Mare d'Inverno

 

TAR Abruzzo

TAR Abruzzo, sez. I, sentenza 25.02.2008 n. 82
Pubblico impiego. Ritardata assunzione. Risarcimento del danno.
Giurisdizione del GO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO

ha pronunciato la seguente sentenza
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 23 aprile 1994, il P. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Sulmona, il comune di Roccaraso ed il sindaco pro tempore, sig. M. L., chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni sofferti.
Riferisce in proposito di essersi classificato al primo posto, con punteggio 74,7, del
concorso per comandante dei vigili urbani bandito dal comune di Roccaraso in data 10 luglio 1989, e che l’amministrazione comunale, anziché dichiararlo vincitore del suddetto concorso, revocava la delibera con cui era stata bandita la procedura concorsuale.
Espone che sia il Co.r.e.co., nonché il T.a.r. Abruzzo ed il Consiglio di Stato, avevano disposto l’annullamento della revoca del
concorso e che solo in data 2 luglio 1991 egli veniva finalmente immesso in servizio dall’amministrazione.
Lamenta che in seguito alla presa in servizio il sindaco del comune di Roccaraso aveva assunto nei suoi confronti vari comportamenti a carattere vessatorio tra cui si ricorda il duplice parere negativo, poi annullato con sentenza di questo Tribunale Amministrativo, emesso dall’amministrazione comunale all’esito del periodo di prova svolto dal ricorrente in qualità di comandante dei vigili urbani.
Evidenzia inoltre che il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 417/1999, condannava il comune di Roccaraso a risarcire nei confronti del P. la somma di £ 234.850.605; e che la Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza n. 508/2002, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal comune di Roccaraso e sull’appello incidentale proposto dal P., riformava parzialmente la sentenza del giudice di prime cure, condannando il comune al pagamento, sempre in favore del P., della somma di € 13.170 per stipendi non conseguiti nel periodo che va dal 1° marzo 1990 (considerato come ipotetica e ragionevole data dell’esaurimento della procedura concorsuale) fino all’assunzione effettiva (oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascuna mensilità), della somma di € 43.899, oltre interessi e rivalutazione, per le spese sostenute nei giudizi amministrativi ed in due procedimenti penali (in cui il P. ha assunto, rispettivamente, la posizione di indagato e di parte civile), e della somme di € 46.000, oltre interessi e rivalutazione, per danno morale fino al soddisfo.
Avverso la sentenza della Corte di Appello, il comune di Roccaraso ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento ai capi della domanda relativi al danno da tardiva assunzione e al danno Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15663/2006, hanno cassato senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando, al contempo, la giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente alla domanda di risarcimento dei danni per ritardata assunzione e per danno morale.
In seguito alla suddetta pronuncia, il sig. P. M. ha dunque proposto ricorso innanzi a questo ribunale Amministrativo chiedendo, rispettivamente, il ristoro del danno cagionato dalla mancata percezione delle retribuzioni (calcolato sul periodo che va dal ragionevole esaurimento della procedura concorsuale, al momento dell’effettiva presa in servizio); il risarcimento per le spese sostenute per l’attività di assistenza e difesa compiuta nell’ambito dei giudizi civili, penali ed amministrativi che lo hanno visto coinvolto; ed infine il risarcimento del danno morale sofferto a causa delle succitate
vicende giudiziarie.
Si è costituito in giudizio il comune di Roccaraso che eccepisce la decadenza sostanziale ai sensi dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, ritenendo che la controversia de qua inerisce ad un periodo lavorativo anteriore al 30.06.1998, con la conseguenza che la pretesa attorea avrebbe dovuto essere azionata dinnanzi al giudice amministrativo, a pena di decadenza, entro il 15.09.2000.
In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno esaminare tale eccezione di rito.
L’eccezione non è suscettibile di positiva definizione.
Osserva, in proposito, il Tribunale che l’art. 69, comma 7, del d. lgs. 165/2001, nella parte in cui precisa che le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 1° luglio 1998, restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo purché introdotte prima del 15 settembre 2000, deve essere interpretato nel senso che il termine, ivi indicato, non costituisce un limite processuale alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza ai limiti interni della giurisdizione di ogni questione sul punto, compresa quella concernente l’operatività della traslatio iudicii, sicché la riassunzione, dopo la suddetta data, davanti al giudice amministrativo della causa già introdotta dinanzi a quello ordinario prima del succitato termine, impedisce il verificarsi di effetti decadenziali.
La norma sopra richiamata, infatti, deve ritenersi applicabile alle controversie che devono essere proposte ex novo, e non anche per quelle giudizialmente già proposte e pendenti antecedentemente al succitato termine (Corte Cost, n. 77/2007 e Cass. Civ. n. 4109/2007).
Il ricorso deve essere in ogni caso dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito per le considerazioni che seguono.
Giova, a tale riguardo, prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 15663/2006) che ha negato la giurisdizione del giudice ordinario.
Secondo la citata pronuncia, infatti, sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la pretesa risarcitoria del ricorrente si collegherebbe in via diretta e non occasionale al rapporto di pubblico impiego già esistente, in quanto costituito con efficacia giuridica retroattiva.
Sarebbe, pertanto, la retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, del sig. P. a comandante dei vigili urbani del comune di Roccaraso che determinerebbe, ai sensi del regime giuridico anteriore al d.lgs. n. 80/1998, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla richiesta di risarcimento del danno da ritardata assunzione, commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo antecedente all’effettiva immissione in servizio avvenuta in data 2 luglio 1991.
Ne consegue, che nel caso in cui il dipendente agisca per ottenere il risarcimento del danno derivante da ritardata assunzione per il periodo precedente la decorrenza degli effetti non solo economici ma anche giuridici della costituzione del rapporto di pubblico impiego, la controversia spetti all’autorità giudiziaria ordinaria, posto che la causa petendi è costituita da un diritto soggettivo, quale il diritto all’assunzione, la cui lesione determina una responsabilità di natura extracontrattuale che esula dalla giurisdizione amministrativa.giurisdizione la domanda risarcitoria del danno morale sofferto dal ricorrente in seguito ai comportamenti vessatori adottati dall’Amministrazione comunale successivamente all’immissione in servizio del ricorrente.
Tali comportamenti, infatti, sono stati definiti, nell’ambito dei giudizi penali instaurati tra i vertici dell’amministrazione comunale ed il P.L, (cfr. Cass., Sez. VI penale, nn. 1473/2000 e 1100/2002), quali elementi integranti il reato di abuso d’ufficio.
Ne consegue che la domanda del ricorrente di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno morale scaturente da fatto-reato, altro non può, ad avviso del Tribunale, che essere qualificata quale azione di natura extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. e, conseguentemente, appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario nell’ambito del regime applicabile, ratione temporis, anteriormente all’entrata in vigore del d. lgs. 80/1998 (Consiglio di Stato, sez. V, 14 novembre 2006, n. 6678).
Osserva ulteriormente il Collegio che il danno morale è risarcibile, ex combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 c.p., limitatamente al caso in cui esso derivi da un fatto illecito costituente reato, con conseguente impossibilità di collocare la relativa domanda risarcitoria nell’ambito di una responsabilità esclusivamente contrattuale per ricondurre la fattispecie lesiva nell’alveo della giurisdizione amministrativa.
Il difetto di giurisdizione deve, infine, essere oggetto di declaratoria anche in relazione alla pretesa risarcitoria avente ad oggetto le spese legali sostenute dal ricorrente nell’ambito dell’attività di
assistenza e difesa giudiziale e stragiudiziale relativa alla vicenda in esame,
per le quali valgono le considerazioni innanzi riferite, stante l’accessorietà di tale istanza rispetto alle domande relative al danno da ritardata assunzione ed a quello
morale.
Prescindendo dal difetto di giurisdizione, va comunque evidenziato che la domanda di
rimborso delle spese legali extragiudiziali è comunque inammissibile in quanto non può essere ricompresa all’interno del meccanismo di rimborso delle spese legali di cui all’art. 18 del d. l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. con mod. in l. 23 maggio 1997 n. 135 (Tar Lazio, sez. III, 5 dicembre 2005, n. 12925).
Con riferimento all’istanza risarcitoria avente ad oggetto le spese legali sostenute nell’ambito dell’attività giudiziale propriamente intesa, si ribadisce che essa ha avuto ad oggetto questioni di natura extra contrattuale non riconducibili al rapporto di pubblico impiego.
Pertanto, il suddetto risarcimento non può che esclusivamente essere configurato alla stregua di un mero diritto alla reintegrazione del patrimonio che l’art. 2043 del c.c. pone a carico di colui il quale, con fatto doloso o colposo, cagioni ad altri un danno ingiusto, e come tale, rientrante nell’ambito della giurisdizione ordinaria.
Sotto altro profilo, va da ultimo evidenziato che parte del rimborso delle spese di assistenza legale sarebbe comunque infondato, posto che le spese sostenute per altri giudizi non possono essere lamentate come voci di danno dinanzi ad altro giudice (Tar Puglia, Bari, sentt. nn. 339/2002 e 12/2004, nonché Tar Abruzzo, L’Aquila, sent. n. 554/2007).
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo dichiara inammissibile.
Dispone, a cura del ricorrente, la trasmissione al giudice che verrà individuato competente per la prosecuzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa

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