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COSTITUZIONE E STATUTI

 

STATUTI REGIONALI - BOLZANO

 

Statuto della Regione Bolzano
(testo coordinato con le modifiche a tutto il 2012)

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che prevede l’emanazione del nuovo testo dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con le modificazioni apportate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1777, e dalle leggi costituzionali 10 novembre 1971, n. 1 e 23 febbraio 1972, n. 1;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del consiglio;

Decreta:
Articolo unico
È approvato il testo unifi cato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del consiglio dei Ministri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta uffi ciale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 agosto 1972
LEONE
Andreotti
visto, il Guardasigilli: Gonella
Registrato alla Corte dei Conti, addì 8 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 6 – Caruso Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige Questo testo contiene il nuovo Statuto di autonomia (legge costituzionale del 10 novembre 1971, n. 1, Gazzetta Uffi ciale del 5 gennaio 1972, n. 3) e le disposizioni ancora valide del vecchio Statuto di autonomia (legge costituzionale del 26 febbraio 1948, Gazzetta Uffi ciale 13 marzo 1948, n. 62) nonchè la legge del 31 dicembre 1962, n. 1777 (Gazzetta Uffi ciale del 12 gennaio 1963 n. 10) e la legge costituzionale del 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazzetta Uffi ciale del 7 marzo 1972, n. 63)

TITOLO I
Costituzione della Regione “Trentino-Alto Adige” e delle Province di Trento e Bolzano
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle Province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.
La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

Art. 2
Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 3
La Regione comprende le Province di Trento e di Bolzano.
I Comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magrè, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del Comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.
Alle Province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, il presente Statuto.
Ferme restando le disposizioni sull’uso della bandiera nazionale, la Regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

CAPO II
Funzioni della Regione

Art. 4
In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica 2) e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffi ci regionali e del personale ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
3)
4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) servizi antincendi;
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8) ordinamento delle Camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell’ambito del territorio regionale.

Art. 5
La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:
1)
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e benefi cenza;
3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

Art. 6
Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.
Le Casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell’Istituto per l’assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.
Le prestazioni di dette Casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell’istituto predetto.

Art. 7
Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modifi cate le loro circoscrizioni e denominazioni.
Tali modifi cazioni, qualora infl uiscano sulla circoscrizione territoriale di uffi ci statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel “Bollettino Uffi ciale” della Regione.

CAPO III
Funzioni delle Province

Art. 8
Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall’articolo 4, nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffi ci provinciali e del personale ad essi addetto;
2) toponomastica, fermo restando l’obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
5) urbanistica e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;
7) usi civici;
8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell’articolo 847 del codice civile; ordinamento dei “masi chiusi” e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
9) artigianato;
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da fi nanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale esercitano nelle province con fi nanziamenti pubblici;
11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
15) caccia e pesca;
16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l’esercizio degli impianti di funivia;
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fi topatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifi ca;
22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l’assistenza e l’orientamento dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
25) assistenza e benefi cenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale.

Art. 9
Le Province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall’articolo 5:
1) polizia locale urbana e rurale;
2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifi ca, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
3) commercio;
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifi che dei lavoratori;
5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell’interno di annullare d’uffi cio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se defi nitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell’ambito dell’autonomia provinciale;
8) incremento della produzione industriale;
9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
10) igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera;
11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Art. 10
Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le Province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffi ci - degli uffi ci periferici del Ministero del lavoro per l’esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro.
I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Provincia e i Sindaci interessati.
I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull’anzianità di residenza.

Art. 11
La Provincia può autorizzare l’apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.
L’autorizzazione all’apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della Provincia interessata.
La Provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

Art. 12
Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le Province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fi no all’emanazione del parere defi nitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Le Province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.
I Presidenti delle Province 5) territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.
Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l’attività dell’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della Provincia interessata.

Art. 13
Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l’obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare all’officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l’officina stessa, nel punto più conveniente alla Provincia.
Le Province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell’energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.
I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle Province lire 6,20 per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell’ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell’ente stesso.
Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e Bolzano, in concorrenza dall’ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato e d’intesa con la Provincia territorialmente interessata.

Art. 14
È obbligatorio il parere della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.
È altresì obbligatorio il parere della Provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la Provincia predispongono d’intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.
L’utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell’ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d’intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato.

Art. 15
Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato assegna alle Province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi fi nanziari per l’incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della Provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d’intesa tra lo Stato e la Provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l’impiego dei fondi stessi è effettuato d’intesa con la Provincia.
La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.
La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifi ci bisogni.

CAPO IV
Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province

Art. 16
Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all’ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.
Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.
Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri Enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l’onere delle spese per l’esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.
La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modifi cata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

Art. 17
Con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione e alle Province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

Art. 18
La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle Province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.
Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri Enti locali o avvalersi dei loro uffici.

Art. 19
Nella provincia di Bolzano l’insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l’insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.
La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine.
Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l’insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.
L’iscrizione dell’alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.
Per l’amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.
Per l’amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.
Per l’amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.
Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d’intesa con la Provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.
Al fi ne della equipollenza dei diplomi fi nali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.
Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.
Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all’intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di
trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.
Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via defi nitiva, sentito il parere del sovrintendente scolastico.
I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.
I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici.
Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.
Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull’istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.
Per l’eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della Regione e della Provincia interessata.

Art. 20
I Presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all’autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografi e, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.
Ai fini dell’esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.
Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affi date ai questori.
Restano ferme le attribuzioni devolute ai Sindaci quali uffi ciali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

Art. 21
I provvedimenti dell’autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l’effi cacia di autorizzazioni dei Presidenti delle Province 5) in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della Provincia, sono emanati sentito il Presidente della Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

Art. 22
Per l’osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione 8) e i Presidenti delle Province possono richiedere l’intervento e l’assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.

Art. 23
La Regione e le Province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

TITOLO II
Organi della Regione e delle Province
CAPO I
Organi della Regione

Art. 24
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale,la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

Art. 25
Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.
Per l’esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l’esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L’elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della Regione è iscritto, ai fi ni delle elezioni dei Consigli provinciali nelle liste elettorali del Comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l’elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall’articolo 63 durante il quadriennio l’elettore esercita il diritto di voto nel Comune di precedente residenza.

Art. 26
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 27
L’attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica.

Art. 28
I membri del Consiglio regionale rappresentano l’intera Regione.
Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e di voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.
L’uffi cio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.

Art. 29

Art. 30
Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.
Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.
Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.
In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L’elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fi no alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.
I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 31
Le norme che disciplinano l’attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.
Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l’appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

Art. 32
l Presidente ed i vice Presidenti del consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro uffi cio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.
A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Ove il Presidente od i vice Presidenti del consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Regione. 8) Se il Presidente della Regione 8) non convoca ilConsiglio regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo.

Art. 33
Le cause di scioglimento di cui all’articolo 49/bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.
Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall’articolo 49/bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.
I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali.

Art. 34
Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 35
Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo.

Art. 36
La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione che la presiede, di due Vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti.
Il Presidente, i Vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I Vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l’altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.
Il Presidente sceglie il Vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 37
Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica fi nché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fi no alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.
I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro uffi cio fi no alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Art. 38
Il Presidente della Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.

Art. 39
Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Regione o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.

Art. 40
Il Presidente della Regione rappresenta la Regione.
Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Regione.

Art. 41
Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Art. 42
Il Presidente della Regione determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della Regione.

Art. 43
Il Presidente della Regione emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 44
La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
2) l’attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
3) l’amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
5) l’adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifi ca al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Art. 45
La Giunta regionale deve essere consultata ai fi ni della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

Art. 46
Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell’emanazione di provvedimenti legislativi.

CAPO II
Organi della Provincia

Art. 47
Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.
In armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l’osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specifi catamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l’approvazione della mozione motivata di sfi ducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fi ne di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l’elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto
quando non sia in grado di funzionare per l’impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l’elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.
Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell’articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Sa le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio provinciale.

Art. 48
Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata.
Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all’altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.
La legge per l’elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell’articolo 47.
Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. II decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica.

Art. 48/bis
I membri del Consiglio provinciale rappresentano l’intera Provincia. Prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.
I membri deI Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 48/ter
Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari.
Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano.

Art. 49
Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38.

Art. 49/bis
Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali,nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Con Lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indìce le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile.
Questi ultimi perdono la loro effi cacia, ove non siano ratifi cati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.
Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.
Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fi no alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l’osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 50
La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori.
La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purchè vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l’altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all’incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.
L’approvazione della mozione di sfi ducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.

Art. 51
Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell’articoli 37, in quanto compatibili.

Art. 52
Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza della Provincia.
Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell’interesse delle popolazioni di due o più comuni.
Il Presidente della Provincia determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel “Bollettino Ufficiale” della Regione.
Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia.

Art. 53
Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 54
Alla Giunta provinciale spetta:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l’ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province;
3) l’attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4) l’amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e benefi cenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l’obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all’organo più rappresentativo dell’ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
7) l’adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifi ca al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

TITOLO III
Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Art. 55
I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non lì rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Province nella regione.
Ove il Consiglio regionale o quello provinciale lì approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.
Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l’entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.
Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione 8) o dal Presidente della Provincia e sono vistate dal Commissario del Governo competente.

Art. 56
Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.
Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 57
Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel “Bollettino Uffi ciale” della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.
In caso di dubbi l’interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.
Copia del “Bollettino Uffi ciale” è inviata al Commissario del Governo.

Art. 58
Nel “Bollettino Uffi ciale” della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.

Art. 59
Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 60
Con legge regionale sono regolati l’esercizio dell’iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali.

TITOLO IV
Enti locali

Art. 61
Nell’ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza
proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.
Nei comuni della Provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella Giunta municipale se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

Art. 62
Le norme sulla composizione degli organi collegiali dagli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Art. 63
Per l’esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia Bolzano si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 25.

Art. 64
Spetta allo Stato la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione.

Art. 65
L’ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l’osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

TITOLO V
Demanio e patrimonio della Regione e delle Province

Art. 66
Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 67
Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifi ci destinati a sedi di uffi ci pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.
I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.
Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.
I beni immobili situati nella Regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

Art. 68
Le Province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell’ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

TITOLO VI
Finanza della Regione e delle Province

Art. 69
Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.
Sono altresì devolute alla Regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:
a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
b) i due decimi dell’imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all’importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell’articolo 38/bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifi cazioni;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
d) gli 0,5 decimi dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’importazione riscossa nel territorio regionale.

Art. 70
È devoluto alle Province il provento dell’imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull’energia elettrica ivi consumata.

Art. 71
Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Provincia i nove decimi dell’importo del canone annuo stabilito a norma di legge.

Art. 72
Le Province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.

Art. 73
La Regione e le Province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 74. La Regione e le Province hanno facoltà di emettere prestiti interni da esse esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 75
Sono attribuite alle Province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:
a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;
c) i nove decimi dell’imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;
d) i sette decimi dell’imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all’importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell’articolo 38/bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifi cazioni;
e) i quattro decimi dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla Provincia di Bolzano e del 47 per cento alla Provincia di Trento;
f) i nove decimi del gettito dell’imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province;
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l’imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.
Nell’ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all’ambito provinciale ed affl uite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffi ci situati fuori dal territorio delle rispettive province.

Art. 76-77

Art. 78
Allo scopo di adeguare le fi nanze delle Province autonome al raggiungimento delle fi nalità e all’esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla Provincia di Trento e del 53 per cento alla Provincia di Bolzano.
La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell’articolo 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.
Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d’accordo fra il Governo e il Presidente della Provincia.

Art. 79
L’articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 80
Le Province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall’articolo 5, in materia di fi nanza locale.

Art. 81
Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai Comuni una quota di integrazione.
Allo scopo di adeguare le fi nanze dei comuni al raggiungimento delle fi nalità e all’esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.

Art. 82
La Regione e le Province collaborano all’accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fi scale nei rispettivi territori.
A tal fi ne la Giunta regionale e le Giunte provinciali hanno facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui scade il termine per l’accertamento, agli uffi ci fi nanziari dello Stato nella Regione e nelle Province, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
Gli uffi ci fi nanziari dello Stato nella Regione e nelle Province sono tenuti a riferire alle rispettive Giunte i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalle stesse ricevute.

Art. 83
La Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l’esercizio fi nanziario che coincide con l’anno solare.

Art. 84
I bilanci predisposti della Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti fi nanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.
La votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.
I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal Consiglio all’inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.
La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione defi nitiva dei capitoli e l’ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.
Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio e in commissione, all’autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l’ammontare dei relativi stanziamenti.
Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifi che disposizioni di legge per un importo predeterminato per l’anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffi ci dell’ente.
Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa nè a ricorso davanti la Corte costituzionale.
Limitatamente ai capitoli defi niti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente Statuto.
Per l’approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della Regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l’approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modifi care le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e defi niti con la procedura ivi contemplata.

Art. 85
Fino a quando gli scambi di prodotti con l’estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d’accordo fra il Governo e la Regione.
In caso di scambi con l’estero sulla base di contingenti che interessano l’economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d’accordo tra il Governo e la Regione.

Art. 86
Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d’importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

TITOLO VII
Rapporti fra Stato, Regione e Provincia

Art. 87
Nel territorio regionale sono istituiti un Commissario del Governo per la Provincia di Trento e un Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
Spetta ad essi:
1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull’andamento dei rispettivi uffi ci, salvo quelli rifl ettenti l’amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
2) vigilare sull’esercizio da parte delle Province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia;
3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affi dati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle Province o ad altri organi dello Stato.
Il Commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2 del precedente comma nei riguardi della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull’intero territorio regionale.

Art. 88
Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell’ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l’interno.
A tal fi ne egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l’impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell’articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell’interno.

TITOLO VIII
Ruoli del personale di uffi ci statali in provincia di Bolzano

Art. 89
Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffi ci nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.
Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell’Amministrazione civile dell’interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.
I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento uffi ciale della popolazione.
L’attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.
I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del
dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.
Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente.
È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell’ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo.

TITOLO IX
Organi giurisdizionali

Art. 90
Nel Trentino-Alto Adige è istituito un Tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l’ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

Art. 91
I componenti della Sezione per la provincia di Bolzano di cui all’articolo 90 del presente Statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.
La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.
Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio.
Il Presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri.
Al Presidente della Sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.

Art. 92
Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella Regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei Comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei Comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.
Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale.

Art. 93
Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d’appello sulle decisioni dell’autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all’articolo 90 del presente Statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano.

Art. 94
Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall’uffi cio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione 8) in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall’ordinamento giudiziario.
L’autorizzazione all’esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffi ci di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall’ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione.
Alla revoca ed alla sospensione temporanea
dell’autorizzazione, nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.
Nei comuni del territorio della Provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffi ci di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Art. 95
La vigilanza sugli uffi ci di conciliazione è esercitata dalle Giunte provinciali.

Art. 96
Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffi ci distinti di giudice conciliatore.

TITOLO X
Controllo della Corte costituzionale

Art. 97
Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente Statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.
L’impugnazione può essere esercitata dal Governo.
La legge regionale può altresì essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall’altro Consigl ioprovinciale della Regione.

Art. 98
Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.
Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla Regione o alle Province, la Regione o la Provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.
Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione 8) o da quello della Provincia previa deliberazione della rispettiva Giunta.
Copia dell’atto di impugnazione e del ricorso per confl itto di attribuzione deve essere inviata al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo di Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.

TITOLO XI
Uso della lingua tedesca e del ladino

Art. 99
Nella Regione la lingua tedesca è parifi cata a quella italiana che è la lingua uffi ciale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue.

Art. 100
I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffi ci giudiziari e con gli organi e uffi ci della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.
Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.
Gli uffi ci, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio;
ove sia avviata d’uffi cio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.
Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffi ci - è riconosciuto negli altri casi l’uso disgiunto dell’una o dell’altra delle due lingue. Rimane salvo l’uso della sola lingua italiana all’interno degli ordinamenti di tipo militare.

Art. 101
Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l’esistenza ed approvata la dizione.

Art. 102
Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.
Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l’insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.

TITOLO XII
Disposizioni fi nali e transitorie

Art. 103
Per le modifi cazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
L’iniziativa per le modifi cazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.
I progetti di modifi cazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.
Le modifi che allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

Art. 104
Fermo quanto disposto dall’articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell’articolo 13 possono essere modifi cate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modifi cate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della Regione o della Provincia di Bolzano.

Art. 105
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fi no a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 106
Nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Art. 107
Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco;
uno di quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.

Art. 108
Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all’articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri defi nitivi pareri, sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.
Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono determinati i beni di cui all’articolo 68 del presente Statuto che passano alle Province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

Art. 109
Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all’articolo 8, n. 3, del presente Statuto.
Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell’articolo 19 del presente Statuto.
Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le Province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

Art. 110
La data di inizio e le modalità tecniche per la applicazione delle norme in materia fi nanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modifi cano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle Province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell’articolo 108 del presente Statuto.

Art. 111
In relazione al trasferimento di competenze dalla Regione alle Province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffi ci e personale dalla Regione alle Province, con decreto del Presidente della Regione 8), sentita la Giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

Art. 112
Con convenzioni stipulate tra la Regione e la Provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri fi nanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dalla Regione alle Province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e fi nanziari.

Art. 113
Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della Provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l’assistenza a studenti universitari, salva la potestà della Provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modifi care il numero delle borse di studio.

Art. 114
La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol) sarà pubblicata nel “Bollettino Uffi ciale” della Regione.

Art. 115
Le disposizioni di cui all’articolo 25, secondo e quarto comma, del presente Statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Annotazioni
1) Pubblicato nella G.U. 20 novembre 1972, n. 301.
2) Parola sostituita dall’art. 4, comma 1, lettera c) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
3) Il numero 3 è stato sostituito dall’art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
4) Abrogato dall’art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
5) Con l’art. 4, comma 1, lettera b) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole “Presidenti delle Giunte provinciale” e “Presidente della Giunta provinciale” sono state sostituite con le parole “Presidenti delle Province” risp. “Presidente della Provincia”.
6) Il comma 3 è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera d) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
7) Vedi l’art. 17, commi dal 120/128, della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificato art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4.
8) Con l’art. 4, comma 1, lettera a) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole “Presidente della Giunta regionale” sono state sostituite con le parole “Presidente della Regione”.
9) Con l’art. 4, comma 1, lettera e) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole “e il suo Presidente” sono state sostituite con le parole “e il Presidente della Regione”.
10) Il comma 1 sostituisce gli originari commi 1, 2 e 3 ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
11) Il comma 4 è stato modifi cato dall’art. 4, comma 1, lettere g), h), i) e l) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
12) L’art. 27 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera m) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
13) Il comma 3 è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera n) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
14) L’art. 29 è stato abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera o) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
15) L’art. 30 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera p) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
16) Le parole “i vice Presidenti” sono state così sostituite dall’art. 4, comma 1, lettera q) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
17) Il comma 5 è stato abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera o) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
18) L’art. 33 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera r) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
19) Il comma 1 è stato integrato dall’art. 4, comma 1, lettera s) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
20) Il comma 3 è stato integrato dall’art. 4, comma 1, lettera t) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
21) Il comma 2 è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera u) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
22) Il comma 2 è stato abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera o) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
23) Con l’art. 4, comma 1, lettera v) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole “e il suo Presidente” sono state sostituite con le parole “e il Presidente della Provincia”.
24) I commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono stati aggiunti dall’art. 4, comma 1, lettera v) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
25) L’art. 48 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera z) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
26) Gli artt. 48/bis e 48/ter sono stati inseriti dall’art. 4, comma 1, lettera aa) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
27) L’art. 49 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera bb) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
28) L’art. 49/bis è stato inserito dall’art. 4, comma 1, lettera cc) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
29) L’art. 50 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera dd) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
30) L’art. 51 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera ee) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
31) L’art. 60 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera ff) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
32) L’art. 62 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera gg) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
33) L’art. 69 è stato sostituito dall’art. 1 della L. 30 novembre 1989, n. 386.
34) L’art. 70 è stato sostituito dall’art. 2 della L. 30 novembre 1989, n. 386.
35) L’art. 72 è stato sostituito dall’art. 9 della L. 30 novembre 1989, n. 386.
36) L’art. 73 è stato sostituito dall’art. 10 della L. 30 novembre 1989, n. 386.
37) Sostituito dall’art. 3 della L. 30 novembre 1989, n. 386.
38) A termini dell’art. 3 della L. 30 novembre 1989, n. 386, l’art. 75 sostituisce gli originari articoli 75, 76 e 77.
39) L’art. 78 è stato sostituito dall’art. 4 della L. 30 novembre 1989, n. 386.
40) L’art. 80 è stato sostituito dall’art. 7 della L. 30 novembre 1989, n. 386.
41) Il comma 2 è stato sostituito dall’art. 8 della L. 30 novembre 1989, n. 386, e successivamente modifi cato dall’art. 4, comma 1, lettera hh) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
42) L’art. 82 è stato sostituito dall’art. 11 della L. 30 novembre 1989, n. 386.
43) Il comma 2 è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera ii) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
44) Vedi l’art. 6 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267
45) Con l’art. 4, comma 1, lettera ll) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole “o da quello della giunta provinciale” sono state sostituite con le parole “o da quello della Provincia”.
46) L’art. 102 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera mm) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
47) L’art. 103 è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera nn) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
48) Il comma 1 è stato modifi cato dall’art. 4, comma 1, lettera oo) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
Per le popolazioni altoatesine
Legge 11 marzo 1972 - n.118
Legge 11 marzo 1972, n. 118
PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ALTO-ATESINE
La legge n. 118 dell’11 marzo 1972 contiene tredici di quelle disposizioni del “Pacchetto” che dovevano essere attuate con legge ordinaria dello Stato. La legge fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 dell’11 aprile 1972.

Titolo I
Commissioni locali di revisione cinematografi ca e agevolazioni fiscali per fi lm in lingua tedesca

Art. 1
Per la revisione in lingua originale, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, dei fi lm in lingua tedesca, da proiettare in provincia di Bolzano, sono istituite tre sezioni, aventi sede in Bolzano, delle commissioni di revisione cinematografi ca previste dagli articoli 2 e 3 della predetta legge.
Ciascuna sezione è composta:
a) del presidente del tribunale di Bolzano o di un magistrato di detto tribunale da lui designato, che la presiede;
b) di un professore di ruolo di un istituto di istruzione secondaria;
c) di tre membri di cui uno, esperto, designato dalla provincia di Bolzano, uno, noleggiatore o importatore di fi lm ed il terzo giornalista. Questi ultimi due membri sono scelti da terne designate dalle associazioni locali di categoria, ove esistenti.
Almeno tre dei componenti di ciascuna sezione appartengono al gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano.
I componenti della sezione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il presidente della giunta provinciale di Bolzano.
Le funzioni di segretario di ogni sezione sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, di
qualifi ca non superiore a quella di direttore di divisione o equiparata, in servizio presso il vicecommissariato del Governo in Bolzano.

Art. 2
L’articolo precedente non si applica per i film già ammessi alla proiezione in pubblico dalle
commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161.

Art. 3
Il nulla osta per la proiezione in pubblico dei film di cui all’articolo 1, valido nell’ambito della provincia di Bolzano, è rilasciato con decreto del vicecommissario del Governo in Bolzano, per delega del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su parere conforme delle speciali commissioni di primo grado e di appello indicate nello stesso articolo.

Art. 4
Per quanto non previsto dal presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

Art. 5
L’importazione dei fi lm in lingua tedesca da proiettare esclusivamente in provincia di Bolzano avviene in franchigia dei diritti doganali, ad eccezione del dazio, ove dovuto.

Titolo II
Ripartizione tra Stato e provincia del materiale dell’archivio di Stato di Bolzano

Art. 6
Gli archivi e i documenti dell’archivio di Stato di Bolzano sono ripartiti tra lo Stato e la provincia di Bolzano, demandandosi a quest’ultima la custodia e la manutenzione di quelli di cui all’elenco, Tabella A, perché riconosciuti di particolare interesse storico locale.

Art. 7
Il trasferimento degli archivi e dei documenti alla provincia di Bolzano in base all’articolo 6 avverrà dopo la costituzione, ad opera della provincia stessa, dell’archivio storico provinciale.

Art. 8
Ai fi ni del trasferimento degli archivi e dei documenti di cui all’elenco allegato, sono redatti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e d’intesa tra l’amministrazione archivistica dello Stato e la provincia di Bolzano, appositi inventari di consistenza.
Gli inventari costituiscono titolo per la presa in consegna, da parte della provincia, del materiale in essi descritto.

Art. 9
Oltre al materiale trasferito ai sensi del precedente articolo e agli atti di interesse storico della provincia, l’archivio storico della provincia di Bolzano, è depositario degli archivi e dei documenti che enti locali intendano depositarvi, ovvero privati intendano cedere o depositarvi, purché siano riconosciuti di interesse storico da parte della provincia.

Art. 10
Per la nomina del personale addetto all’archivio storico di Bolzano saranno emanate dalla provincia le relative norme, Il direttore dell’archivio dovrà essere in possesso del diploma di archivistica, paleografi a e diplomatica conseguito presso la scuola degli archivi di Stato o nelle università e in istituti equiparati, ovvero di diploma conseguito all’estero, riconosciuto corrispondente.

Art. 11
Per quanto attiene alla consultabilità e agli scarti degli atti, la normativa della provincia di Bolzano dovrà informarsi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409.

Art. 12
Nei riguardi dell’archivio storico della provincia di Bolzano, restano ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica. Dell’applicazione delle norme stesse da parte della provincia, risponde il presidente della giunta provinciale nei confronti dello Stato. I competenti organi statali possono, previa comunicazione, verifi carne l’osservanza.
Fermo restando il disposto dell’articolo 9, per la tutela e la vigilanza sugli archivi di altri enti pubblici e di privati nella provincia di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Titolo III
Rapporti tra ISTAT, regione e province per i censimenti ed indagini statistiche

Art. 13
Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare i censimenti di qualunque specie e le altre statistiche generali o speciali, quando la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano intendano effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie in settori di competenza legislativa ed amministrativa ad esse rispettivamente attribuite dallo statuto speciale di autonomia, ne concorderanno le modalità con l’Istituto centrale di statistica.

Art. 14
Le norme degli articoli 17, 18 e 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, sono estese ai censimenti nonché alle indagini e rilevazioni di cui al precedente articolo 13, quando siano indetti rispettivamente con legge o con decreto del presidente della giunta regionale o provinciale, previa deliberazione di giunta.

Art. 15
L’Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire, a richiesta, le informazioni sui dati statistici di cui sia in possesso, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, relativi ai settori di rispettiva competenza.

Art. 16
Le indagini e le rilevazioni che l’Istituto centrale di statistica effettua su scala regionale sono riferite per il Trentino-Alto Adige alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Titolo IV
Riconoscimento di persone giuridiche private a carattere locale

Art. 17
Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell’ambito provinciale.

Art. 18
I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all’articolo precedente, che esercitano la loro attività in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.
Nell’esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.

Art. 19
Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti ecclesiastici, religiosi e di culto.

Titolo V
Iniziative industriali a partecipazione statale o di capitale estero

Art. 20
In provincia di Bolzano, il Ministero delle partecipazioni statali subordinerà l’attuazione di nuove iniziative industriali di imprese a partecipazione statale alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d’intesa con la provincia.
Nella stessa provincia, salvo il rispetto dei trattati internazionali, nuove iniziative industriali di capitale interamente o prevalentemente estero sono soggette alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d’intesa con la provincia.

Titolo VI
Passaggio dei segretari comunali alle dipendenze organiche dei comuni

Art. 21
Nella regione Trentino-Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei comuni e vengono nominati dai consigli comunali.

Art. 22
Per la nomina a segretario comunale nella provincia di Bolzano è prescritta la piena conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.
Per la nomina a segretario dei comuni della provincia di Bolzano ove si parla ladino è richiesta anche la conoscenza del ladino.

Art. 23
Con legge regionale saranno determinati la classificazione dei comuni ai fi ni della nomina del segretario comunale e i requisiti di ammissione e di prosecuzione di carriera dei segretari comunali della regione, anche in modo da rendere possibile ai segretari comunali in servizio sia nelle province di Trento e Bolzano che nelle altre province la partecipazione ai concorsi per le singole sedi in tutto il territorio nazionale.

Art. 24
Nel rispetto delle norme fi ssate nel presente titolo, la legge regionale, ai sensi dell’articolo 56 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, stabilisce i principi generali relativi allo stato giuridico dei segretari comunali, facendo salvi, anche nei confronti dei comuni, i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nei ruoli statali.
Nell’ambito degli anzidetti principi, i comuni esercitano la propria potestà regolamentare.

Art. 25
I segretari comunali titolari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio nelle province di Trento e di Bolzano, conservano la titolarità dell’uffi cio e sono inquadrati nel personale dei rispettivi comuni con diritto al trattamento economico in godimento alla predetta data.
Essi possono, tuttavia, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge regionale di cui all’articolo 24, essere trasferiti, a loro domanda, ai sensi dell’articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604, a sedi di altre province appartenenti alla stessa classe del comune della cui segreteria erano titolari.

Titolo VII
Attività del presidente della giunta provinciale di Bolzano in materia anagrafica

Art. 26
In provincia di Bolzano, fermo restando ai competenti organi dello Stato il potere di vigilanza previsto in materia anagrafi ca dall’articolo 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere ai suddetti organi, che sono tenuti a dar seguito alla richiesta, che siano effettuate ispezioni anagrafi che ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni.
Il presidente della giunta provinciale ha anche diritto di partecipare, a mezzo di un funzionario della provincia, da lui delegato, alle ispezioni di cui al precedente comma e a quelle effettuate d’iniziativa degli organi dello Stato, delle quali deve essere preventivamente informato.
Durante lo svolgimento delle ispezioni, il funzionario delegato dal presidente della giunta provinciale può fare inserire nella relazione ispettiva le proprie considerazioni in ordine alla tenuta delle anagrafi.

Art. 27
I risultati delle ispezioni effettuate ai sensi dell’articolo precedente sono comunicati, entro 30 giorni dalla conclusione delle ispezioni, al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.

Art. 28
In provincia di Bolzano, fermi restando alla esclusiva competenza degli organi dello Stato i poteri nei confronti dei sindaci quali uffi ciali di anagrafe, il commissario del Governo, nell’adozione di atti conseguenti alle ispezioni di cui all’articolo 26 e nell’esercizio degli altri poteri in materia anagrafi ca, provvede a seguito di formale intesa con il presidente della giunta provinciale, facendola risultare nel relativo provvedimento che, altrimenti, non produce effetto.
Qualora l’intesa non sia raggiunta entro 30 giorni dalla data in cui il presidente della giunta provinciale è stato interpellato dal commissario, decide il Ministro per l’interno, sentite le predette autorità.

Art. 29
I provvedimenti adottati in base all’articolo precedente sono comunicati entro 30 giorni dal commissario del Governo al presidente della giunta provinciale e al sindaco del comune interessato.

Art. 30
Salvi i poteri spettanti alle parti interessate, contro i provvedimenti di cui all’articolo 28 è attribuita al presidente della giunta provinciale la facoltà di esperire i ricorsi ammessi dalla legge. I termini per ricorrere decorrono dalla data di comunicazione di cui all’articolo precedente.
Il presidente della giunta provinciale ha altresì facoltà di proporre ricorso nelle competenti sedi, qualora ritenga che non siano state osservate le prescrizioni di carattere procedurale previste dagli articoli del presente titolo.

Titolo VIII
Riconoscimento di diplomi di dentista conseguiti in Germania ed in Austria

Art. 31
I cittadini residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano
che hanno conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 30 aprile 1964 e siano stati abilitati all’esercizio della professione di dentista ai sensi dell’ordinamento vigente in detti Stati, possono chiedere il riconoscimento del titolo e l’autorizzazione all’esercizio della odontoiatria e protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano.
La domanda per ottenere l’autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata al Ministero della sanità nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
L’autorizzazione è accordata con decreto del Ministro per la sanità.

Titolo IX
Particolare procedura per il ripristino di nomi e cognomi nella forma tedesca

Art. 32
Ferma restando l’applicabilità delle norme del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le persone iscritte o trascritte nei registri di stato civile dei comuni della provincia di Bolzano, che vogliono cambiare il proprio nome redatto in lingua italiana, quale risulta dall’atto di nascita formato anteriormente all’entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome di lingua tedesca, oppure cambiare il proprio nome redatto in lingua tedesca, quale risulta dall’atto di nascita formato anteriormente al 1° gennaio 1924, in un corrispondente nome di lingua italiana, devono farne domanda - entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge - al procuratore generale della corte d’appello nella cui giurisdizione è situato l’ufficio di stato civile dove trovasi l’atto di nascita, al quale la richiesta stessa si riferisce.
La domanda, che deve indicare il nome che si intende assumere, può anche essere presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d’uffi cio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d’uffi cio della copia integrale dell’atto di nascita.
La medesima facoltà spetta a coloro che risultino essere stati iscritti o trascritti in registri di stato civile di comuni diversi da quelli previsti nel primo comma e siano residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano ovvero ottengano ivi la residenza nel quinquennio successivo.
Alla stessa procedura si può ricorrere per ottenere il ripristino nella forma tedesca del cognome italiano assunto o attribuito durante il periodo in cui erano in vigore le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con domanda separata o congiunta a quella per il cambiamento del nome.

Art. 33
Il procuratore generale, se ricorrono i presupposti indicati nell’articolo precedente, autorizza entro sei mesi dalla ricezione della domanda - con suo decreto il cambiamento del nome e del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.
Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente, il quale, nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministero di grazia e giustizia, che decide sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 34
I decreti che autorizzano il cambiamento del nome e del cognome sono trasmessi e trascritti d’uffi cio nei registri in corso delle nascite del comune dove si trova l’atto di nascita delle persone a cui si riferiscono e devono essere annotati in calce all’atto medesimo.
Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettifi cati d’uffi cio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.
Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fi no all’adempimento delle formalità indicate nel primo comma.

Art. 35
Si applica la disposizione dell’articolo 162, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, anche se l’interessato non si trova in disagiate condizioni economiche.

Titolo X
Modifi cazioni di circoscrizioni giudiziarie

Art. 36
I comuni di Anterivo, Trodena e Proves cessano, dalla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, di far parte della circoscrizione territoriale delle preture di Cavalese e di Cles e del tribunale di Trento e sono inclusi nella circoscrizione territoriale degli uffici come appresso indicati:
Anterivo e Trodena, pretura di Egna, tribunale di Bolzano;
Proves, pretura di Bolzano, tribunale di Bolzano.
In conseguenza, la tabella B, allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive varianti, è modifi cata per gli uffi ci cui si riferisce, come dalla tabella B annessa alla presente legge.

Art. 37
Gli affari civili e penali, pendenti davanti alle preture di Cavalese e di Cles, nonché davanti al tribunale di Trento, se provenienti dal territorio dei comuni di Anterivo, Trodena e Proves, sono devoluti di uffi cio, dalla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo, alla cognizione degli uffi ci competenti secondo la circoscrizione indicata nella tabella annessa alla presente legge.
La disposizione non si applica alle cause civili rimesse all’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 62 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile approvate con il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, o al collegio ai sensi dell’articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notifi cato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di entrata in vigore delle norme del presente titolo.

Art. 38
Le norme del presente titolo entrano in vigore nel novantesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Titolo XI
Indennizzo all’Alpenverein Südtirol

Art. 39
E autorizzata la spesa di lire 650 milioni quale indennizzo all’Alpenverein Südtirol per i rifugi alpini già di proprietà delle sezioni locali dell’associazione trasferiti al Club alpino italiano con il decreto del prefetto di Trento in data 3 settembre 1923, n. 13165.

Titolo XII
Liquidazione del patrimonio immobiliare dell’Ente nazionale per le Tre Venezie nella regione Trentino-Alto Adige

Art. 40
Dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Ente nazionale per le Tre Venezie cessa la propria attività nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.
Dalla stessa data è fatto divieto all’ente di compiere nuove operazioni nella suddetta regione, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti del presente titolo.

Art. 41
Il patrimonio immobiliare ed i relativi rapporti giuridici dell’Ente nazionale per le Tre Venezie esistenti nella regione Trentino-Alto Adige, sono trasferiti, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alle province di Trento e Bolzano, per la parte esistente sui rispettivi territori.
I consigli delle province di Trento e Bolzano decideranno, con proprie norme, entro sei mesi dall’entrata in possesso, l’ulteriore utilizzo o trasferimento dei beni di cui al precedente comma.3)

Art. 42
Il Ministro per l’interno provvederà, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un commissario liquidatore e di un comitato di sorveglianza, che sarà composto da cinque membri, tre designati dalla provincia di Bolzano, di cui due appartenenti al gruppo etnico tedesco, e due dalla provincia di Trento.

Art. 43
Ai fi ni degli articoli precedenti, l’Ente nazionale per le tre Venezie, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fornirà alle amministrazioni delle province di Trento e Bolzano gli inventari dei beni immobili di proprietà dell’Ente stesso esistenti nella regione Trentino-Alto Adige.
A richiesta l’Ente nazionale per le Tre Venezie è tenuto a fornire ogni altra scrittura, documentazione o notizia che le province di Trento e Bolzano ritenessero necessarie.

Art. 44
Le norme di cui all’articolo 17 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, e dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1940, n. 1914, nonché gli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942, n. 174, si applicano anche per tutti gli atti e contratti conseguenti all’esecuzione della presente legge.

Titolo XIII
Concorso fi nanziario straordinario al CAl - Alto Adige

Art. 45
E autorizzata la spesa di lire 200 milioni quale concorso straordinario a favore del CAl - Alto Adige per i lavori di riparazione e di riattivazione dei rifugi di sua proprietà, resisi necessari a seguito delle vicende altoatesine degli ultimi dieci anni.

Titolo XIV
Copertura fi nanziaria

Art. 46
All’onere di lire 850 milioni derivante dall’applicazione dei precedenti articoli 39 e 45 della presente legge, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno fi nanziario 1970, intendendosi all’uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità previsto dall’articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta uffi ciale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Tabella A
FONDI ARCHIVISTICI CHE RIMANGONO ALL’ARCHIVIO DI STATO DI BOLZANO
1) Archivio principesco vescovile di Bressanone;
2) Archivio capitolare di Bressanone;
3) Atti amministrativi dei capitanati e giudizi distrettuali;
4) Atti giudiziari del tribunale di Bolzano;
5) Atti giudiziari dei giudizi di varie località;
6) Liste di leva;
7) Archivio DAT (Società fi duciaria germanica liquidazione beni optanti);
8) Archivio DEFI (Delegazione economico-fi nanziaria italiana).

FONDI ARCHIVISTICI CHE VENGONO TRASFERITI ALL’ARCHIVIO STORICO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
1) Archivi dei conventi soppressi;
2) Archivio della contea del Tirolo;
3) Pergamene di Bolzano, Bressanone e Gudon;
4) Catasti e raccolte di mappe;
5) Atti delle giurisdizioni nobiliari di Bolzano e Merano = Landeshauptmannschafts-Akten;
6) Libri giudiziali di insinuazione = Verfachbücher;
7) Commissione sistemazione servitù (esoneri fondiari);
8) Notai di Bolzano;
9) Archivi dei comuni;
10) Fondazione Kraus di Castelrotto;
11) Archivio Dasser in San Martino Torgadera;
12) Archivio di Castel Kasten (Montesilandro);
13) Magistrato mercantile di Bolzano;
14) Collezione Steiner;
15) Urbari e inventari di chiese e confraternite.
Per gli atti ai numeri 1), 9), 13) e 15) restano salvi eventuali diritti di terzi.

Tabella B
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLE PRETURE, DISTINTA PER CORTI DI APPELLO E PER TRIBUNALI
Omissis
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Tribunale di Bolzano
Pretura di Bolzano: Bolzano, Castelrotto, Cornedo all’Isarco, Fiè, Laives, Lauregno, Meltina, Nova Levante, Nova Ponente, Proves, Renon, San Genesio Atesino, Sarentino, Terlano, Tires.
Omissis
Pretura di Egna: Aldino, Anterivo, Bronzolo, Cortaccia, Cortina all’Adige, Egna, Magrè all’Adige, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena.
Omissis
Tribunale di Trento
Pretura di Cavalese: Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Carano, Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Mazzin, Moena, Panchià, Pozza di Fassa, Predazzo, Soraga, Tesero, Valfl oriana, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di Fiemme.
Pretura di Cles: Bresino, Cagnò, Cis, Cles, Coredo, Cunevo, Flavon, Livo, Nanno, Revò, Romallo, Rumo, Sanzeno, Sfruz, Smarano, Taio, Tassullo, Terres, Tres, Tuenno, Vervò.
Annotazioni
1) vedi l’art. 3, comma 3 della legge 30 maggio 1995, n. 203: Le funzioni amministrative in materia di revisione dei fi lm e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un’autorità di Governo specifi catamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei fi lm in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d’Aosta è esercitato, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal Presidente della giunta regionale della Valle d’Aosta, sentita una commissione nominata dalla Giunta provinciale e dalla Giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all’edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 sono validi anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in lingua francese.
2) vs. l’Art. 10 del D.P.R 31 luglio 1978. n. 1017.
3) vs. L.P. 29 novembre 1973, n. 84.

NORME DI ATTUAZIONE GIÀ PUBBLICATE
(situazione novembre 2009)
Qui di seguito sono riportate le più importanti materie, con il rispettivo articolo di testo unico del nuovo Statuto di Autonomia, nonché il numero e la data delle relative norme di attuazione. L’elencazione segue il criterio alfabetico. (Art. = articolo del nuovo statuto di autonomia, P. = punto; D.P.R. = decreto del Presidente della Repubblica; D.Lgs. decreto legislativo; G.U. = data di pubblicazione sulla Gazzetta Uffi ciale della Repubblica).
Acque minerali e termali (Art. 8, P. 14) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017 (G.U. del 12.3.1979, n. 70)
Acque pubbliche (Art. 9, P. 9) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223) D.Lgs. 11.11.1999, n. 463 (G.U. del 10.12.1999, n. 289)
Addestramento e formazione professionale (Art. 8, P. 29) D.P.R. del 1.11.1973, n. 689 (G.U. del 16.11.1973, n. 296) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
Agenzie statali D.Lgs. del 23.5.2001, n. 272 (G.U. del 10.7.2001, n. 158)
Agricoltura, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali (Art. 8, P. 21) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)
Alpicoltura (Art. 8, P. 16) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)
Apprendistato (Art. 8, P. 21) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)
Archivio di Stato di Bolzano (Art. 8, P. 3) D.P.R. del 1.11.1973, n. 690 (G.U. del 16.11.1973, n. 296)
Artigianato (Art. 8, P. 9) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017 (G.U. del 12.3.1979, n. 70) D.P.R. del 24.3.1981, n. 228 (G.U. del 22.5.1981, n. 139), D.Lgs. del 11.6.2002, n. 139
Assicurazioni sociali (Art. 6) D.P.R. del 6.1.1978, n. 58 (G.U. del 20.3.1978, n. 78), D.Lgs. del 14.5.2001, n. 259 (G.U. del 5.7.2001, n. 154 suppl. ord.)
Assistenza e benefi cenza pubblica (Art. 8, P. 25) D.P.R. del 28.3.1975, n. 469 (G.U. del 20.9.1975, n. 252) D.P.R. del 24.3.1981, n. 215 (G.U. del 18.5.1981, n. 134), D.Lgs. del 14.5.2001, n. 259 (G.U. del 5.7.2001, n. 154 suppl. ord.)
Assistenza scolastica (Art. 8, P. 27) D.P.R. del 1.11.1973, n. 687 (G.U. del 16.11.1973, n. 296) D.P.R. del 19.11.1987, n. 512 (G.U. del 18.12.1987, n. 295)
D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.) - a favore degli studenti universitari D.P.R. del 15.7.1988, n. 575 (G.U. del 8.5.1989, n. 105)
Attività sportive e ricreative (Art. 9, P. 11) D.P.R. del 28.3.1975, n. 475 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.)
Autostrade (Art. 8, P. 5 + P. 17; Art. 66, 68) D.P.R. del 20.1.1973, n. 115 (G.U. del 18.4.1973, n. 101 suppl. ord.)
D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)
Avvocatura dello Stato (Art. 89, 97) D.P.R. del 1.2.1973, n. 49 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.);
D.Lgs. del 14.04.2004, n. 116, (G.U. del 6.5.2004, n.105)
Aziende di credito a carattere regionale (Art. 11)
D.P.R. del 26.3.1977, n. 234 (G.U. del 31.5.1977, n. 146), - apertura e trasferimento di sportelli bancari (Art. 11);
D.Lgs. del 6.10.2000, n.319, (G.U. del 6.11.2000, n. 259)
Beni demaniali e patrimoniali (Art. 66, 67, 108) D.P.R. del 20.1.1973, n. 115 (G.U. del 18.4.1973, n. 101 suppl. ord.), D.Lgs. del 21.12.1998, n. 495 (G.U. del 22.1.1999, n. 20/L suppl. ord.), D.Lgs. del 4.4.2006, n. 176 (G.U. del 16.5.2006, n. 112)
Bilancio (Art. 84)
- organo regionale di riesame dei bilanci D.P.R. del 28.3.1975, n. 470 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.)
Bilinguismo (Art. 99, 100) D.P.R. del 26.7.1976, n. 752 (G.U. del 15.11.1976, n. 304) D.P.R. del 19.10.1977, n. 846 (G.U. del 26.11.1977, n. 323) legge statale 23.12.1994, n. 724, Art. 22, comma 40, 41
Bollettino Uffi ciale della Regione (Art. 57, 58) D.P.R. del 1.2.1973, n. 49 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.)
Bonifica (Art. 8, P. 21) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)
Caccia e pesca (Art. 8, P. 15) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Art. 4, P. 8) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017 (G.U. del 12.3.1979, n. 70), D.L. del 1.3.2001, n. 113 (1) (G.U. del 12.4.2001, n. 86)
Cassa depositi e prestiti (Art. 54) D.P.R. del 28.3.1975, n. 473 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.)
Catasto terreno ed urbano (Art. 4, P. 5) D.P.R. del 31.7.1978, n. 569 (G.U. del 27.9.1978, n. 270) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.), D.Lgs. del 18.5.2001, n. 280 (G.U. del 13.7.2001, n. 161), D.Lgs. del 18.4.2006, n. 196 (G.U. del 30.5.2006, n. 124), D.Lgs. del 21.05.2007, n. 83
Cave e torbiere (Art. 8, P. 14) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017 (G.U. del 12.3.1979, n. 70) D.P.R. del 24.3.1981, n. 228 (G.U. del 22.5.1981, n. 139) D.P.R. del 15.7.1988, n. 300 (G.U. del 29.7.1988, n. 177), D.Lgs. del 11.6.2002, n. 139
Collocamento (Art. 8, P. 23; Art. 10) D.P.R. del 22.3.1974, n. 280 (G.U. del 26.7.1974, n. 196) D.Lgs. 21.9.1995, n. 430 (G.U. del 19.10.1995, n. 245)
Commercio (Art. 9, P. 3) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017 (G.U. del 12.3.1979, n. 70)
D.P.R. del 24.3.1981, n.228 (G.U. del 22.5.1981, n. 139), D.Lgs. del 11.6.2002, n. 139
Commissario del Governo (Art. 87, 88) D.P.R. del 1.2.1973, n. 49 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.), D. Lgs. del 16.5.2001, n. 260 (G.U. del 5.7.2001, n. 154 suppl. ord.)
Competenze amministrative della Provincia e della Regione: (Art. 16. 18)
Competenze legislative
- della Provincia (Art. 8, 9, 10)
- della Regione (Art. 4, 5, 6, 7) Comuni (Art. 18, 61)
- finanza (Art. 80, 81) D.P.R. del 28.3.1975, n. 473 (G.U. del 20.9.1975, n. 252) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 268 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
- ordinamento dei comuni (Art. 5, P. 1) Comunicazioni e trasporti (Art. 8, P. 18) D.P.R. del 19.11.1987, n. 527, (G.U. del 28.12.1987, n. 301)
D.Lgs. del 25.1.1991, n. 33 (G.U. del 1.2.1991, n. 27), D.Lgs. del 21.9.1995, n. 429 (G.U. del 19.10.1995, n. 245), D.Lgs. del 16.3.2001, n. 174 (G.U. 18.5.2001, n. 114)
Conservatorio di musica (Art. 9, P. 2; Art. 19) D.P.R. del 10.2.1983, n. 89 (G.U. del 2.4.1983, n. 91) D.P.R. del 16.3.1992, n. 265 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
Cooperazione (Art. 4, P. 9) D.P.R. del 28.3.1975, n. 472 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.)
Corte Costituzionale (Art. 55, 56, 97) D.P.R. del 16.3.1992, n. 266 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
Corte dei Conti (Art. 89) D.P.R. del 15.7.1988, n. 305 (G.U. del 30.7.1988, n. 178) D.Lgs. del 14.6.1999, n. 212 (G.U. del 1.7.1999, n. 152)
Derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico (Art. 12, 13) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n.223), D.L. del 11.11.1999, n. 463 (G.U. del 10.12.1999, n. 289),
- grandi derivazioni D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223),
- piccole derivazioni D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223), D.Lgs. del 15.4.2003, n. 118 (G.U. del 29.5.2003, n. 123), D.Lgs. del 7.11.2006 n. 289 (G.U. del 6.12.2006, n. 284)
Dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico (Art. 61, 89)
D.P.R. del 26.7.1976, n. 752 (G.U. del 15.11.1976, n. 304)
D.Lgs. del 1.8.1991, n. 253 (G.U. del 13.8.1991, n. 189), D. Lgs. del 23.5.2005, n. 99 (G.U. del 29.6.2005, n. 26/numero straordinario)
Edilizia comunque sovvenzionata (Art. 8, P. 10) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223) Edilizia scolastica (Art. 8, P. 28)
D.P.R. del 1.11.1973, n. 687 (G.U. del 16.11.1973, n. 296)
Elettorato attivo e passivo (Art. 25) D.P.R. del 1.2.1973, n. 59 (G.U. del 31.3.1973, n. 84)
D.P.R. del 15.7.1988, n. 295 (G.U. del 28.7.1988, n. 176), D.Lgs. del 18.12.2002, n. 309 (G.U. del 8.2.2003, n. 32)
Energia elettrica (Art. 13) D.P.R. del 26.3.1977, n. 235 (G.U. del 31.5.1977, n. 146)
D.Lgs. 11.11.1999, n. 463 (G.U. del 10.12.1999, n. 289)
Esame di bilinguismo (Art. 100) D.P.R. del 26.7.1976, n. 752 (G.U. del 15.11.1976, n. 304)
D.P.R. del 19.10.1977, n. 846 (G.U. del 26.11.1977, n. 323) legge statale 23.12.1994, n. 724, Art. 22, comma 40, 41
Esercizi pubblici e spettacoli pubblici (Art. 9, P. 6, 7;
D.P.R. del 1.11.1973, n. 686 (G.U. del 16.11.1973, n. 296)
D.P.R. del 19.11.1987, n. 526 (G.U. del 28.12.1987, n. 301)
Espropriazione per pubblica utilità (Art. 8, P. 22) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)
D.P.R. del 24.3.1981, n. 227 (G.U. del 22.5.1981, n. 139)
Fiere e mercati (Art. 8, P. 12) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017 (G.U. del 12.3.1979, n. 70)
D.P.R. del 24.3.1981, n. 228 (G.U. del 22.5.1981, n. 139)
D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.), D.Lgs. del 11.6.2002, n. 139
Finanza (Art. 69) L. del 30.11.1989, n. 386 (G.U. del 4.12.1989, n. 283)
D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
D.Lgs. del 16.3.1992, n. 268 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
D.Lgs. del 24.7.1996, n. 432 (G.U. del 23.8.1996, n. 197)- finanza locale (Art. 80, 81)
D.P.R. del 28.3.1975, n. 473 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.)
D.Lgs. del 16.3.1992, n. 268 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
Foreste e personale forestale (Art. 8, P. 21) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)
Giudice di pace (Art. 94) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
Igiene (Art. 9, P. 10) D.P.R. del 28.3.1975, n. 474 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.)
D.P.R. del 26.1.1980, n. 197 (G.U. del 24.5.1980, n. 141), D.Lgs. del 12.4.2006 n. 168 (G.U. del 11.5.2006, n. 108)
Incremento della produzione industriale (Art. 9, P. 8)
D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017 (G.U. del 12.3.1978, n. 70)
D.P.R. del 24.3.1981, n. 228 (G.U. del 22.5.1981, n. 139), D.Lgs. del 11.6.2002, n. 139
Intendente scolastico (Art. 19) D.P.R. del 10.2.1983, n. 89 (G.U. del 2.4.1983, n. 91) D.Lgs. del 24.7.1996, n. 434 (G.U. del 23.8.1996, n. 197)
Iscrizione nelle scuole (Art. 19) D.P.R. del 15.7.1988, n. 279 (G.U. del 29.7.1988, n. 177)
Ispettorato del lavoro (Art. 9, P. 10) D.P.R. del 26.1.1980, n. 197 (G.U. del 24.5.1980, n. 141)
Istruzione elementare e secondaria (Art. 9, P. 2)
D.P.R. del 10.2.1983, n. 89 (G.U. del 2.4.1983, n. 91)
D.Lgs. del 16.3.1992, n. 265 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
D.Lgs. del 24.7.1996, n. 434 (G.U. del 23.8.1996, n. 197) Libretti del lavoro (Art. 9, P. 4) D.P.R. del 28.3.1975, n. 471 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.)
Libri fondiari (Art. 4, P. 5) D.P.R. del 31.7.1978, n. 569 (G.U. del 27.9.1978, n. 270) D.P.R. del 15.7.1988, n. 574 (G.U. del 8.5.1989, n. 105),
D.Lgs. del 18.4.2006, n. 196 (G.U. del 30.5.2006, n.124)
Lingua di insegnamento (Art. 19) D.P.R. del 10.2.1983, n. 89 (G.U. del 2.4.1983, n. 91)
D.Lgs. del 16.3.1992, n. 265 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
D.Lgs. del 24.7.1996, n. 434 (G.U. del 23.8.1996, n. 197)
Manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali (Art. 8, P. 4) D.P.R. del 1.11.1973, n. 691 (G.U. del 16.11.1973, n. 296)
D.P.R. del 22.10.1981, n. 759 (G.U. del 24.12.1981, n. 353)
D.P.R. del 19.11.1987, n. 513 (G.U. del 18.12.1987, n. 295
D.P.R. del 19.11.1987, n. 526 (G.U. del 28.12.1987, n. 301)
D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
Masi chiusi (Art. 8, P. 8) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)
Miniere (Art. 8, P. 14) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017 (G.U. del 12.3.1978, n. 70)
D.P.R. del 15.7.1988, n. 300 (G.U. del 29.7.1988, n. 177)
Minoranze linguistiche del Trentino (Art. 102)
D.Lgs. del 16.12.1993, n. 592 (G.U. del 16.2.1994, n. 38);
D.Lgs. del 2.9.1997, n. 321 (G.U. del 23.9. 1997, n. 222);
D.Lgs. dell’8.9.1999, n. 344 (G.U. del 7.10.1999, n. 236), D. Lgs. del 22.5.2001, n. 261 (G.U. del 5.7.2001, n. 154 suppl. ord.),
D.Lgs. del 4.4.2006, n. 178 (G.U. del 16.5.2006, n. 112)
Opere idrauliche (Art. 14)
- di prima e seconda categoria D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)
- di terza, quarta e quinta categoria (Art. 8, P. 24)
D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)
Opere pubbliche (Art. 8, P. 17) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)
Ordinamento scolastico (Art. 9, P. 2; Art. 19) D.P.R. del 10.2.1983, n. 89 (G.U. del 2.4.1983, n. 91) D.P.R. del 15.7.1988, n. 301 (G.U. del 29.7.1988, n. 177) D.Lgs. del 24.7.1996, n. 434 (G.U. del 23.8.1996, n. 197),
D.Lgs. del 19.11.2003, n.345 (G.U. del 23.12.2003, n. 297), D.Lgs. del 25.7.2006 n. 245 (G.U. del 10.8.2006, n. 185)
Organi della Provincia (Art. 47 ff.) D.P.R. del 1.2.1973, n. 49 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.) D.P.R. del 1.2.1973, n. 50 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.)
D.P.R. del 15.7.1988, n. 296 (G.U. del 28.7.1988, n. 176) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 266 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
- della Regione (Art. 24 ff.) D.P.R. del 1.2.1973, n. 49 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.) D.P.R. del 1.2.1973, n. 50 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.)
D.P.R. del 15.7.1988, n. 296 (G.U. del 28.7.1988, n. 176) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 266 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
Parchi per la protezione della fl ora e della fauna (Art. 8, P. 16) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)
- Parco nazionale dello Stelvio D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)
Piano territoriale di coordinamento (Art. 8, P. 5) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381, Art. 21 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)
Polizia (Art. 22) D.P.R. del 1.11.1973, n. 686 (G.U. del 16.11.1973, n. 296)
Polizia amministrativa (Art. 9, P. 1; Art. 22) D.P.R. del 19.11.1987, n. 526 (G.U. del 28.12.1987, n. 301)
Polizia locale (Art. 9, P. 1, 22) D.P.R. del 1.11.1973, n. 686 (G.U. del 16.11.1973, n. 296)
Porti lacuali (Art. 8, P. 11) D.P.R. del 20.1.1973, n. 115 (Supp. G.U. del 18.4.1973, n. 101); D.P.R. del 20.11.1987, n. 527 (G.U. del. 28.12.1987, n. 301)
Potere di indirizzo e coordinamento (Art. 16) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 266 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
Presidente della Giunta Provinciale (Art. 52, 53)
D.P.R. del 1.2.1973, n. 49, Art. 19 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.) D.P.R. del 1.11.1973, n. 686 (G.U.del 16.11.1973, n. 296) D.P.R. del 19.11.1987, n. 526 (G.U. del 28.12.1987, n. 301) D.P.R. del 19.11.1987, n. 527 (G.U. del 28.12.1987, n. 301), mod. con D.Lgs. del 28.07.1997, n. 275 (G.U. del 14.08.1997, n. 189)
Prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche (Art. 8, P. 13) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)
Previdenza sociale (Art. 6) D.P.R. del 6.1.1978, n. 58 (G.U. del 20.3.1978, n. 78), D. Lgs. del 12.4.2001, n. 221 (G.U. del 13.06.2001, n. 135), D.Lgs. del 14.5.2001, n. 259 (G.U. del 5.7.2001, n. 154 suppl. ord.)
Proporzionale (Art. 61, 89) - negli uffi ci statali D.P.R. del 26.7.1976, n. 752 (G.U. del 15.11.1976, n. 304) D.P.R. del 19.10.1977, n. 846 (G.U. del 26.11.1977, n. 323) D.P.R. del 31.7.1978, n. 571 (G.U. del 27.9.1978, n. 270) D.P.R. del 29.4.1982, n. 327 (G.U. del 10.6.1982, n. 158) D.P.R. del 19.11.1987, n. 521 (G.U. del 24.12.1987, n. 300) d. lgs del 09.09.1997, n. 235 (G.U. del 20.10.1997, n. 251) - presso l’ente “Ferrovie dello Stato” D.Lgs. del 21.1.1991, n. 32 (G.U. del 1.2.1991, n. 27), D.Lgs. del 15.12.1998, n. 489 (G.U. del 20.1.1999, n. 15), D.L. del 1.3.2001, n. 113 (1) (G.U. del 12.4.2001, n. 86), D.Lgs. del 23.5.2001, n. 272 (G.U. del 10.7.2001, n. 158), D.Lgs. del 18.1.2002, n. 11 Protezione della fauna e della fl ora (Art. 8, P. 16) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)
Qualifi che dei lavoratori (Art. 9, P. 4) D.P.R. del 28.3.1975, n. 471 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.)
Radio e televisione (Art. 8, P. 4) D.P.R. del 1.11.1973, n. 691 (G.U. del 16.11.1973, n. 296) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.), D.Lgs. del 15.12.1998, n. 487 (G.U. del 20.1.1999, n. 15) Rilevazioni statistiche (Art. 9, P. 3)
D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017, Art. 10 (G.U. del 12.3.1979, n. 70)
Rinvio di leggi provinciali (Art. 55) D.P.R. del 1.2.1973, n. 49, Art. 20 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.)
Ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato ( Art. 89) D.P.R. del 26.7.1976, n. 752 (G.U. del 15.11.1976, n. 304) D.P.R. del 14.7.1978, n. 570 (G.U. del 27.9.1978, n. 270) D.P.R. del 29.4.1982, n. 327 (G.U. del 10.6.1982, n. 158) D.Lgs. del 26.9.1990, n. 284 (G.U. del 11.10.1990, n. 283) D.Lgs. del 6.8.1991, n. 296 (G.U. del 17.9.1991, n. 218) D.Lgs. del 6.7.1993, n. 291 (G.U. del 10.8.1993, n. 186) D.Lgs. del 11.7.1996, n. 432 (G.U. del 23.8.1996, n. 202), D.L. del 1.3.2001, n. 113 (1) (G.U. del 12.4.2001, n. 86), D.Lgs. del 23.5.2001, n. 272 (G.U. del 10.7.2001, n. 158), D.Lgs. del 31.1.2003, n. 29 (G.U. del 24.2.2003, n. 45), D. Lgs. del 6.6.2005, n. 120 (G.U. del 4.7.2005, n. 153)
Sanità (Art. 9, P. 10) D.P.R. del 28.3.1975, n. 474 (G.U. del 20.9.1975, n. 252 suppl. ord.)
D.P.R. del 26.1.1980, n. 197 (G.U. del 24.5.1980, n. 141)
D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.),
D.Lgs. del 12.4.2006, n. 168 (G.U. del 11.5.2006, n. 108)
Scuole materne (Art. 8, P. 26)
D.P.R. del 10.2.1983, n. 89 (G.U. del 2.4.1983, n. 91)
Servizi antincendi (Art. 4, P. 6, Art. 18) D.P.R.) del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)
Servizio antigrandine (Art. 8, P. 13) D.P.R. del 22.3.1974, n. 279 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)
Sezione di controllo della Corte dei Conti (Art. 89)
D.P.R. del 15.7.1988, n. 305 (G.U. del 30.7.1988, n. 178)
Sovrintendente scolastico (Art. 19) D.P.R. del 10.2.1983, n. 89 (G.U. del 2.4.1983, n. 91)
D.P.R. del 15.7.1988, n. 301 (G.U. del 29.7.1988, n. 177)
Statistica (Art. 9, P. 3) D.P.R. del 31.7.1978, n. 1017,
(G.U. del 12.3.1979, n. 70) D.P.R. del 24.3.1981, n. 228 (G.U. del 22.5.1981, n. 139)
D.Lgs. del 6.7.1993, n. 290 (G.U. del 10.8.1993, n. 186)
Stemma e gonfalone della Provincia (Art. 3)- stemma D.P.R. del 21.3.1983, registrato alla Corte dei Conti addì 11.4.1983, Registro 3, Presidenza, fgl. n. 178; trascritto nei registri dell’Uffi cio Araldico addì 13.5.1983, Reg. anno 1983, pag. n. 25; trascritto nel Registro Araldico dell’Archivio Centrale dello Stato addì 5.5.1983 Strade provinciali (Art. 8, P. 17 e 18) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381, Art. 4 (G.U. del 27.8.1974, n. 223), D.Lgs. n. 320, del 02.09.1997 (G.U. del 23.09.1997, n. 222), D.Lgs. del 4.4.2006, n. 176 (G.U. del 16.5.2006, n. 112)
Toponomastica (Art. 8, P. 2, 101) D.P.R. del 1.11.1973, n. 690 e 691 (G.U. del 16.11.1973, n. 296)
Tribunale di giustizia amministrativa (Art. 90) D.P.R. del 6.4.1984, n. 426 (G.U. del 8.8.1985, n. 217) D.P.R. del 17.12.1987, n. 554 (G.U. del 19.1.1988, n. 14) D.Lgs. del 20.4.1999, n. 161 (G.U. del 10.6.1999, n. 134)
Turismo e industria alberghiera (Art. 8, P. 20) D.P.R. del 22.3.1974, n. 278 (G.U. del 26.7.1974, n. 196) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
- promozione D.P.R. del 22.3.1974, n. 278 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)
- guide, portatori alpini, maestri e scuole di sci D.P.R. del 22.3.1974, n. 278 (G.U. del 26.7.1974, n. 196)
Tutela del paesaggio (Art. 8, P. 6)
Tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (Art. 8, P. 3) D.P.R. del 20.1.1973, n. 48 (G.U. del 31.3.1973, n. 84 suppl. ord.) D.P.R. del 1.11.1973, n. 690 (G.U. del 16.11.1973, n. 296),
D.Lgs. del 15.12.1998, n. 488 (G.U. del 20.1.1999, n. 15), D.Lgs. del 15.12.1998, n. 506 (G.U. del 5.2.1999, n. 29)
Urbanistica e piani regolatori (Art. 8, P. 5) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.)
- piano territoriale di coordinamento D.P.R. del 22.3.1974, n. 381, Art. 21 (G.U. del 27.8.1974, n. 223) Usi civici (Art. 8, P. 7) Uso della lingua (Art. 99, 100)
- atti notarili D.P.R. del 15.7.1988, n. 574, Art. 30 (G.U.del 8.5.1989, n. 105), D. Lgs. del 29.5.2001, n. 283 (G.U. del 14.7.2001, n. 162)
- commissione paritetica per la terminologia giuridica D.P.R. del 15.7.1988, n. 574, Art. 6 (G.U. del 8.5.1989, n. 105)
- concessionari di servizi di pubblico interesse D.P.R. del 15.7.1988, n. 574, Art. 7 (G.U. del 8.5.1989, n. 105) D.Lgs. del 24.7.1996, n. 446, Art. 1 (G.U. del 29.8.1996, n. 202)
- negli uffi ci di stato civile D.P.R. del 15.7.1988, n. 574, Art. 29 (G.U. del 8.5.1989, n. 105)
- nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione D.P.R. del 15.7.1988, n. 574 (G.U. del 8.5.1989, n. 105) D.Lgs. del 24.7.1996, n. 446, Art. 2 (G.U. del 29.8.1996, n. 202), D.Lgs. del 4.4.2006, n. 177 (G.U. del 16.5.2006, n. 112)
- nei rapporti con gli uffi ci giudiziari e con gli organi giurisdizionali D.P.R. del 15.7.1988, n. 574, Art. 13 (G.U. del 8.5.1989, n. 105), D. Lgs. del 29.5.2001, n. 283 (G.U. del 14.7.2001, n. 162), D. Lgs. del 13.6.2005, n. 124 (G.U. del 7.7.2005, n. 156)
- etichette dei farmaci D. Lgs. del 29.5.2001, n. 283 (G.U. del 14.7.2001, n. 162)
Usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) (Art. 8, P. 4) D.P.R. del 1.11.1973, n. 691 (G.U. del 16.11.1973, n. 296) D.P.R. del 22.10.1981, n. 759 (G.U. del 24.12.1981, n. 353) D.P.R. del 19.11.1987, n. 513 (G.U. del 18.12.1987, n. 295 D.P.R. del 19.11.1987, n. 526 (G.U. del 28.12.1987, n. 301) D.Lgs. del 16.3.1992, n. 267 (G.U. del 22.4.1992, n. 94 suppl. ord.), D.Lgs. del 15.12.1998, n. 487 (G.U. del 20.1.1999, n. 15), D.Lgs. del 22.5.2001, n. 262 (G.U. del 5.7.2001, n. 154 suppl. ord.)
Viabilità (Art. 8, P. 17) D.P.R. del 22.3.1974, n. 381 (G.U. del 27.8.1974, n. 223)
Supplementi speciali già pubblicati
Manuale dell’Alto Adige (21 edizioni dal 1979)
Il Nuovo Statuto di Autonomia (10 edizioni dal 1979)
Il Nuovo Statuto di Autonomia – versione gardenese (prima edizione dal 2004)
Il Nuovo Statuto di Autonomia – versione badiota (prima edizione dal 2004)
Informazione in Alto Adige, nel Trentino e nel Tirolo (www.provincia.bz.it/lpa)
L’ Autonomia dell’Alto Adige (nove edizioni dal 1990) Un patto per la convivenza – 20 anni di nuova autonomia in Alto Adige (Gennaio 1992), seconda edizione luglio 1992
I volumi possono essere richiesti gratuitamente presso l’Ufficio stampa della Giunta provinciale, via Crispi 3, Bolzano.

 


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