Mare d'Inverno

 

TAR Abruzzo

TAR Abruzzo-Pescara, sez. I, sentenza 21.05.2008 n. 509
Concorsi, lex specialis, commissione, rispetto norme

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO

ha pronunciato la seguente sentenza
Sul ricorso numero di registro generale 510 del 2000, proposto da:
P. M., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pimpini, con domicilio eletto presso
Nadia Ficcadenti in Pescara, via Segantini 5;
contro Comune di Scerni, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Putaturo, con domicilio eletto  presso Walter Putaturo in Pescara, via M. Polo,106;
nei confronti di D. M., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Russo, con domicilio eletto presso  Marcello Russo in Pescara, c.so Vitt. Emanuele N. 10; Commissione Concorso;
Sul ricorso numero di registro generale 550 del 2000, proposto da:
D. M., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Russo, con domicilio eletto presso
Marcello Russo in Pescara, c.so Vitt. Emanuele N. 10;
contro Comune di Scerni;
nei confronti di P. M., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pimpini, con domicilio eletto presso  Nadia Ficcadenti in Pescara, via Segantini 5;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 510 del 2000:
ANNULL PROVV.TO DEL 27.05.2000 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSO.
quanto al ricorso n. 550 del 2000:
ANNULL DELIBERA 139 DEL 02.08.2000 BANDO CONCORSO.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scerni;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di D. M.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di P. M.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/05/2008 il dott. Luciano Rasola e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Fatto
RIC. n. 510/2000.
Espone il ricorrente d’aver preso parte al concorso pubblico per titoli ed esami indetto
dal Comune di Scerni, con bando del 14.9.1999, per la copertura di un posto di assistente tecnico di VI^ q.f., classificandosi al secondo posto della graduatoria, con punti 80, mentre al primo posto della stessa si collocava il controinteressato, signor M. D., con punti 81.
Ciò era il risultato, secondo l’esponente, di un’errata applicazione dell’art. 5 del
bando da parte della Commissione giudicatrice, che aveva operato la somma dei punteggi dei titoli e delle singole prove scritte e orali, invece di sommare “il voto conseguito nella valutazione dei titoli al punteggio risultante dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e della valutazione conseguita nella prova orale”,
così come prescritto dal citato art.5.
Se si fosse applicata correttamente la norma del bando, il ricorrente P. avrebbe conseguito punti 57 (9 per i titoli + 23, la media dei voti <21+25> delle prove scritte +
25, il voto dell’orale), classificandosi al primo posto, perché l’altro concorrente avrebbe ottenuto punti 55,5, collocandosi al secondo posto (4 per i titoli + 25,5 la media dei voti <25+26> delle prove scritte + 26, il voto dell’orale).
L’atto di approvazione della graduatoria veniva pubblicato il 27.5.2000, mentre con deliberazione di G.M. del 2.6.2000 veniva recepita la graduatoria e si nominava il vincitore del concorso nella persona del signor M. D..
In data 8.6.2000 il ricorrente invitava l’ente a fare corretta applicazione della norma suindicata, ma con nota del 21.6.2000 veniva confermato l’operato della Commissione.
Con ricorso notificato il 24.7.2000 il ricorrente impugna gli atti suindicati, deducendo
la violazione dell’art. 5 del bando, alla cui corretta applicazione la Commissione era
obbligata, non essendovi al riguardo alcun margine di discrezionalità, per cui la somma
doveva essere effettuata tra il punteggio dei titoli, la media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e il punteggio conseguito nella prova orale.
Con un secondo motivo deduce la violazione dell’art. 9 del regolamento comunale dei
concorsi e dell’art. 3 della L. 241/1990 per carenza assoluta di motivazione,
sostenendosi che l’ente ha inteso fare applicazione della norma regolamentare, che fa
riferimento ad una valutazione “complessiva” del voto riportato nelle prove d’esame,
espressione questa che ha un significato diverso dalla sommatoria aritmetica operata
dall’amministrazione.
In ogni caso il regolamento non può aver alcun rilievo, in quanto, in presenza di un
conflitto con la disciplina del bando, prevale quest’ultima che è la “lex specialis” della procedura e che vincola in termini assoluti l’operato della Commissione giudicatrice.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Scerni e il controinteressato che replicano alle tesi di parte ricorrente, ritenendole infondate e chiedendo che il ricorso sia respinto.
Il controinteressato, in particolare, nell’ipotesi in cui dovesse essere ritenuta fondata la tesi del ricorrente, ha proposto anche ricorso incidentale, impugnando l’art. 5, 3°
comma, del bando, ritenuto illegittimo in quanto in contrasto con l’art. 9, 4°comma, del
regolamento comunale dei concorsi; la norma inoltre -si aggiunge- sarebbe di impossibile attuazione essendo stata svolta una sola prova scritta.
Riferisce il controinteressato che provvederà a proporre autonomo e connesso ricorso per l’ipotesi in cui si dovesse ritenere il ricorso incidentale proponibile solo avverso gli
atti impugnati col ricorso principale.RIC. 550/2000
In ragione dell’ipotesi appena accennata. con ricorso notificato il 14.8.2000, il vincitore del concorso di cui innanzi, signor M. D., impugna il bando del 14.9.1999 di detto concorso, limitatamente all’art. 5, comma 3, deducendo la violazione dell’art. 9, comma 4, del regolamento comunale dei concorsi, che per i concorsi per titoli ed esami stabilisce che “la valutazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito
nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame”.
L’art. 5 del bando sarebbe in contrasto con la citata norma regolamentare, nonché con
l’art.1, lett. C) e con l’art. 7 dello stesso bando e comunque sarebbe inapplicabile in
quanto il concorso si sarebbe svolto attraverso una sola prova scritta, una teorico-pratica ed una orale, sicché impossibile sarebbe mediare su un solo elaborato scritto.
Si è costituito in giudizio il secondo classificato, signor M.P., che eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso, nonché la sua infondatezza nel merito, sulla scorta di controdeduzioni alle tesi di controparte.
Il controinteressato D. ha depositato memoria in data 24.4.2008 per illustrare ulteriormente le proprie tesi, depositando anche documenti, in data 30.4.2008, già comunque versati in giudizio.
Il ricorrente, con una nota d’udienza del 7.5.2008, precisa che, in relazione ai motivi di ricorso, la richiesta di annullamento degli atti impugnati deve intendersi ovviamente
in senso parziale, nel senso cioè di una modifica della graduatoria in termini favorevoli
all’esponente.
Le cause sono state trattenute in decisione nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2008.
Diritto
I due ricorsi vanno riuniti e decisi con un’unica pronuncia, tenuto conto della unitarietà della vicenda sotto ogni aspetto.
Venendo all’esame del ricorso n. 510/2000, vanno in primo luogo esaminate le eccezioni
mosse dal ricorrente circa l’inammissibilità del ricorso incidentale, sia sotto il profilo del decorso del termine decadenziale nel momento in cui detto ricorso incidentale è stato proposto, sia sotto il profilo secondo cui l’interesse alla sua proposizione era coevo alla pubblicazione del bando, sia infine sotto l’ulteriore profilo che con esso si muovono censure ad atti diversi da quelli impugnati con il ricorso principale.
Per quanto concerne il primo aspetto, si rammenta che, ai sensi dell’art. 37 del R.D. 1054/1924 e dell’art. 22 della L. 1034/1971, il termine per proporre ricorso incidentale
è di trenta giorni dallo scadere del termine per il deposito del ricorso principale (TAR
Lombardia, MI, sez. I, 22.11.2007, n. 6411; TAR Lazio, Roma, sez. III, 5.11.2007, n. 10852).
Nella specie, il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso principale, notificato il 24.7.2000, scadeva il 24.8.2000, per cui il ricorso incidentale, notificato il 17.8.2000, risulta ritualmente proposto, senza considerare peraltro la sospensione dei termini feriali che dilata l’arco temporale dell’iniziativa incidentale.
In ordine al secondo aspetto, si rileva che l’interesse alla proposizione del ricorso incidentale non può ritenersi coevo e contestuale alla pubblicazione del bando, ma deve ritenersi sorto nel momento in cui, con il ricorso principale, si è chiesta l’applicazione dell’art. 5 del bando e la conseguente inversione dell’ordine della graduatoria. E’ solo in tale momento che viene posta in discussione la posizione di vantaggio acquisita dal controinteressato e quindi è solo in tale momento che si attualizza l’interesse incidentale a far valere l’illegittimità dell’art. 5 del bando in quanto ritenuto in contrasto con l’art. 9 del Regolamento comunale dei concorsi, per cui anche la presente eccezione è da respingere.
Relativamente al terzo profilo, deve rammentarsi quella che è la funzione che il ricorso
incidentale assolve nel processo amministrativo da impugnazione, funzione che va individuata nell’inserimento nel giudizio di un thema decidendum nuovo che risulti subordinato all’accoglimento del ricorso principale, oppure tendente a paralizzare la possibilità di accoglimento del ricorso principale, introducendo una ragione ostativa all’accoglimento delle censure svolte con esso.
Nel primo caso il ricorrente incidentale impugna lo stesso atto oggetto del ricorso principale per una parte diversa e proponendo censure diverse rispetto a quelle proposte con il ricorso principale (ed è questo lo schema più ricorrente di tale tipo di
impugnativa), mentre nel secondo caso l’iniziativa incidentale può essere rivolta alla
caducazione di un atto diverso da quello impugnato con il ricorso principale, purché
esista una stretta connessione tra i due provvedimenti, dovendosi comunque trattare di
atto che non si iscriva in un ambito autonomo rispetto al rapporto cui mette capo l’atto
oggetto del ricorso principale.
Nella specie detta connessione, ad avviso del Collegio, deve ritenersi sussistente, in quanto l’atto impugnato principaliter è l’atto di approvazione della graduatoria unitamente alla deliberazione di recepimento della stessa da parte della Giunta e di nomina del vincitore del concorso, mentre l’atto impugnato con il ricorso incidentale è
il bando di concorso, limitatamente all’art. 5, e cioè un atto che è parte integrante della procedura concorsuale, atto che, se illegittimo e annullato, farebbe venir meno l’interesse del ricorrente principale, rendendo il ricorso stesso inammissibile.
Ciò premesso, si osserva che la ritenuta ammissibilità del ricorso incidentale fa venir meno l’interesse all’impugnativa in via autonoma proposta dal D. con il ricorso n. 550/2000, con cui si ripropongono le stesse censure dell’atto incidentale, per cui il ricorso 550/2000 può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Nella specie, va data priorità dunque all’esame del ricorso incidentale.
Detta priorità è giustificata dalle censure con esso dedotte, che sono, come già accennato, suscettibili di incidere sull’interesse a ricorrere del ricorrente principale e, quindi, sulla sussistenza di una condizione dell’azione (C.S., sez. V, 30.11.2007, n. 6133; TAR Trentino Alto Adige, 21.1.2008, n. 10).
Con il ricorso incidentale si chiede l’annullamento dell’art. 5, 3°comma, del bando (la
cui applicazione, omessa dalla Commissione giudicatrice, viene invocata dal ricorrente
principale), in quanto sarebbe in contrasto con l’art. 9, 4° comma del Regolamento
comunale dei concorsi. Detto annullamento non coinvolgerebbe l’intero bando atteso che l’art. 1, lett.c) e l’art. 7 richiamano espressamente il regolamento che dovrebbe
pertanto trovare diretta applicazione.
Il rilievo è privo di fondamento.
E’ principio del tutto consolidato e assolutamente prevalente in giurisprudenza quello
per cui il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura e va rispettata dalla
Commissione, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell’amministrazione
che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di
procedere alla disapplicazione delle norme del bando (C.S., sez. IV, 14.5.2007, n. 2423;
TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 21.10.2005, n. 1854; C.S., sez. IV, 29.11.2002, n. 6530;
TAR Campania, NA, sez. V, 28.9.2002, n. 5874).
Le regole cristallizzate nella “lex specialis” costituita dal bando di concorso vincolano
rigidamente anche l’operato dell’amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102).
Aggiunge la giurisprudenza che l’Amministrazione deve pedissequamente applicare le
disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque
ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela
che incidono a monte sulla stessa “lex specialis” della procedura (TAR Campania, NA, sez. V, 21.1.2004, n. 230; TAR Basilicata, 20.7.1999, n. 272; TAR Calabria, Catanzaro,
10.5.1999, n. 657).
La prevalenza, sulle norme generali eventualmente difformi, del contenuto di un bando di concorso per l’assunzione a pubblici impieghi, in quanto costituente la “lex specialis”
del relativo procedimento, è ribadita da C.S., sez. V, 4.8.2000, n. 4304.
Si afferma ancora che nelle procedure di assunzione tramite concorso, il relativo bando
riveste una funzione particolare che è quella di costituire, nell’interesse pubblico alla
speditezza, alla trasparenza ed alla imparzialità, il punto fondamentale di riferimento
dell’azione amministrativa, il che genera un affidamento nei partecipanti alla procedura
giuridicamente tutelabile, con la conseguenza che provvedimenti sfavorevoli per i
candidati debbono basarsi solo su chiare ed univoche disposizioni del bando e non in modo indiretto attraverso vaghi ed indeterminati rinvii ad altre disposizioni (C.S., sez. V,
9.5.2000, n. 2651).
Facendo applicazione dei menzionati principi, deve osservarsi che, mentre chiara, univoca ed esplicita è la disposizione del bando, allorché all’art. 5, 3°comma, prescrive che “il punteggio finale è determinato sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al punteggio risultante dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e della valutazione conseguita nella prova orale”, di contro, del tutto vago e indeterminato è il punto 1, lett. C) del bando, denominato “Normativa del concorso”,
quando dispone che “le modalità ed i criteri di valutazione dei titoli e delle prove sono
stabiliti dal Regolamento dei concorsi, approvato con deliberazione della G.C. n. 124 del
14.7.1999…e per gli effetti di cui al DPR 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e
integrazioni”; del pari vago e indeterminato è il richiamo al citato Regolamento,
contenuto nell’art. 7 del bando, allorché si limita ad affermare che la Commissione
esaminatrice formerà la graduatoria “sulla base della votazione complessiva dei titoli e
dell’esito delle prove d’esame, come previsto dal Regolamento dei concorsi”.
A prescindere che in detti richiami non si fa alcuno specifico riferimento all’art. 9 del
Regolamento dei concorsi, né ad alcun’altra norma, si osserva che in ogni caso il
richiamo alle modalità e criteri fissati in sede regolamentare, proprio per la sua
genericità, vale in quanto compatibile con le specifiche statuizioni del bando, che
andavano pedissequamente applicate, anche ove fossero state in contrasto con detto
regolamento, così come ipotizzato dal D., atteso il principio della prevalenza delle
clausole del bando su norme generali difformi, contrasto, peraltro, insussistente, così
come in prosieguo si dimostrerà.
Insomma, da una parte, una disposizione (l’art. 5.3 del bando) sulla cui puntuale
chiarezza non può discutersi e che la Commissione e l’Amministrazione avevano l’obbligo tassativo di applicare, attesa la sua natura assolutamente vincolante (TAR Abruzzo, sez. Pescara, 16.5.1985, n. 228), dall’altra un indefinito e non meglio precisato richiamo del Regolamento dei concorsi, che ha comportato un’erronea e arbitraria attività di individuazione della norma che la Commissione ha inteso di applicare.
Il generico richiamo al Regolamento dei concorsi, peraltro, non esclude, ma anzi avalla
la tesi che si dovesse far coerente e logico riferimento, non all’art.9, ma alla norma
(art.8) che prevede il metodo della media delle prove scritte, tenuto conto dell’espressa
previsione di cui all’art. 5 del bando.
Quanto poi al rilevato contrasto dell’art. 5 del bando con l’art. 9 del Regolamento comunale dei concorsi, devesi osservare, come accennato, che detto contrasto non esiste affatto.
Nella specie, siamo in presenza di un concorso per titoli ed esami, disciplinato dall’art. 9 del Regolamento (che riproduce il comma 4° dell’art. 8 del DPR 9.5.1994, n. 487) e che, al comma 4, dispone che “la valutazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame”.
Non sfuggirà all’interprete la mancanza in detta disposizione della necessaria precisione
e puntualizzazione, laddove si parla di “voto complessivo riportato nelle prove d’esame”, poiché non si specifica cosa si debba intendere per tale locuzione, se cioè si è inteso attribuire una individuale valenza a tutte le prove, facendole concorrere secondo la loro somma aritmetica o se si è inteso comunque far riferimento alla media dei voti delle prove scritte.
L’art. 8 del Regolamento ( che a sua volta riproduce il 3°comma dell’art. 7 del citato DPR 487/1994) disciplina invece i concorsi per esame, stabilendo, al comma 3, il criterio
della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, che va sommato al voto conseguito
per i titoli e nella prova orale.
Orbene, la giurisprudenza ha chiarito che “il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte dei pubblici concorsi, stabilito per i concorsi per soli esami dall’art. 7, comma 3, del regolamento di esecuzione del d.lg. 3.2.1993, n. 29, approvato
con DPR 9.5.1994, n. 487, trova applicazione anche nei concorsi per titoli ed esami, come specificato nel successivo art. 8, comma 4, che deve essere interpretato nel senso che, per questi ultimi concorsi, ricadenti sotto l’imperio di tale regolamento, il punteggio
complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei
titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte o pratiche o tecnico-pratiche e dal punteggio attribuito alle prove orali” (C.S., sez. V, 16.12.2004, n. 8081).
Precisa detta pronuncia che, sotto il profilo finalistico appare ragionevole ritenere che
il regolamento di cui al DPR 487/1994 abbia inteso seguire una linea di continuità con la
precedente regolamentazione contenuta nell’art. 10.3 del DPR 3.5.1957, n. 686 (che per i concorsi per titoli ed esami faceva riferimento appunto al criterio della media delle
prove scritte), evitando di valorizzare eccessivamente, rispetto al colloquio,
suscettibile solo di una valutazione singola, il peso delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche, atteso che il colloquio, vertendo in genere su una pluralità di materie, richiede un impegno di studio alquanto ampio e articolato.
In tal senso si è anche espressa, in sede consultiva, la Sezione prima del Consiglio di Stato, con parere n. 446 del 13.3.2002, reso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri su ricorso straordinario, con cui è stato anche richiamato il precedente del TAR Lombardia, sezione di Brescia, dell’8.7.1996, n. 780, in senso conforme.
Si aggiunge che, nella specie, con la scelta compiuta, l’amministrazione ha inteso definire una esatta proporzione tra il punteggio assegnato ai titoli (p.30), il punteggio
massimo (p.30) assegnato a ciascuna delle due prove scritte, che mediato dà luogo ad un punteggio massimo di 30, e i punti assegnati alla prova orale (p.30), il che non rappresenta affatto una scelta irragionevole, essendosi conferito un peso equilibrato ad
ogni voce valutabile (il riferimento al punto 2 dell’art. 8 del DPR 487/1994, che stabilisce il limite insuperabile di p.10/30 da attribuire ai titoli non vale, nella specie, avendo il bando disposto diversamente).
Detto equilibrio peraltro risulta in concreto realizzatosi nel concorso in questione, ove
si faccia, così come devesi, applicazione dell’art. 5, avendo il D. conseguito 4 punti per i titoli, 25,5 punti per le prove scritte e 26 punti per l’orale, e il P. 9 punti per i titoli, 23 punti per le prove scritte e 25 punti per la prova orale.
Nei termini di cui sopra si sono espressi anche i giudici amministrativi di primo grado, affermando che “ai sensi dell’art. 8, comma 4, del DPR 9.5.1994, n. 487, anche ai concorsi per titoli ed esami deve ritenersi applicabile il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte, ancorché detto criterio sia espressamente codificato dall’art. 7, comma 3, DPR citato, solo per i concorsi per esami” (ex multis, TAR Toscana,
sez. II, 31.8.1999, n. 769; TAR Abruzzo, AQ., 8.10,2003, n. 854; TAR Lazio, Roma, sez.
II, 11.10.2004, n. 10709).
Concludendo sul punto, nella specie, dunque, non solo non esiste l’ipotizzato contrasto
tra l’art. 5 del bando e l’art. 9 del Regolamento comunale dei concorsi, ma, anche, ove
detto contrasto dovesse, in ipotesi, ritenersi sussistente, in ogni caso, per il principio del carattere vincolante del bando costituente la “lex specialis” della procedura concorsuale, si ribadisce che l’art. 5 prevale su ogni disposizione difforme, per cui doveva essere obbligatoriamente applicato dalla Commissione esaminatrice e dall’Amministrazione, che non potevano discostarsene, applicando una norma regolamentare non espressamente menzionata e che è stata oggetto di una indebita individuazione.
Con l’esame del motivo di cui sopra, si è in buona sostanza affrontato il punto centrale
della questione posta con il ricorso incidentale che, pertanto, sul punto, è infondato, e
con i due motivi prospettati con il ricorso principale, che è di contro fondato, per cui
non resta che esaminare alcuni profili marginali.
Si sostiene anche da parte del controinteressato e ricorrente incidentale che l’art. 5 del bando non sarebbe applicabile, essendo stata svolta una prova scritta, una prova
tecnico- pratica ed una prova orale, per cui non sarebbe possibile mediare tra due prove scritte che non sono state effettuate, né si può mediare tra prova scritta e prova
teorico-pratica.
La censura appare palesemente infondata.
L’assunto è smentito dall’art. 8, punto 1, lett. b) del Regolamento, che per i profili professionali della quinta e sesta qualifica (il concorso è per un posto della sesta qualifica) prevede che gli esami consistono “in due prove scritte, di cui una pratica o a
contenuto teorico-pratico”.
La norma quindi ascrive chiaramente la prova pratica o a contenuto teorico-pratico tra le prove scritte, il che significa che la prova pratica o a contenuto teorico-pratico non
può consistere in una prova di tipo manuale od orale, ma deve essere effettuata mediante la compilazione, sempre per iscritto, di un documento o di un provvedimento, che dimostri un certo livello di esperienza concreta nella redazione di un atto.
L’art. 6 del bando, infatti, prevede, per la prova scritta, la redazione di un progetto di massima di una costruzione edile, stradale, igienica, con schizzo e relazione illustrativa., mentre, per la prova, che viene definita pratica, prevede la redazione di un processo verbale di G.M. o di C.C. di approvazione di un progetto, di stati di avanzamento, di stati finali, di perizia di variante e suppletiva e di liquidazione di certificati di pagamento.
Poiché la prova pratica consiste, in buona sostanza, nella redazione di una deliberazione di G.M. o di C.C., tale prova non può non essere effettuata che per iscritto, non potendosi certamente annoverare tra le prove manuali od orali e, se dunque, non è annoverabile nell’ambito di queste due ultime tipologie di prove, non può che trattarsi di un elaborato scritto, che non è teorico, ma che consiste nella stesura di un atto concreto.
Confermano inoltre che nella specie sono state svolte due prove scritte anche gli stessi
verbali relativi a dette prove, allegati alla deliberazione di G.M. n. 77 del 2.6.2000 (vedansi i verbale n. 4 e n.5 del 1° e del 21.3.2000) in cui si parla di “Diario della seconda prova scritta” o di “Esame e valutazione degli elaborati delle prove scritte”,
nonché il fatto che la seconda prova è stata valutata con lo stesso criterio della prima,
in base al quale sono stati esclusi i candidati che non avevano raggiunto il punteggio
minimo di 21/30.
Nulla osta, dunque, per il profilo esaminato, alla media tra due prove che sono senza
alcun dubbio scritte.
Si sostiene ancora da parte del controinteressato che il bando conterrebbe un evidente
errore materiale derivato dalla trascrizione all’art.5 del contenuto dell’art. 8 del Regolamento (relativo al concorso per soli esami) anziché del disposto dell’art. 9 (relativo al concorso per soli esami).
Anche siffatto rilievo appare del tutto infondato poiché l’errore materiale deve emergere “ictu oculi” e apparire tale sotto un evidente e inoppugnabile profilo logico, e così invece non è nel caso in esame, atteso che il richiamo generico al regolamento, contenuto nel bando per ben due volte (artt. 1 e 7), non è significativo, proprio per la sua genericità, della ipotizzata volontà che sarebbe stata espressa nel bando di fare applicazione del metodo di calcolo di cui all’art. 9 del testo regolamentare.
Nella specie, non si è in presenza di tre norme del bando che disciplinano la procedura,
così come si afferma da controparte, ma di una norma specifica e puntuale, l’unica, l’art.5, che prevede il metodo di calcolo dei voti, e di due norme (l’art.1 e l’art.7), che non disciplinano direttamente la procedura di calcolo, ma contengono un vago e
generico richiamo a non meglio precisate disposizioni regolamentari, da ritenersi pertanto applicabili in quanto compatibili con le espresse statuizioni del bando.
Se si fosse trattato di errore materiale, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque tempestivamente provvedere ad eliminarlo, prima dell’espletamento della procedura,
proprio perché l’errore materiale è quello che è riconoscibile subito come tale.Per le ragioni che precedono il ricorso incidentale va respinto, mentre va accolto il ricorso 510/2000 e per l’effetto vanno modificati gli atti impugnati nei sensi sopra esposti, a termini dei quali l’amministrazione è tenuta a riesaminare il proprio operato facendo applicazione dell’art. 5 del bando, con ogni conseguenza in ordine al candidato da dichiarare vincitore e da nominare, “ex tunc”, ai soli effetti giuridici, nel posto messo a concorso ed “ex nunc” per gli effetti economici.
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, previa
riunione dei ricorsi in epigrafe, dichiara il ricorso 550/2000 inammissibile per difetto
d’interesse, mentre accoglie il ricorso 510/2000 con ogni conseguente effetto, come nelle premesse indicato e respinge il ricorso incidentale.
Condanna il Comune al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in € 4.000,00,
mentre le compensa nei confronti del signor D..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa

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