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TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

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Strasburgo il 20 aprile 1959
Accordo Intrenazionale sulla soppressione dei visti per i rifugiati
 

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati
Conchiuso a Strasburgo il 20 aprile 1959
Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 19662
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 1966
Entrato in vigore per la Svizzera il 21 gennaio 1967
(Stato 10 giugno 2008)
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,animati dal desiderio di agevolare i viaggi dei rifugiati sul loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. I rifugiati residenti regolarmente sul territorio di una delle Parti Contraenti saranno dispensati, secondo il presente Accordo sotto condizione di reciprocità, dalle formalità dei visti per entrare sul territorio delle altre Parti Contraenti e uscirne da tutte le frontiere, in quanto:
a. siano titolari di un titolo di viaggio valido, rilasciato dalle autorità della Parte Contraente di loro residenza regolare, conformemente alle disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo Statuto dei Rifugiati o dell’Accordo del 15 ottobre 19464 concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati;
b. il loro soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi.
2. Il visto può essere richiesto per qualsiasi soggiorno di durata superiore a tre mesi o per qualsiasi entrata nel territorio di un’altra Parte per esercitarvi una attività lucrativa.
Art. 2
Il termine «territorio» di una Parte Contraente avrà, per quanto concerne il presente Accordo, il significato che questa Parte gli attribuirà in una dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 3
Nella misura in cui sia ritenuto necessario da una o più Parti Contraenti, il passaggio della frontiera avverrà soltanto in posti autorizzati.
Art. 4
1. Le disposizioni del presente Accordo non toccano le prescrizioni legali e regolamentari
circa il soggiorno degli stranieri sul territorio di ciascuna delle Parti Contraenti.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiornosul suo territorio alle persone che essa considera indesiderabili.
Art. 5
I rifugiati, che si sono recati sul territorio di una Parte Contraente beneficiano delle disposizioni del presente Accordo, saranno riammessi in qualsiasi momento sul territorio della Parte Contraente, le cui autorità hanno rilasciato loro un titolo di viaggio, su semplice domanda della prima Parte Contraente, salvo che questa abbia autorizzato gli interessati a domiciliarsi sul suo territorio.
Art. 6
Le disposizioni del presente Accordo non toccano le disposizioni delle legislazioni nazionali, dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali, che sono o entreranno in vigore, secondo le quali misure più favorevoli sarebbero applicate ai rifugiati residenti regolarmente sul territorio di una delle Parti Contraenti per quanto concerne il passaggio della frontiera.
Art. 7
1. Ciascuna Parte Contraente si riserva la facoltà, per motivi attinenti all’ordine pubblico, alla sicurezza o alla salute pubblica, di non applicare immediatamente il presente Accordo o di sospenderne temporaneamente l’applicazione rispetto alle altre Parti o a talune di esse, salvo per quanto concerne le disposizioni dell’articolo 5. Questa misura sarà immediatamente notificata al Segretario Generale dei Consiglio d’Europa. Lo stesso vale per l’abrogazione della misura.
2. Ciascuna Parte Contraente, che si prevarrà di una delle facoltà previste nel capoverso precedente, potrà pretendere l’applicazione del presente Accordo da un’altra Parte soltanto nella misura in cui essa stessa lo applicherà verso questa Parte.
Art. 8
Il presente Accordo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa, che possono divenirne Parte mediante:
a. la firma senza riserva di ratificazione;
b. la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.
Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 9
1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale tre Membri dei Consiglio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, avranno firmato l’Accordo senza riserva di ratificazione o l’avranno ratificato.
2. Per ciascun Membro che ulteriormente firmerà l’Accordo senza riserva di ratificazione o lo ratificherà, l’Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione.
Art. 10
Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può, con voto unanime, invitare ogni Stato non membro del Consiglio, che è Parte della Convenzione del 28 luglio 19515 sullo Statuto dei Rifugiati o dell’Accordo del 15 ottobre 19466 concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati, ad aderire al presente Accordo. L’adesione esplicherà effetto un mese dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 11
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ratificherà ai Membri del Consiglio e agli Stati aderenti:
a. tutte le firme con le eventuali riserve di ratificazione, il deposito di ogni strumento di ratificazione e la data dell’entrata in vigore del presente Accordo;
b. il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in applicazione dell’articolo 10;
c. ogni ratificazione o dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni degli articoli 2, 7, 12 e la data alla quale essa esplicherà effetto.
Art. 12
Ciascuna Parte Contraente potrà mettere fine, per quanto la concerne, all’applicazione del presente Accordo, mediante un preavviso di tre mesi, dato con notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 20 aprile 1959, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato all’archivio del Consiglio d’Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio trasmetterà copia certificata conforme ai Governi firmatari.
(Seguono le firme)
Abolizione del visto
Campo d'applicazione il 10 giugno 20087
Stati partecipanti Ratifica Adesione (A)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Belgio 20 aprile 1959 F 3 settembre 1960
Ceca, Repubblica 9 marzo 1999 F 10 aprile 1999
Danimarca* 30 novembre 1960 F 1° gennaio 1961
Finlandia* 4 luglio 1990 5 agosto 1990
Germania 6 novembre 1961 7 dicembre 1961
Irlanda 29 ottobre 1969 F 30 novembre 1969
Islanda 8 settembre 1966 9 ottobre 1966
Italia 1° giugno 1965 2 luglio 1965
Liechtenstein* 28 ottobre 1969 A 29 novembre 1969
Lussemburgo 24 aprile 1961 25 maggio 1961
Malta* 17 gennaio 1989 F 18 febbraio 1989
Norvegia* 25 novembre 1960 F 1° gennaio 1961
Paesi Bassia 3 agosto 1960 3 settembre 1960
Polonia* 20 aprile 2005 21 maggio 2005
Portogallo* 12 ottobre 1981 13 novembre 1981
Azzorre e Madera 1° dicembre 1981 13 novembre 1981
Romania 24 aprile 2001 25 maggio 2001
Slovacchia* 27 gennaio 2005 28 febbraio 2005
Spagna 30 giugno 1982 1° agosto 1982
Svezia* 30 novembre 1960 F 1° gennaio 1961
Svizzera* 20 dicembre 1966 21 gennaio 1967
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet del Consiglio d’Europa:
http://conventions.coe.int od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
a Al Regno in Europa.
Riserve e dichiarazioni
Svizzera
Il domicilio, giusta l’articolo 5 dell’Accordo europeo sulla soppressione dei visti per i rifugiati, è valutato tenendo conto del luogo ove è il centro degli interessi personali del rifugiato. Conseguentemente, la presenza nel territorio d’un’altra Parte Contraente, per soggiorno in istituti d’educazione, di cura, di riposo o analoghi, non è domicilio secondo la predetta accezione.
7 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/trattati).



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