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COSTITUZIONE E STATUTI

 

STATUTI REGIONALI - SARDEGNA

 

Statuto della Regione Sardegna
(testo coordinato con le modifiche a tutto il 2012)

 

TITOLO I
Costituzione della Regione

Art. 1
La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Art. 2
La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

TITOLO II
Funzioni della Regione

Art. 3
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economicosociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
f) edilizia ed urbanistica;
g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
h) acque minerali e termali;
i) caccia e pesca;
l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
n) usi civili;
Alinea così modificato dall'art. 3, primo comma, lett. b), della L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (Le parole “della Repubblica” hanno sostituito le parole “dello Stato”).
Lettera così sostituita dall'art. 4, L.Cost. 23 settembre 1993, n. 2.
Lettera così corretta come da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 19 giugno 1948, n. 141. o) artigianato;
p) turismo, industria alberghiera;
q) biblioteche e musei di enti locali.

Art. 4
Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:
a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
g) assunzione di pubblici servizi;
h) assistenza e beneficenza pubblica;
i) igiene e sanità pubblica;
l) disciplina annonaria;
m) pubblici spettacoli.

Art. 5
Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
c) antichità e belle arti;
d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

Art. 6
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli artt. 3 e 4 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

TITOLO III
Finanze - Demanio e patrimonio

Art. 7
La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della
solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 8
Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone
giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.
Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione.

Art. 9
La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.
La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Art. 10
La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

Art. 11
La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 12
Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 13 aprile 1983, n. 122 e poi dal comma 834 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 2, L. 13 aprile 1983, n. 122. Saranno istituiti nella Regione punti franchi.
[…]
[…]

Art. 13
Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

Art. 14
La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.
I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione.
I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della
Regione.

TITOLO IV
Organi della Regione

Art. 15
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.
In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista
da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Comma abrogato dall'art. 3, L. 13 aprile 1983, n. 122. Il terzo comma così recitava:
“Sono esenti, per venti anni, da ogni dazio doganale le macchine, gli attrezzi di lavoro ed i materiali da costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione ed al suo sviluppo industriale.”
Comma abrogato dall'art. 3, L. 13 aprile 1983, n. 122. Il quarto comma così recitava:
“Su richiesta della Regione potranno essere concesse esenzioni doganali per merci ritenute indispensabili al miglioramento igienico e sanitario dell'Isola.”
Articolo così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. L’articolo originario recitava:
“Art. 15 – Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.” Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

Art. 16
Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto.

Art. 17
È elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.
L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.
[…]

Art. 18
Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del
Presidente della Regione in carica.

Art. 19
Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20
Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente, della
Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti.

Art. 21
Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Articolo così sostituito prima dall'articolo unico, L.Cost. 9 maggio 1986, n. 1 e poi dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Comma così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Comma abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Il comma così recitava:
“Su richiesta della Regione potranno essere concesse esenzioni doganali per merci ritenute indispensabili al miglioramento igienico e
sanitario dell'Isola.”

Articolo così sostituito dall'art. 2, L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (G.U. 7 marzo 1972, n. 63) e poi dall'art. 2, L.cost. 12 aprile 1989, n. 3 (G.U. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto:
«Art. 6. - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale». Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 22
Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 23
I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 24
I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

Art. 25
I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 26
I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.

Art. 27
Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.

Art. 28
L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.

Art. 29
[…]

Art. 30
Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal
Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.

Art. 31
Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.
L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.
Articolo abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. L’articolo recitava:
“Art. 29 - L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno diecimila elettori.”

Art. 32
[…]

Art. 33
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.
Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.
Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono
subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse
stabiliscano un termine diverso.

Art. 34
Il Presidente della Regione, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.

Art. 35
Il Presidente della Regione è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.
Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

Art. 36
[…]

Art. 37
[…] Articolo abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
L’articolo recitava:
“Art. 32 - Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale è sottoposto al referendum popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o da diecimila elettori.
Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori.
La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.”
Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.”
Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Comma aggiunto dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Comma aggiunto dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Articolo abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. L’articolo recitava:
“Art. 36 - Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.
L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.”
Comma abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Il comma così recitava:
“I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami dell'amministrazione, sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta.” La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.

Art. 38
I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.

Art. 39
L'ufficio del Presidente della Regione e di membro della Giunta è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

Art. 40
I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

Art. 41
Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del Presidente della Regione.
Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.

Art. 42
Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.

TITOLO V
Enti locali

Art. 43
Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali. Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province, in conformità
alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum

Art. 44
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.

Art. 45
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Comma così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2
La L. 16 luglio 1974, n. 306, ha istituito la provincia di Oristano, con sigla di identificazione «OR», ai sensi di quanto disposto dal D.M. 21 ottobre 1974 (G.U. 22 novembre 1974, n. 304). Con L.R. 12 luglio 2001, n. 9 (B.U. della Regione Sardegna 16 luglio 2001, n. 21) sono state istituite le province di Carbonia - Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia - Tempio.

Art. 46
Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

TITOLO VI
Rapporti fra lo Stato e la Regione

Art. 47
Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.
Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 48
Un Rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Art. 49
Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Regione, che, a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate.

Art. 50
Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Comunicazione parlamentare per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 51
Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.
Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Comma così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Comma aggiunto dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'art. 77 della Costituzione.

Art. 52
La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna.
La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.

Art. 53
La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla.

TITOLO VII
Revisione dello Statuto

Art. 54
Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.
Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.
[…]

TITOLO VIII
Norme transitorie e finali

Art. 55
Le funzioni dell'Alto Commissariato e della Consulta regionale sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
Comma così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Comma così modificato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Nel presente comma le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Comma aggiunto dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Comma abrogato dall'art. 3, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Il comma così recitava:
“Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo.” La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all'art. 16 dello Statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale.
Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali province.

Art. 56
Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.
Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.

Art. 57
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 58
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


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