Danno da vacanza rovinata. Diritti del consumatore
a cura della redazione
 

Stante l' imminente stagione estiva -periodo per moltissimi di vacanze- riteniamo richiamare l'attenzione dei moltissimi che ogni giorno soffermano la loro attenzione -e di tanto siamo loro grati- sul nostro Portale, su precise e recenti pronunce soprattutto della Suprema Corte attinenti spiacevoli episodi verificatisi negli ultimi anni riguardanti le vacanze a volte rivinate per imperizia o negligenza di altri. In particolare soffermiamo l'attenzione sulle seguenti sentenze che integralmente il lettore può consultare nelle sezioni 'Massimario' e 'Sentenze'.



1. Cassazione Civile, sezione III, sentenza 11 maggio 2012, n. 7256
Pacchetti turistici, vacanza rovinata, danno non patrimoniale, risarcibilità
Nel caso di vacanza rovinata il danno non patrimoniale è risarcibile grazie alla raggiunta prova dell’inadempimento contrattuale che esaurisce in sé la prova del verificarsi del danno.
In effetti, la legislazione di settore concernente i “pacchetti turistici”, emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, ha reso rilevante l'interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell'inadempimento contrattuale, senza quindi necessità di ulteriori prove sui disagi sopportati dal turista a causa dell'inadempimento contrattuale. Riferimenti normativi: artt. 13-14, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111; D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.


TAR Lazio Roma sezione I sentenza 23 febbraio 2012 n 1891
Pacchetti turistici, fondo nazionale di garanzia, procedura, danno esistenziale
In relazione alla domanda risarcitoria proposta per il risarcimento del danno da ritardo nel pagamento del rimborso del prezzo versato in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore di un viaggio, ed individuato “nel danno morale ed esistenziale legato allo stress della procedura andata avanti solo tramite una serie di atti d’impulso della parte volto a sollecitare il corretto comportamento dell’inerte P.A.”, il pregiudizio subito dalle parti, riconducibile piuttosto all'attività del difensore, e la contenuta rilevanza economica degli importi perduti, mal si concilia con un danno esistenziale, che non si riferisce alla perdita della vacanza, ma alla tempestività del relativo rimborso.
Riferimenti normativi: art. 51, D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79


2. Tribunale Arezzo, sezione Sansepolcro, sentenza 20 marzo 2012
Vacanza rovinata, danno, risarcimento, rumori molesti
Il danno da vacanza rovinata può essere qualificato quale quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione, subiti dal turista-viaggiatore, per non avere potuto godere pienamente della vacanza, come occasione di svago e/o di riposo. (Nel caso di specie, il danno è stato ritenuto provato, in modo presuntivo, in considerazione del presumibile venir meno delle aspettative dell’attore, con riguardo alla qualità della vacanza, turbata dai rumori conseguenti all’esecuzione di lavori di ristrutturazione, presenti sull’isola maldiviana dove l'attore aveva acquistato un soggiorno, in quanto il bungalow, a lui assegnato, si trovava proprio nei pressi del pontile dell’isola, dal quale partivano le imbarcazioni a motore, per trasportare i materiali edili.)
Riferimenti normativi: art. 2059 c.c.


3. Tribunale Milano, sezione XI, sentenza 16 dicembre 2010, n. 14418
Danno da vacanza rovinata, risarcimento, natura giuridica, ammissibilità
Il danno da vacanza rovinata può farsi rientrare nella previsione dell'art. 92 comma 2 del D.Lgs 206/2005; esso può essere descritto come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo.
Tale voce di danno è configurata da alcuni come voce di danno patrimoniale (in considerazione del fatto che il godimento del bene "vacanza" viene considerato bene giuridico suscettibile di valutazione patrimoniale), da altri come voce di danno non patrimoniale.
La risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell'art.2059 c.c. e dell'art.92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all'offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
Cfr. in tema di responsabilità dell’agenzia Cassazione civile 24044/2009, in materia di vacanza rovinata e responsabilità del tour operator Cassazione civile, sez. III, sentenza 24.04.2008 n. 10651, sulla causa del contratto di viaggio, Cassazione Civile 16315/2007.


4. Giudice di Pace Roma, sez. I, sentenza 20.04.2011, n. 2577
Tour operator, responsabilità, danno, vacanza rovinata
Il tour operator è tenuto al risarcimento del danno da vacanza rovinata qualora, sebbene per un inadempimento della compagnia aerea, i consumatori non abbiano potuto effettuare la vacanza prenotata durante un particolare periodo dell'anno, coincidente con le loro ferie; nè esso è surrogabile con la messa a disposizione di un viaggio aereo gratuito in un altro periodo dell’anno, restando infatti il mancato godimento della vacanza programmata esattamente in quel determinato turno di tempo per il quale i consumatori avevano ottenuto le ferie lavorative. Cfr. art. 2059 c.c.; artt. 92 co. 2, 94 - 95, Cod. Consumo.


5. Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.11.2009, n. 24044
L’organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente a altri prestatori di servizi, quali il vettore, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.
Questo è il principio dalla Corte di Cassazione che, con la Sentenza n. 24044/2009, ha rigettato il ricorso, promosso da una agenzia di viaggi, avverso il giudizio, emesso dalla Corte di Appello di Milano, con cui la suddetta agenzia era stata condannare a risarcire, a un cliente che aveva acquistato un pacchetto turistico, i danni derivati da un infortunio occorso al cliente, durante una escursione organizzata da personale della località turistica, che si presentava e operava in nome e per conto della agenzia che aveva venduto il pacchetto turistico. Già il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda, avanzata dal cliente, che aveva chiesto la condanna dell’agenzia al risarcimento dei danni, conseguenti all’infortunio subito nel corso di un’escursione organizzata dall’agenzia. La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, seppure riducendo l’importo del risarcimento. Il giudice del merito rilevava che il Tribunale aveva correttamente affermata la legittimazione passiva dell’agenzia. Infatti, il contratto, all’origine della controversia, riguardava un pacchetto di viaggi e di vacanze, comprensivo di una estesa serie di prestazioni e di servizi e l’agenzia doveva rispondere quale vettore anche delle escursioni eseguite da una organizzazione locale. Nel caso di specie, l’escursione costituiva un’optional al pacchetto di viaggio e soggiorno turistico e al spettava anche il danno da vacanza rovinata.
Avverso la sentenza di appello, l’agenzia di viaggi ha promosso ricorso per Cassazione. Tra i motivi di censura, la ricorrente ha dedotto che gli elementi allegati dal cliente e emersi dall’istruttoria non sarebbero sufficienti a dimostrare l’avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore in relazione al trasporto della cliente in occasione dell’escursione. La Corte ha osservato la correttezza dell’operato del giudice del merito. Infatti, questi ha fatto riferimento al contratto di “pacchetto” di viaggi e di vacanza sottolineandone il carattere di negozio misto, comprendente non solo il mero trasporto e neppure il mero alloggio, ma esteso anche ai “prodotti accessori” connessi con quello principale, in quanto contrattualmente configurati quali optional. Il giudice del merito ha accertato che tutte le trattative concernenti la partecipazione all’escursione erano state svolte da personale che si presentava e operava in nome e per conto della stessa agenzia. La Corte ha anche ribadito che il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale. In definitiva, nel nostro sistema, il cosiddetto danno da vacanza rovinata viene ormai ricompreso nell’ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale.


6. Cassazione civile, sez. III, sentenza 08.10.2009, n. 21388
Tour operator, agenzia di viaggi, obbligo di versare le somme, precisazioni
L'obbligo di versare le somme riguardava da un lato l'organizzatore di viaggi che aveva venduto il pacchetto; dall'altra l'agenzia di viaggi. Ciò in quanto lo specifico rapporto di mandato fra il tour operator e l'agente di viaggio assume rilevanza nel momento in cui il primo riceve dal viaggiatore il prezzo del pacchetto e gli fa sottoscrivere il contratto di viaggio. A partire da quel momento, infatti, l'agente da un lato assume le relative somme nel suo patrimonio e dall'altro le incassa come mandatario dell'organizzatore del viaggio, dal quale riceve le provvigioni, considerato che l'unico soggetto deputato alla conclusione del contratto di viaggio con il consumatore è lo stesso organizzatore.
Cfr. in materia di vacanza rovinata e responsabilità del tour operator, Cassazione civile, sez. III, 24.04.2008 n. 10651, Cassazione Civile 16315/2007.


7. Cassazione civile, sez. III, sentenza 24.04.2008, n. 10651
Vacanza rovinata. Responsabilità del tour operator. Spiaggia non praticabile
Nei casi di vacanze “tutto compreso”, se il mare non è praticabile ed il tour operator non è in grado di fornire un’alternativa valida al consumatore, si giustifica il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Il tour operator assume un obbligo di risultato.
In materia di pacchetti turistici e ritardo nella partenza, si veda Cassazione civile 5531/2008. Sulla causa del contratto di viaggio, si veda Cassazione Civile 16315/2007.
In materia di danno esistenziale e pernottamento di fortuna, si veda Cassazione civile 3462/2007.


8. Cassazione civile, sez. III, sentenza 03.11.2008, n. 26422
Pacchetti turistici, all inclusive, sottoscrizione di un solo viaggiatore, validità
E’ valido il contratto di viaggio all inclusive anche nel caso in cui venga sottoscritto da uno solo dei viaggiatori del gruppo.


9. Giudice di Pace di Casoria sentenza 7 settembre 2005 n 5341
Danno da vacanza rovinata. Risarcimento danno esistenziale.


Ricordiamo:



- che Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, in senso stretto, quale pregiudizio conseguente alla lesione dell'interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, è risarcibile, ex art. 2059 cod. civ., stante il carattere tipico della tutela di interessi non connotati da rilevanza economica; il danno non patrimoniale è risarcibile grazie alla raggiunta prova dell’inadempimento contrattuale che esaurisce in sé la prova del verificarsi del danno;
- che il risarcimento è ammesso espressamente, ex artt. 44-47 del d.lvo 79/2011, c.d. Codice del Turismo;
- che il danno da vacanza rovinata può essere qualificato quale pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione, subiti dal turista-viaggiatore, per non avere potuto godere pienamente della vacanza, come occasione di svago e/o di riposo (Tribunale Arezzo, sez. Sansepolcro, sentenza 20.03.2012). Esso può essere descritto come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo (Tribunale Milano, sez. XI, sentenza 16.12.2010, n. 14418);
- che il tour operator è tenuto al risarcimento del danno da vacanza rovinata qualora, sebbene per un inadempimento della compagnia aerea, i consumatori non abbiano potuto effettuare la vacanza prenotata durante un particolare periodo dell'anno, coincidente con le loro ferie; nè esso è surrogabile con la messa a disposizione di un viaggio aereo gratuito in un altro periodo dell’anno, restando infatti il mancato godimento della vacanza programmata esattamente in quel determinato turno di tempo per il quale i consumatori avevano ottenuto le
- che lo specifico rapporto di mandato fra il tour operator e l'agente di viaggio assume rilevanza nel momento in cui il primo riceve dal viaggiatore il prezzo del pacchetto e gli fa sottoscrivere il contratto di viaggio. A partire da quel momento, infatti, l'agente da un lato assume le relative somme nel suo patrimonio e dall'altro le incassa come mandatario dell'organizzatore del viaggio, dal quale riceve le provvigioni, considerato che l'unico soggetto deputato alla conclusione del contratto di viaggio con il consumatore è lo stesso organizzatore e che il tour operator assume un obbligo di risultato (Cassazione civile, sez. III, sentenza 24.04.2008, n. 10651);
- che è valido il contratto di viaggio all inclusive anche nel caso in cui venga sottoscritto da uno solo dei viaggiatori del gruppo;
- che nei casi di vacanze “tutto compreso”, se il mare non è praticabile ed il tour operator non è in grado di fornire un’alternativa valida al consumatore, si giustifica il risarcimento del danno da vacanza rovinata.