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IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
ha
pronunciato la seguente sentenza
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 23 aprile 1994,
il P. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di
Sulmona, il comune di Roccaraso ed il sindaco pro
tempore, sig. M. L., chiedendo la condanna dei convenuti
al risarcimento dei danni sofferti.
Riferisce in proposito di essersi classificato al primo
posto, con punteggio 74,7, del
concorso per comandante dei vigili urbani bandito dal
comune di Roccaraso in data 10 luglio 1989, e che
l’amministrazione comunale, anziché dichiararlo
vincitore del suddetto concorso, revocava la delibera
con cui era stata bandita la procedura concorsuale.
Espone che sia il Co.r.e.co., nonché il T.a.r. Abruzzo
ed il Consiglio di Stato, avevano disposto
l’annullamento della revoca del
concorso e che solo in data 2 luglio 1991 egli veniva
finalmente immesso in servizio dall’amministrazione.
Lamenta che in seguito alla presa in servizio il sindaco
del comune di Roccaraso aveva assunto nei suoi confronti
vari comportamenti a carattere vessatorio tra cui si
ricorda il duplice parere negativo, poi annullato con
sentenza di questo Tribunale Amministrativo, emesso
dall’amministrazione comunale all’esito del periodo di
prova svolto dal ricorrente in qualità di comandante dei
vigili urbani.
Evidenzia inoltre che il Tribunale di Sulmona, con
sentenza n. 417/1999, condannava il comune di Roccaraso
a risarcire nei confronti del P. la somma di £
234.850.605; e che la Corte d’Appello dell’Aquila, con
sentenza n. 508/2002, definitivamente pronunciando
sull’appello proposto dal comune di Roccaraso e
sull’appello incidentale proposto dal P., riformava
parzialmente la sentenza del giudice di prime cure,
condannando il comune al pagamento, sempre in favore del
P., della somma di € 13.170 per stipendi non conseguiti
nel periodo che va dal 1° marzo 1990 (considerato come
ipotetica e ragionevole data dell’esaurimento della
procedura concorsuale) fino all’assunzione effettiva
(oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
scadenza di ciascuna mensilità), della somma di €
43.899, oltre interessi e rivalutazione, per le spese
sostenute nei giudizi amministrativi ed in due
procedimenti penali (in cui il P. ha assunto,
rispettivamente, la posizione di indagato e di parte
civile), e della somme di € 46.000, oltre interessi e
rivalutazione, per danno morale fino al soddisfo.
Avverso la sentenza della Corte di Appello, il comune di
Roccaraso ha proposto ricorso innanzi alla Corte di
Cassazione eccependo il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario con riferimento ai capi della domanda
relativi al danno da tardiva assunzione e al danno Le
Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con
sentenza n. 15663/2006, hanno cassato senza rinvio la
sentenza impugnata dichiarando, al contempo, la
giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente
alla domanda di risarcimento dei danni per ritardata
assunzione e per danno morale.
In seguito alla suddetta pronuncia, il sig. P. M. ha
dunque proposto ricorso innanzi a questo ribunale
Amministrativo chiedendo, rispettivamente, il ristoro
del danno cagionato dalla mancata percezione delle
retribuzioni (calcolato sul periodo che va dal
ragionevole esaurimento della procedura concorsuale, al
momento dell’effettiva presa in servizio); il
risarcimento per le spese sostenute per l’attività di
assistenza e difesa compiuta nell’ambito dei giudizi
civili, penali ed amministrativi che lo hanno visto
coinvolto; ed infine il risarcimento del danno morale
sofferto a causa delle succitate
vicende giudiziarie.
Si è costituito in giudizio il comune di Roccaraso che
eccepisce la decadenza sostanziale ai sensi dell’art.
69, comma 7, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, ritenendo
che la controversia de qua inerisce ad un periodo
lavorativo anteriore al 30.06.1998, con la conseguenza
che la pretesa attorea avrebbe dovuto essere azionata
dinnanzi al giudice amministrativo, a pena di decadenza,
entro il 15.09.2000.
In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno
esaminare tale eccezione di rito.
L’eccezione non è suscettibile di positiva definizione.
Osserva, in proposito, il Tribunale che l’art. 69, comma
7, del d. lgs. 165/2001, nella parte in cui precisa che
le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
anteriore al 1° luglio 1998, restano devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
purché introdotte prima del 15 settembre 2000, deve
essere interpretato nel senso che il termine, ivi
indicato, non costituisce un limite processuale alla
persistenza della giurisdizione del giudice
amministrativo, ma un termine di decadenza sostanziale
per la proponibilità della domanda giudiziale, con
conseguente attinenza ai limiti interni della
giurisdizione di ogni questione sul punto, compresa
quella concernente l’operatività della traslatio
iudicii, sicché la riassunzione, dopo la suddetta data,
davanti al giudice amministrativo della causa già
introdotta dinanzi a quello ordinario prima del
succitato termine, impedisce il verificarsi di effetti
decadenziali.
La norma sopra richiamata, infatti, deve ritenersi
applicabile alle controversie che devono essere proposte
ex novo, e non anche per quelle giudizialmente già
proposte e pendenti antecedentemente al succitato
termine (Corte Cost, n. 77/2007 e Cass. Civ. n.
4109/2007).
Il ricorso deve essere in ogni caso dichiarato
inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice
adito per le considerazioni che seguono.
Giova, a tale riguardo, prendere le mosse dalla sentenza
delle Sezioni Unite Suprema Corte di Cassazione
(sentenza n. 15663/2006) che ha negato la giurisdizione
del giudice ordinario.
Secondo la citata pronuncia, infatti, sussisterebbe la
giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la
pretesa risarcitoria del ricorrente si collegherebbe in
via diretta e non occasionale al rapporto di pubblico
impiego già esistente, in quanto costituito con
efficacia giuridica retroattiva.
Sarebbe, pertanto, la retrodatazione della nomina ai
fini giuridici, ma non a quelli economici, del sig. P. a
comandante dei vigili urbani del comune di Roccaraso che
determinerebbe, ai sensi del regime giuridico anteriore
al d.lgs. n. 80/1998, la giurisdizione del giudice
amministrativo in ordine alla richiesta di risarcimento
del danno da ritardata assunzione, commisurato alle
retribuzioni non percepite per il periodo antecedente
all’effettiva immissione in servizio avvenuta in data 2
luglio 1991.
Ne consegue, che nel caso in cui il dipendente agisca
per ottenere il risarcimento del danno derivante da
ritardata assunzione per il periodo precedente la
decorrenza degli effetti non solo economici ma anche
giuridici della costituzione del rapporto di pubblico
impiego, la controversia spetti all’autorità giudiziaria
ordinaria, posto che la causa petendi è costituita da un
diritto soggettivo, quale il diritto all’assunzione, la
cui lesione determina una responsabilità di natura
extracontrattuale che esula dalla giurisdizione
amministrativa.giurisdizione la domanda risarcitoria del
danno morale sofferto dal ricorrente in seguito ai
comportamenti vessatori adottati dall’Amministrazione
comunale successivamente all’immissione in servizio del
ricorrente.
Tali comportamenti, infatti, sono stati definiti,
nell’ambito dei giudizi penali instaurati tra i vertici
dell’amministrazione comunale ed il P.L, (cfr. Cass.,
Sez. VI penale, nn. 1473/2000 e 1100/2002), quali
elementi integranti il reato di abuso d’ufficio.
Ne consegue che la domanda del ricorrente di condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno morale
scaturente da fatto-reato, altro non può, ad avviso del
Tribunale, che essere qualificata quale azione di natura
extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. e,
conseguentemente, appartenente alla giurisdizione del
giudice ordinario nell’ambito del regime applicabile,
ratione temporis, anteriormente all’entrata in vigore
del d. lgs. 80/1998 (Consiglio di Stato, sez. V, 14
novembre 2006, n. 6678).
Osserva ulteriormente il Collegio che il danno morale è
risarcibile, ex combinato disposto degli artt. 2059 cod.
civ. e 185 c.p., limitatamente al caso in cui esso
derivi da un fatto illecito costituente reato, con
conseguente impossibilità di collocare la relativa
domanda risarcitoria nell’ambito di una responsabilità
esclusivamente contrattuale per ricondurre la
fattispecie lesiva nell’alveo della giurisdizione
amministrativa.
Il difetto di giurisdizione deve, infine, essere oggetto
di declaratoria anche in relazione alla pretesa
risarcitoria avente ad oggetto le spese legali sostenute
dal ricorrente nell’ambito dell’attività di
assistenza e difesa giudiziale e stragiudiziale relativa
alla vicenda in esame,
per le quali valgono le considerazioni innanzi riferite,
stante l’accessorietà di tale istanza rispetto alle
domande relative al danno da ritardata assunzione ed a
quello
morale.
Prescindendo dal difetto di giurisdizione, va comunque
evidenziato che la domanda di
rimborso delle spese legali extragiudiziali è comunque
inammissibile in quanto non può essere ricompresa
all’interno del meccanismo di rimborso delle spese
legali di cui all’art. 18 del d. l. 25 marzo 1997 n. 67,
conv. con mod. in l. 23 maggio 1997 n. 135 (Tar Lazio,
sez. III, 5 dicembre 2005, n. 12925).
Con riferimento all’istanza risarcitoria avente ad
oggetto le spese legali sostenute nell’ambito
dell’attività giudiziale propriamente intesa, si
ribadisce che essa ha avuto ad oggetto questioni di
natura extra contrattuale non riconducibili al rapporto
di pubblico impiego.
Pertanto, il suddetto risarcimento non può che
esclusivamente essere configurato alla stregua di un
mero diritto alla reintegrazione del patrimonio che
l’art. 2043 del c.c. pone a carico di colui il quale,
con fatto doloso o colposo, cagioni ad altri un danno
ingiusto, e come tale, rientrante nell’ambito della
giurisdizione ordinaria.
Sotto altro profilo, va da ultimo evidenziato che parte
del rimborso delle spese di assistenza legale sarebbe
comunque infondato, posto che le spese sostenute per
altri giudizi non possono essere lamentate come voci di
danno dinanzi ad altro giudice (Tar Puglia, Bari, sentt.
nn. 339/2002 e 12/2004, nonché Tar Abruzzo, L’Aquila,
sent. n. 554/2007).
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per disporre la
compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe
indicato lo dichiara inammissibile.
Dispone, a cura del ricorrente, la trasmissione al
giudice che verrà individuato competente per la
prosecuzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa
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