalita' di gestione del fondo di rotazione di cui al presente articolo sono determinate con apposito atto della Giunta regionale, per il tramite del competente Servizio Gestione Rifiuti.

4. Le restituzioni di cui al presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata di nuova istituzione ed iscrizione nell'ambito della tipologia 200, categoria 01, titolo 5 denominato: "Restituzioni crediti Comuni - Fondo di rotazione per siti inquinati".

5. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2021, con una dotazione iniziale di euro 200.000,00 la cui copertura e' assicurata con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 292210, Missione 09, Programma 08, Titolo 2, anche attraverso l'utilizzo delle economie vincolate reiscritte ai sensi di legge sul medesimo capitolo di spesa.

6. Per gli esercizi, a valere dall'anno 2023 e successivi, la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo e' alimentata con risorse pari al 25% del gettito di cui al comma 1, al netto delle quote di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 15 della l.r. 17/2006, nonche' dalle entrate derivanti dalle restituzioni di cui al comma 2 ed iscritte sul pertinente capitolo di nuova istituzione del bilancio regionale, di cui al comma 4.

Art. 13
(Ulteriore destinazione del fondo regionale di rotazione)

1. Il fondo regionale di rotazione previsto dall'articolo 12 puo' essere utilizzato anche per il ripristino e recupero ambientale dei siti di cave dismesse, qualora si riscontri l'impossibilita' del recupero delle somme predisposte dal soggetto interessato, atte alla procedura di ripristino ambientale della cava stessa, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 14
(Promozione della raccolta e riciclo di prodotti assorbenti per la persona - PaP)

1. I prodotti assorbenti per la persona (c.d. "PaP") contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal capitolo 17 della "Relazione di Piano" del vigente PRGR, relativo al Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica.

2. La Regione persegue l'obiettivo di riduzione dei rifiuti da collocare in discarica o in impianti di incenerimento, in particolare dei rifiuti biodegradabili, nonche' di ogni altro materiale/prodotto che puo' essere avviato a riuso, riparazione, recupero, riciclo.

3. Ai fini del comma 2, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adottano misure per la diffusione di PaP lavabili e riutilizzabili ed organizzano efficaci sistemi di raccolta differenziata di PaP monouso, al fine di evitare l'avvio a smaltimento degli stessi in discarica.

4. Ai fini del comma 2, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione predispone un sistema di incentivi finalizzati a favorire l'utilizzo di PaP lavabili e riutilizzabili in luogo di quelli monouso, riconoscendo per ogni nuovo nato, al nucleo familiare residente entro i confini regionali, un bonus vincolato all'acquisto di un kit di PaP lavabili e riutilizzabili.

5. Per le finalita' di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta emana direttive per:

a) favorire la diffusione di PaP lavabili e riutilizzabili e lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero/riciclo dei PAP monouso mediante efficienti sistemi organizzativi;

b) concedere contributi ai Comuni e/o loro Consorzi/Spa, finalizzati alla diffusione sul territorio regionale di PaP lavabili e riutilizzabili e della raccolta differenziata/riciclo dei PaP monouso;

c) prevedere agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

d) promuovere accordi volontari, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 45/2007, che sviluppino sinergie tra soggetti pubblici e privati, per organizzare campagne di sensibilizzazione, sviluppare la ricerca tecnologica nel settore e la realizzazione di un'impiantistica dedicata secondo le migliori tecniche disponibili.

Art. 15
(Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale)

1. Nelle more della definizione da parte dell'Autorita' di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.), di una prima metodologia tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti, a partire dal 2020, delineata con apposite delibere della stessa, sono emanati criteri regionali per l'applicazione della tariffa puntuale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 (Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati).

2. La tariffazione puntuale costituisce uno strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare il riciclo delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate.

3. La tariffazione puntuale puo' essere attuata, di norma, utilizzando le seguenti modalita', riferite al riconoscimento dell'utenza attraverso il riconoscimento:

a) del singolo utente costituito da una famiglia o un'impresa;

b) di un gruppo limitato di utenti per il solo caso delle utenze domestiche; il gruppo limitato di utenti e' al massimo commisurato alle dimensioni dell'edificio abitativo.

4. La tariffazione puntuale puo' essere attuata, di norma, tramite una delle seguenti modalita' riferite alla misurazione del rifiuto:

a) con contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente;

b) mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti di contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente;

c) con la misurazione del volume del rifiuto mediante la volumetria dei contenitori consegnati all'utenza o mediante sacco prepagato o mediante meccanismi di misurazione volumetrica inseriti nei contenitori utilizzati da piu' utenze;

d) con la misurazione del peso tramite pesatura dei rifiuti conferiti dai singoli utenti attraverso contenitori dedicati, oppure tramite uso di sacchetti contrassegnati, o mediante dispositivi di pesatura nei contenitori di raccolta per piu' utenti, oppure sistemi di pesatura nei centri di raccolta.

5. La misurazione del rifiuto residuale e' condizione necessaria per l'applicazione della tariffa puntuale.

6. La parte variabile della tariffa deve essere direttamente proporzionale alla quantita' di rifiuti misurata con le modalita' di cui al comma 4.

7. Possono essere riconosciuti sconti sulla tariffa per il compostaggio domestico, di comunita' e locale, per agevolare i conferimenti presso i centri di raccolta ed altre buone pratiche ambientali e per casi e ragioni socio-sanitarie, disposte dai regolamenti comunali.

8. La Regione, al fine di diffondere nel piu' breve tempo possibile l'applicazione da parte dei comuni della tariffa puntuale sul territorio regionale, fissa il termine di applicazione della stessa entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

9. La Giunta regionale emana linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclo.

Art. 16
(Sostegno ai Comuni e ai Consorzi acquedottistici per la realizzazione di fontanelli erogatori di acqua alla spina)

1. La Regione Abruzzo, al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, sostiene economicamente i Comuni e i Consorzi acquedottistici nella realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua di alta qualita', quali fontanelli, per incentivare l'utilizzo di acqua e bevande alla spina.

2. Per il finanziamento del presente articolo, si rimanda ad apposito stanziamento in sede di redazione del Bilancio regionale.

Art. 17
(Abrogazione della l.r. 5/2018)

1. La legge regionale 23 gennaio 2018, n. 5 recante (Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)), e' abrogata.

Art. 18
(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli anni 2020, 2021, e 2022, alle iniziative regionali in tema di economia circolare di cui alla presente legge, si provvede nei limiti delle risorse di cui alla Missione 09, Programma 08, Titolo 2, Capitolo di spesa 292210 "Fondo regionale di parte capitale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale", del bilancio regionale 2020-2022, anche attraverso l'utilizzo delle economie vincolate reiscritte ai sensi di legge sul medesimo capitolo di spesa.

2. A decorrere dall'anno 2023, alle iniziative regionali in tema di economia circolare di cui alla presente legge, si provvede, in aggiunta alle risorse di cui al comma 1, con:

a) la restante quota del gettito del tributo di cui all'articolo 15 della l.r. 17/2006, iscritta alla Missione 09, Programma 08, Titolo 2, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Azioni ed interventi di economia circolare" al netto delle quote di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 15 della l.r. 17/2006, nonche' dell'articolo 12, comma 6 della presente legge;

b) le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 17/2006, come disciplinate dal comma 3 del medesimo articolo 15 della l.r. 17/2006;

c) le risorse derivanti da programmi nazionali e comunitari.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).