(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 22/3 del 27 dicembre 2019, pubblicata nel BURA 31 gennaio 2020, n. 10 Speciale ed entrata in vigore il 1o gennaio 2020)
Testo vigente
(in vigore dal 01/01/2020)
CAPO I
Disposizioni finanziarie
Art. 1
(Spese obbligatorie)
1. Per il triennio 2020/2022 e' autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie cosi' come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2020/2022 denominato "Elenco delle Spese Obbligatorie".
Art. 2
(Disciplina dei vincoli di spesa)
1. Per il triennio 2020/2022 e' autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa cosi' come indicato negli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2020/2022 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".
2. In linea con il processo di riordino e armonizzazione della contabilita' pubblica di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nell'ambito del percorso di risanamento finanziario della Regione, i vincoli di destinazione di risorse finanziarie previsti da leggi regionali sono riferiti alla sola gestione di competenza. Le relative economie risultanti al termine dell'esercizio non sono vincolate e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero.
Art. 3
(Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)
1. Per il triennio 2020/2022 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno" costituente l'Allegato 1 della presente legge.
Art. 4
(Rifinanziamento di leggi regionali)
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 118/2011, e' autorizzato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali" costituente l'Allegato 2 della presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
3. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 118/2011, e' altresi' autorizzato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa nell'ambito delle previsioni del Bilancio del Consiglio regionale, per gli importi indicati nella tabella di seguito indicata:
BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO 2020/2022
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=3&anno=2020&lr=L.R.%2028%20gennaio%202020,%20n.%203&passo=../abruzzo_lr/2020/lr20003.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2020/l003.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2020/l003.html
Capo
Art. 5
(Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico)
1. Per il triennio 2020/2022, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono destinate per un importo pari ad euro 10.561.115,03 per l'esercizio 2020, ad euro 13.416.571,37 per l'esercizio 2021 e ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2022 agli interventi inerenti le attivita' di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, agli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, agli interventi per la gestione delle risorse idriche, agli interventi di tutela delle acque ed attivita' connesse con la redazione del piano di tutela di cui al d.lgs. 112/98, agli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamita' naturali, agli interventi per i servizi di piena e manutenzione, agli interventi di manutenzione dei porti, degli approdi e della escavazione dei fondali, assistenza geni civili, assistenza per rischio sismico e assistenza per autorita' di bacino, come analiticamente indicato nel raggruppamento n. 371 dell'allegato "Fondi vincolati regionali" di cui all'articolo 2.
2. Le restante parte delle entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico e le eventuali maggiori entrate sono destinate alla copertura delle spese obbligatorie previste dal bilancio regionale 2020/2022.
3. Per il triennio 2020-2022 e' sospesa la disposizione di cui al comma 44 dell'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili) e ogni altra disposizione in contrasto con quanto disposto nel comma 1.
Art. 6
(Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili e mobili)
1. E' autorizzata la contabilizzazione delle entrate non ricorrenti derivanti dall'alienazione dell'impianto agroindustriale "Centro lavorazione e commercializzazione patate" sito in Celano, da realizzare mediante procedure di asta pubblica avente il prezzo di alienazione, posto a base d'asta, per un totale di euro 9.404.786,99.
2. Nello stato di previsione dell'entrata e' iscritta la somma di euro 9.404.786,99 sul capitolo 44170 nell'ambito del Titolo 4, tipologia 400, categoria 01 al fine di allocare in bilancio la nuova entrata derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, destinata al finanziamento delle seguenti spese indifferibili ed urgenti:
a) nell'ambito del Titolo 2, Missione 01, Programma 05 lo stanziamento pari ad euro 1.174.083,00 da iscrivere sul capitolo di bilancio 12170 concernente la corresponsione del valore residuo dovuto al concessionario CO.VAL.PA. Abruzzo Societa' Cooperativa Agricola determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della l.r. 47/2007;
b) nell'ambito del Titolo 2, Missione 14, Programma 03 da iscrivere sul capitolo 550/18 di nuova istituzione lo stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 concernente "Trasferimenti risorse per investimenti - Collegamento tra Accademia e Impresa - Dottorati di Ricerca";
c) nell'ambito del Titolo 2, Missione 07, Programma 01 sul capitolo 242393 lo stanziamento pari ad euro 300.000,00 necessario per il rifinanziamento degli interventi di cui alla l.r. 9/2018 in materia di promozione e sostegno delle Pro Loco;
d) nell'ambito della Missione 11, Programma 02, Titolo 2 sul capitolo 152330/1 lo stanziamento pari ad euro 3.830.703,99 necessario per il rifinanziamento della l.r. 38/2016;
e) nell'ambito della Missione 13, Programma 07, Titolo 2 sul capitolo 82411 lo stanziamento pari ad euro 900.000,00 necessario per il rifinanziamento della l.r. 15/2002;
f) nell'ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 2 sul capitolo 282340 lo stanziamento pari ad euro 1.800.000,00 necessario per la copertura degli oneri derivanti dalla compartecipazione regionale ai contratti di sviluppo del MISE;
g) nell'ambito della Missione 08, Programma 02, Titolo 2 sul capitolo di nuova istituzione "Contributi straordinari a Comuni e Province per spese in conto capitale con fondi collegati ad alienazioni" lo stanziamento pari ad euro 400.000,00 da assegnare a:
1) Comune di Pescara: euro 200.000,00 per potenziamento e miglioramento degli impianti arborei;
2) Comune di Chieti: euro 100.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria Planet beach stadium e abbattimento barriere architettoniche e ammodernamento Museo d'arte Barbella;
3) Provincia di Teramo: euro 100.000,00 per manutenzione straordinaria strade provinciali.
3. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati nel comma 2, possono essere utilizzati solo previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 1.
Art. 7
(Programmazione dei Fondi comunitari)
1. Le quote di compartecipazione a carico della Regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato di previsione della spesa alle missioni e programmi di competenza, come si evince dagli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2020/2022 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".
2. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e Pesca 2014 - 2020 e' iscritta nello stato di previsione della spesa alla Missione 16, Programma 03, come si evince dagli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2020/2022 denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".
Art. 8
(Istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione della entrata e della spesa)
1. E' istituito nella Missione 20, Programma 3 un apposito stanziamento finalizzato all'accantonamento della spesa per gli anni 2021 e 2022 denominato "Fondo per la riduzione della Tassazione regionale", dell'importo di euro 8.303.005,70 per l'anno 2021 ed euro 50.000.000,00 per l'anno 2022.
2. Con specifico provvedimento di Giunta regionale sara' costituita una Commissione composta da esperti interni ed esterni all'ente, senza oneri per l'ente, con lo scopo di proporre al Consiglio regionale nel termine del 31 dicembre 2021 una proposta finalizzata ad una rivisitazione delle aliquote fiscali regionali.
3. Lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 151592, nell'ambito della Missione 09, Programma 04, Titolo 1, ridenominato "Spese per lo svolgimento delle attivita' di competenza dell'Autorita' Interregionale di Bacino del Tronto" e' determinato dalle leggi di bilancio.
Art. 9
(Disposizioni normative in merito al finanziamento per residenzialita' universitaria)
1. E' autorizzato per l'anno 2020 nell'ambito della Missione 04, Programma 03, Titolo 3 - capitolo di spesa 51 un apposito stanziamento di euro 440.000,00 vincolato al pagamento in anticipazione dei S.A.L. dei lavori in esecuzione di progetti di residenzialita' universitaria dell'Adsu di Chieti ammessi ex art. 4 del D.M. 853/2018 a cofinanziamento ministeriale di cui alla L. 338/2000.
2. In corrispondenza della riscossione e' assunto dalla stessa assegnataria Adsu di Chieti l'impegno formale alla restituzione della somma alla Regione Abruzzo nei termini e nelle modalita' stabilite nell'apposito atto di Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Universita', competente per materia.
CAPO II
Modifiche ed integrazioni a disposizioni normative vigenti
Art. 10
(Modifica di disposizioni legislative regionali in materia urbanistica)
1. All'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 recante "Norme sull'attivita' edilizia nella Regione Abruzzo" sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le seguenti "del 31.12.2019";
b) al comma 3, le parole "per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge" sono abrogate;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 1 e' consentito anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti.";
d) al comma 11 la frase "Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma e' restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione n. 11825 - U.P.B. 02.01.003 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti"" e' sostituita con la seguente: "Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma e' restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione n. 11825 denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione"".
2. L'articolo 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004) e' abrogato.
3. Alla legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"3. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma e' restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 -Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione.";
b) al comma 4 dell'articolo 11, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
4. L'art 10-bis della legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 (Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)) e' sostituito dal seguente:
"Art. 10-bis
(Oneri di urbanizzazione)
1. Gli interventi oggetto della presente legge comportano la corresponsione al Comune del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se gia' in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione.
2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione e' corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento su c/c postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo.
3. I proventi derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione, stimati per l'anno 2020 in euro 200.000,00, sono iscritti nello stato di previsione delle entrate nell'ambito del Titolo 3, tipologia 500, categoria 99 sul capitolo 35022 di nuova istituzione denominato: ''Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione l.r. 49/2012".
4. Nello stato di previsione della spesa nell'ambito del Titolo 2, Missione 08, Programma 01 e' istituito il capitolo 272333 di nuova istituzione denominato: "Interventi in favore dei comuni per la pianificazione", con uno stanziamento per l'esercizio 2020 pari a euro 100.000,00.
5. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
6. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma e' restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 -Missione 1, Programma 04, Titolo 1 - denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione".".
5. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 (Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e' introdotto il seguente:
"Art. 3-bis
(Oneri istruttori in materia di paesaggio)
1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal d.lgs. 42/2004 o dalla pianificazione paesaggistica regionale sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per i progetti promossi dagli Enti locali o dalla Regione, sulla base di tariffe definite dalla Giunta regionale e aggiornate con cadenza triennale. In fase di prima applicazione le tariffe da versare a favore delle autorita' competenti sono le seguenti:
a) importo progetto fino a 200.000,00 euro - tariffa di euro 100 euro;
b) importo progetto da 200.001,00 a 5.000.000,00 euro - tariffa di 100 euro + 0,03% dell'importo di progetto della parte eccedente 200.000,00 euro;
c) importo progetto superiore a 5.000.001,00 euro - tariffa di 500 euro + 0,02% dell'importo di progetto della parte eccedente 5.000.000,00 euro.
2. Gli Enti locali delegati al rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di paesaggio possono stabilire tariffe diverse da quelle definite dalle presenti norme e dal successivo atto regionale di cui al comma 1. Essi istituiscono nei rispettivi bilanci specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito riveniente dai versamenti delle tariffe, la cui utilizzazione e' vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio.
3. Per le competenze di cui all'articolo 1 comma 1 ascritte alla Regione, le spese istruttorie sono corrisposte dai soggetti richiedenti mediante versamento su c/c postale n.13633672 intestato alla Regione Abruzzo.
4. I proventi derivanti dalle spese di istruttoria di cui al comma 1, stimati per l'anno 2020 in euro 20.000,00, sono iscritti nello stato di previsione delle entrate nell'ambito del Titolo 3, tipologia 100, categoria 02 sul capitolo 31111 di nuova istituzione denominato: "Entrate da versamenti per il rilascio di autorizzazioni in materia paesaggistica".
5. Nello stato di previsione della spesa nell'ambito del Titolo 1, Missione 09, Programma 01 e' istituito il capitolo 151406 di nuova istituzione denominato: "Spese per la redazione ed attuazione delle norme regionali in materia di paesaggio ed urbanistica" con uno stanziamento per l'esercizio 2020 pari a euro 15.000,00.
6. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.".
Art. 11
(Modifiche all'art. 93 della l.r. 7/2003)
1. All'articolo 93, comma 2, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)), le parole "i canoni, i sovracanoni e l'addizionale regionale se applicata" sono sostituite con le parole "i canoni e i sovracanoni".
2. All'articolo 93 della l.r. 7/2003, il comma 5 e' cosi' sostituito:
"5. A decorrere dal 1o gennaio 2020, in attuazione dell'articolo 86 del d.lgs. 112/1998, i canoni annui, relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:
a) consumo umano, per ogni modulo di acqua assentito: euro 2.704,00;
b) irriguo agricolo:
b1) quando il prelievo e' effettuato a bocca tassata, per ogni modulo di acqua assentito: euro 107,00; per i Consorzi di Bonifica: euro 99,00;
b2) quando il prelievo non e' suscettibile di essere fatto a bocca tassata, per ogni ettaro di terreno: euro 1,05; per i Consorzi di Bonifica: euro 1,00;
c) idroelettrico e forza motrice, per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta:
c1) fino a 220 kW: euro 21,00/kW;
c2) superiore a 220 kW: euro 40,00/kW;
c3) per i Consorzi di Bonifica: euro 17,00/kW;
d) industriale, per ogni modulo di acqua assentito, euro 18.981,00, assumendosi ogni modulo pari a 3.000.000 di mc annui. Il canone unitario e' ridotto del 50% se il concessionario attua un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo;
d1) per i Consorzi di Bonifica, per ogni modulo di acqua assentito: euro 17.514,00;
e) piscicoltura, per ogni modulo di acqua assentito: euro 410,00;
f) antincendio, per ogni modulo di acqua assentito: euro 401,00;
f1) per i Consorzi di Bonifica, per ogni modulo di acqua assentito: euro 370,00;
g) civile, per ogni modulo di acqua assentito per uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree a verde pubblico o privato a servizio di attivita' commerciali o industriali: euro 434,00;
g1) per i Consorzi di Bonifica, per ogni modulo di acqua assentito: euro 401,00;
h) igienico, per ogni modulo di acqua assentito per uso igienico-sanitario, lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere: euro 1.269,00;
h1) per i Consorzi di Bonifica, per ogni modulo di acqua assentito: euro 1.171,00;
i) autolavaggio, per ogni modulo di acqua assentito: euro 6.675,00;
j) zootecnico, e' equiparato al canone industriale, ridotto del 60%, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche), qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se l'allevamento del bestiame non e' connesso alla conduzione del fondo agricolo, ovvero se e' connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio, ma tali prodotti non superano il 30% di quello occorrente; per ogni modulo di acqua assentito: euro 8.352,00.
I canoni di cui al presente comma non possono essere comunque inferiori ai seguenti importi minimi:
a) consumo umano: euro 347,00;
b) irriguo agricolo: euro 24,00;
c) idroelettrico e forza motrice: euro 289,00;
d) industriale:
d1) euro 1.366,00 fino a 50.000 mc/anno;
d2) euro 1.821,00 da 50.001 a 100.000 mc/anno;
d3) euro 2.276,00 da 100.001 a 150.000 mc/anno;
d4) euro 2.504,00 da 150.001 a 200.000 mc/anno;
d5) euro 2.845,00 da 200.001 a 300.000 mc/anno;
d6) euro 3.186,00 oltre 300.000 mc/anno;
Qualora il concessionario attui un uso delle acque senza restituzione ovvero se attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, i minimi di cui al presente comma, vengono ridotti del 20%;
e) piscicoltura: euro 289,00;
f) antincendio: euro 116,00;
g) civile: euro 173,00;
h) igienico: euro 173,00;
i) autolavaggio: euro 405,00;
j) zootecnico, e' equiparato al canone industriale, ridotto del 60%, di cui all'articolo 12, comma 5, della l.r. 25/2011, qualora il volume annuo sia superiore a 1.000 metri cubo/anno e, in ogni caso, se l'allevamento del bestiame non e' connesso alla conduzione del fondo agricolo, ovvero se e' connesso alla conduzione del fondo agricolo da cui provengono prodotti di foraggio, ma tali prodotti non superano il 30% di quello occorrente: euro 547,00.
Al fine dell'assimilazione delle tipologie d'uso sopra riportate con quelle vigenti al 31 dicembre 2004, si rinvia alla tabella "A" pubblicata sul B.U.R.A. n. 16 bis del 25 marzo 2005 - Parte III - Avvisi, Concorsi, Inserzioni "Avviso di rettifica relativo alla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6". Gli importi dei canoni, cosi' stabiliti, sono aggiornati con cadenza triennale con delibera della Giunta regionale che terra' conto sia del tasso di inflazione programmato che dei criteri di cui al comma 6. Il primo aggiornamento avra' decorrenza dal 1o gennaio 2021. Qualora non si provveda all'aggiornamento, nelle more dell'adozione dell'atto deliberativo di aggiornamento dei canoni che decorrono dal 1o gennaio successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, si applicano i canoni unitari del triennio precedente maggiorati del tasso di inflazione programmata previsto nel documento di programmazione economico-finanziario per l'anno di riferimento.".
3. Il comma 5-quinquies (Addizionale regionale) dell'articolo 93 della l.r. 7/2003 e' abrogato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Art. 12
(Modifiche e integrazioni alla l.r. 11/1993)
1. Alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) dopo il comma 2 dell'articolo 10 (Obbligatorieta' della classifica) sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorita' competenti, la pubblicita', la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui all'articolo 2, compresi gli appartamenti mobiliati per uso turistico disciplinati dall'articolo 32 della l.r. 75/95, devono indicare apposito Codice Identificativo di Riferimento (CIR) di ogni singola unita' ricettiva in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali e in qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato. Il codice identificativo regionale e' rilasciato al momento dell'inserimento della anagrafica della struttura sul Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA). La Giunta regionale disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma.
2-ter. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attivita' sono tenuti a pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati.".
2. Alla l.r. 11/1993, dopo il comma 2 dell'articolo 48 (Entita' sanzioni amministrative) e' inserito il seguente:
"2-bis. I soggetti che contravvengono all'obbligo di riportare il codice identificativo regionale (CIR) di cui all'articolo 10, commi 2-bis e 2-ter, ovvero che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni attivita' pubblicizzata, promossa o commercializzata.".
Art. 13
(Modifiche alla l.r. 45/1982)
1. Alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 45 (Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo), il secondo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Sono considerate aziende alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e i Condhotel.".
2. Alla l.r. 45/1982, dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis
(Condhotel)
1. Le definizioni del Condhotel sono stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonche' dei criteri e delle modalita' per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unita' abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
2. Le modalita' per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di Condhotel sono stabilite con successivi provvedimenti attuativi, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018.".
Art. 14
(Integrazione all'art. 8 della l.r. 3/2018)
1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 8 (Norma finanziaria) della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale)) e' inserito il seguente:
"2-ter. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati annualmente dalla legge di bilancio.".
Art. 15
(Modifiche alla l.r. 20/2019)
1. L'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2019, n. 20 (Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio) e' sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Celebrazioni)
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione organizza eventi celebrativi nella citta' di Pescara e nei luoghi dannunziani delle quattro province.
2. Per le medesime finalita', la Regione favorisce iniziative di gemellaggio con la Repubblica di Croazia.".
2. All'articolo 3 della l.r. 20/2019 la parola "dell'evento", ovunque ricorrente, e' sostituita dalle parole "degli eventi".
3. All'articolo 3, comma 3, della l.r. 20/2019 le parole "o di singole manifestazioni in cui lo stesso si articola" sono soppresse.
4. All'articolo 4 della l.r. 20/2019, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per le annualita' successive al 2019, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento Titolo I, Missione 1, Programma 1, Macroaggregato 03, capitolo di spesa denominato "Celebrazione centenario D'Annunzio e la citta' di Fiume" numero 4107 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, annualmente determinato, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.".
Art. 16
(Modifiche alla l.r. 8/2019)
1. Alla legge regionale 17 giugno 2019, n. 8 (Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche' per la copertura delle spese poste a carico della Regione dall'articolo 3, comma 1-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Regione Abruzzo assegna all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo le somme da quest'ultimo dovute a titolo di rimborso, per le annualita' 2017 e 2018, delle spese relative al personale regionale comandato, al funzionamento, nonche' alla remunerazione del direttore responsabile.";
b) all'articolo 2, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Agli oneri finanziari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Intervento regionale a favore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione" nell'ambito della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamita' naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020.
3-ter. Lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 3-bis e' riversato dal competente centro di responsabilita' contabile regionale sulla contabilita' speciale n. 6051/401 aperta presso la Tesoreria provinciale della banca d'Italia di L'Aquila ed intestata al Vice Commissario per la Ricostruzione post sisma 2016 - Presidente della Regione Abruzzo. Restano a disposizione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma Abruzzo i maggiori rimborsi accertati dai competenti uffici regionali riferibili alle medesime finalita' ed annualita' 2017 e 2018. A tal fine le occorrenti variazioni di bilancio sono effettuate mediante le procedure di cui al comma 4.".
CAPO III
Disposizioni in materia di societa' partecipate, enti ed organismi strumentali
Art. 17
(Conciliazione delle posizioni creditorie e debitorie con enti, organismi strumentali e societa' partecipate)
1. In ossequio agli obiettivi di finanza pubblica, al fine di assicurare la tempestiva predisposizione del rendiconto della gestione della Regione e di dare attuazione all'articolo 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo 118/2011, gli enti, gli organismi strumentali e le societa' partecipate della Regione trasmettono al Dipartimento competente entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo la certificazione asseverata dai rispettivi organi di revisione che renda possibile per l'ente assumere immediatamente, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, in caso di sussistenza di eventuali discordanze.
2. Il mancato invio del prospetto asseverato dagli organismi di revisione di cui all'articolo 11, comma 6 del d.lgs. 118/2011, nel termine fissato al comma 1, determina la sospensione di qualsiasi trasferimento di risorse da parte della Regione a qualsiasi titolo fino all'avvenuta trasmissione, oltre che l'impossibilita' di procedere ad assunzioni, qualora previste, a qualsiasi titolo.
Art. 18
(Approvazione dei bilanci degli enti ed organismi strumentali)
1. I bilanci di previsione degli enti, delle agenzie e degli altri organismi dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente dalla Giunta, previo parere favorevole del Dipartimento competente.
2. Nelle more dell'approvazione di cui al comma 1 si applica l'esercizio provvisorio.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono inviati, a titolo informativo, alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale.
Art. 19
(Approvazione dei rendiconti degli enti ed organismi strumentali)
1. Al fine di assicurare la tempestiva predisposizione del rendiconto della gestione della Regione Abruzzo, gli organismi strumentali e gli enti di cui al d.lgs. 118/2011, approvano il rendiconto annuale entro il 10 marzo di ciascun esercizio ed entro i successivi cinque giorni lo trasmettono al Dipartimento competente della Giunta, corredato di tutti gli allegati di legge e del parere dell'organo di revisione. Il Dipartimento, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno.
2. In caso di mancata approvazione del rendiconto nei termini e modalita' di cui al comma 1, il Presidente della Giunta nomina un commissario ad acta per la predisposizione, approvazione e trasmissione dello stesso. Il mancato invio del rendiconto nei termini di cui al comma 1 determina la sospensione del trasferimento di risorse da parte della Regione a qualsiasi titolo e l'impossibilita' di procedere ad assunzioni di personale, sotto qualsiasi forma, fino alla sua definitiva acquisizione.
3. La mancata approvazione del rendiconto nei termini di cui al comma 1 per due anni consecutivi comporta la riduzione del 30% della retribuzione di risultato ai direttori e dirigenti degli enti medesimi. Gli organismi strumentali e gli enti adeguano i propri regolamenti per la valutazione del personale nei termini suddetti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I rendiconti di cui al comma 1 sono allegati al Rendiconto generale della Regione e sono presentati al Consiglio regionale che li approva con legge unitamente al medesimo Rendiconto generale.
5. Nel caso di mancato rispetto dei termini di trasmissione di cui al comma 1, i rendiconti degli enti ed organismi strumentali sono approvati con separato provvedimento legislativo.
Art. 20
(Risultati di amministrazione degli enti ed organismi strumentali)
1. Al fine di assicurare una unitaria gestione gli organismi strumentali e gli enti totalmente partecipati dalla Regione, ad eccezione del Consiglio regionale, procedono, entro trenta giorni dall'approvazione dei propri rendiconti, a riversare alla Regione Abruzzo le somme risultanti dall'avanzo d'amministrazione disponibile cosi' come risultante dalla lettera E) del modello denominato "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" previsto dall'allegato 10 del d.lgs. 118/2011 o da altra voce corrispondente in caso di applicazione di schemi di rendicontazione diversi.
2. La Giunta regionale, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del rendiconto degli enti ed organismi di cui al comma 1 e su proposta dei Dipartimenti competenti per materia, puo' disporre il parziale o totale esonero dall'obbligo di cui al comma 1, previa verifica degli equilibri finanziari del bilancio regionale da parte del Servizio Bilancio della Giunta regionale, per comprovate esigenze finanziarie relative a preesistenti obbligazioni cui gli enti ed organismi richiedenti l'esonero sono tenuti ad adempiere.
3. In caso di risultato negativo, i soggetti di cui al comma 1, in conformita' alle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, predispongono specifico piano di rientro della durata massima di tre anni.
4. In caso di mancata predisposizione o approvazione del piano di rientro, il Presidente della Giunta nomina un commissario ad acta che provveda a proporre le riduzioni di spesa necessarie a ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio.
5. I soggetti di cui al comma 1, in caso di impossibilita' a rispettare il piano di rientro approvato ai sensi del comma 3, propongono alla Giunta regionale soluzioni alternative finalizzate a riportare in equilibrio strutturale il bilancio dell'ente.
Art. 21
(Riallineamento approvazione bilanci e rendiconti degli enti ed organismi strumentali)
1. Gli enti ed organismi strumentali che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione e i rendiconti dell'esercizio in corso e dei precedenti nei termini di legge, li approvano entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per consentire l'integrale riallineamento di tutti gli atti di natura contabile.
2. In caso di inadempimento del termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta nomina un commissario ad acta per la predisposizione e approvazione degli atti contabili. Fino all'avvenuta approvazione degli stessi, la Regione sospende i trasferimenti di risorse a qualsiasi titolo, ad eccezione di quelli vincolati per i quali si deve procedere urgentemente ad eventuali pagamenti ed e' fatto divieto all'ente inadempiente di procedere ad assunzioni di personale, qualora previste, con qualsiasi tipologia contrattuale.
CAPO IV
Ulteriori disposizioni
Art. 22
(Interventi in materia di Polizia Locale)
1. Al fine dell'attuazione degli interventi in materia di Polizia Locale previsti all'articolo 23 della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012) la medesima e' rifinanziata, per gli anni 2020, 2021 e 2022, per euro 80.000,00 per ciascuna annualita'.
2. Le relative risorse sono allocate nel Titolo 1, Missione 03, Programma 01 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Attuazione degli interventi dettati dalla legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 all'articolo 23 per l'istituzione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale di Polizia Locale" del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022.
Art. 23
(Contributo per interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano)
1. La Regione Abruzzo, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge regionale 9 giugno 2016, n. 15 (Interventi a favore della conservazione dell'Orso bruno marsicano), intende sostenere finanziariamente la conservazione dell'Orso bruno marsicano come priorita nel quadro della strategia europea e nazionale per la biodiversita e pertanto favorire e promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, la tutela della specie in tutto il territorio regionale.
2. All'onere derivante dal contributo come individuato nell'allegato 2 dell'articolo 4, fissato presuntivamente in euro 40.000,00 per il solo anno di programmazione 2020, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio, parte spesa, di cui al Titolo 1, Programma 05, Missione 09.
Art. 24
(Contributo per la realizzazione di studi epidemiologici Registro Tumori Regionale dell'Abruzzo)
1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle attivita di indagine finalizzate a rilevare ed approfondire l'incidenza di nuovi casi di tumore sul territorio regionale e con l'obiettivo di meglio calibrare le conseguenti attivita di prevenzione, concede in favore dell'Agenzia Sanitaria Regionale (A.S.R.) Abruzzo un contributo di euro 40.000,00 per la realizzazione, nell'ambito delle iniziative connesse al Registro Tumori dell'Abruzzo, di studi epidemiologici specifici sui territori a maggior rischio della provincia dell'Aquila.
2. All'onere derivante dal contributo di cui al comma 1, fissato presuntivamente in euro 40.000,00 per il solo anno di programmazione 2020, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio, parte spesa, di cui al Titolo 1, Programma 01, Missione 13.
Art. 25
(Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei "Paesi Dipinti" e "Paese Affrescato")
1. La Regione Abruzzo, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 49 (Riconoscimento di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di Atri "Paese dipinto") intende sostenere finanziariamente le manifestazioni e gli eventi culturali laboratoristici di cui all'articolo 4 della stessa legge, attraverso un contributo erogato al comune di competenza, equamente ripartito tra i tre paesi, riconosciuti come "Paese Dipinto" o "Paese Affrescato", vincolato allo svolgimento delle rispettive manifestazioni e delle attivita' di laboratorio.
2. La concessione del contributo e' subordinata alla presentazione, entro il termine di sessanta giorni antecedente la data di svolgimento della manifestazione o della programmazione annuale dei laboratori, di una relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata dal legale rappresentante della manifestazione.
3. L'ammontare complessivo del contributo, che non puo' eccedere il 60% della spesa sostenuta, nella misura massima di euro 17.000,00 per singolo Comune, e' erogato dalla Giunta regionale nella seguente proporzione:
a) 60% prima della realizzazione della manifestazione o delle attivita' di laboratorio e, comunque, a seguito della presentazione della relazione di cui al comma 2;
b) 40% entro trenta giorni dalla presentazione di una relazione illustrativa dell'attivita' svolta, corredata del bilancio consuntivo dell'attivita' finanziata, a firma del legale rappresentante.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per gli anni 2020 di euro 50.000,00, 2021 di euro 50.000,00 e 2022 di euro 50.000,00.
5. Gli oneri di cui al comma 4 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per gli anni 2020, 2021, 2022 nel Titolo 01, Missione 05, Programma 02, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo regionale per la promozione del patrimonio artistico dei Paesi Dipinti e Paese Affrescato".
Art. 26
(Contributo a favore del comune di Lanciano per lo studio di fattibilita' di interventi urgenti di mitigazione del dissesto idrogeologico)
1. La Regione Abruzzo intende procedere alla concessione di un contributo a favore del comune di Lanciano necessario a finanziare lo studio di interventi urgenti di mitigazione del dissesto idrogeologico, nelle zone interessate da crolli di natura erosiva determinati dalla circolazione idrica nel sottosuolo in vaste aree del centro storico.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' vincolato ad attivita' di studio e prospezione geologica, geofisica, idraulica e geostratigrafica nell'area compresa tra gli alvei dei torrenti ricoperti "Pietroso" e "Vallebona", delimitati dalle vie Ferro di Cavallo, Via Spaventa, Via dei Funai, Piazza del Malvo', Via Corsea, Via Per Frisa, Via Piave, area voragine di Corso Trento e Trieste, Piazza della Pietrosa, Piazza Plebiscito, Piazza Garibaldi.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per complessivi euro 80.000,00.
4. Gli oneri di cui al comma 3 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per l'anno 2020, nel Titolo 02, Missione 09, Programma 01, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo a favore del comune di Lanciano per lo studio di fattibilita' di interventi urgenti di mitigazione del dissesto idrogeologico".
Art. 27
(Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale)
1. Al fine di contribuire alle spese in conto capitale dei Comuni, la Regione concede, per l'anno 2020, un contributo straordinario con fondi assegnati al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale" all'interno della Missione 08, Programma 02, Titolo 2, che vengono ripartiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:
2. I contributi sono concessi nel rispetto della Normativa europea riguardante gli Aiuti di Stato.
Art. 28
(Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attivita' associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto)
1. Al fine di contribuire alle spese per la realizzazione di manifestazioni, eventi, attivita' associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto, la Regione concede, per l'anno 2020, un contributo straordinario o integrativo con fondi assegnati al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi straordinari per manifestazioni, eventi, attivita' associative/sociali e interventi per tutela e valorizzazione di edifici di culto" all'interno della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, che vengono ripartiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Art. 29
(Contributo per studio danni e rischi connessi alla fauna selvatica per la conservazione del territorio e delle specie animali)
1. La Regione Abruzzo concede al Comune di Castel del Monte, quale soggetto capofila dei Comuni ricompresi all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, un contributo straordinario nella misura di euro 15.000,00 per lo sviluppo di uno studio sul fenomeno ungulati e danni derivanti da fauna selvatica.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per l'anno 2020 nel Titolo 02, Programma 05, Missione 09, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo per studio danni e rischi connessi alla fauna selvatica per la conservazione del territorio e delle specie animali".
Art. 30
(Rifinanziamento disposizioni regionali)
1. Per il rifinanziamento del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1o agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla l.r. 96/2000 ed ulteriori disposizioni), il Capitolo 271441 di cui alla Missione 8, Programma 01, Titolo 1, e' incrementato, per ciascuna delle annualita' 2021 e 2022, con ulteriori euro 1.400.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono destinati allo scorrimento della graduatoria definitiva emanata in seguito all'avviso pubblico di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2017, n. 722.
3. Per il rifinanziamento del comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), e' autorizzata, per ciascuna della annualita' del triennio 2020-2022, la spesa di euro 500.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 10, Programma 05, Titolo 2 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate a finanziare tutti gli interventi, strutturali e non, in materia di viabilita' e sicurezza stradale dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Per il rifinanziamento dell'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversita' atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile), il Capitolo 152330 di cui alla Missione 11, Programma 02, Titolo 2, e' incrementato, per l'anno 2020, con ulteriori euro 200.000,00 e per ciascuna delle annualita' 2021 e 2022 con euro 500.000,00.
6. Per il rifinanziamento della lettera e), comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 38/2016 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
7. Per il rifinanziamento della lettera f), comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 38/2016 e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
8. Per il rifinanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 37 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione Culturale ''Pigro'' e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali)), e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 10.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
9. Per le attivita' della ONLUS Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti, di cui alla legge regionale 4 maggio 2017, n. 31 (Partecipazione della Regione alla Fondazione "O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti") e' concesso un contributo per l'anno 2020 di euro 20.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
Art. 31
(Contributo in favore dell'Ente musicale Societa' aquilana dei concerti "B. Barattelli")
1. Nel rispetto di quanto disposto nel paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e in deroga a quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonche' per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale (Legge europea regionale 2014)) e dall'articolo 3 del D.P.G.R. 2/2014, e' concesso, per l'anno 2020, un contributo pari ad euro 20.000,00 per spese di funzionamento in favore dell'Ente musicale Societa' aquilana dei concerti "B. Barattelli" quale Ente di prioritario interesse regionale in considerazione del particolare rilievo dell'attivita' svolta a livello internazionale.
2. Le relative risorse di cui al comma 1 sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
Art. 32
(Contributo in favore dell'Associazione "I Solisti Aquilani")
1. Nel rispetto di quanto disposto nel paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e in deroga a quanto disposto dall'articolo 25 della l.r. 46/2014 e dall'articolo 3 del D.P.G.R. 2/2014, e' concesso, per l'anno 2020, un contributo pari ad euro 20.000,00 per spese di funzionamento in favore dell'Associazione "I Solisti Aquilani" quale Ente di prioritario interesse regionale in considerazione del particolare rilievo dell'attivita' svolta a livello internazionale.
2. Le relative risorse di cui al comma 1 sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020.
Art. 33
(Contributo a favore della citta' del Vasto per la realizzazione di un impianto di atletica leggera conforme agli standard CONI)
1. La Regione Abruzzo intende procedere con la concessione di un contributo a favore del Comune di Vasto necessario a dotare la citta' di un impianto di atletica leggera, da realizzarsi all'interno del parco denominato "Muro delle Lane" o in altro sedime comunale, che sia conforme ed a norma con gli standard CONI richiesti per ospitare competizioni ufficiali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione Abruzzo costituisce un fondo straordinario per complessivi euro 250.000,00.
3. Gli oneri di cui al comma 2 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per l'anno 2020 nel Titolo 2, Programma 01, Missione 06, su apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo a favore della citta' del Vasto per la realizzazione di un impianto di atletica leggera conforme agli standard CONI".
Art. 34
(Contributo per le Aree Protette della Regione Abruzzo)
1. La Regione Abruzzo promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata, la protezione, la rinaturalizzazione e la riqualificazione del bene ambiente inteso quale insieme di fattori fisici di organismi viventi considerati nelle loro dinamiche interazioni e di elementi antropici. Considera l'ambiente come bene primario costituzionalmente garantito, attraverso la razionale gestione delle singole componenti, il rispetto delle relative condizioni naturali di equilibrio, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, anche al fine di considerare la natura maestra di vita per le generazioni future come stabilito dalla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) e pertanto concede per l'anno 2020 un contributo ulteriore di euro 80.000,00.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per l'anno 2020 nel Titolo 1, Programma 05, Missione 09 sul capitolo 271600.1 denominato "Interventi di parte corrente per l'attuazione della legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa - l.r. 38/1996''.
Art. 35
(Interventi per la vita indipendente)
1. Il rifinanziamento della legge regionale 23 novembre 2012, n. 57 (Interventi regionali per la vita indipendente) e' incrementato per l'anno 2020 per euro 250.000,00.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria con apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa per l'anno 2020 nel Titolo 1, Programma 02, Missione 12 sul capitolo 71681 denominato "Interventi regionali per la vita indipendente, l.r. 23.11.2012, n. 57".
Art. 36
(Disposizioni relative al trasporto pubblico locale)
1. Al fine di assicurare un piu' efficiente riparto delle risorse finanziarie del fondo regionale trasporti destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale tra gli enti locali, la Regione provvede, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale), alla revisione delle percorrenze di concessione comunale con provvedimento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di revisione di cui al comma 1, al fine di promuovere il miglioramento della mobilita' urbana della citta' dell'Aquila e assicurare l'esercizio del trasporto pubblico locale nella piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari in relazione ai servizi aggiuntivi resisi necessari dopo il sisma del 2009, la Regione Abruzzo riconosce al Comune dell'Aquila un contributo destinato alla copertura dei costi derivanti dal contratto di servizio per i servizi aggiuntivi pari ad euro 400.000,00 da imputarsi su capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo al Comune dell'Aquila per copertura costi contratto di servizio A.M.A.".
Art. 37
(Contributo straordinario ad Abruzzo Engineering S.p.A)
1. E' concesso un contributo straordinario in conto capitale di euro 280.000,00 ad Abruzzo Engineering S.p.A. per l'acquisizione di un ramo d'azienda della Euroservizi S.p.A. attraverso l'acquisto delle azioni detenute dalla Provincia dell'Aquila ed a tal fine e' istituito apposito capitolo nella Missione 09, Programma 08, Titolo 2.
Art. 38
(Monitoraggio delle Gole di Aielli - Celano)
1. Nell'ambito del contributo di funzionamento previsto in favore del Parco Sirente-Velino, di cui alla Missione 09, Programma 05, capitolo 271602 denominato "Contributo annuale per il funzionamento del parco regionale Velino-Sirente", quota parte, pari ad euro 45.000,00, e' finalizzata per il monitoraggio delle Gole di Aielli-Celano al fine della riapertura delle stesse al pubblico.
Art. 39
(Disposizioni per le persone anziane vittime della criminalita')
1. La Regione Abruzzo, per migliorare la qualita' del sistema di solidarieta' nei confronti delle fasce piu' deboli e garantire il diritto alla qualita' della vita e alla sicurezza della popolazione, promuove ed attua, in modo sinergico con i Comuni della Regione, specifiche azioni a favore delle persone anziane vittime della criminalita'.
2. Ai fini di cui al comma 1, e' istituito il "Fondo regionale per le persone anziane vittime della criminalita'".
3. Le risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, sono finalizzate:
a) all'indennizzo dei danni subiti dalle persone anziane residenti in Abruzzo, con almeno 65 anni e con un reddito lordo annuo non superiore a euro 25.000,00, in caso di truffe subite. L'indennizzo previsto e' di massimo euro 2.000,00 per anziano e per anno e comprende anche le spese sostenute per la denuncia e la costituzione in giudizio come parte offesa dall'autore della truffa;
b) all'erogazione di contributi ai Comuni che realizzano progetti e iniziative relative alla finalita' della presente legge;
c) alla promozione di specifici accordi con Comuni e Forze dell'Ordine atti a favorire l'interscambio di informazioni per la celere conoscenza di fatti criminosi a danno di anziani e la divulgazione delle iniziative di cui al presente articolo.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalita' di erogazione e di riparto dei contributi di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale e' autorizzata ad aggiornare i limiti di reddito di cui al comma 3, sulla base dell'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale per la statistica (ISTAT), nonche' a rivedere, per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente articolo, tipologie e massimali degli interventi ivi previsti.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 200.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi per le persone anziane vittime della criminalita'" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
7. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
8. La Regione Abruzzo, inoltre, al fine di dare piena attuazione alla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani, promuove l'istituzione della figura del Garante regionale degli anziani attraverso l'adozione di un apposito testo di legge.
Art. 40
(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo)
1. Le presenti norme, nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) sono volte a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti piu' fragili.
2. La Regione, per le fi'nalita' di cui al comma 1, promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalita' e del rispetto della dignita' personale, nonche' interventi per la tutela della integrita' psico-fi'sica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.
3. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i seguenti interventi:
a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravita' del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze;
b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalita' e del rispetto reciproco, nonche' sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet;
c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
d) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
e) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
f) progetti per favorire l'emersione dei fenomeni oggetto del presente articolo, quali servizi di ascolto, anche telefonici.
4. Nel caso in cui gli interventi prevedano per la loro realizzazione un diretto contatto con i minori, i proponenti dei relativi progetti devono attestare le specifiche competenze e le certificazioni possedute dai soggetti impiegati nella loro attuazione.
5. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3:
a) comuni, singoli e associati;
b) istituzioni scolastiche e formative;
c) aziende sanitarie regionali;
d) associazioni operanti nel territorio regionale e attive da almeno tre anni nel campo del disagio sociale dei minorenni o in quello educativo iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 1o marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale);
e) societa' e associazioni sportive dilettantistiche, operanti nel territorio regionale, iscritte nel registro del Comitato Nazionale Olimpico Italiano e del Comitato italiano Paralimpico, nonche' gli Enti di promozione sportiva, nella cui organizzazione e' presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attivita' di avviamento e formazione allo sport per i minori.
6. Presso la Giunta regionale e' istituita la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito Consulta, di cui fanno parte:
a) l'Assessore competente in materia di istruzione, o un suo delegato, che la presiede;
b) il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 24 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), o suo delegato;
c) il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo di cui alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), o suo delegato;
d) quattro rappresentanti designati dalle aziende sanitarie regionali;
e) due rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera d) del comma 5;
f) un rappresentante delle associazioni sportive di cui alla lettera e) del comma 5, designato dal CONI;
g) tre dirigenti dei dipartimenti regionali competenti in materia di sanita', famiglia e istruzione designati dalla Giunta regionale, o loro delegati.
7. Sono invitati a partecipare alle riunioni della Consulta, in base agli argomenti posti all'esame, previa intesa laddove necessario:
a) esperti designati dalle Universita' abruzzesi e dagli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, mediali e delle comunicazioni sociali telematiche;
b) operatori della rete internet;
c) il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dell'Abruzzo o suo delegato;
d) rappresentanti del Servizio regionale della Polizia Postale e delle Comunicazioni;
e) il dirigente dall'Ufficio scolastico regionale o suo delegato.
8. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, evitando sovrapposizioni con interventi di altri soggetti pubblici, nonche' il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
9. La Consulta puo' avvalersi, previa intesa, del supporto dell'Osservatorio regionale sul bullismo, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.
10. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalita' di funzionamento. La partecipazione alla Consulta e' a titolo gratuito.
11. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, determina criteri e modalita' per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 3.
12. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 11, stabilisce altresi' i requisiti dei soggetti che, nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3, operano direttamente a contatto con i minori.
13. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>.
14. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.
15. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione del presente articolo e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:
a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
c) gli eventuali punti di forza e di debolezza che si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
16. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attivita' valutative previste dal presente articolo.
17. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 100.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
18. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
Art. 41
(Abruzzo Regione del Benessere)
1. Con le presenti disposizioni la Regione intende valorizzare, tutelare e promuovere il Benessere dei cittadini abruzzesi sotto il profilo fisico, culturale, ambientale ed alimentare.
2. Il presente articolo intende altresi' promuovere e valorizzare l'Abruzzo come Regione del Benessere al fine di orientare l'offerta turistico-ricettiva in chiave di turismo sostenibile cogliendone le specificita', le bellezze naturali e l'impegno alla conservazione della natura, da sempre caratterizzanti l'azione di governo regionale.
3. Per Benessere si intende l'insieme degli elementi connotanti la qualita' della vita umana ovvero il benessere fisico e morale dell'uomo nel contesto ambientale che lo circonda.
4. "Abruzzo Benessere" costituisce la sigla identificativa degli interventi realizzati in attuazione delle presenti norme, nonche' la denominazione delle relative iniziative turistico-promozionali.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Presidenza del Consiglio regionale bandisce un concorso di idee per la individuazione del logo "Abruzzo Benessere", logo che andra' a caratterizzare tutte le iniziative regionali sulla materia ed il cui utilizzo costituira' elemento necessario per il conseguimento delle provvidenze rese in attuazione del presente articolo. La Presidenza provvede alle spese del concorso nell'ambito dei fondi assegnati al Consiglio regionale.
6. L'educazione al Benessere costituisce elemento fondante per la crescita complessiva della popolazione abruzzese, con particolare riguardo alla educazione delle giovani generazioni.
7. L'educazione al Benessere si articola in:
a) educazione ambientale intesa come educazione alla conoscenza ed al rispetto della natura nonche' alla valorizzazione delle attivita' umane sostenibili;
b) educazione al corretto stile di vita inteso come la serie di attivita' fisiche e comportamentali in grado di prevenire o comunque diminuire l'insorgenza di malattie;
c) educazione culturale intesa come educazione alla conoscenza ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni Abruzzesi;
d) educazione alimentare come educazione alla corretta alimentazione valorizzando i prodotti tipici locali e a km zero.
8. La Regione, tramite gli Assessorati ai Parchi ed all'Ambiente, incentiva la trasformazione dei Centri di Educazione Ambientale di cui alla legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale) in Centri di Educazione al Benessere.
9. La Giunta regionale incentiva programmi e progetti di Educazione al Benessere nelle scuole di ogni ordine e grado stipulando idonee convenzioni con l'Ufficio Regionale Scolastico anche integrando quelle gia' esistenti. Nei progetti possono essere coinvolte associazioni ambientaliste, enti parco e riserve regionali, aziende sanitarie, organizzazioni di categoria ed ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire adeguato supporto alle iniziative in materia. La Giunta prevede specifiche provvidenze per sostenere asili ed asili nido, anche privati, che attuino iniziative di educazione al benessere.
10. La Giunta regionale istituisce i "Parchi del Benessere" in cui, accanto alla tradizionale attivita' di conservazione della natura, sono previste attivita' coerenti con i principi ispiratori del presente articolo. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta emana il bando per l'istituzione dei nuovi parchi ovvero la trasformazione delle riserve esistenti, disciplinandone contenuti ed attivita', nonche' criteri per l'ammissione a finanziamento delle domande degli enti locali interessati.
11. All'Assessorato all'Ambiente compete coordinare interventi ed incentivi in materia di sviluppo sostenibile, inteso come sviluppo compatibile con la salvaguardia e tutela dell'ambiente. Redige annualmente il rapporto sullo sviluppo sostenibile in Abruzzo evidenziando risultati raggiunti ed obiettivi da perseguire.
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 550.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi Abruzzo regione del benessere" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
13. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
Art. 42
(Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori)
1. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, riconosce l'importanza del ruolo genitoriale ed individua gli interventi regionali di sostegno e tutela a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) al fine di garantire la centralita' del loro ruolo nella vita dei figli, il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia qualitativa.
2. Con la presente disposizione la Regione interviene a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio sociale ed economico, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, residenti in Abruzzo e destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall'Autorita' giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici o patrimoniali.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo e dalla possibilita' di usufruire dei benefici ad esso connessi i coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e mantenimento dei figli.
4. Sono esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico, rispetto ai principi previsti dal presente articolo, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonche' per i delitti di cui agli articoli 570, 570-bis e 572 del codice penale.
5. La Regione promuove il coinvolgimento e la collaborazione tra le aziende sanitarie locali, gli enti locali, gli enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi integrati sul territorio.
6. La Regione promuove, altresi', protocolli d'intesa tra le parti sociali, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, con la finalita' di individuare strumenti di flessibilita' lavorativa per favorire le relazioni familiari dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap di cui alla legge 104/1992.
7. La Regione promuove interventi di mediazione familiare finalizzati alla prevenzione ed al sostegno della famiglia e del ruolo genitoriale, supportando la corresponsabilita' dei genitori nei confronti dei figli e il loro compito educativo e promuovendo le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato sociale, tendenti a sviluppare la responsabilita' delle famiglie e la capacita' ad assumere in pienezza, in prima persona ed in autonomia dal sistema giudiziario, le decisioni relative alla riorganizzazione delle relazioni familiari, in vista o a seguito dell'evento separativo dei genitori.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, la Regione promuove e valorizza i consultori, pubblici e privati, e i centri per la famiglia, presenti sul territorio regionale, quali luoghi preposti ad accogliere, informare, ascoltare, valorizzare e sostenere le richieste dei genitori, finalizzate all'orientamento dei servizi di mediazione familiare, consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilita' e conflitto familiare, proponendo, altresi', negli stessi spazi, iniziative volte a favorire l'auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali, degli enti no-profit e delle associazioni che si occupano di relazioni familiari.
9. La Regione richiede, a tutela dell'utente, che i mediatori familiari siano in possesso del requisito di attestazione di qualita' e di qualificazione professionale, rilasciato da una delle associazioni di categoria professionale, inserita nella Sez. 2 dell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 7, comma 1, lettera c), legge 4/2013) ed aderente alla Norma tecnica UNI 11644/2016 - conoscenza, abilita' e competenza del mediatore familiare - ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
10. La Regione promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'Autorita' giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilita' della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprieta' dei medesimi coniugi o ex coniugi.
11. Gli interventi di cui al comma 10 consistono in:
a) promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimita' del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori;
b) promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea con gli enti pubblici e privati per un periodo massimo di trentasei mesi.
12. La Regione promuove e sostiene, anche economicamente, i coniugi separati o divorziati, con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, che si trovano in comprovato disagio economico e sociale, attraverso l'individuazione di criteri alla base della concessione temporanea di contributi finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa.
13. L'accesso agli interventi di cui al comma 12 e' disciplinato con atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri e le modalita'.
14. Tra le misure di sostegno economico sono, altresi', definite con atto della Giunta regionale le modalita' per l'accesso a misure di credito agevolato finalizzate agli interventi di sostegno e tutela di cui al presente articolo.
15. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione del presente articolo, definisce criteri e modalita' per la valutazione del disagio economico e sociale, tenendo conto in particolare dei provvedimenti emessi dall'Autorita' giudiziaria relativi al contributo per il mantenimento dei figli, del coniuge, dell'ex coniuge e alla perdita della disponibilita' abitativa della casa familiare.
16. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale, sull'attuazione del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri adottati e alle modalita' per valutare il disagio economico e sociale dei destinatari di cui al comma 2 e sui risultati ottenuti. La relazione deve, tra l'altro, tener conto:
a) della diffusione territoriale e della numerosita' dei destinatari;
b) della tipologia e dell'entita' di tutti gli interventi realizzati;
c) delle modalita' di monitoraggio e controllo adottate dalla Giunta regionale per assicurare il soddisfacimento della domanda e le modalita' di diffusione delle informazioni agli utenti;
d) delle unita' d'offerta e degli operatori coinvolti a livello organizzativo e funzionale;
e) del grado di soddisfacimento della domanda rispetto al bisogno e della distribuzione delle risorse fra le diverse categorie di destinatari.
17. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attivita' valutative previste dal presente articolo.
18. La relazione di cui al comma 16 e' resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 150.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 05, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in condizione di disagio" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
20. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
CAPO V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 43
(Abrogazioni)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e' abrogato l'articolo 50 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
Art. 44
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2020/2022.
Art. 45
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 10 gennaio 2020.
Allegato 1
Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno
Allegato 2
Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali