In materia di liquidazione degli onorari (e delle spese) in favore degli ausiliari del magistrato si sono succedute nel tempo varie normative di riferimento (1) pervenendosi, all’esito del percorso legislativo, all’abrogazione quasi integrale della legge n. 319/1980 (2) ed alla definizione della attuale disciplina con l’adozione del D.P.R. n. 115/2002 (3). Nelle intenzioni del legislatore con il TUSG, nel coordinare l’intera disciplina delle spese del processo, si è inteso individuare un sistema organico in ambito giudiziario (civile, penale, amministrativo, contabile e tributario) anche della materia qui in esame giungendosi quasi a definire uno “statuto dei compensi dell’ausiliario del magistrato” che delinea l’intero “ciclo procedimentale” dell’attività professionale da un lato (individuazione delle spettanze, distinzione e misura degli onorari, domanda di liquidazione con relativa tempistica, etc) e della attività giurisdizionale (provvedimento di liquidazione delle spese di giustizia (4) e sua opposizione) dall’altro (5).
Con riferimento alla problematica che qui interessa, appare opportuno prescindere dalle più generali problematiche afferenti l’inquadramento delle variegate figure di ausiliari del magistrato (6) per accedere alla definizione contenuta nel TUSG, (anche per il tramite del rinvio esemplificativo a specifiche figure professionali (7)) e focalizzare direttamente l’attenzione sul reticolo di norme che declinano gli aspetti salienti dell’apporto professionale fornito in ambito giudiziario (8).
Tanto soprattutto considerando che l’ammontare dei compensi corrisposti per le attività eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria nell’ambito del processo penale (9) ovvero nell’ambito del processo civile, nei casi di ammissione al patrocinio dello Stato, rappresenta una “fetta” rilevante delle spese di giustizia che l’erario anticipa e che impegna gli uffici di cancelleria in una non semplice attività di recupero (10) pur ove ne ricorrano i presupposti.
Orbene, l’art.49 TUSG (11) nel far seguito all’elencazione, da ritenersi tassativa, delle spettanze degli ausiliari del magistrato declina la tipologia dei criteri di liquidazione degli onorari nella tripartizione degli onorari fissi (12), variabili (13), “a tempo” (14) mentre l’art. 50 TUSG (15) prevede, quanto alla “misura” degli stessi, una innovativa ed uniforme impostazione normativa “a tabelle” strutturata ratione materie da emanarsi nelle forme indicate nel medesimo articolo.
Il superamento del regime “misto” della previgente disciplina (16) si colloca nel solco della generale semplificazione procedurale ed organizzativa peculiare del TUSG ed è volto ad imprimere maggiore elasticità all’intero sistema anche con riferimento all’argomento in esame. Infatti, con la prevista formazione di tabelle che contemplano tutte le possibili varietà degli incarichi professionali, gli onorari a tempo, misurati a vacazione, perdono la funzione meramente suppletiva e residuale rispetto agli onorari fissi e variabili, già misurati ratione materia, ponendosi termine, al contempo, a quelle “forzature” registrate nella prassi che vedevano gli ausiliari tentati a richiedere, in costanza di compensi ictu oculi inadeguati e visto la mancanza di qualsivoglia “aggancio” ad una tariffa professionale, termini sproporzionati rispetto al tempo effettivamente necessario per l’espletamento dell’incarico (17) anche in ipotesi di indagini prive del carattere di particolare complessità. Precipitato ulteriore, pertanto, è stato il sussumere la responsabilità del magistrato nell’emissione di provvedimenti di liquidazione anche per le prestazioni “ a tempo” nelle regole generali della materia (18) risultando ormai superfluo e fonte di equivoci la previsione di una specifica ipotesi di “personale responsabilità” nel calcolo del numero delle vacazioni da liquidare prima necessaria proprio perché la legge determinava solo l’importo della vacazione senza una preventiva individuazione delle materie (19) che consentisse la “ quantificazione” della attività espletata dall’ausiliario.
Il legislatore, inoltre, nello stabilire nel medesimo art. 50, 2° TUSG che le tabelle siano redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti contemperate dalla natura pubblicistica dell’incarico (20) ha inteso conseguire un equilibrio tra i vari interessi coinvolti salvaguardando la qualità dell’operato degli ausiliari, scongiurandosi eccessive sperequazioni tra retribuzioni professionali e giudiziarie per materie analoghe ( per altro “rimediabili” con il ricorso al cd. raddoppio espressamente previsto) non disgiunta dalla ricerca di metodi di sostenibilità delle spese di giustizia per lo Stato (nell’ ipotesi più sopra menzionata) ovvero per le parti del giudizio civile o penale. Tanto in considerazione che l’espletamento dell’incarico peritale rappresenta, anche nella ricostruzione giurisprudenziale (21), un munus publicum svolto nel superiore interesse della giustizia in ragione di una dichiarazione di disponibilità fornita con l’iscrizione al relativo albo e, pertanto, non ragguagliabile alla libera professione volta alla tutela degli interessi di una parte. Infine, il perito o ctu, potendo far affidamento su un flusso pressoché costante di incarichi affidatigli gode di un’alea ridotta rispetto a quella caratterizzante l’attività dei liberi professionisti operanti sul mercato i quali nei confronti dei “clienti abituali” pur usano operare riduzioni sulle parcelle ordinariamente liquidate a clienti del tutto sporadici (22).
Detto questo, v’è da osservare che le menzionate tabelle ministeriali ispirate ai criteri sopra sintetizzati, secondo la prevalente opinione (23), non sono da ritenersi a tutt’oggi redatte atteso che le determinazioni contenute nel D.M. Giustizia del 30.5.2002 n.182 paiono rappresentare il mero adeguamento disposto ex art. 10 L.n. 319/1980 alle tabelle previgenti elaborate ex art. 2 stessa legge (24) la cui attuale operatività si fonda sui meccanismi di rinvio previsti dagli artt. 275 (25) e 296,1°co. (26), TUSG. Di fatto, quindi, il regime delle spettanze degli ausiliari si parametra al dpr n. 352 del 27 luglio 1988 (27) per gli onorari fissi e variabili e al “sopravvissuto” art. 4 L.n. 319/1980 per gli onorari a tempo con gli adeguamenti di cui al d.m. n. 182/2002.
Al mancato compimento delle intenzioni legislative han fatto da riscontro i chiarimenti (anche) a tal riguardo forniti con circolare ministeriale (28) ove si è ritenuto opportuno precisare, quasi in necessitata “controtendenza” rispetto alle riflessioni generali che supportano le innovazioni del testo unico sopra sintetizzate, per quanto qui di stretto interesse, che:
- la liquidazione degli onorari commisurati a tempo costituisce un criterio meramente sussidiario, da utilizzarsi esclusivamente allor quando non sia possibile ricorrere al criterio della determinazione in misura fissa o variabile (29);
- nella liquidazione degli onorari commisurati al tempo il magistrato è tenuto sotto la sua personale responsabilità a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o della traduzione;
- il mancato rispetto del termine stabilito o prorogato per l’espletamento dell’incarico, oltre ad impedire la liquidazione per il periodo successivo alla scadenza, impone la riduzione di un quarto degli onorari comunque determinati (ulteriormente “tagliati” con la previsione della riduzione di un terzo così come introdotta con successive modifiche legislative (30));
Fatto il punto sul quadro normativo di riferimento, le maggiori perplessità operative sollevate da numerosi uffici giudiziari hanno riguardato in particolar modo l’ipotesi di eventuale decurtazione degli onorari del consulente tecnico in caso di mancato rispetto del termine stabilito ( o prorogato) dal giudice per l’espletamento dell’incarico nelle ipotesi di prestazioni da retribuirsi con onorari “ a tempo”.
Tanto perché da un lato la attuale disciplina contenuta nell’art. 52 TUSG (31) appare diretta ad innovare sul punto il corrispondente pregresso dettato contenuto nell’art. 8 della L.n. 319/1980 (32) introducendo una più sottile distinzione sul piano della “sanzione” in relazione alle diversificate modalità di remunerazione della prestazione, in sintonia con le dichiarate intenzioni del legislatore, dall’altro, tuttavia, la menzionata circolare di riferimento, in coerenza con il mancato completamento dell’architettata riforma della materia, ne ha mantenuto fermo, invece, il legame.
Il disallineamento riscontrato con riferimento alla determinazione degli onorari per le ore “eccedenti” ha avuto quale precipitato ultimo l’instaurarsi di procedimenti civili di opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 TUSG (33) che han visto contraddittore necessario il Ministero della Giustizia, quale naturale “amministratore” ed erogatore dei fondi per conto dell’Erario stanziati sul pertinente capitolo n.1360 delle “spese di giustizia” (34).
Per tale ragione e, pur nella consapevolezza che la materia e le problematiche sottese all’emissione dei provvedimenti di liquidazione sono prettamente giurisdizionali involvendo attività interpretative e valutative del magistrato chiamato al riguardo a decretare con conseguente assunzione di responsabilità, la Direzione Generale della Giustizia Civile ha ritenuto non rinviabile diramare sull’argomento alcune valutazioni a chiarimento delle perplessità operative riscontrate (35).
La lettura della norma previgente non lasciava dubbi sulla operatività della “doppia sanzione” nel caso di incarico non completato entro il termine stabilito anche nelle ipotesi di onorario determinato “a vacazione” sicché il giudice non solo non avrebbe tenuto conto del periodo successivo alla scadenza del termine stabilito o prorogato ma avrebbe, allo stesso tempo, decurtato gli onorari nella prevista misura. A tanto si concludeva agevolmente atteso l’onnicomprensività del termine “onorario” menzionato nell’ultimo inciso della norma citata idoneo, come tale, a ricomprenderne tutte le tipologie.
Di contro, il dettato della norma vigente “sembra evidente” porre una più netta distinzione, in ragione della tipologia di onorario, del profilo sanzionatorio nelle ipotesi in cui il consulente depositi il proprio elaborato in ritardo. Pertanto, allorquando l’onorario è determinato a “tempo” la sanzione per il ritardo è costituita solo dal divieto di tener conto del tempo successivo alla scadenza del termine assegnato senza che possa disporsi l’ulteriore riduzione operante, invece, per “gli altri onorari”. Tale considerazione non esclude ovviamente la possibilità del magistrato procedente di irrogare nei confronti dell’ausiliario le generali sanzioni previste dalla normativa processuale con riferimento sia ai profili generali di responsabilità per i singoli incarichi conferiti (36) sia alla violazione di criteri deontologici cui l’attività del perito deve ad ogni modo conformarsi con incidenza sotto il profilo disciplinare (37).
Tale conclusione interpretativa è supportata, altresì, dalle argomentazioni fornite al riguardo dall’Ufficio Legislativo del Dicastero (38) che individua la ratio volta alla non applicazione della ulteriore sanzione della decurtazione nella considerazione che l’onorario “a tempo” è già quantificato “in misura sensibilmente contenuta rispetto alle ordinarie prestazioni rese dal professionista al cliente privato”.
Pertanto, la circolare di riferimento per prima citata deve ritenersi superata nel punto di interesse (39).
Orbene, riflettendo al riguardo resterebbe eventualmente da osservare come la sanzione di “secondo livello” comportante la decurtazione del compenso da liquidarsi così come prevista nella previgente disciplina avrebbe potuto trovare giustificazione attuale a presidio di ineludibili esigenze di contenimento dei tempi dei processi (40) posto che, scaduto il termine assegnato o prorogato, la eventuale applicazione di sanzioni pur previste nella normativa processuale potrebbe apparire una insufficiente misura di “persuasione”. Tanto anche in considerazione che, con riferimento al quantum liquidato al consulente nominato dal giudice nelle ipotesi di somme imputabili al cap. 1360, è difficile ipotizzare casi di compenso non inferiore – e non solo, quindi, nelle ipotesi di liquidazione degli onorari “ a tempo” - rispetto alle ordinarie prestazioni rese dal professionista al cliente privato (41). Restano, al contempo e piuttosto, impregiudicate tutte le osservazioni critiche mosse da più parti e a più riprese circa il mancato adeguamento periodico degli onorari (42) che di fatto ha “saltato” ogni previsto “appuntamento” triennale (43) restando fermo proprio all’anno 2002.
Puntualizzate le problematiche fondamentali afferenti i criteri di quantificazione degli onorari con particolare riferimento alla tipologia degli onorari “a tempo”, la materia offre un ulteriore spunto di riflessione ove si ponga l’attenzione sulle modalità di formazione del titolo di liquidazione delle somme liquidate al ctu e sulle modalità con cui il medesimo potrà in concreto ottenere il pagamento delle stesse.
In particolar modo, in recenti pronunce la Corte di Cassazione ha affrontato, partendo da diverse angolazioni e con ampia disanima dell’istituto, il problema della ripartizione delle spese inerenti l’espletamento della ctu sia nell’ipotesi in cui il giudice disponga – anche nel regolamento finale delle spese - la compensazione delle spese medesime tra le parti (44) sia nell’ipotesi in cui il giudice diversamente provveda eventualmente indicando - anche nel corso del giudizio con il decreto di liquidazione di cui alla L.n. 319/1980 (poi TUSG) - una parte quale espressamente obbligata al pagamento (45) dei compensi spettanti al ctu.
In buona sostanza, dall’ intrinseca natura della ctu (quale ausilio fornito al giudice nell’interesse superiore della giustizia più che quale mezzo di prova in senso proprio) discende che il regime dell’onere delle relative spese prescinde – almeno in prima battuta - dal principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. (46) gravando su tutte le parti del giudizio ed in solido tra di loro (47). Tale principio generale è destinato, infatti, a presidio e regolamentazione delle spese sostenute dalle parti nel proprio interesse e non già per attività svolte nell’interesse comune ad opera di un soggetto, tra l’altro, estraneo al giudizio qual è il ctu nella sua veste di ausiliario del giudice. La comunanza della posizione debitoria delle parti rispetto alle somme liquidate a favore del ctu è, infatti, di tale pregnanza che questo potrà agire nei confronti della parte “vittoriosa” anche nelle ipotesi in cui vi sia una diversa ( o, aggiungeremo, assente) disposizione del giudice in ordine alla ripartizione delle spese processuali sostenute dalle parti. Ma vi è di più perché il principio della solidarietà permea la natura del credito vantato dal ctu anche durante la pendenza del giudizio nel quale la prestazione è stata effettuata nel qual caso il ctu avrà, tuttavia, l’onere di proporre preventivamente la sua domanda nei confronti della parte indicata nel decreto di liquidazione quale provvisoriamente obbligata al pagamento delle sue spettanze e, solo nel caso di sua inadempienza , potrà agire in via sussidiaria nei confronti dell’altra parte con azione esecutiva ovvero con ordinaria azione di cognizione.
Secondo la Corte tale “meccanismo” non confligge con la regola generale per cui la parte vittoriosa non può esser condannata al pagamento delle spese poiché resta fermo il diritto di quest’ultima di rivalersi in regresso nei confronti del soccombente, conformemente alla pronuncia giudiziale che determina il regine finale delle spese tra le parti del giudizio. La responsabilità solidale è, infatti, volta a presidiare le esigenze creditorie escludendo che l’insolvenza di uno dei condebitori venga a gravare sul creditore mortificandone le riconosciute pretese ma non influisce sulla titolarità finale del debito e sulla misura in cui ogni singolo condebitore è tenuto ad adempiere (48).
Su altro ma pur affine argomento di perplessità, è stata più volte chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale concludendosi nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale del “meccanismo” previsto dall’art. 131, co.3 TUSG (49) inerente la liquidazione di quanto dovuto al ctu per l’attività prestata nell’ambito di giudizio civile con parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato (50). Non sono stati condivisi gli argomenti addotti a sostegno del paventato rischio che l’opera svolta dal ctu possa risultar in concreto non retribuita (con conseguente disparità di trattamento rispetto ad analoghe ipotesi ricorrenti nel processo penale ovvero di liquidazione degli onorari del difensore) fondati sull’ osservazione che la norma menzionata prevede l’anticipazione da parte dell’erario delle sole spese (sostenute per l’adempimento dell’incarico) mentre gli onorari restano a carico della parte cui gravano le spese processuali (o eventualmente della parte ammessa nelle ipotesi di vittoria, transazione della lite o di revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio statale) residuando la mera prenotazione a debito nella sola ipotesi in cui risulti preclusa la possibilità di recuperare l’onorario dal soccombente. Come desumibile da una ulteriore e più recente pronuncia della medesima Corte sull’argomento (51), il presupposto per la liquidazione a carico dell’Erario anche degli onorari del ctu, attraverso il meccanismo della prenotazione a debito, è da individuarsi nel solo tentativo infruttuoso azionato da parte del ctu volto ad ottenere il pagamento di quanto liquidatogli dal magistrato nei confronti del soggetto che risulta in concreto gravato ai sensi dell’art. 131 TUSG e non anche il preventivo recupero da parte dell’Erario medesimo delle somme così prenotate a debito. Solo la previsione di tale eventuale ulteriore condizione, infatti, avrebbe potuto effettivamente pregiudicare il concreto pagamento al ctu degli onorari, risolvendosi in una prestazione che si scopre esser successivamente al conferimento dell’incarico “a titolo gratuito” (52) di fatto.
Gli intervenuti chiarimenti a “salvataggio” della legittimità costituzionale del meccanismo previsto dalla norma in esame, lasciano, tuttavia, quasi impregiudicate le perplessità circa l’efficacia dello stesso (53) che sovente vede l’utenza, comunque, poco soddisfatta e gli uffici di cancelleria impegnati in non semplici spiegazioni procedurali all’interno di un quadro normativo caratterizzato per oggettiva specializzazione con soventi spunti di ermeticità interpretativa e sempre gravido di implicazioni erariali.
Vincenza Esposito
(1) Così Cassazione sent.n. 18070 del 19 ottobre 2012 in materia di compenso del c.t.u.
(2) Legge 8 luglio 1980 n.319 Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, periti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria (modificata D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 e D.M. 5 dicembre 1997), in G.U. n.192 del 15 luglio 180
(3) Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Spese di Giustizia (ora in avanti TUSG) 30 maggio 2002 in G.U.15 giugno 2002 Supplemento Ordinario n. 126
(4) sentenza Cass.Penale, sez. IV, n. 44564 dell'11 novembre 2008, “Il provvedimento di liquidazione del compenso per l'ausiliare del giudice ha natura giurisdizionale e, come tale, non può essere revocato d'ufficio dal medesimo giudice che lo ha emesso” , può, quindi, esser impugnato, ad es. anche dal PM o dal Procuratore Generale ma non revocato o sostituito da colui che lo ha sottoscritto in quanto assegnatario del procedimento ovvero da un superiore gerarchico.
(5) La liquidazione dei compensi al c.t.u. in www.ordineavvocatimacerata.it “Vale la pena sottolineare questo concetto, poiché non di rado si manifestano tuttora, nella prassi giudiziaria, tentazioni verso la diretta applicazione delle specifiche normative di riferimento delle varie professionalità chiamate a prestare la propria opera in ambito giudiziario; esito che è da ritenere ormai totalmente estraneo a un sistema che, pur con le varie carenze che gli sono addebitate, è completo e autosufficiente, benché non racchiuso in una sola fonte normativa”.
(6) Vedasi ampiamente: “Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale” , G.Brescia, Maggioli,2013 pg. 509 e ss; “ La liquidazione degli onorari degli ausiliari de giudice e del custode”, M.Cataldi, relazione tenuta all’incontro di studio del C.S.M. su “il Testo unico delle spese di Giustizia” in Roma 22 maggio 2005; “La liquidazione degli onorari degli ausiliari del giudice”, Conte, relazione tenuta all’incontro di studio del C.S.M. su “il Testo unico delle spese di Giustizia” in Roma il 20 gennaio 2004
(7) Art. 3, lett.N) TUSG ove le tradizionali figure del perito, dell’interprete, del traduttore , del consulente tecnico viene affiancata ogni altra figura competente in arti o professioni o, comunque, idoneo al compimento di atti che il magistrato o il funzionario addetto all’ufficio può nominare ai sensi di legge.
(8) fornito prevalentemente dal complesso degli articoli 49 fino al 56 compreso nonché l’art. 71, 168, 170 e 171 del TUSG.
(9) G. Brescia, op cit , il quale osserva come la materia della liquidazione dei compensi in favore degli ausiliari in materia processualpenalistica è meno ampia sul punto di quella civile risultando dedicati pochi e rapsodici cenni nonostante rappresenti una spesa consistente nel processo penale dove la spesa è anticipata dall’erario e non sempre recuperabile o perché il processo non si conclude con condanna alle spese a carico dell’imputato o del querelante o per la oggettiva difficoltà di procedere al recupero nei confronti del soggetto pur condannato al pagamento.
(10) ved. V. Esposito “Il Patrocinio a Spese dello Stato e il servizio giustizia ai cittadini tra rincari e risparmi nel disegno di legge di stabilità 2014”, in www.diritto.it 21.11.2013; con riferimento al patrocinio civile A. Manicone “Critiche e suggerimenti in tema di patrocinio statale nel processo civile”, in Rivista delle cancellerie, n.3, 2012
(11) ART. 49 (Elenco delle spettanze)
1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
(12) Utilizzati per remunerare accertamenti standardizzati ( es. esami medico legali) che non lasciano al decidente discrezionalità se non per i casi “prestazione di eccezionale importanza, complessità e difficoltà”( sino al doppio, art. 52, 1° co. TUSG, applicabile, comunque, a tutti i tipi di onorario) ovvero di urgenza dell’adempimento dichiarato dal magistrato con decreto motivato ( sino al venti per cento, art. 51,2° co. TUSG)
(13) Utilizzati per remunerare accertamenti che presentano situazioni non suscettive di preventiva classificazione e, pertanto, possono risultare “oscillanti” tra un minimo ed un massimo di ammontare predeterminato ovvero quantificati “ a percentuale” su scaglioni di valore ad. es. sul valore della controversia ed il cui concreto ammontare viene determinato dal magistrato in considerazione della difficoltà, completezza e pregio della prestazione ( art. 51 , 1°co. TUSG) con possibilità di aumento alla luce dei criteri indicati nella nota che precede.
(14) Utilizzati per remunerare accertamenti che vengono per lo più effettuati in udienza ovvero di valore indeterminabile ma pur circoscrivibili in un determinato lasso di tempo da ritenersi necessario per l’esecuzione dell’incarico ed in relazione al cui ”stretto” impiego, facendo salvo la sola ipotesi della particolare complessità, importanza e difficoltà, il magistrato procede alla liquidazione.
(15) TUSG ART.50 (Misura degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.
(16) L.n. 319/1980 G.U. , cit.
Art.2 (Onorari fissi e variabili) - 1° co, La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 3 – (Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili) - Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.
Art. 4 – (Onorari commisurati al tempo) – 1° co., Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.
(17) Tale problematica è ampiamente illustrata nella Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , www.giustizia.it
(18) Art. 172 TUSG (Responsabilità) I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.
(19) L.n. 319/1980 G.U. , cit. art. 4 – (Onorari commisurati al tempo), 7° co., cit., Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.
(20) Tanto anche per gli onorari a tempo in relazione ai quali i vincoli dettati dallo stesso art. 50 TUSG,3° co., richiamano quanto già disposto al riguardo nell’art. 4 L.n. 319/1980, nell’intenzione del legislatore di mantenere inalterati i vincoli direttamente fissati in precedenza, ved. Cataldi, op.cit.
(21) Corte Cassazione 09 febbraio 1963 n. 245, in RFI, 1963, v. Consulente tecnico, 60 ove il compenso al ctu è definito quale “ spesa per un atto necessario al processo che l’ausiliario compie nell’interesse superiore della giustizia ed in quello comune delle parti”; Corte Cass. 16 ottobre 1990 n.7905 in Giust. Civ. Mass. 1990 fascicolo 8 che ha ritenuto manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle precedenti tabelle contenute nel d.p.r. n. 820 del 14 novembre 1983 e nella L.n. 319/1980 per la lamentata inadeguatezza dei compensi dei ctu in relazione a quelli dettati per prestazioni analoghe nelle tariffe professionali; Cass. 29.9.1994 in Foro Italiano 1995, I, 1240; Cass. 22.08.1997 n. 7852 in Giusti. Civ. mas. 1997, 1472
(22) Così nella Relazione ministeriale al disegno di legge governativo poi approvato con modifiche nella L.n. 319/1980
(23) Così M. Cataldi, op.cit., nonché Brescia, op.cit.. di contro Rossetti, “Il c.t.u.”, Milano, 2004 che configura il d.m. 30.05.2002 come esercizio del potere di delega di cui all’art. 50 TUSG
(24) Il d.m. infatti, menziona espressamente l’art. 10 l.n.319/1990 con funzione di mero adeguamento delle preesistenti tabelle ed inoltre la delega ex art. 50 TUSG poiché entrato in vigore in data 01.07.2002 era efficace solo alla data di entrata in vigore del dm ( 05.8.002) ma non era operativa alla data di emissione dello stesso ( 30.5.2002)
(25) ART.275 (Onorari degli ausiliari del magistrato)
Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.
(26) ART.296 (Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)
1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.
2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
(27) D.P.R. n.352 del 27 luglio 1988 “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale” in G.U. 18 agosto 1988 n. 193
(28) Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari di Giustizia, Circolare 05 marzo 2006 Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia, paragrafo n.3.2 La determinazione degli onorari
(29) Cass. Sez. II, 19 luglio 1999, n. 7687 Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell’incarico ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata
(30) L.n.69 del 18 giugno 2009 (GU n.140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ), cd. collegato competitività alla cd. legge finanziaria 2009, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile", art.67(Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia), co.3 lett.b << al comma 2 dell’articolo 52 le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;
(31) art. 52 TUSG (Aumento e riduzione degli onorari)
1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.
(32) art. 8 L.n. 319/1980 “Qualora la attività venga demandata al perito, al consulente tecnico , al traduttore o all’interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti ed allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacazioni è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto”
(33) Art 170 TUSG (Opposizione al decreto di pagamento)1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
(34) Così Cassazione Sezione Unite n. 8516 del 29 maggio 2012 : la legittimazione passiva nel procedimento di opposizione alla liquidazione degli onorai dei difensori nei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 170 DPR 30.05.2002 n.115 - avente natura di autonomo giudizio civile contenzioso - spetta al Ministero della Giustizia sebbene non sia parte del giudizio presupposto, ma sul cui bilancio ai sensi dell’art. 185,c1 del citato DPR, grava l’onere economico relativo così respingendo la tesi che vede legittimata passiva l’Agenzia dell’Entrate sia quella che attribuisce tale veste al PM.
(35) Nota Ministero della Giustizia - DAG – Direzione Generale della Giustizia Civile – n. 0089584.U del 23.06.2014
(36) Art. 64 cpc (Responsabilità del consulente) “Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti .
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a diecimilatrecentoventinove euro . Si applica l'articolo 35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti “ Vengono in rilievo l’art. 314 cp e ss. con riferimento alle ipotesi di peculato, l’art. 366 cp in caso di rifiuto di uffici legalmente dovuti, nonché l’art. 373 cp nelle ipotesi di falsa perizia o interpretazione. Nei confronti della parti di un giudizio civile in ipotesi di ritardato deposito della perizia ovvero di accoglimento dell’altrui domanda fondato su consulenza infedele, si ritiene si versi in ipotesi di responsabilità limitata ai soli danni che costituiscono una conseguenza immediata e diretta della condotta commissiva o omissiva tenuta dal consulente con dolo o colpa nell’esecuzione dell’incarico qualora dimostrata dalla parte che si assume danneggiata dal ritardo. Secondo un certo orientamento, il grado della “colpa” deve intendersi limitata ai casi di colpa “grave”( da escludersi nei soli casi di errore anche se dovuti ad imperizia stante il richiamo iniziale dell’art. 64 cpc), secondo altro orientamento la responsabilità può discendere da qualunque condotta illecita ed indipendentemente dall’ intensità dell’elemento soggettivo – dolo, colpa grave o colpa lieve – per cui il ctu risponderebbe anche dei danni cagionati per colpa lieve con la sola eccezione degli incarichi di particolare complessità ovvero nei casi in cui ricorra la fattispecie contemplata nell’art. 2236 cc. Per approfondimento ved. Università Telematica Pegaso, lezione “La responsabilità del consulente” prof. M. Nigro
(37) ved. art. 19, 20 e 21 cpc l’attività di vigilanza è esercitata dal Presidente del Tribunale il quale di ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente del rispettivo ordine professionale di appartenenza può intraprendere azioni disciplinari nei confronti di ctu che non hanno tenuto una condotta morale specchiata ovvero non abbiano ottemperato agli incarichi ricevuti ( tra cui vi è l’obbligo di depositare la relazione nel termine assegnato) che, ad esito del relativo procedimento disciplinare, possono concludersi con l’irrogazione delle previste sanzioni (avvertimento, sospensione dall’albo ovvero cancellazione nelle ipotesi di maggiore gravità).
(38) Nota del 18 aprile 2014
(39) Circolare 15 marzo 2006, cit, vedere nota n.15
(40) Con riferimento alla disciplina di cui alla cd. legge Pinto L.n. 89 del 24 marzo 2001 in G.U. n. 78 del 3.4.2001 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) - aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 6 giugno 2013, n. 64 e dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 – il giudice nell’accertare la violazione considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione. Con riferimento al parametro della condotta delle autorità competenti, si è affermato che "nel comportamento del giudice e di ogni altra autorità rientrano tutte le possibili ipotesi di disservizio della giustizia, riferibili tanto a responsabilità individuale del singolo magistrato, del cancelliere, del consulente tecnico d'ufficio o di altri suoi ausiliari, quanto verosimilmente a responsabilità del sistema, con riguardo a pur forzose stasi processuali per mancanza o insufficienza dell'organico, ad intollerabili carichi di lavoro, a tardive sostituzioni di magistrati impediti o trasferiti, a mancanza di locali e strutture e via elencando" ( Così Corte d'appello Messina, decr. 18/19 giugno 2002, ma anche Corte d'appello Roma, decr. 10 luglio 2001, caso Corbo c. Ministero della Giustizia, in "Corr. giur.", n. 9/2001). Benchè debba escludersi che il CTU che col proprio operato abbia ritardato la definizione del giudizio possa essere chiamato a rispondere nel giudizio di equa riparazione ( che è un giudizio per responsabilità oggettiva in cui è chiamato a rispondere il Ministero della Giustizia), è ben ipotizzabile un “normale” giudizio amministrativo contabile “per colpa” e per danno ove il soggetto è chiamato a rispondere all’Erario - Ministro della Giustizia – in ragione di un rapporto di impiego o di servizio con la PA ed in ragione della sussistenza di un comportamento ascrivibile a colpa grave o a dolo nel procedimento presupposto che poi ha dato luogo all'equa riparazione per i ritardi al medesimo imputabili. Vedasi al riguardo la Sentenza della Corte dei Conti a Sezioni riunite n.1/2006/QM (Presidente: A. Coco - Relatore: M. T. Arganelli ) che, ricostruendo l’istituto con riferimento al caso di ctu convenuto in giudizio di responsabilità amministrativa per il “lunghissimo, ingiustificato ed inammissibile ritardo che ha determinato la inevitabile soccombenza giudiziale del Ministero della Giustizia in esito alla quale è emerso un danno complessivamente quantificato in ….”, conclude nell’osservare che il “danno derivante dall'applicazione delle legge Pinto costituisce l'elemento oggettivo del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile nel quale viene però in rilievo autonomo il comportamento tenuto nell'esercizio di attribuzioni pubbliche dal soggetto cui viene imputato il ritardo nell'emanazione della sentenza” . Appare, comunque, buona prassi funzionale al contenimento dei tempi del giudizio che i tempi della consulenza siano rigorosamente controllati, attraverso una gestione rigorosa delle proroghe dei termini, uno scadenzario che consenta - allo scadere del termine per il deposito - l’immediato invio di un sollecito al deposito immediato e, se del caso, la revoca del CTU con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l’accertamento di eventuale illecito disciplinare (con immediato effetto didattico nei confronti dei vari professionisti) – ved. M.G. Civinini “Un decalogo per la ragionevole durata del processo civile - Uno studio della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sull'applicazione dell'art. 6 della Convenzione. Una sintesi e qualche suggerimento” in Questione Giustizia (http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=356).
(41) Ved. “Introduzione art. 106 bis TUSG. Legge di stabilità anno 2014. Spunti di riflessione” , V. Esposito, www.diritto.it
(42) Art. 54 TUSG (Adeguamento periodico degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
(43) Ved. da ultimo un'interpellanza al Ministero della Giustizia relativamente all'adeguamento dei compensi spettanti ai consulenti tecnici presentata da parte della senatrice A. Gambaro in data 14 maggio 2014; la questione era stata già sollevata anche in relazione alla previgente legge n. 319/1980 che all’art. 10 prevedeva l’adeguamento triennale degli onorari; la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla legittimità della legge rispetto all’art. 36 Costituzione, con sentenza n. 41 del 1996 pur salvandone il contenuto, non ha potuto non rinnovare l’auspicio che le autorità dalla legge indicate provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni dei prezzi al consumo così come accertate dall’ISTAT.
(44) Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 14300 del 24 giugno 2014
(45) Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza n. 25179 del 08 novembre 2013
(46) Art. 91(Condanna alle spese)
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.
Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.
(47) Ved. anche Cass. Civ. n.6199/1996 citando quali precedenti Cass.2 febbraio n. 1022, Cass. 2 marzo 1973 n. 573
(48) Cass.civ. sez. 1 , 16 marzo 2007 n. 6301 e sez.2, 21 giugno 2010 n. 14925
(49) ART. 131. 3 co. TUSG (Effetti dell'ammissione al patrocinio)
3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
(50) Corte Costituzionale, sentenza n. 287/2008 (Gazz. Uff. 23 luglio 2008, n. 31, 1ª Serie speciale), e ordinanza n. 408/2008 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2008, n. 52, 1ª Serie speciale) ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3,24,36,97 Costituzione poiché il procedimento di liquidazione previsto dall’art. 131 TUSG prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito ( con conseguente pagamento da parte dell’erario anche degli onorari liquidati al ctu ) proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dalla impossibile ripetizione dalle parti processuali non ricorrendo, inoltre, alcuna disparità di trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri professionisti che intervengono nei procedimenti civili o penali atteso la diversità dei giudizi e delle figura professionali. Ugualmente con ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 209 (G.U. 18 giugno 2008, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione ; con successiva ordinanza 3-12 novembre 2008, n. 408 (G.U. 17 dicembre 2008, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione; con ordinanza 22-26 giugno 2009, n. 195 (G.U. 1 luglio 2009, n. 26,1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; con sentenza 24 febbraio - 5 marzo 2010, n. 88 (G.U. 10 marzo 2010, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. La stessa Corte, con altra ordinanza 7 - 10 giugno 2010, n. 203 (G.U. 16 giugno 2010, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione.
(51) Corte Costituzionale , Ordinanza n. 12 del 6 febbraio 2013.
(52) Per approfondimenti G.W.Caglioti Consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato: gratuito patrocinio, liquidazione onorari e spese alla luce delle decisioni della Corte Costituzionale , in diritto.it
(53) Per approfondimenti A. Manicone Vademecum per il consulente tecnico e l’ausiliario del magistrato nei processi civili con patrocinio a spese dello Stato, Tribunale di Taranto, 2011, pg. 7