Notifica titolo e precetto alla p.a.: modalità e termini
a cura della redazione
 

Il legale che ottiene sentenza favorevole definitiva ai danni della p.a. per somme dovute, procede -ai sensi d'art. 479 c.p.c.- innanzitutto alla notifica del titolo esecutivo, avvalendosi dell'ufficiale giudiziario, alla parte debitrice prima dell'inizio dell'esecuzione forzata. Contestualmente o successivamente procede alla notifica dell'atto di precetto (ex art. 480 c.p.c.), intimando ad adempiere all'obbligo risultante dal titolo entro un termine non inferiore ai 10 gg (salva l'autorizzazione all'esecuzione immediata in caso di pericolo nel ritardo, prevista dall'art. 482 c.p.c.).
Trascorso tale termine si ha “accesso” all'esecuzione forzata, tenendo sempre a mente che il precetto (e solo quello) “scade” (mai il titolo, che non andrà, dunque, rinotificato): l'art. 481 c.p.c., infatti, regola la vita del precetto che diventa inefficace, appunto, se entro 90 gg dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione (e l'esecuzione inizia con il pignoramento).
Ilprocedimento subisce alcune modifiche quando si tratta di agire contro la p.a.:l'eccezione è data dalla norma di riferimento (art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30
""Articolo 14
Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell’Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafi ci dell’interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all’articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell’esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l’assegnazione. L’ordinanza che dispone ai sensi dell’ articolo 553 del codice di procedura civilel’assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all’esazione delle somme assegnate.
2. Nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell’ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.
3. L’impignorabilità dei fondi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa, con decorrenza dall’esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile, nonché a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801."".
I tempi previsti per il pagamento dei titoli esecutivi giudiziari, da parte della PA, sono (eccezionalmente) elevati a 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, impedendo previamente qualsiasi azione esecutiva.
Ciò significa – ed è espressamente vietato dalla legge – che non è possibile notificare il precetto contestualmente al titolo esecutivo.".
Ecco, dunque, i passaggi a livello pratico:
1. prima di tutto è necessario notificare il titolo esecutivo alla p.a. debitrice (e non, eventualmente, al difensore costituito ovvero all'avvocatura di stato) come dispone l'art. 479 c. 2 c.p.c.2.
2. è vietato notificare il precetto, pena la nullità del precetto stesso (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 14 gennaio 2009, n. 590), come è espressamente previsto dalla norma (art. 14 d.l. 669/1996), prima che sia trascorso il termine dilatorio di 120 giorni
3. il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
4. se nel termine suindicato l'amministrazione è inadempiente, allora è possibile notificarle “normale” atto di precetto
5. il termine di 120 giorni sommato ai 10 giorni previsti dall'art. 480 c.p.c., fa si che l'esecuzione non possa essere iniziata prima di 130 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (ma di fatto, aggiungendo i tempi fisiologici di perfezionamento della notifica, nella prassi si superano i 150 giorni)
6. la notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto deve avvenire presso l'ufficio amministrativo debitore a pena di nullità (come disposto dagli artt. 480, ultimo comma, c.p.c. e 144 c.p.c) e non presso l'Avvocatura dello Stato, poiché l'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 è norma applicabile solo agli atti giudiziali.
Appare pacifico che in questa specifica fase (notifica del titolo e precetto), non essendo termini processuali, non sia applicabile la sospensione feriale dei termini (Cass. 27 maggio 1980, n. 3457).