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Cassazione, sez. I civile, sentenza 28.09.2005, n. 18947. La Banca può compensare due conti correnti avvisando immediatamente il cliente
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A cura della Redazione
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Un tema ricorrente nelle recenti pronunce della Corte di Cassazione, è quello della correttezza nei contratti bancari e del rispetto del principio di buona fede contrattuale. Nel caso in esame un correntista fa affidamento sul saldo del conto corrente sul quale trae l’assegno, senza sapere che la banca nel frattempo la Banca si è avvalsa della facoltà di effettuare la compensazione fra i saldi dei due conti intestati al medesimo cliente. La Cassazione, intervenuta sulla questione, ha affermato che nel caso in cui si intrattengano con il medesimo istituto di credito, una pluralità di rapporti di conto corrente, è possibile che la banca, sulla base del disposto di cui all’art. 1853 c.c., effettui, salvo diversa pattuizione, la compensazione dei saldi attivi e passivi. Tuttavia, nell’operare in tal modo, l’istituto di credito, non può prescindere dal rispetto dei principi di buona fede e correttezza in modo da preservare gli interessi del correntista e pertanto, deve comunicare al correntista le proprie intenzioni. Il titolare di conto corrente aveva agito in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, per ottenere il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale a seguito del comportamento del suo istituto bancario che non aveva pagato un assegno da lui emesso, nonostante il conto avesse un saldo attivo, causandogli così sia il protesto che un procedimento penale per il reato di emissione di assegno senza provvista. La banca contestava ogni addebito eccependo di non aver onorato l’assegno in quanto, sulla base delle condizioni di contratto, aveva effettuato la compensazione tra il saldo attivo del conto corrente sul quale quello era stato tratto, con quello passivo, di maggior importo, di un altro conto intestato al medesimo cliente. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 febbraio 1998, accoglieva la domanda del correntista e condannava la banca convenuta al pagamento della somma stabilita a titolo di risarcimento dei danni. In seguito, in sede di appello proposto dalla soccombente, il giudice del gravame decideva in senso opposto riformando la sentenza poiché – si argomentava - l’istituto aveva già legittimamente operato la compensazione sulla base delle condizioni di contratto che consentivano all’istituto di credito di valersi di tale facoltà in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, esistendo solo l’obbligo a carico della banca, di dare comunicazione al titolare del conto. Infine il cliente proponeva ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello. La Suprema Corte esamina in primo luogo la questione dell’ammissibilità della compensazione tra crediti e debiti relativi a conti diversi, anche in considerazione del fatto che uno dei due conti era cointestato alla moglie del ricorrente. La compensazione è ritenuta ammissibile ai sensi dell’art. 1853 c.c., sebbene la Cassazione non intenda, in questa sede, approfondire il dibattito esistente in dottrina, in merito alla possibilità che la norma contenuta nell’articolo citato, possa prescindere dall’esigibilità e operi quindi, anche in mancanza della chiusura dei conti, poiché le parti avevano stabilito una convenzione ai sensi dell’art. 1252 c.c., con la quale avevano disciplinato la compensazione. L’attenzione della Corte si è piuttosto focalizzata sulle modalità di attuazione della compensazione e sulla rilevanza che assume la comunicazione al correntista cui era tenuta la banca. La sentenza in esame si richiama ad una precedente decisione (Cass. civ., I sez., sent. 23 maggio 1986, n.3447) in cui il giudice di legittimità aveva affermato che, affinché operi la compensazione tra più conti correnti bancari ex art. 1853 c.c., è sufficiente la semplice annotazione in conto, essendo del tutto irrilevante il fatto che il correntista possa ignorare, in occasione dell’emissione di un assegno, che il conto su cui è stato tratto è scoperto proprio in virtù dell’avvenuta compensazione. E tutto ciò è dovuto al fatto che, così come il titolare di un unico conto corrente è sempre in grado di conoscere l’ammontare della provvista disponibile, in relazione alle operazioni eseguite o richieste dalla banca, altrettanto deve conoscere il titolare di più conti il quale deve anche sapere in quale misura si è ridotta la provvista di un conto attivo in presenza di un saldo passivo di un altro conto. Pur tuttavia la Cassazione ritiene che questo principio, consolidato in giurisprudenza, debba essere correlato a quello della rilevanza della comunicazione che va interpretato alla luce del canone generale di buona fede, esplicitamente invocato dal ricorrente. A questo proposito si osserva che la scritturazione delle operazioni contabili concernenti uno stesso conto, ovvero quella derivante dalla compensazione tra conti diversi, non sono pienamente omologabili. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, tra i risultati di operazioni di segno opposto registrate nel corso di un rapporto di conto corrente, non si verifica compensazione, trattandosi di un unico rapporto soggetto, nel suo svolgimento, a modificazioni quantitative, per cui il saldo che da esse consegue è il risultato contabile dei movimenti del conto operati dal correntista nell’ambito della sua disponibilità. E’ risaputo che gli addebiti e gli accreditamenti sul conto comportano operazioni di conguaglio che non si possono considerare frutto di compensazione, ma costituiscono un semplice effetto contabile dell’esercizio del diritto del cliente di variare la disponibilità del conto mediante versamenti e prelievi, in forza dei quali, comunque il correntista è tenuto a sapere, ed ha la possibilità di sapere, all’atto dell’emissione degli assegni, il saldo disponibile. Altra cosa è, invece, la compensazione prevista dall’art. 1853 c.c., la quale può essere oggetto, come nel caso in esame, di una clausola contrattuale. Infatti questa diversa ipotesi di compensazione concerne la fattispecie dei saldi attivi e passivi di più rapporti o più conti esistenti tra l’istituto di credito e il medesimo cliente, che le parti hanno ritenuto di mantenere distinti sia formalmente che contabilmente. In questi casi, sebbene sia ammissibile la compensazione tra i saldi dei diversi conti, anche mentre i rapporti sono ancora in corso, non è da ritenersi irrilevante la comunicazione dell’esercizio di tale facoltà da parte della banca. Anzi si ritiene pacifico (4) che la banca non possa manifestare la volontà di avvalersi della compensazione legale a mezzo della semplice annotazione nel conto, ma che debba, invece, comunicare tale volontà al cliente Si tratta a questo punto di coniugare due opposte esigenze, ovvero da un lato, quella del correntista in buona fede che fa affidamento sul saldo del conto su cui trae l’assegno, senza sapere che la banca si è avvalsa della facoltà di compensazione; dall’altra, quella dell’istituto di credito che vuole soddisfare in immediato il bisogno di liquidità e che vuole salvaguardare la garanzia su cui ha fatto affidamento in merito alla clausola pattuita. Questi opposti interessi – conclude la Cassazione – possono essere utilmente bilanciati tramite l’applicazione del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), principio che opera come un criterio di reciprocità e che, anche alla luce dei valori apportati dalla Carta Costituzionale, costituisce specificazione degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale” tutelati dall’art. 2 Cost. La buona fede costituisce uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni formando oggetto di un vero e proprio dovere giuridico che risulta violato sia qualora una delle parti abbia agito con il proposito doloso di recare pregiudizio all’altra, sia qualora il comportamento tenuto non sia stato improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale. Il richiamo alla buona fede nei contratti La clausola generale di buona fede in senso oggettivo o correttezza, quale fonte di integrazione del contratto, che deve presiedere alla sua formazione e alla sua esecuzione e quale regola di comportamento alla quale devono attenersi i contraenti, è espressione di una morale sociale che impone il compimento di atti idonei a realizzare concretamente gli interessi delle parti, oltre le specifiche previsioni contrattuali. Molteplici sono i richiami nel codice civile, specialmente nella disciplina del contratto: le parti devono comportarsi secondo buona fede già nelle trattative (art. 1337 c.c.), nonché in pendenza della condizione (art. 1358 c.c.); la buona fede è poi richiamata come criterio di interpretazione del contratto (art. 1366 c.c.); il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 c.c.). Recentemente la Suprema Corte ha sostenuto che il principio di buona fede opera sia “sul piano del comportamento del debitore e del creditore nell’ambito del singolo rapporto obbligatorio” (art. 1175 c.c.) sia “sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all’esecuzione di un contratto” (art. 1375 c.c.), concretizzandosi “nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione attiva o passiva negozialmente attribuita”. La giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che, in tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggi come un impegno od obbligo di solidarietà, il quale impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte. Un’autorevole dottrina ha individuato due canoni di condotta in cui si specifica la buona fede quale principio di solidarietà contrattuale: il primo impone la lealtà di comportamento (specialmente nella formazione ed interpretazione del contratto), il secondo l’obbligo di salvaguardia nell’esecuzione del contratto. In tal senso la clausola di buona fede risponde all’effettiva esigenza di controllare il comportamento delle parti nel momento della concreta esecuzione del rapporto, interponendosi tra l’adempimento degli obblighi fissati in contratto e il conseguimento del risultato economico che con il contratto si vuole raggiungere. Venendo ora alla tipizzazione dei comportamenti in cui si esplica la buona fede, è noto come tale canone si concretizzi in condotte diverse a seconda delle circostanze del caso; tuttavia la dottrina ha indicato una tipizzazione di massima dei comportamenti di buona fede distinguendo il canone di lealtà dall’obbligo di salvaguardia. In relazione al primo, la buona fede si concretizza essenzialmente in alcuni comportamenti negativi, quali: il non suscitare intenzionalmente falsi affidamenti; il non speculare su falsi affidamenti; il non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nell’altra parte. Con riguardo, invece, all’obbligo di salvaguardia, le condotte tipiche possono comprendere: a) l’esecuzione di prestazioni non previste; b) modifiche del proprio comportamento; c) tolleranza delle modifiche della prestazione della controparte; d) avvisi; e) esercizio di poteri discrezionali. Il principio della compensazione è del resto previsto dal codice civile ed anche dalle norme bancarie uniformi che prevedono: a) che quando tra la banca ed il correntista esistano più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti (art. 1278 c.c.), i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente (art. 1241 c.c.), salvo patto contrario (art. 1246 c.c.); b) che la banca risponde secondo le regole del mandato (artt. 1703 e ss., c.c.) per l’esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente; e se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente (art. 1717 c.c.); c) che, se non risulta una diversa volontà delle parti, l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola “salvo incasso”, per cui se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Cfr. sull’argomento: BARBIERA L. – GENTILE G., Diritto della banca e dei contratti bancari, Padova, 2003. BONILINI G., Il conto corrente ordinario, in Istituzioni di diritto privato a cura di Mario Bessone, Torino, 2004. MAZZAMUTO S., I contratti bancari e di conto corrente, in Trattato di diritto privato, cit.. In senso sostanzialmente analogo al precedente richiamato, si vedano: Cass., n. 4735/1998 e n. 6943/2004, Cass., n. 16261/2002, Cass., n. 9494/2002. E ciò perché il correntista, in presenza della convenzione di assegno, legittimamente fa affidamento sulle disponibilità esistenti sul conto che non possono, proprio per questo, essere diminuite con atto unilaterale della banca, peraltro non prevedibile. La comunicazione dell’avvenuto addebito in conto ha natura ricettizia pertanto dal momento in cui la stessa è conosciuta dal cliente, si realizzano gli effetti della compensazione legale sebbene questi retroagiscano al momento della coesistenza dei crediti e debiti compensati. Per la dottrina di riferimento più recente cfr.: BIANCA C.M., Il contratto, in Diritto civile, III parte, Milano, 1998. BRECCIA U., Le obbligazioni,in Trattato di diritto privato diretto da G. Iudica e P. Zatti, Milno, 1991. D’ANGELO A., La buona fede, in Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone, XIII, tomo IV, Torino, 2004. DI MAJO A., Il contenuto del contratto, in AA.VV., Istituzioni di diritto privato a cura di Mario Bessone, Torino, 2004. BIANCA C.M., La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale,in Riv. dir. civ., 1983, I. BIANCA C.M., Il contratto,op. cit.. Cass. civ., II sez., sent. 18 ottobre 2004, n. 20399, annotata da M. SELVINI in : I Contratti, 2005, n. 5.
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