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COSTITUZIONE E STATUTI

 

STATUTI REGIONALI - BASILICATA

 

Statuto della Regione Basilicata
(testo coordinato con le modifiche a tutto il 2012)

 

Indice
TITOLO I - Principi fondamentali - artt.1-9
TITOLO II - Organi della Regione
Sezione I - Gli organi della Regione - artt. 10-11
Sezione II - Il Consiglio regionale - artt. 12-26
Sezione III - Il Presidente della Giunta regionale - art. 27-28
Sezione IV - La Giunta regionale artt. 29-32
Sezione V - Il sistema elettorale - art. 33
TITOLO III - Procedimento legislativo - artt. 34-39
TITOLO IV - Testi unici, regolamenti - artt. 40-42
TITOLO V - Amministrazione regionale - artt. 43-46
TITOLO VI - Contabilità e finanza della Regione - artt. 47-49
TITOLO VII - Rapporti della Regione con gli Enti locali, territoriali e funzionali - artt. 50-52
TITOLO VIII - Attività economiche regionali e soggetti privati - artt. 53 - 54
TITOLO IX - Partecipazione popolare e referendum - artt. 55-59
TITOLO X - Garanzie statutarie - artt. 60-62
TITOLO XI - Disposizioni finali e norme transitorie - art. 63

TITOLO I
Principi fondamentali

Art. 1
(La Regione Basilicata)

1. La Basilicata, detta anche Lucania, è una Regione autonoma, nell’unità ed indivisibilità della Repubblica italiana e nell’ambito dell’Unione europea; esercita i propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal presente statuto e nel rispetto dell’ordinamento comunitario.
2. La Regione Basilicata tutela la propria autonomia in tutte le sedi istituzionali, rappresenta unitariamente gli interessi ed i diritti civili e sociali della comunità, valorizza le vocazioni del proprio territorio, promuove lo sviluppo delle realtà locali e l’affermazione dell’identità regionale.
3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nel territorio delle Province e dei Comuni lucani.
4. Il capoluogo della Regione è la città di Potenza, ove hanno sede gli organi di governo della Regione.
5. Il gonfalone e lo stemma della Regione Basilicata sono stabiliti con legge regionale.

Art. 2
(Principi e finalità)

1. La Regione concorre con le istituzioni statali e locali ad attuare i principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica Italiana ed informa il proprio ordinamento ai principi di centralità della persona, pari dignità sociale e di genere tra tutti i cittadini, sussidiarietà, garantendo i valori di libertà, uguaglianza, democrazia plurale, rappresentativa e diretta, giustizia, pace, solidarietà.

Art. 3
(Uguaglianza e pari dignità sociale)

1. La Regione ispira la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) il rispetto e la promozione dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione, dall’ordinamento comunitario e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, operando per la rimozione di tutti gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale;
b) l’affermazione dell’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomini e donne;
c) la garanzia dei diritti delle persone e dei gruppi sociali più deboli della popolazione, operando per superare le situazioni, anche transitorie, di necessità e di bisogno, per eliminare tutte le cause che determinano la disuguaglianza, con particolare attenzione alle persone diversamente abili, agli anziani ed ai minori;
d) il diritto all’informazione promuovendo il pluralismo delle fonti, la parità di accesso ad esse di tutti i cittadini, una adeguata organizzazione dei relativi servizi e la valorizzazione del sistema locale delle comunicazioni;
e) il rispetto della vita privata e la tutela dei dati personali dei cittadini.

Art. 4
(Tutela dei diritti sociali)

1. Nell’ambito della tutela dei diritti sociali, la Regione ispira la propria azione al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) tutelare il diritto di ogni persona alla vita, alla salute, all’integrità psicofisica;
b) garantire la prevenzione sanitaria e l’assistenza medica, tenendo conto delle diverse condizioni economiche, secondo parametri che assicurino un elevato livello di protezione della salute;
c) migliorare la qualità della vita, anche attraverso l’armonizzazione dei tempi privati e pubblici, la salubrità dell’ambiente, la sicurezza sociale;
d) promuovere un sistema educativo e formativo, in sintonia con quello nazionale ed europeo, per assicurare ai cittadini della Basilicata maggiori opportunità personali e di crescita culturale, sociale e civile;
e) tutelare il diritto al lavoro senza alcuna discriminazione, promuovendo iniziative volte a
realizzare la piena occupazione, ad assicurare un lavoro capace di garantire una vita dignitosa;
f) valorizzare l’iniziativa economica dei singoli e delle loro forme associative e cooperative;
g) sostenere la famiglia, la maternità, l’infanzia e l’adolescenza, promuovendo le necessarie
politiche sociali, economiche, finanziarie e di organizzazione dei servizi;
h) riconoscere e tutelare il diritto di tutti i cittadini all’abitazione.
i) riconoscere le formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività.

Art. 5
(Pari opportunità)

1. La Regione garantisce, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale, economica e politica tra i sessi.
2. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi negli organi elettivi la legge regionale stabilisce condizioni di parità per l’accesso alle liste nelle consultazioni elettorali, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7 della Costituzione. A tale scopo la legge elettorale prevede vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
3. La Regione assicura una presenza significativa delle donne negli organi di governo e in tutte le amministrazioni pubbliche regionali. La legge regionale prevede le modalità di nomina dei dirigenti degli uffici e di conferimento degli incarichi pubblici in modo che sia assicurata la parità di accesso tra i sessi.
4. È istituita, altresì, presso il Consiglio regionale, la commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne.
5. La legge regionale disciplina il numero dei componenti, le procedure di nomina, gli strumenti e le strutture operative in dotazione, i settori specifici di intervento e le modalità di funzionamento della commissione.

Art. 6
(La sussidiarietà e le autonomie)

1. La Regione attua il principio di sussidiarietà allo scopo di favorire il più ampio autogoverno delle comunità locali attraverso la valorizzazione delle autonomie locali e funzionali, individuando adeguati strumenti di partecipazione, consultazione e garanzia nello svolgimento delle funzioni regionali. A tal fine la Regione promuove la costituzione, con propria legge, di sedi stabili di concertazione e di garanzia per la definizione delle linee generali delle politiche regionali.
2. In particolare, la Regione dà piena attuazione al principio di sussidiarietà verticale, conferendo ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, tutte le funzioni ed i compiti che non richiedono l’esercizio unitario, anche incentivando l’esercizio associato delle funzioni, sulla base dei criteri di differenziazione ed adeguatezza.
3. La Regione dà, inoltre, piena attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale attraverso:
a) il riconoscimento e la più ampia valorizzazione della autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, delle formazioni sociali, degli enti no profit e dell’associazionismo per lo svolgimento di attività di interesse generale;
b) la promozione e la salvaguardia, anche con strumenti di tipo fiscale ed economico, della libertà di scelta dei cittadini tra servizi pubblici erogati da enti pubblici e da enti privati;
c) la promozione, con idonee azioni, dell’organizzazione dei servizi di interesse collettivo, con particolare attenzione alla popolazione non abbiente.

Art. 7
(La salvaguardia dell’identità della Regione)

1. La Regione, allo scopo di tutelare l’identità della comunità regionale e del patrimonio
ambientale, naturale, storico ed artistico regionale, ispira la propria azione al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la tutela delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Basilicata;
b) la valorizzazione delle comunità di origine albanese radicate storicamente sul territorio regionale;
c) la difesa e la promozione della cultura della Basilicata in tutte le Regioni e gli Stati, ed in particolare in quei luoghi ove i cittadini della Basilicata hanno costituito proprie comunità;
d) la eliminazione del fenomeno della emigrazione, determinato da prevalenti ragioni di bisogno e di necessità;
e) la tutela dei diritti e della condizione degli emigrati della Basilicata e delle loro famiglie, fuori del territorio regionale, il mantenimento del legame stabile con la terra di origine, il sostegno a tutti gli emigrati in condizioni di disagio o che intendano tornare in Patria;
f) la protezione dell’ambiente, la salvaguardia dell’assetto del territorio e la valorizzazione della sua vocazione;
g) la salvaguardia del patrimonio culturale, ambientale, paesistico e naturale, artistico e storico della Regione, rendendolo fruibile in coerenza con il principio dello sviluppo sostenibile;
h) la salvaguardia del patrimonio agricolo e rurale, promuovendo a tal fine lo sviluppo delle attività imprenditoriali agricole, funzionali alle esigenze della sicurezza ambientale e della salubrità degli alimenti;
i) la tutela del patrimonio floristico e faunistico regionale, anche attraverso il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel territorio per l’affermazione del principio di una corretta convivenza con l’uomo.

Art. 8
(La tutela dei diritti economici)

1. Allo scopo di perseguire lo sviluppo economico del territorio regionale e di garantire i diritti economici dei cittadini, la Regione ispira la propria azione al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la valorizzazione delle risorse economiche, il sostegno e l’ampliamento delle attività produttive, realizzando uno sviluppo equilibrato, in considerazione delle peculiarità e delle vocazioni naturali del territorio regionale;
b) la programmazione e la concertazione dell’attività economica pubblica e privata per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato, dell’Unione europea, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane.
2. La Regione riconosce nell’impresa pubblica e privata uno degli strumenti fondamentali per lo sviluppo dell’economia; sostiene e favorisce la crescita e la competitività delle attività produttive con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.
3. La Regione favorisce, altresì, la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi. La legge regionale disciplina gli strumenti della cooperazione.

Art. 9
(Rapporti con le Regioni, internazionali e con l’Unione europea)

1. La Regione partecipa a forme di collaborazione e raccordo, nel comune interesse delle rispettive comunità, con le altre Regioni italiane, in particolare con quelle finitime e del Mezzogiorno, o con analoghe istituzioni di altri Stati. Coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, adottando le opportune intese e individuando, ove occorra, organi comuni. La legge regionale ratifica le intese della Regione con le altre Regioni.
2. La Regione aderisce al processo di integrazione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede alla attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato.
3. La Regione realizza forme di collegamento con gli organi dell’Unione europea per l’esercizio delle proprie funzioni, relative all’applicazione delle normative comunitarie e per l’adeguamento dei propri interventi alle fonti comunitarie.
4. Nelle materie di sua competenza, la Regione conclude accordi con Stati ed intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con gli Stati e le intese sottoscritti dal Presidente della
Giunta Regionale con enti territoriali interni ad altro Stato.

TITOLO II
Organi della Regione
SEZIONE I
Gli organi della Regione

Art. 10
(Organi della Regione)

1. Sono organi costituzionali della Regione il Consiglio Regionale, nella sua funzione di Assemblea legislativa, la Giunta regionale, ed il suo Presidente.

Art. 11
(Rappresentanza della Regione)

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione ed è eletto secondo le modalità dettate dall’articolo 28 .

SEZIONE II
Il Consiglio regionale

Art. 12
(Funzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto di 40 membri.
2. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le norme stabilite dalla legge elettorale regionale, approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti. La stessa legge disciplina, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
3. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa; adempie alle altre funzioni ed esso attribuite dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi.
4. Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio, nella prima adunanza, immediatamente dopo la convalida degli eletti e la formazione dell’Ufficio di presidenza, il programma di governo e la composizione della Giunta regionale. Il Consiglio si esprime sul programma e sulla composizione della Giunta regionale mediante l’approvazione di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno.
5. Il Consiglio esercita le funzioni di controllo sull’indirizzo politico, anche convocando a tal fine il Presidente della Regione in apposita seduta da tenersi di norma almeno una volta al mese; in sede di controllo può approvare appositi atti di indirizzo anche a modifica e integrazione del programma presentato dal Presidente.
6. Il Consiglio regionale, inoltre:
a) approva il bilancio preventivo e le sue variazioni; approva il rendiconto consuntivo;
b) autorizza l’esercizio provvisorio;
c) istituisce le imposte ed i tributi regionali, dettando i criteri generali per la loro disciplina;
d) approva gli indirizzi generali della programmazione economico-sociale della Regione e
dell’assetto del territorio;
e) ratifica, con legge, gli accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate dalla legge dello Stato;
f) formula proposte di legge al Parlamento nazionale a norma dell’articolo 121 della Costituzione;
designa nel proprio seno, ai sensi dell’articolo 83 della Costituzione, tre delegati che partecipano all’elezione del Presidente della Repubblica, assicurando la rappresentanza delle minoranze;
delibera le richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
g) approva il regolamento interno ai sensi dell’ articolo 18;
h) esercita la potestà regolamentare delegata dallo Stato, di cui all’articolo 117, comma 6 della Costituzione, ed adotta i regolamenti di attuazione degli atti di competenza dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 41, comma 4;
i) elegge i componenti della commissione per le garanzie statutarie con le modalità di cui
all’articolo 62, comma 1 ;
j) istituisce gli enti, le aziende e le società regionali, anche a carattere consortile di cui all’ articolo 53 e ne approva i bilanci;
k) nomina i rappresentanti della Regione negli enti, nelle aziende consortili e imprese a
partecipazione regionale ai sensi dell’ articolo 53;
l) esprime per il tramite delle commissioni competenti i pareri previsti dalle leggi regionali relativamente alle nomine e designazioni di competenza del Presidente della Giunta;
m) formula atti di indirizzo ed esercita la vigilanza sulla attività di comunicazione istituzionale.

Art. 13
(Prima seduta del Consiglio Regionale)

1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la sua prima adunanza entro il trentesimo e non prima del ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del consigliere più anziano.
2. La presidenza e la segreteria provvisoria spettano rispettivamente al consigliere più anziano e a quello più giovane d’età.
3. Nel caso in cui il consigliere più anziano non provvede alla convocazione entro i termini stabiliti dal primo comma, il Consiglio è convocato dal consigliere che segue in ordine di anzianità.

Art. 14
(L’Ufficio di presidenza)

1. Nella prima adunanza, il Consiglio procede alla convalida degli eletti e alla elezione del
Presidente, di due Vicepresidenti e di due segretari, assicurando la presenza delle opposizioni.
2. Alla elezione dell’Ufficio di presidenza si procede con tre votazioni separate, la prima per il Presidente, la seconda per i Vicepresidenti, la terza per i segretari; ciascun consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. L’elezione dell’Ufficio di presidenza ha luogo a scrutinio segreto, secondo quanto previsto dal regolamento. I componenti dell’Ufficio di presidenza restano in carica per trenta mesi.
4. L’Ufficio di presidenza decide a maggioranza dei membri assegnati.
5. Periodicamente il Presidente convoca l’Ufficio di presidenza, integrato dai Presidenti dei gruppi consiliari, dai Presidenti delle commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vicepresidente della Giunta regionale o da un suo rappresentante, per predisporre il calendario delle attività delConsiglio e delle commissioni.
6. Il calendario è formato in modo da assicurare la continuità e tempestività dell’attività legislativa, d’indirizzo e di controllo del Consiglio stesso, il tempestivo esame delle proposte della Giunta e dei singoli consiglieri ed un adeguato spazio per l’esame delle proposte delle opposizioni.

Art. 15
(Convocazione del Consiglio Regionale)

1. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente.
2. Il Consiglio regionale può essere convocato in via straordinaria, per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta o da almeno un quinto dei consiglieri. In questi ultimi casi la seduta deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta all’Ufficio di presidenza la richiesta di convocazione.
3. Nel caso in cui il Presidente non provvede alla convocazione essa é disposta da uno dei
Vicepresidenti secondo l’ordine di anzianità anagrafica.

Art. 16
(Durata in carica del Consiglio Regionale, prorogatio e annullamento giurisdizionale delle
elezioni )

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni, salvo diversa disposizione stabilita con legge dello Stato.
2. Fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale sono prorogati i poteri del precedente Consiglio, salvo i casi di scioglimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 126, comma 1 della Costituzione.
3. In caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, il Presidente della Giunta indice le elezioni entro tre mesi dalla sentenza definitiva di annullamento.
4. Fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale, il Consiglio ed il Presidente della Giunta, le cui elezioni sono state annullate, restano in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 17
(Autonomia funzionale, contabile e organizzativa)

1. Il Consiglio regionale nell’esercizio delle sue funzioni e nell’espletamento delle sue attività gode di autonomia organizzativa, funzionale e, nell’ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, di autonomia contabile secondo le modalità fissate dal regolamento interno.

Art. 18
(Il Regolamento del Consiglio Regionale)

1. Il Consiglio regionale adotta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti il proprio
regolamento che ne disciplina l’organizzazione interna ed il funzionamento. Il regolamento
disciplina, altresì, le modalità delle votazioni.
2. Le modifiche al regolamento sono adottate con la maggioranza di cui al primo comma.
3. Nel regolamento del Consiglio è disciplinata la Giunta per il regolamento, che elabora le proposte relative al regolamento, esprime pareri sulle questioni interpretative dello stesso e dirime i conflitti di competenza tra le varie commissioni.

Art. 19
(La Giunta delle elezioni)

1. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti, assicurando la presenza della minoranza, la Giunta delle elezioni che riferisce al Consiglio medesimo sui casi di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità.

Art. 20
(Le sedute del Consiglio Regionale )

1. Le sedute consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
2. Le sedute del Consiglio sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza dei suoi
componenti.

Art. 21
(I gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari composti a norma del regolamento interno.
2. L’Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l’espletamento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 22
(Lo status di consigliere regionale)

1. I consiglieri regionali rappresentano la Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse o per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
2. L’Ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i gruppi consiliari.
3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio, possono proporre emendamenti ai provvedimenti all’esame del Consiglio e presentare
interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Ciascun consigliere ha diritto di ottenere, senza indugio, dagli uffici della Regione e dagli enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato.
L’esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento interno.
5. La legge regionale stabilisce l’entità, i titoli delle indennità ed ogni altro trattamento dei consiglieri regionali in relazione alle funzioni ed alle attività espletate.

Art. 23
(Statuto delle opposizioni)

1. Il regolamento del Consiglio disciplina le prerogative delle opposizioni, del portavoce delle opposizioni e le procedure informative e di controllo.

Art. 24
(Le commissioni permanenti e speciali)

1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti, la cui competenza è distinta per settori organici di materia e di norma con riferimento ai singoli assessorati, composte in modo da rispettare la proporzionalità tra i gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Tra le commissioni consiliari, la commissione bilancio e programmazione è presieduta da un consigliere dell’opposizione.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal
regolamento.
3. Possono anche essere costituite commissioni speciali.
4. L’Ufficio di presidenza coordina il lavoro delle commissioni e assicura i mezzi necessari per l’adempimento delle loro funzioni.
5. Le commissioni esercitano il controllo sulla amministrazione regionale.
6. Il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e ciascun consigliere hanno diritto di
partecipare ai lavori delle commissioni, con diritto di parola e proposta, senza diritto di voto.
7. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione alla stessa, dei titolari degli uffici dell’amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Hanno, inoltre, facoltà di chiedere l’esibizione di atti e documenti.
8. Nell’esercizio delle loro funzioni, le commissioni si avvalgono della collaborazione degli uffici competenti e, se lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti, d’intesa con l’Ufficio di presidenza.

Art. 25
(Competenze delle commissioni permanenti)

1. Le commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge e svolgono ogni attività
preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio.
2. Le commissioni, nell’ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla Giunta regionale e dagli organi amministrativi degli enti ed aziende dipendenti o controllate notizie, informazioni, dati, atti, documenti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull’attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull’amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull’esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti, aziende e società dipendenti o controllate ndalla Regione.
3. Le commissioni deliberano secondo le norme stabilite dal regolamento interno.
4. Le commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all’attività del Consiglio ed, a tal fine, procedono alla consultazione delle autonomie locali, dei sindacati, dei lavoratori dipendenti ed autonomi, delle imprese, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.

Art. 26
(Commissioni d’inchiesta)

1. Il Consiglio regionale delibera, a maggioranza assoluta, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, la istituzione di commissioni d’inchiesta su specifici argomenti.
2. Le commissioni d’inchiesta sono composte in modo da rispettare il criterio di proporzionalità fra i gruppi consiliari e sono presiedute da un consigliere dell’opposizione.
3. E’ fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonché di enti e aziende da essa dipendenti, di fornire alle commissioni d’inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste.

SEZIONE III
Il Presidente della Giunta regionale

Art. 27
(Il Presidente della Giunta)

1. Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) è responsabile dell’attuazione del programma di governo;
c) promulga le leggi ed emana i regolamenti di cui all’articolo 42;
d) indice i referendum previsti dallo statuto;
e) indice le elezioni regionali;
f) è responsabile delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
g) nomina e revoca i componenti della Giunta e tra essi un Vicepresidente; la nomina è effettuata entro il giorno antecedente alla convocazione della prima seduta del Consiglio;
h) convoca, fissandone l’ordine del giorno, la Giunta; la presiede, ne coordina l’attività;
i) provvede alle nomine ed alle designazioni che la legge attribuisce alla Regione, dopo averne informato la Giunta e sentito, ove previsto dalla legge regionale, il parere delle commissioni consiliari competenti;
j) adempie alle funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi regionali.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento, senza necessità di delega.

Art. 28
(Elezione del Presidente della Giunta)

1. Il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.
2. Dalla data di elezione del Presidente cessano la Giunta regionale ed il Presidente uscente, salvo i casi di rimozione, ai sensi dell’articolo 126, comma 1 della Costituzione.
3. Il Presidente, dalla data di elezione e fino alla nomina dei componenti della Giunta, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta.

SEZIONE IV
La Giunta Regionale

Art. 29
( Giunta regionale ed attribuzioni )

1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione.
2. La Giunta regionale:
a) attua il programma di governo;
b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
c) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo ed ogni altro atto di programmazione finanziaria da sottoporre al Consiglio;
d) predispone ed approva i programmi ed i piani della Regione con l’esclusione di quelli che la legge regionale riserva alla competenza del Consiglio e ne cura l’attuazione;
e) svolge l’attività di alta amministrazione della Regione;
f) esercita la potestà regolamentare ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 42;
g) delibera sui ricorsi in via principale, anche su proposta del Consiglio regionale delle autonomie locali e sulle rinunce agli stessi, sui ricorsi per conflitto di attribuzione, nonché sulla costituzione della Regione nei giudizi sollevati in via incidentale;
h) sovrintende alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale;
i) adotta il regolamento per l’esercizio della propria attività;
j) adotta, salva diversa determinazione della legge regionale, ogni altro provvedimento per il quale la legge o altri atti di carattere normativo stabiliscono la generica attribuzione alla Regione;
k) esercita le altre attribuzioni demandatele dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi.
2. La Giunta ha il potere di iniziativa legislativa e degli atti di competenza del Consiglio.
3. La Giunta regionale, in caso di eccezionale urgenza, e tale da non consentire la immediata
convocazione del Consiglio può deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del
Consiglio regionale al quale li trasmette per ratifica nella prima successiva adunanza.

Art. 30
(Composizione della Giunta)

1. La Giunta è composta dal Presidente che ne mantiene l’unità di indirizzo e da non meno di 6 e da non più di 8 assessori tra cui il Vicepresidente.
2. Gli assessori possono essere nominati, in un numero non superiore a due, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
3. La carica di assessore è compatibile con quella di consigliere regionale. La legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, disciplina le altre cause di incompatibilità.
4. La legge regionale stabilisce, altresì, le indennità degli assessori regionali.

Art. 31
(Funzionamento della Giunta)

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti a
maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
4. Il Consiglio può esprimere la censura nei confronti di un assessore secondo le modalità stabilite
dal regolamento interno.

Art. 32
(Mozione di sfiducia – questione di sfiducia)

1. Il voto contrario del Consiglio, su una proposta della Giunta, non ne comporta le dimissioni.
2. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
3. Il Presidente della Giunta, previa delibera della Giunta, può porre al Consiglio la questione di fiducia esclusivamente su provvedimenti o atti di attuazione del programma di governo. La questione di fiducia si intende respinta se la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale esprime voto contrario sul provvedimento.
4. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono al voto contrario del Consiglio sulla questione di fiducia se il Presidente ritiene che tale voto renda impossibile l’attuazione del programma di governo. I medesimi effetti conseguono, altresì, alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio.
5. Nei casi previsti dal quarto comma si procede alla immediata indizione delle elezioni politiche regionali secondo le modalità stabilite dalla legge regionale. Il Presidente, la Giunta regionale, il Consiglio regionale e l’Ufficio di presidenza restano in carica, per l’ordinaria amministrazione, fino all’elezione del Presidente della Giunta e fino al giorno della prima riunione del nuovo Consiglio.

SEZIONE V
Sistema elettorale

Art. 33
(Sistema elettorale)

1. Nell’ambito dei principi fondamentali dettati dalla legge statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, stabilisce:
a) il sistema di elezione dei consiglieri e del Presidente della Giunta regionale;
b) le modalità di proclamazione degli eletti;
c) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri, nonché i casi di incompatibilità del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti, anche esterni, della Giunta;
2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

TITOLO III
Il Procedimento legislativo

Art. 34
(Potestà legislativa)

1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa spettante alla Regione, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Art. 35
(Iniziativa legislativa)

1. L’iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di un progetto di legge redatto in
articoli e accompagnato da una relazione, spetta:
a) a ciascun consigliere regionale;
b) alla Giunta regionale;
c) al Consiglio regionale delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 52;
d) agli elettori della Regione in numero non inferiore a tremila;
e) ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
f) a ciascun Consiglio provinciale.
2. I progetti di legge di iniziativa della Giunta sono sottoscritti dal Presidente.
3. La presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare è disciplinata dalla legge
regionale.

Art. 36
(Osservazioni e proposte sui progetti di legge)

1. Ogni organizzazione sociale, imprenditoriale o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo.
2. Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla commissione consiliare competente e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio.
3. Su richiesta di almeno due gruppi consiliari o di un quarto dei componenti, la commissione prima di riferire sul progetto procede all’audizione delle organizzazioni sociali o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

Art. 37
(Approvazione)

1. Ogni progetto di legge, previo esame in commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.
2. Il regolamento può prevedere che in determinati casi il Consiglio si limiti alla sola approvazione finale, rimanendo l’approvazione articolo per articolo in capo alla commissione.
3. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso
all’approvazione finale del Consiglio se la Giunta o un ottavo dei consiglieri o un quarto dei componenti la commissione richiedono che il progetto di legge sia sottoposto alle procedure normali di esame e di approvazione.
4. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte del Consiglio regionale è
sempre adottata per i progetti di legge aventi ad oggetto:
a) la modifica dello statuto;
b) la materia elettorale;
c) le deleghe alla Giunta;
d) la ratifica degli accordi della Regione con altri Stati, le intese con enti territoriali interni ad altri Stati, le intese con le altre Regioni;
e) il bilancio preventivo e consuntivo;
f) i referendum;
g) la tutela dei diritti civili e sociali.
5. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dichiarati urgenti.

Art. 38
(Promulgazione)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta nel termine di dieci giorni dalla sua approvazione.
2. Se il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito.
3. Il testo della legge è preceduto dalla formula: “il Consiglio regionale ha approvato… Il
Presidente della Giunta regionale promulga”.
4. Al testo della legge segue la formula “la presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata”.

Art. 39
(Pubblicazione)

1. La legge regionale è pubblicata entro quindici giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stabilisca un termine diverso.

TITOLO IV
Testi unici e regolamenti

Art. 40
(Testi unici)

1. Il Consiglio regionale può, con legge, delegare la Giunta regionale a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni relative a uno o più settori omogenei. La legge indica le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico e ne dispone l’abrogazione dalla data di entrata in vigore del testo unico. La legge fissa il termine, i principi e i criteri direttivi.
2. I testi unici sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale.
3. Nel tempo prefissato per la presentazione al Consiglio del testo unico, i progetti di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e di coordinamento possono essere discussi ed approvati solo sottoforma di proposte di modifica alla legge delega.

Art. 41
(Potestà regolamentare)

1. Alla Regione spetta la potestà regolamentare in ogni materia nella quale, ai sensi dell’articolo 117, comma 6 della Costituzione, è titolare della potestà legislativa esclusiva e concorrente.
2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi previamente stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare attribuita genericamente alla Regione, salvo quanto disposto dal successivo comma 4.
4. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale in caso di delega da parte dello Stato. Esercita, inoltre, salvo delega alla Giunta, la potestà regolamentare di attuazione della normativa comunitaria.
5. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione delle leggi regionali.

Art. 42
(I regolamenti della Giunta)

1. La Giunta esercita la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi delle leggi regionali, dei regolamenti di attuazione e di integrazione delle leggi regionali e dei regolamenti delegati.
2. Essa esercita, altresì, la potestà regolamentare d’organizzazione, nei limiti di quanto previsto dalla legge regionale.
3. La Giunta regionale adotta i regolamenti delegati nelle materie di cui all’articolo 41, che non siano riservate dalla Costituzione e dallo Statuto alla competenza della legge.
4. In tal caso, la legge regionale determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l’abrogazione delle norme vigenti con effetto dalla entrata in vigore delle norme regolamentari.
5. La delega, salvo che sia diversamente stabilito con la legge dello Stato di cui all’articolo 117, comma 5 della Costituzione non può avere ad oggetto l’attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea.
6. I regolamenti, anche delegati, sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio delle commissioni consiliari competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’atto, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente. Il termine di 30 giorni può essere interrotto una sola volta con una richiesta di chiarimenti alla Giunta da effettuarsi entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento dell’atto; la Giunta dovrà pronunciarsi sulla richiesta entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della stessa. Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti richiesti, il parere si intende reso favorevolmente.

TITOLO V
Amministrazione Regionale

Art. 43
(Principi di organizzazione)

1. L’organizzazione regionale è disciplinata dalle leggi e dai regolamenti della Regione.
2. L’organizzazione degli uffici è improntata ai principi di efficienza, economicità, snellezza ed elasticità.
3. La legge regionale conferisce agli enti locali, territoriali e funzionali, le funzioni che possono essere svolte dagli stessi secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
4. La Regione favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per l’espletamento delle attività di interesse generale che possono essere efficacemente svolte dagli stessi.
5. Con legge regionale possono essere costituiti organismi dotati di personalità giuridica per lo svolgimento di compiti a carattere tecnico-specialistico, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.

Art. 44
(Principi dell’attività amministrativa)

1. L’attività amministrativa della Regione persegue gli obiettivi stabiliti dalla legislazione statale e regionale.
2. L’attività degli uffici regionali è improntata ai principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, efficacia, efficienza, economicità e pubblicità e si conforma ai principi dell’ordinamento comunitario.
3. L’amministrazione regionale agisce attraverso gli strumenti del diritto pubblico e del diritto privato.
4. Le disposizioni regionali assicurano che lo svolgimento dell’attività amministrativa avvenga nel rispetto del principio del giusto procedimento a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini e favorendo la più ampia partecipazione.
5. Il diritto di accesso dei cittadini agli atti amministrativi può essere limitato soltanto con atto motivato e nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 45
(Separazione tra politica e amministrazione)

1. La Regione esercita le proprie funzioni amministrative in base al principio della separazione tra politica e amministrazione.
2. Agli organi politici della Regione, quali individuati ai sensi dell’articolo 10 del presente statuto, spettano le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo sull’attività degli uffici regionali e degli enti dipendenti dalla Regione. Ai dirigenti degli uffici regionali è attribuito l’esercizio dei compiti di amministrazione puntuale e di gestione economico-finanziaria.

Art. 46
(Difensore civico)

1. Ogni persona ed ente ha diritto alla buona amministrazione ed, altresì, di appellarsi al difensore civico, che ne è il garante.
2. La Regione istituisce il difensore civico regionale e promuove lo sviluppo della difesa civica sul territorio come funzione di garanzia, mediazione e proposta, secondo i parametri internazionali emergenti dai documenti delle Nazioni unite e del Consiglio d’Europa, anche ai fini di una deflazione delle controversie nei confronti della pubblica amministrazione
3. Il difensore civico è organo ausiliario, monocratico ed indipendente ed è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri.
4. Il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti, individuati dalla legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza nell’azione amministrativa.
5. Il difensore civico interviene, su domanda o di propria iniziativa, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, affinché gli organi e le strutture competenti pongano rimedio agli abusi, alle irregolarità ed alle iniquità accertate, rimuovendone le cause.
6. Il difensore civico integra e coordina la propria attività con quella delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito nazionale ed internazionale.
7. La legge disciplina, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, i requisiti e le procedure per la nomina e la revoca, lo status e le modalità di intervento del difensore civico e determina i principi per l’organizzazione della funzione di difesa civica e per l’attribuzione delle risorse necessarie al suo esercizio, al fine di assicurare l’indipendenza, l’efficacia, la prossimità all’utenza ed il coordinamento funzionale sul territorio.

TITOLO VI
Contabilità e finanza della Regione

Art. 47
(Principi)

1. La Regione dispone di risorse proprie ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce e applica tributi propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali.
2. I tributi regionali sono imposti con legge regionale che definisce anche le modalità di
accertamento e riscossione.
3. La Regione partecipa al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali delle leggi statali.
4. Le somme derivanti dal fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, concorrono a
determinare il complesso delle entrate regionali.
5. Con legge regionale sono emanate le norme relative alla contabilità generale, all’amministrazione del demanio e del patrimonio della Regione.

Art. 48
(Ordinamento contabile)

1. L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati dalla legge regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
3. L’esercizio provvisorio può essere concesso soltanto con legge e per periodi non superiori a quattro mesi.
4. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 49
(Rendiconto consuntivo)

1. Il rendiconto consuntivo è presentato al Consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo
all’esercizio finanziario cui si riferisce. Con il rendiconto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti di attuazione, con indicazione dei costi e dei risultati finanziari e di gestione.
2. Il Consiglio, con legge regionale, approva il rendiconto consuntivo entro il trenta giugno
dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.

TITOLO VII
Rapporti della Regione con gli Enti locali, territoriali e funzionali

Art. 50
(Principi)

1. La Regione, nello svolgimento dei suoi compiti di governo della comunità regionale, adotta il metodo della concertazione con gli enti locali territoriali e con le autonomie funzionali.
2. La Regione, nelle materie di propria competenza legislativa, attribuisce di norma la titolarità delle relative funzioni amministrative agli enti locali, conferendo ad essi le risorse sufficienti.
3. Al fine di valorizzare appieno, nella titolarità e nell’esercizio di dette funzioni, il livello di governo comunale, ai sensi dell’articolo 118, comma 1 della Costituzione, la Regione promuove e favorisce la costituzione di forme associative tra Comuni, predisponendo a tal fine adeguati finanziamenti. Quando i Comuni non presentano una dimensione adeguata, in attesa della costituzione di forme associative, le funzioni amministrative possono essere conferite alle Province.
4. La Regione valorizza il ruolo delle Università degli studi, delle Camere di commercio, delle Fondazioni bancarie e di ogni altro organismo o formazione sociale costituita per autonoma iniziativa dei cittadini e finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale.
5. Le leggi regionali assicurano la partecipazione alle procedure di programmazione da parte degli enti locali, delle autonomie funzionali e delle formazioni sociali.

Art. 51
(Consiglio regionale delle autonomie locali)

1. E’ costituito, ai sensi dell’articolo 123, comma 4 della Costituzione, il Consiglio regionale delle autonomie locali, quale organo rappresentativo delle istituzioni locali.
2. Il Consiglio costituisce, nelle forme determinate dallo statuto e dalle leggi, la sede principale di consultazione e collaborazione degli enti locali alle funzioni legislative, amministrative, di programmazione ed alle politiche di bilancio della Regione.
3. La legge regionale determina la composizione, le modalità di elezione e le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale necessarie al funzionamento del Consiglio regionale delle autonomie locali.

Art. 52
(Attribuzioni del Consiglio regionale delle autonomie locali)

1. Il Consiglio regionale delle autonomie locali, quale organo di consultazione permanente fra la Regione e gli enti locali, può essere consultato dagli organi di governo della Regione su tutte le questioni nelle quali l’attività regionale può incidere sugli interessi delle comunità locali e dei relativi territori.
2. Il Consiglio regionale delle autonomie locali presenta al Consiglio regionale proposte di legge su ogni materia di competenza degli enti locali.
3. Il Consiglio regionale delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di revisione dello statuto, sulle proposte di legge di conferimento di funzioni e risorse agli enti locali, sulle leggi di bilancio.
4. Il Consiglio regionale delle autonomie locali può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall’articolo 127, comma 2 della Costituzione.
5. Nel caso di parere contrario sui progetti di legge sottoposti alla valutazione del Consiglio regionale delle autonomie locali, il Consiglio regionale, fatta eccezione per le proposte di legge di revisione statutaria, può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza semplice, salvo la previsione con legge di una diversa maggioranza.
6. Il Consiglio regionale, con regolamento interno, stabilisce le modalità e i termini per la
trasmissione degli atti e per l’acquisizione del parere del Consiglio regionale delle autonomie locali.

TITOLO VIII
Attività economiche regionali e soggetti privati

Art. 53
(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l’intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata
dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico ed orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la
Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali.
5. A tal fine il Consiglio regionale:
a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale, ove previsto da espresse disposizioni di legge;
b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.
9. Con il bilancio regionale sono disposti gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali sono approvati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.
10. I rendiconti degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione sono approvati unitamente al
rendiconto generale della Regione.

Art. 54
(Consiglio regionale dell’economia e del lavoro)

1. E’ istituito, presso il Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro quale organo di consulenza, consultazione, studio e ricerca.
2. La legge regionale ne disciplina funzioni e composizione, assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo funzionamento.

TITOLO IX
Partecipazione popolare e referendum

Art. 55
(Partecipazione popolare)

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione democratica, la Regione promuove la partecipazione degli individui, delle formazioni sociali e delle imprese all’attività politica, legislativa e amministrativa delle istituzioni regionali.
2. La Regione si impegna ad assolvere il dovere di informazione, oltre che con le pubblicazioni prescritte dal presente statuto e dalle leggi, mediante l’impiego di adeguati strumenti di comunicazione, inclusi quelli telematici.
3. La Regione garantisce a tutti i cittadini la piena disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali. La legge regionale definisce le procedure di accesso ai documenti amministrativi e disciplina la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 56
(Modalità di partecipazione)

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi regionali per chiederne l’intervento o per sollecitare l’adozione di provvedimenti di interesse generale.
2. I Consigli comunali, provinciali, i Consigli delle Comunità montane ed il Consiglio regionale delle autonomie locali possono sottoporre alla Regione questioni di loro interesse, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento.

Art. 57
(Referendum abrogativo)

1. Il Presidente della Giunta indice il referendum abrogativo per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo, quando lo richiedono almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto, o due consigli provinciali, o quindici consigli comunali, o le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, o le organizzazioni di imprese, o le associazioni di categoria, con richiesta sottoscritta da almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
3. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Non è ammesso referendum per l’abrogazione:
a) dello statuto;
b) di leggi in materia tributaria, di bilancio e di quelle che attengono al rapporto tra gli organi costituzionali della Regione o allo status dei consiglieri;
c) delle leggi di ratifica, attuazione e esecuzione degli accordi ed intese internazionali della Regione e delle normative comunitarie;
d) dei regolamenti di competenza del Consiglio.

Art. 58
(Referendum consultivo)

1. E’ indetto referendum consultivo, su deliberazione del Consiglio regionale, su questioni di interesse regionale riguardanti l’intero corpo elettorale o su provvedimenti che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.
2. Il referendum consultivo deve essere indetto ogniqualvolta ne facciano richiesta almeno un
quinto degli iscritti nelle liste dei Comuni della Regione, i Consigli provinciali, ovvero uno o più Comuni che rappresentano almeno il venti per cento degli elettori.
3. Il Consiglio regionale è tenuto a deliberare, con le modalità fissate dal regolamento interno, sulle materie oggetto del referendum consultivo nella ipotesi in cui abbia avuto esito positivo.

Art. 59
(Modalità di attuazione)

1. La legge regionale detta l’ulteriore disciplina dei referendum.
2. Sull’ammissibilità dei referendum decide la commissione per le garanzie statutarie.

TITOLO X
Garanzie statutarie

Art. 60
(Revisione dello Statuto)

1. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. Lo statuto è sottoposto a referendum qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne fa richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
3. L’abrogazione totale dello statuto non è ammessa, se non previa deliberazione di un nuovo
statuto.

Art. 61
(Commissione per le garanzie statutarie)

1. La commissione per le garanzie statutarie, quale organo di consulenza e garanzia della Regione, vigila e controlla sull'attuazione e sul rispetto dello statuto nell'ambito dell'attività regionale.
2. La commissione interpreta lo statuto nei conflitti tra il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta ed il Consiglio regionale delle autonomie locali.
3. La commissione si pronuncia sulla conformità delle leggi e dei regolamenti regionali allo statuto, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale. Se la commissione dichiara la non conformità allo statuto dell'atto sottoposto al controllo, l'atto medesimo è rinviato all'organo competente, che deve approvarlo nuovamente.

Art.62
(Composizione e organizzazione)

1. La commissione per le garanzie statutarie è composta di tre membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
2. La commissione ha autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Approva, a
maggioranza assoluta dei propri membri e nel rispetto dello statuto e della legge regionale, un regolamento interno ed elegge al proprio interno un Presidente.
3. La legge regionale rende effettiva l'autonomia e l'indipendenza della commissione e ne disciplina il funzionamento, l'organizzazione, la composizione, le modalità di elezione dei suoi componenti, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
4. La legge regionale individua, altresì, i soggetti legittimati ad adire la commissione e ne disciplina le forme.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 63
1. La Regione può chiedere, ai sensi dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione, l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
2. Con legge è disciplinato il referendum sulla legge regionale di revisione dello statuto, ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione.
3. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore dello statuto, il Consiglio provvede ad adeguare il proprio regolamento interno.
4. Gli organi della Regione, costituiti alla data di promulgazione del presente statuto ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, restano in carica e rimane invariata la composizione numerica degli stessi, sino all’insediamento degli organi dell’VIII^ legislatura regionale. Restano parimenti in carica le commissioni, costituite alla data di approvazione del presente statuto e rimane invariata la composizione numerica delle stesse.
5. Il presente statuto è pubblicato ai fini notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, dopo la pubblicazione del suo testo integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


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