L'obbligo di astensione degli amministratori locali, nei casi di conflitto di interessi, costituisce principio generale ed opera indipendentemente dalla c.d “prova di resistenza” - Commento a Tar Molise 3 novembre 2011 n. 718
a cura dell'avv. Marcella Cenniccola
 

L'obbligo di astensione degli amministratori locali, nei casi di conflitto di interessi, costituisce principio generale ed opera indipendentemente dalla c.d “prova di resistenza” - Commento a Tar Molise 3 novembre 2011 n. 718


Il Comune di Bojano (Cb), nel recepire la legge regionale del Molise 11 dicembre 2009 n. 30 relativa al cosiddetto “Piano casa”, escludeva immotivatamente l’applicazione dei benefici previsti dalla stessa per alcune aree del territorio comunale, tra cui la zona BA3 di cui al vigente P.R.G.
L'esclusione avveniva sulla base di un emendamento presentato da alcuni consiglieri comunali, che versavano in situazioni di conflitto di interesse, essendo proprietari di immobili situati nelle zone non escluse.
I ricorrenti, titolari di diritti reali su immobili ricadenti nella zona BA3, impugnano la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 13.02.2010, avente ad oggetto “presa d’atto L.R. n. 30/2009, sul Piano casa”, nella parte in cui esclude, appunto, l’applicazione della citata normativa regionale alla zona BA3 di cui al P.R.G. del Comune di Bojano.
Sollevano, in particolare, censure di violazione dell'art. 11, comma 3, della l. r. Molise 11 dicembre 2009 n. 30, nonché dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241; di violazione dell'art. 78, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e di eccesso di potere per illogicità manifesta e per ulteriori e molteplici profili.
Dopo l'incardinazione del giudizio, il Comune di Bojano – con deliberazione consiliare n. 13 del 26.04.2010 - sostituisce il precedente atto deliberativo del 13.02.2010, emanando, oltre il termine all'uopo previsto dalla normativa regionale, un nuovo provvedimento, arricchito di una motivazione, dapprima inesistente e ora comunque incongrua ed insufficiente.
Anche questo nuovo atto viene impugnato dai ricorrenti, tramite motivi aggiunti, con la proposizione delle medesime censure di illegittimità originarie ed in più con la censura di violazione del termine perentorio di cui all'art. 11, comma 3, della l. r. Molise 11 dicembre 2009 n. 30.
Con sentenza n. 718 del 3 novembre 2011, il Tar Molise accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti, giudicando fondate le illegittimità sollevate.
I giudici amministrativi riconoscono che la normativa regionale pone a carico del Comune il preciso e inderogabile obbligo di motivare adeguatamente l’eventuale esclusione dall’applicazione dei benefici di zone diverse dal centro storico (cioè dalla zona A).
Sanciscono che la motivazione che sorregge l’esclusione (da intendersi come eccezione alla regola della generale applicabilità) deve consentire la ricostruzione dell’iter logico-valutativo seguito dall’Amministrazione, esplicando gli aspetti di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale.
Risulta fondata anche la censura relativa alla violazione del dovere di astensione, di cui all'art. 78 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000.
Invero, dalle visure catastali versate in atti dai ricorrenti era emerso che alcuni consiglieri comunali che avevano partecipato attivamente alla votazione delle delibere impugnate sono proprietari (ovvero parenti o affini entro il quarto grado di proprietari) di immobili ubicati in zone espressamente ricomprese nell’applicazione dei benefici della L.R. n. 30/2009.
Ciò dimostra il diretto collegamento e l’esplicita correlazione tra le deliberazioni adottate e gli interessi dei consiglieri, che avrebbero dovuto senz'altro astenersi dal partecipare alle stesse delibere.
Il Tar Molise ricorda che il dovere di astensione degli amministratori locali sussiste in tutti i casi in cui essi versino in situazioni che, avuto riguardo al particolare oggetto della decisione da assumere, appaiano – anche solo potenzialmente - idonee a minare l’imparzialità dei medesimi ed opera indipendentemente dalla cosiddetta “prova di resistenza” del voto, in quanto la semplice partecipazione alla seduta in posizione di conflitto o incompatibilità può influenzare il voto degli altri componenti del consesso.
In definitiva, si esprime che l’obbligo di astensione degli amministratori locali costituisce principio di carattere generale, che non ammette deroghe o eccezioni, ricorrendo ogniqualvolta sussista una correlazione diretta fra la posizione dell’amministratore e l’oggetto della deliberazione, anche se la votazione potrebbe non avere altro apprezzabile esito e la scelta fosse in concreto la più utile e opportuna per l’interesse pubblico.
Avvocato Marcella Ceniccola