CONTRATTO PUBBLICO IMPIEGO
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Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009, n. 63
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Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto convenzionale tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori gestiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (validità 1 gennaio 2001-31 dicembre 2005). (G.U. n. 137 del 16 giugno 2009 )
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile ed, in particolare, gli articoli 6 e 12 concernenti l'esercizio di tale attività tramite rapporti convenzionali; Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8; Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visti i decreti del Ministro della sanità 22 giugno 1987, n. 576, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988; 31 dicembre 1992, n. 582, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994; 29 maggio 1998, n. 227, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 1998; 23 luglio 2002, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2002, con i quali é stata adottata, per i trienni 1986-1988, 1989-1991, 1995-1997 e 1998-2000, la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici, specialisti e generici, operanti presso gli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante; Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai medici ambulatoriali,é necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti normativi ed economici dell'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali operanti nelle strutture del Servizio sanitario nazionale; Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi), stipulato in data 23 marzo 2005 ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni; Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2002, n. 206, tuttora applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005; Considerato che in data 11 dicembre 2006é stata raggiunta l'intesa con il Sindacato nazionale medici servizio assistenza sanitaria naviganti (SNAMESASN), con il Sindacato unico medici ambulatoriali italiani (SUMAI) e con lo SNUBCI Federbiologi, sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il quinquennio 2001-2005 in conformità alla predetta intesa; Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina dei rapporti convenzionali relativi agli anni 2006-2007-2008-2009 comporta un presumibile maggior onere, a regime, di € 5.685.813,32; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze in data 4 ottobre 2007, prot. n. 127796; Visto l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per il quale gli uffici competenti per il Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanità sono tenuti ad effettuare le visite mediche iniziali e periodiche per l'accertamento della idoneità psicofisica al volo agli aspiranti al conseguimento ed ai titolari di licenze ed attestati aeronautici; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, il quale ha espresso parere favorevole con osservazioni nell'adunanza del 3 dicembre 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. DAGL/18.3.4/2008/18 in data 29 ottobre 2008; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
adotta il seguente regolamento:
Art. 1. 1.é reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro, della salute e elle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il quinquennio 2001-2005, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, valutati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 in complessive € 3.026.000,00 si farà fronte con gli stanziamenti del cap. 2422 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 3. Il presente decreto é trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana .é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 marzo 2009 Il Ministro : Sacconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 398
Allegato Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 24 Allegato A Vedere Allegato a pag. 25 Allegato B Vedere Allegato da pag. 26 a pag. 27
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