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IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
ha
pronunciato la seguente sentenza
Sul ricorso numero di registro generale 510 del 2000,
proposto da:
P. M., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pimpini,
con domicilio eletto presso
Nadia Ficcadenti in Pescara, via Segantini 5;
contro Comune di Scerni, rappresentato e difeso
dall'avv. Walter Putaturo, con domicilio eletto
presso Walter Putaturo in Pescara, via M. Polo,106;
nei confronti di D. M., rappresentato e difeso dall'avv.
Marcello Russo, con domicilio eletto presso
Marcello Russo in Pescara, c.so Vitt. Emanuele N. 10;
Commissione Concorso;
Sul ricorso numero di registro generale 550 del 2000,
proposto da:
D. M., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Russo,
con domicilio eletto presso
Marcello Russo in Pescara, c.so Vitt. Emanuele N. 10;
contro Comune di Scerni;
nei confronti di P. M., rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Pimpini, con domicilio eletto presso Nadia
Ficcadenti in Pescara, via Segantini 5;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 510 del 2000:
ANNULL PROVV.TO DEL 27.05.2000 APPROVAZIONE GRADUATORIA
CONCORSO.
quanto al ricorso n. 550 del 2000:
ANNULL DELIBERA 139 DEL 02.08.2000 BANDO CONCORSO.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di
Scerni;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di D. M.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di P. M.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/05/2008 il
dott. Luciano Rasola e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Fatto
RIC. n. 510/2000.
Espone il ricorrente d’aver preso parte al concorso
pubblico per titoli ed esami indetto
dal Comune di Scerni, con bando del 14.9.1999, per la
copertura di un posto di assistente tecnico di VI^ q.f.,
classificandosi al secondo posto della graduatoria, con
punti 80, mentre al primo posto della stessa si
collocava il controinteressato, signor M. D., con punti
81.
Ciò era il risultato, secondo l’esponente, di un’errata
applicazione dell’art. 5 del
bando da parte della Commissione giudicatrice, che aveva
operato la somma dei punteggi dei titoli e delle singole
prove scritte e orali, invece di sommare “il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al punteggio
risultante dalla somma della media dei voti conseguiti
nelle due prove scritte e della valutazione conseguita
nella prova orale”,
così come prescritto dal citato art.5.
Se si fosse applicata correttamente la norma del bando,
il ricorrente P. avrebbe conseguito punti 57 (9 per i
titoli + 23, la media dei voti <21+25> delle prove
scritte +
25, il voto dell’orale), classificandosi al primo posto,
perché l’altro concorrente avrebbe ottenuto punti 55,5,
collocandosi al secondo posto (4 per i titoli + 25,5 la
media dei voti <25+26> delle prove scritte + 26, il voto
dell’orale).
L’atto di approvazione della graduatoria veniva
pubblicato il 27.5.2000, mentre con deliberazione di
G.M. del 2.6.2000 veniva recepita la graduatoria e si
nominava il vincitore del concorso nella persona del
signor M. D..
In data 8.6.2000 il ricorrente invitava l’ente a fare
corretta applicazione della norma suindicata, ma con
nota del 21.6.2000 veniva confermato l’operato della
Commissione.
Con ricorso notificato il 24.7.2000 il ricorrente
impugna gli atti suindicati, deducendo
la violazione dell’art. 5 del bando, alla cui corretta
applicazione la Commissione era
obbligata, non essendovi al riguardo alcun margine di
discrezionalità, per cui la somma
doveva essere effettuata tra il punteggio dei titoli, la
media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e il
punteggio conseguito nella prova orale.
Con un secondo motivo deduce la violazione dell’art. 9
del regolamento comunale dei
concorsi e dell’art. 3 della L. 241/1990 per carenza
assoluta di motivazione,
sostenendosi che l’ente ha inteso fare applicazione
della norma regolamentare, che fa
riferimento ad una valutazione “complessiva” del voto
riportato nelle prove d’esame,
espressione questa che ha un significato diverso dalla
sommatoria aritmetica operata
dall’amministrazione.
In ogni caso il regolamento non può aver alcun rilievo,
in quanto, in presenza di un
conflitto con la disciplina del bando, prevale
quest’ultima che è la “lex specialis” della procedura e
che vincola in termini assoluti l’operato della
Commissione giudicatrice.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Scerni e il
controinteressato che replicano alle tesi di parte
ricorrente, ritenendole infondate e chiedendo che il
ricorso sia respinto.
Il controinteressato, in particolare, nell’ipotesi in
cui dovesse essere ritenuta fondata la tesi del
ricorrente, ha proposto anche ricorso incidentale,
impugnando l’art. 5, 3°
comma, del bando, ritenuto illegittimo in quanto in
contrasto con l’art. 9, 4°comma, del
regolamento comunale dei concorsi; la norma inoltre -si
aggiunge- sarebbe di impossibile attuazione essendo
stata svolta una sola prova scritta.
Riferisce il controinteressato che provvederà a proporre
autonomo e connesso ricorso per l’ipotesi in cui si
dovesse ritenere il ricorso incidentale proponibile solo
avverso gli
atti impugnati col ricorso principale.RIC. 550/2000
In ragione dell’ipotesi appena accennata. con ricorso
notificato il 14.8.2000, il vincitore del concorso di
cui innanzi, signor M. D., impugna il bando del
14.9.1999 di detto concorso, limitatamente all’art. 5,
comma 3, deducendo la violazione dell’art. 9, comma 4,
del regolamento comunale dei concorsi, che per i
concorsi per titoli ed esami stabilisce che “la
valutazione complessiva è determinata sommando il voto
conseguito
nella valutazione dei titoli al voto complessivo
riportato nelle prove d’esame”.
L’art. 5 del bando sarebbe in contrasto con la citata
norma regolamentare, nonché con
l’art.1, lett. C) e con l’art. 7 dello stesso bando e
comunque sarebbe inapplicabile in
quanto il concorso si sarebbe svolto attraverso una sola
prova scritta, una teorico-pratica ed una orale, sicché
impossibile sarebbe mediare su un solo elaborato
scritto.
Si è costituito in giudizio il secondo classificato,
signor M.P., che eccepisce preliminarmente la tardività
del ricorso, nonché la sua infondatezza nel merito,
sulla scorta di controdeduzioni alle tesi di
controparte.
Il controinteressato D. ha depositato memoria in data
24.4.2008 per illustrare ulteriormente le proprie tesi,
depositando anche documenti, in data 30.4.2008, già
comunque versati in giudizio.
Il ricorrente, con una nota d’udienza del 7.5.2008,
precisa che, in relazione ai motivi di ricorso, la
richiesta di annullamento degli atti impugnati deve
intendersi ovviamente
in senso parziale, nel senso cioè di una modifica della
graduatoria in termini favorevoli
all’esponente.
Le cause sono state trattenute in decisione nell’udienza
pubblica dell’8 maggio 2008.
Diritto
I due ricorsi vanno riuniti e decisi con un’unica
pronuncia, tenuto conto della unitarietà della vicenda
sotto ogni aspetto.
Venendo all’esame del ricorso n. 510/2000, vanno in
primo luogo esaminate le eccezioni
mosse dal ricorrente circa l’inammissibilità del ricorso
incidentale, sia sotto il profilo del decorso del
termine decadenziale nel momento in cui detto ricorso
incidentale è stato proposto, sia sotto il profilo
secondo cui l’interesse alla sua proposizione era coevo
alla pubblicazione del bando, sia infine sotto
l’ulteriore profilo che con esso si muovono censure ad
atti diversi da quelli impugnati con il ricorso
principale.
Per quanto concerne il primo aspetto, si rammenta che,
ai sensi dell’art. 37 del R.D. 1054/1924 e dell’art. 22
della L. 1034/1971, il termine per proporre ricorso
incidentale
è di trenta giorni dallo scadere del termine per il
deposito del ricorso principale (TAR
Lombardia, MI, sez. I, 22.11.2007, n. 6411; TAR Lazio,
Roma, sez. III, 5.11.2007, n. 10852).
Nella specie, il termine di trenta giorni per il
deposito del ricorso principale, notificato il
24.7.2000, scadeva il 24.8.2000, per cui il ricorso
incidentale, notificato il 17.8.2000, risulta
ritualmente proposto, senza considerare peraltro la
sospensione dei termini feriali che dilata l’arco
temporale dell’iniziativa incidentale.
In ordine al secondo aspetto, si rileva che l’interesse
alla proposizione del ricorso incidentale non può
ritenersi coevo e contestuale alla pubblicazione del
bando, ma deve ritenersi sorto nel momento in cui, con
il ricorso principale, si è chiesta l’applicazione
dell’art. 5 del bando e la conseguente inversione
dell’ordine della graduatoria. E’ solo in tale momento
che viene posta in discussione la posizione di vantaggio
acquisita dal controinteressato e quindi è solo in tale
momento che si attualizza l’interesse incidentale a far
valere l’illegittimità dell’art. 5 del bando in quanto
ritenuto in contrasto con l’art. 9 del Regolamento
comunale dei concorsi, per cui anche la presente
eccezione è da respingere.
Relativamente al terzo profilo, deve rammentarsi quella
che è la funzione che il ricorso
incidentale assolve nel processo amministrativo da
impugnazione, funzione che va individuata
nell’inserimento nel giudizio di un thema decidendum
nuovo che risulti subordinato all’accoglimento del
ricorso principale, oppure tendente a paralizzare la
possibilità di accoglimento del ricorso principale,
introducendo una ragione ostativa all’accoglimento delle
censure svolte con esso.
Nel primo caso il ricorrente incidentale impugna lo
stesso atto oggetto del ricorso principale per una parte
diversa e proponendo censure diverse rispetto a quelle
proposte con il ricorso principale (ed è questo lo
schema più ricorrente di tale tipo di
impugnativa), mentre nel secondo caso l’iniziativa
incidentale può essere rivolta alla
caducazione di un atto diverso da quello impugnato con
il ricorso principale, purché
esista una stretta connessione tra i due provvedimenti,
dovendosi comunque trattare di
atto che non si iscriva in un ambito autonomo rispetto
al rapporto cui mette capo l’atto
oggetto del ricorso principale.
Nella specie detta connessione, ad avviso del Collegio,
deve ritenersi sussistente, in quanto l’atto impugnato
principaliter è l’atto di approvazione della graduatoria
unitamente alla deliberazione di recepimento della
stessa da parte della Giunta e di nomina del vincitore
del concorso, mentre l’atto impugnato con il ricorso
incidentale è
il bando di concorso, limitatamente all’art. 5, e cioè
un atto che è parte integrante della procedura
concorsuale, atto che, se illegittimo e annullato,
farebbe venir meno l’interesse del ricorrente
principale, rendendo il ricorso stesso inammissibile.
Ciò premesso, si osserva che la ritenuta ammissibilità
del ricorso incidentale fa venir meno l’interesse
all’impugnativa in via autonoma proposta dal D. con il
ricorso n. 550/2000, con cui si ripropongono le stesse
censure dell’atto incidentale, per cui il ricorso
550/2000 può essere dichiarato inammissibile per difetto
di interesse.
Nella specie, va data priorità dunque all’esame del
ricorso incidentale.
Detta priorità è giustificata dalle censure con esso
dedotte, che sono, come già accennato, suscettibili di
incidere sull’interesse a ricorrere del ricorrente
principale e, quindi, sulla sussistenza di una
condizione dell’azione (C.S., sez. V, 30.11.2007, n.
6133; TAR Trentino Alto Adige, 21.1.2008, n. 10).
Con il ricorso incidentale si chiede l’annullamento
dell’art. 5, 3°comma, del bando (la
cui applicazione, omessa dalla Commissione giudicatrice,
viene invocata dal ricorrente
principale), in quanto sarebbe in contrasto con l’art.
9, 4° comma del Regolamento
comunale dei concorsi. Detto annullamento non
coinvolgerebbe l’intero bando atteso che l’art. 1,
lett.c) e l’art. 7 richiamano espressamente il
regolamento che dovrebbe
pertanto trovare diretta applicazione.
Il rilievo è privo di fondamento.
E’ principio del tutto consolidato e assolutamente
prevalente in giurisprudenza quello
per cui il bando di concorso è la “lex specialis” della
procedura e va rispettata dalla
Commissione, che riveste la qualità di organo
straordinario tecnico dell’amministrazione
che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla
stessa non è consentito di
procedere alla disapplicazione delle norme del bando (C.S.,
sez. IV, 14.5.2007, n. 2423;
TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 21.10.2005, n. 1854; C.S.,
sez. IV, 29.11.2002, n. 6530;
TAR Campania, NA, sez. V, 28.9.2002, n. 5874).
Le regole cristallizzate nella “lex specialis”
costituita dal bando di concorso vincolano
rigidamente anche l’operato dell’amministrazione, nel
senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla
loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità
nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR
Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio,
Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102).
Aggiunge la giurisprudenza che l’Amministrazione deve
pedissequamente applicare le
disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste
siano illegittime o comunque
ritenute inopportune, fatti salvi eventuali
provvedimenti adottati in sede di autotutela
che incidono a monte sulla stessa “lex specialis” della
procedura (TAR Campania, NA, sez. V, 21.1.2004, n. 230;
TAR Basilicata, 20.7.1999, n. 272; TAR Calabria,
Catanzaro,
10.5.1999, n. 657).
La prevalenza, sulle norme generali eventualmente
difformi, del contenuto di un bando di concorso per
l’assunzione a pubblici impieghi, in quanto costituente
la “lex specialis”
del relativo procedimento, è ribadita da C.S., sez. V,
4.8.2000, n. 4304.
Si afferma ancora che nelle procedure di assunzione
tramite concorso, il relativo bando
riveste una funzione particolare che è quella di
costituire, nell’interesse pubblico alla
speditezza, alla trasparenza ed alla imparzialità, il
punto fondamentale di riferimento
dell’azione amministrativa, il che genera un affidamento
nei partecipanti alla procedura
giuridicamente tutelabile, con la conseguenza che
provvedimenti sfavorevoli per i
candidati debbono basarsi solo su chiare ed univoche
disposizioni del bando e non in modo indiretto
attraverso vaghi ed indeterminati rinvii ad altre
disposizioni (C.S., sez. V,
9.5.2000, n. 2651).
Facendo applicazione dei menzionati principi, deve
osservarsi che, mentre chiara, univoca ed esplicita è la
disposizione del bando, allorché all’art. 5, 3°comma,
prescrive che “il punteggio finale è determinato
sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli
al punteggio risultante dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle due prove scritte e della valutazione
conseguita nella prova orale”, di contro, del tutto vago
e indeterminato è il punto 1, lett. C) del bando,
denominato “Normativa del concorso”,
quando dispone che “le modalità ed i criteri di
valutazione dei titoli e delle prove sono
stabiliti dal Regolamento dei concorsi, approvato con
deliberazione della G.C. n. 124 del
14.7.1999…e per gli effetti di cui al DPR 9.5.1994, n.
487 e successive modificazioni e
integrazioni”; del pari vago e indeterminato è il
richiamo al citato Regolamento,
contenuto nell’art. 7 del bando, allorché si limita ad
affermare che la Commissione
esaminatrice formerà la graduatoria “sulla base della
votazione complessiva dei titoli e
dell’esito delle prove d’esame, come previsto dal
Regolamento dei concorsi”.
A prescindere che in detti richiami non si fa alcuno
specifico riferimento all’art. 9 del
Regolamento dei concorsi, né ad alcun’altra norma, si
osserva che in ogni caso il
richiamo alle modalità e criteri fissati in sede
regolamentare, proprio per la sua
genericità, vale in quanto compatibile con le specifiche
statuizioni del bando, che
andavano pedissequamente applicate, anche ove fossero
state in contrasto con detto
regolamento, così come ipotizzato dal D., atteso il
principio della prevalenza delle
clausole del bando su norme generali difformi,
contrasto, peraltro, insussistente, così
come in prosieguo si dimostrerà.
Insomma, da una parte, una disposizione (l’art. 5.3 del
bando) sulla cui puntuale
chiarezza non può discutersi e che la Commissione e
l’Amministrazione avevano l’obbligo tassativo di
applicare, attesa la sua natura assolutamente vincolante
(TAR Abruzzo, sez. Pescara, 16.5.1985, n. 228),
dall’altra un indefinito e non meglio precisato richiamo
del Regolamento dei concorsi, che ha comportato
un’erronea e arbitraria attività di individuazione della
norma che la Commissione ha inteso di applicare.
Il generico richiamo al Regolamento dei concorsi,
peraltro, non esclude, ma anzi avalla
la tesi che si dovesse far coerente e logico
riferimento, non all’art.9, ma alla norma
(art.8) che prevede il metodo della media delle prove
scritte, tenuto conto dell’espressa
previsione di cui all’art. 5 del bando.
Quanto poi al rilevato contrasto dell’art. 5 del bando
con l’art. 9 del Regolamento comunale dei concorsi,
devesi osservare, come accennato, che detto contrasto
non esiste affatto.
Nella specie, siamo in presenza di un concorso per
titoli ed esami, disciplinato dall’art. 9 del
Regolamento (che riproduce il comma 4° dell’art. 8 del
DPR 9.5.1994, n. 487) e che, al comma 4, dispone che “la
valutazione complessiva è determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nelle prove d’esame”.
Non sfuggirà all’interprete la mancanza in detta
disposizione della necessaria precisione
e puntualizzazione, laddove si parla di “voto
complessivo riportato nelle prove d’esame”, poiché non
si specifica cosa si debba intendere per tale locuzione,
se cioè si è inteso attribuire una individuale valenza a
tutte le prove, facendole concorrere secondo la loro
somma aritmetica o se si è inteso comunque far
riferimento alla media dei voti delle prove scritte.
L’art. 8 del Regolamento ( che a sua volta riproduce il
3°comma dell’art. 7 del citato DPR 487/1994) disciplina
invece i concorsi per esame, stabilendo, al comma 3, il
criterio
della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, che
va sommato al voto conseguito
per i titoli e nella prova orale.
Orbene, la giurisprudenza ha chiarito che “il criterio
della media dei voti riportati nelle prove scritte dei
pubblici concorsi, stabilito per i concorsi per soli
esami dall’art. 7, comma 3, del regolamento di
esecuzione del d.lg. 3.2.1993, n. 29, approvato
con DPR 9.5.1994, n. 487, trova applicazione anche nei
concorsi per titoli ed esami, come specificato nel
successivo art. 8, comma 4, che deve essere interpretato
nel senso che, per questi ultimi concorsi, ricadenti
sotto l’imperio di tale regolamento, il punteggio
complessivo è costituito dalla somma del punteggio
conseguito per la valutazione dei
titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove
scritte o pratiche o tecnico-pratiche e dal punteggio
attribuito alle prove orali” (C.S., sez. V, 16.12.2004,
n. 8081).
Precisa detta pronuncia che, sotto il profilo
finalistico appare ragionevole ritenere che
il regolamento di cui al DPR 487/1994 abbia inteso
seguire una linea di continuità con la
precedente regolamentazione contenuta nell’art. 10.3 del
DPR 3.5.1957, n. 686 (che per i concorsi per titoli ed
esami faceva riferimento appunto al criterio della media
delle
prove scritte), evitando di valorizzare eccessivamente,
rispetto al colloquio,
suscettibile solo di una valutazione singola, il peso
delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche,
atteso che il colloquio, vertendo in genere su una
pluralità di materie, richiede un impegno di studio
alquanto ampio e articolato.
In tal senso si è anche espressa, in sede consultiva, la
Sezione prima del Consiglio di Stato, con parere n. 446
del 13.3.2002, reso alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri su ricorso straordinario, con cui è stato anche
richiamato il precedente del TAR Lombardia, sezione di
Brescia, dell’8.7.1996, n. 780, in senso conforme.
Si aggiunge che, nella specie, con la scelta compiuta,
l’amministrazione ha inteso definire una esatta
proporzione tra il punteggio assegnato ai titoli (p.30),
il punteggio
massimo (p.30) assegnato a ciascuna delle due prove
scritte, che mediato dà luogo ad un punteggio massimo di
30, e i punti assegnati alla prova orale (p.30), il che
non rappresenta affatto una scelta irragionevole,
essendosi conferito un peso equilibrato ad
ogni voce valutabile (il riferimento al punto 2
dell’art. 8 del DPR 487/1994, che stabilisce il limite
insuperabile di p.10/30 da attribuire ai titoli non
vale, nella specie, avendo il bando disposto
diversamente).
Detto equilibrio peraltro risulta in concreto
realizzatosi nel concorso in questione, ove
si faccia, così come devesi, applicazione dell’art. 5,
avendo il D. conseguito 4 punti per i titoli, 25,5 punti
per le prove scritte e 26 punti per l’orale, e il P. 9
punti per i titoli, 23 punti per le prove scritte e 25
punti per la prova orale.
Nei termini di cui sopra si sono espressi anche i
giudici amministrativi di primo grado, affermando che
“ai sensi dell’art. 8, comma 4, del DPR 9.5.1994, n.
487, anche ai concorsi per titoli ed esami deve
ritenersi applicabile il criterio della media dei voti
riportati nelle prove scritte, ancorché detto criterio
sia espressamente codificato dall’art. 7, comma 3, DPR
citato, solo per i concorsi per esami” (ex multis, TAR
Toscana,
sez. II, 31.8.1999, n. 769; TAR Abruzzo, AQ., 8.10,2003,
n. 854; TAR Lazio, Roma, sez.
II, 11.10.2004, n. 10709).
Concludendo sul punto, nella specie, dunque, non solo
non esiste l’ipotizzato contrasto
tra l’art. 5 del bando e l’art. 9 del Regolamento
comunale dei concorsi, ma, anche, ove
detto contrasto dovesse, in ipotesi, ritenersi
sussistente, in ogni caso, per il principio del
carattere vincolante del bando costituente la “lex
specialis” della procedura concorsuale, si ribadisce che
l’art. 5 prevale su ogni disposizione difforme, per cui
doveva essere obbligatoriamente applicato dalla
Commissione esaminatrice e dall’Amministrazione, che non
potevano discostarsene, applicando una norma
regolamentare non espressamente menzionata e che è stata
oggetto di una indebita individuazione.
Con l’esame del motivo di cui sopra, si è in buona
sostanza affrontato il punto centrale
della questione posta con il ricorso incidentale che,
pertanto, sul punto, è infondato, e
con i due motivi prospettati con il ricorso principale,
che è di contro fondato, per cui
non resta che esaminare alcuni profili marginali.
Si sostiene anche da parte del controinteressato e
ricorrente incidentale che l’art. 5 del bando non
sarebbe applicabile, essendo stata svolta una prova
scritta, una prova
tecnico- pratica ed una prova orale, per cui non sarebbe
possibile mediare tra due prove scritte che non sono
state effettuate, né si può mediare tra prova scritta e
prova
teorico-pratica.
La censura appare palesemente infondata.
L’assunto è smentito dall’art. 8, punto 1, lett. b) del
Regolamento, che per i profili professionali della
quinta e sesta qualifica (il concorso è per un posto
della sesta qualifica) prevede che gli esami consistono
“in due prove scritte, di cui una pratica o a
contenuto teorico-pratico”.
La norma quindi ascrive chiaramente la prova pratica o a
contenuto teorico-pratico tra le prove scritte, il che
significa che la prova pratica o a contenuto
teorico-pratico non
può consistere in una prova di tipo manuale od orale, ma
deve essere effettuata mediante la compilazione, sempre
per iscritto, di un documento o di un provvedimento, che
dimostri un certo livello di esperienza concreta nella
redazione di un atto.
L’art. 6 del bando, infatti, prevede, per la prova
scritta, la redazione di un progetto di massima di una
costruzione edile, stradale, igienica, con schizzo e
relazione illustrativa., mentre, per la prova, che viene
definita pratica, prevede la redazione di un processo
verbale di G.M. o di C.C. di approvazione di un
progetto, di stati di avanzamento, di stati finali, di
perizia di variante e suppletiva e di liquidazione di
certificati di pagamento.
Poiché la prova pratica consiste, in buona sostanza,
nella redazione di una deliberazione di G.M. o di C.C.,
tale prova non può non essere effettuata che per
iscritto, non potendosi certamente annoverare tra le
prove manuali od orali e, se dunque, non è annoverabile
nell’ambito di queste due ultime tipologie di prove, non
può che trattarsi di un elaborato scritto, che non è
teorico, ma che consiste nella stesura di un atto
concreto.
Confermano inoltre che nella specie sono state svolte
due prove scritte anche gli stessi
verbali relativi a dette prove, allegati alla
deliberazione di G.M. n. 77 del 2.6.2000 (vedansi i
verbale n. 4 e n.5 del 1° e del 21.3.2000) in cui si
parla di “Diario della seconda prova scritta” o di
“Esame e valutazione degli elaborati delle prove
scritte”,
nonché il fatto che la seconda prova è stata valutata
con lo stesso criterio della prima,
in base al quale sono stati esclusi i candidati che non
avevano raggiunto il punteggio
minimo di 21/30.
Nulla osta, dunque, per il profilo esaminato, alla media
tra due prove che sono senza
alcun dubbio scritte.
Si sostiene ancora da parte del controinteressato che il
bando conterrebbe un evidente
errore materiale derivato dalla trascrizione all’art.5
del contenuto dell’art. 8 del Regolamento (relativo al
concorso per soli esami) anziché del disposto dell’art.
9 (relativo al concorso per soli esami).
Anche siffatto rilievo appare del tutto infondato poiché
l’errore materiale deve emergere “ictu oculi” e apparire
tale sotto un evidente e inoppugnabile profilo logico, e
così invece non è nel caso in esame, atteso che il
richiamo generico al regolamento, contenuto nel bando
per ben due volte (artt. 1 e 7), non è significativo,
proprio per la sua genericità, della ipotizzata volontà
che sarebbe stata espressa nel bando di fare
applicazione del metodo di calcolo di cui all’art. 9 del
testo regolamentare.
Nella specie, non si è in presenza di tre norme del
bando che disciplinano la procedura,
così come si afferma da controparte, ma di una norma
specifica e puntuale, l’unica, l’art.5, che prevede il
metodo di calcolo dei voti, e di due norme (l’art.1 e
l’art.7), che non disciplinano direttamente la procedura
di calcolo, ma contengono un vago e
generico richiamo a non meglio precisate disposizioni
regolamentari, da ritenersi pertanto applicabili in
quanto compatibili con le espresse statuizioni del
bando.
Se si fosse trattato di errore materiale,
l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque
tempestivamente provvedere ad eliminarlo, prima
dell’espletamento della procedura,
proprio perché l’errore materiale è quello che è
riconoscibile subito come tale.Per le ragioni che
precedono il ricorso incidentale va respinto, mentre va
accolto il ricorso 510/2000 e per l’effetto vanno
modificati gli atti impugnati nei sensi sopra esposti, a
termini dei quali l’amministrazione è tenuta a
riesaminare il proprio operato facendo applicazione
dell’art. 5 del bando, con ogni conseguenza in ordine al
candidato da dichiarare vincitore e da nominare, “ex
tunc”, ai soli effetti giuridici, nel posto messo a
concorso ed “ex nunc” per gli effetti economici.
Le spese di causa, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo,
sezione staccata di Pescara, previa
riunione dei ricorsi in epigrafe, dichiara il ricorso
550/2000 inammissibile per difetto
d’interesse, mentre accoglie il ricorso 510/2000 con
ogni conseguente effetto, come nelle premesse indicato e
respinge il ricorso incidentale.
Condanna il Comune al pagamento delle spese di causa,
che si liquidano in € 4.000,00,
mentre le compensa nei confronti del signor D..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa
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