L’addebito della separazione nella giurisprudenza più recente
a cura dell’avv. Matteo Santini (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma e Direttore Scientifico del Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia)
 

Ai sensi dell’articolo 151 secondo comma del codice civile il giudice , pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
Nel giudizio di separazione dei coniugi, la declaratoria di addebito, richiede, quindi, un’autonoma domanda di parte. Gli effetti dell’addebito si riverberano esclusivamente sul piano patrimoniale, determinando la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione.
E’ ormai consolidato il principio secondo il quale affinché si possa giungere ad una pronuncia di separazione con addebito è necessario che venga prima accertata, in maniera rigorosa, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero del grave pregiudizio all’educazione della prole.
Ove non si riesca a raggiungere la piena prova che la condotta contraria ai doveri del matrimonio posta in essere da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata causa diretta del fallimento della convivenza, il giudice dovrà necessariamente astenersi da pronunciare la separazione con addebito.
Se tale violazione, cagioni, altresì, la lesione di diritti costituzionalmente protetti, la stessa potrà integrare gli estremi dell’illecito civile, dando così luogo anche ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non endo-familiari, senza che la mancanza di pronuncia e di addebito in sede di separazione sia preclusiva all’azione di risarcimento relativa a tali danni.
Il comportamento legittimante l’addebito deve essere oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all’art. 143 del codice civile anche cosciente e volontario e la violazione deve essere la causa determinante la crisi coniugale.
La Giurisprudenza, specifica che: «ai fini dell’addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566).
Pertanto è irrilevante ai fini dell’addebito il comportamento tenuto dal coniuge che ha “trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza.
Tale configurazione impone alla parte richiedente l’addebito l’onere di fornire in giudizio la prova che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sia stata la causa (unica o prevalente e determinante) dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza fino a determinare la separazione.
Tra gli obblighi nascenti dal matrimonio rientrano quelli di coabitazione e di assistenza morale e materiale ma, osservando la casistica in materia di addebito rileviamo, che la Suprema Corte ha sancito che non costituisce causa di violazione dell’obbligo matrimoniale, e non è quindi causa di addebito, se l’abbandono della casa coniugale è determinato dalla “mancanza di una appagante e serena intesa sessuale.” (Cass. Sez.I, 31.05.2012 n. 8773).
Altra causa ritenuta dalla Suprema Corte giustificativa dell’abbandono della casa coniugale è costituita dai frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente.
Sul tema dell’allontanamento dalla casa familiare la Cassazione, ha stabilito che “è sufficiente una lettera di addio del coniuge all’altro per provare la giusta causa dell’allontanamento definitivo dalla casa coniugale” (Cass. Pen., Sez. VI, 11.09.2012 n. 34562).
Al contrario, viene ritenuto motivo di addebito della separazione, l’allontanamento del marito dalla casa familiare dettato non da esigenze lavorative, ma dall’intento di abbandonare la famiglia (Trib. di Bari n. 1039 del 07.10.2008), mentre non costituisce causa di addebito quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
Anche violazione dell’obbligo di fedeltà, in quanto dovere nascente dal matrimonio, costituisce uno dei motivi a sostegno della richiesta di addebito della separazione.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 21245 del 2010, riconosce l’addebito al coniuge che tradisce l’altro e rende nota la sua relazione extraconiugale agli amici di famiglia.
Tuttavia anche in questo caso la Giurisprudenza, coerente con le pronunzie precedenti, afferma che per escludere l’addebito è necessario fornire la prova che il ménage preesistente restava in piedi solo sul piano formale. (Cass. Sez. I, 2010 n.21245).
Recentemente, la Cassazione ha negato l’addebito della separazione al marito fedifrago se la moglie era contraria ad avere figli. In tale caso la Corte ha ritenuto che la reazione extraconiugale del marito era proporzionata all’omissione dei doveri coniugali da parte della moglie.
Sempre in materia di addebito, la Corte Suprema con la sentenza n. 8052 del 2011 lo ha negato nell’ipotesi del marito che abbia convissuto con un'altra donna in costanza di matrimonio, ove si sia determinata medio tempore una separazione di fatto dalla consorte.
La Cassazione ha negato efficacia ai fini dell’addebito anche alla relazione extraconiugale della moglie, stante il successivo periodo di riappacificazione tra i coniugi. Al contrario, è stata addebitata la separazione alla moglie che dopo la conciliazione seguita alla separazione, ha intrattenuto una convivenza con un terzo uomo.
La prova per l’accertamento della violazione dei doveri matrimoniali, ai fini della dichiarazione di addebito, risulta spesso assai ardua e si deve necessariamente ricorrere ad elementi indiretti ed indiziari. Quando si tratta di provare l’infedeltà coniugale entrano in gioco una serie di elementi probatori che singolarmente non avrebbero alcun valore, ma unitariamente considerati possono condurre il giudice a considerare il fatto come provato. (Cassazione 6 novembre 2012, n. 19114). Vengono, così, spesso ammesse le prove indiziarie ( le così dette testimonianze de relato o indirette da parte di soggetti terzi estranei alla vicenda ). Tali dichiarazioni testimoniali secondo la Suprema Corte possono divenire valido elemento di prova se sono suffragate da altre circostanze oggettive e soggettive o da altre risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a rafforzarne la credibilità (Cass. Civ. 19 maggio 2006, n. 11844 e Cass. Civ. 8 febbraio 2006, n. 28159).
Vale la pena chiedersi se sia ancora opportuno, anche ai fini di deflazionare il contenzioso civile, mantenere in vita l’istituto dell’addebito che, per diversi aspetti ricorda la “vecchia” separazione per colpa ormai saggiamente abbandonata dal legislatore. Consentire ad un giudice di sindacare ciò che è avvenuto tra le mura domestiche, qualora ciò non rappresenti una violazione di una norma penale o non sia funzionale per accertare l’idoneità dei genitori all’affidamento dei figli rappresenta un’indebita intromissione in una sfera che lo stesso legislatore costituzionale aveva inteso lasciare nella libera disponibilità delle parti in quanto massima espressione del diritto di ciascun individuo a sviluppare la propria personalità in quelle formazioni sociali che sono da considerarsi come cellule primarie della società civile. Ciò con l’auspicio che un legislatore moderno recepisca le parole del Professore Arturo Carlo Jemolo il quale affermava che la famiglia è un’isola che il mare del diritto può solo lambire!

Avv. Matteo Santini