Infrazioni al Codice della strada, omessa contestazione immediata
a cura della redazione
 
Di recente, numerose sentenze della giurisprudenza sono tornate ad occuparsi dei meccanismi di contestazione al trasgressore del verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada, nonché della legittimità della sanzione comminata qualora la contestazione stessa non sia avvenuta secondo le forme e le modalità previste dalla legge.
La questione ruota intorno alla possibile violazione del diritto di difesa dell’automobilista, il quale sarebbe privato, in questi casi, della possibilità di giustificare immediatamente agli agenti accertatori la propria condotta di guida.
La contestazione immediata è la regola
L’art. 200 co. 1 C.d.S. prevede espressamente che “La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata”. Tale regola può essere derogata soltanto quando la violazione “non possa essere immediatamente contestata”. In questo caso, “il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata” (art. 201 co. 1 C.d.S.)
La deroga alla regola
Nell’ultimo periodo, la Corte di Cassazione ha individuato alcune ipotesi in cui la regola della contestazione immediata può essere derogata. Cassazione 19664/2007, per esempio, ha stabilito che “La contestazione immediata non è possibile laddove vi sia il rischio di intralciare il traffico dei mezzi pubblici”.
L’eccezione alla regola
La regola della contestazione immediata, inoltre, conosce delle eccezioni, che sono espressamente previste dall’art. 201, comma 1-bis C.d.S.. Sul punto, la Corte di Cassazione ha di recente affermato che l’elenco delle ipotesi di eccezione ivi contemplate “non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purché la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica” (Cassazione 12865/2008).
Tra le ipotesi ivi elencate, in particolare, ha suscitato particolare attenzione in giurisprudenza l’ipotesi di cui alla lettera e), relativa all’ “accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento”. Le perplessità in ordine alla legittimità Costituzionale di questa previsione, tuttavia, sono state definitivamente superate dalla Corte Costituzionale che, con ordinanza n. 155/07, ha
di recente confermato che “Se la violazione al codice della strada viene accertata per mezzo di apparecchiature elettroniche non è necessaria la contestazione immediata”, in quanto “l’omissione della contestazione immediata di un’infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa”.
L’assenza degli agenti vicino alle apparecchiature
L’accertamento in assenza degli organi accertatori vicino alla apparecchiature, pertanto, è legittima. Tale previsione, tuttavia, rappresenta un’eccezione al principio generale in base al quale la violazione deve, di regola, essere immediatamente contestata al trasgressore. In quanto eccezione, tale norma è di stretto diritto ed è destinata a trovare applicazione limitatamente alle ipotesi in cui le apparecchiature elettroniche di rilevamento vengano utilizzate conformemente alle previsioni legislative e regolamentari. In questo senso si è espressa la Suprema Corte che, in Cassazione 15348/2005, ha precisato che: “l'unico limite posto dal codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione alla possibilità di utilizzare dispositivi operanti senza la presenza degli organi di polizia della strada per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ivi compresi i dispositivi per il rilevamento della velocità, è rappresentato dalla necessità che tali dispositivi siano omologati ed approvati”. La giurisprudenza, inoltre, assegna un ruolo fondamentale all’obbligo di motivare la mancata contestazione immediata. Secondo Cassazione 14041/07, per esempio, “non è
necessaria la contestazione immediata della contravvenzione al codice della strada quando ne siano indicati i motivi, tra cui l’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità e l’accertamento dell'eccesso di velocità per mezzo di autovelox”.
I photored
Con specifico riferimento ai photored, il carattere eccezionale della previsione di cui all’art. 201 co. 1-bis lettera b) è stato confermato anche dal Ministero dell’Interno che, con circolare n. 369 del 17.1.2008, ha precisato che “le apparecchiature di rilevamento automatico non presidiate dagli agenti accertatori (…)
devono essere solo ed esclusivamente sulle strade individuate con apposito decreto prefettizio”, equiparando, in questo modo, il trattamento riservato ai photored a quello applicabile alle altre apparecchiature elettroniche di rilevamento delle infrazioni, tra cui gli autovelox.
La forma del verbale
Vale la pena mettere sottolineare, infine, che per il verbale di contestazione non è richiesta la forma scritta ad substantiam. Lo ha di recente stabilito Cassazione 14688/2008, la quale ha affermato che “La multa relativa ad un’infrazione al codice della strada è valida anche se non scritta in un verbale, ma esposta oralmente; il verbale può essere anche successivo”.