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LA CORTE
COSTITUZIONALE
ha
pronunciato la seguente sentenza
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt.
91, commi 1, lettera d), 2 e 6, 95, comma 5, prima
parte, 96, 101, comma 7, 104, commi 3 e 4, 113, comma 1,
114, commi 1 e 2, e 116 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi
dalle Regioni Emilia-Romagna (n. 2 ricorsi), Calabria,
Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia,
Campania, Marche e Basilicata, con ricorsi notificati il
24 aprile, l’8, il 12-21, il 12-27, il 12 ed il 13
giugno 2006, depositati in cancelleria il 27 aprile, il
10, il 14, il 15, il 16, il 17, il 20, il 21 ed il 23
giugno 2006, ed iscritti ai numeri 56, 68, 69, 70, 72,
73, 74, 75, 76, 78, 79 e 80 del registro ricorsi
dell’anno 2006.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri nonché gli atti di intervento
dell’Associazione Italiana per il World Wide Fund for
Nature (WWF Italia) – Onlus, e della Biomasse Italia
s.p.a. ed altre;
udito nell’udienza pubblica del 5 maggio 2009 il Giudice
relatore Maria Rita Saulle;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco
Mastragostino e Luigi Manzi per la Regione
Emilia-Romagna, Maria Grazia Bottari Gentile per la
Regione Calabria, Lucia Bora e Guido Meloni per la
Regione Toscana, Luigi Manzi per la Regione Piemonte,
Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Umbria,
Giandomenico Falcon per la Regione Liguria, Fabrizio
Lofoco per la Regione Puglia, Vincenzo Cocozza per la
Regione Campania, Gustavo Visentini per la Regione
Marche, Alessandro Giadrossi per l’Associazione Italiana
per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus,
e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con separati ricorsi, il primo notificato il 24
aprile 2006 e depositato il successivo 27 aprile
(registro ricorsi n. 56 del 2006), il secondo notificato
il 13 giugno 2006 e depositato il successivo 16 giugno
(registro ricorsi n. 73 del 2006), la Regione
Emilia-Romagna ha, fra l’altro, impugnato, dapprima,
l’art. 101, comma 7, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), per violazione degli
artt. 76 e 117, terzo comma, della Costituzione, e,
successivamente, gli artt. 96, 104, commi 3 e 4, 113,
comma 1, e 114, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118
Cost.
1.1. – Quanto all’art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152
del 2006, la difesa regionale premette che la norma
impugnata «assimila alle acque reflue domestiche gli
scarichi derivanti dalle imprese agricole», includendo
in esse «anche quelle che svolgono attività di
trasformazione o valorizzazione dei prodotti agricoli,
purché tale attività, inserita con carattere di
normalità e complementarietà funzionale nel ciclo
produttivo aziendale, riguardi materia prima lavorata
proveniente in misura prevalente dall’attività di
coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque
titolo la disponibilità».
Nel ricorso si evidenzia in particolare che, a
differenza di quanto previsto in precedenza dall’art.
28, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle
acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole), il quale fissava
un «criterio certo», in quanto fondato su un «preciso
rapporto minimo tra materia prima derivante dalla
propria produzione e materia prima derivante da
produzioni altrui», la disposizione impugnata ne avrebbe
introdotto uno discrezionale, imperniato sul «concetto
elastico di “misura prevalente”».
L’art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006,
pertanto, secondo la ricorrente, provocherebbe «una
riduzione del livello di tutela delle acque»,
contraddicendo i principi e i criteri direttivi fissati
dall’art. 1, comma 8, lettera a), e dal successivo comma
9, lettera b), della legge 15 dicembre 2004, n. 308
(Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l’integrazione della legislazione in materia ambientale
e misure di diretta applicazione), concernenti,
rispettivamente, l’obiettivo del «miglioramento della
qualità dell’ambiente, della protezione della salute
umana, dell’utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali», e quello di «pianificare, programmare
e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il
risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei,
previa ricognizione degli stessi».
Sotto altro profilo, osserva sempre la ricorrente, il
medesimo articolo inciderebbe negativamente anche sulle
funzioni già attribuite alla Regione dalla legislazione
di settore e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e ciò,
ancora una volta, in violazione del «preciso vincolo
posto dalla legge di delega».
1.2. – Con riguardo alla asserita violazione dell’art.
117, terzo comma, Cost., la Regione Emilia-Romagna
afferma che l’art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del
2006, potendo «provocare effetti irreversibili sul
controllo dei reflui e sulla qualità delle acque»,
arrecherebbe pregiudizio agli «interessi pubblici
ambientali che la Regione ha in carico, sia pure non in
via esclusiva», nonché alla tutela del territorio e
della salute umana; interessi rientranti nella
competenza legislativa concorrente della Regione ai
sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
1.3. – Con riguardo all’art. 96 del d.lgs. n. 152 del
2006, la Regione Emilia-Romagna premette che il comma 1
di tale disposizione riscrive l’art. 7 del r.d. 11
dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e impianti elettrici), concernente
il procedimento per il rilascio delle concessioni di
acqua pubblica.
In particolare, la ricorrente evidenzia che il nuovo
testo dispone che le domande relative sia alle grandi
sia alle piccole derivazioni siano trasmesse alle
Autorità di bacino territorialmente competenti le quali,
entro il termine rispettivamente di novanta e di
quaranta giorni, «comunicano il proprio parere
vincolante al competente Ufficio istruttore in ordine
alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni
del Piano di tutela, ai fini del controllo
sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche
in attesa di approvazione del Piano anzidetto»,
disponendo altresì che, «decorsi i predetti termini
senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio nomina un
commissario ad acta che provvede entro i medesimi
termini decorrenti dalla data della nomina».
Nel ricorso si assume che «le competenze della Regione
Emilia-Romagna» risulterebbero «concretamente incise» da
tale disposizione, considerato che la Regione avrebbe
«adottato una propria disciplina procedimentale» – con
la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del
sistema regionale e locale) e con il successivo
regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41
(Regolamento per la disciplina del procedimento di
concessione di acqua pubblica) – in attuazione del
conferimento di funzioni operato dagli artt. 86-89 del
d.lgs. n.112 del 1998.
Inoltre, osserva la ricorrente, la previsione secondo la
quale le nuove Autorità di bacino esprimono sulle grandi
derivazioni un parere vincolante in un termine che passa
da quaranta a novanta giorni e che, «in caso di mancata
espressione del parere medesimo, non operi più il
silenzio assenso, ma si proceda alla nomina di un
commissario ad acta» che dispone di altri novanta giorni
per esprimersi comporterebbe, altresì, una «enorme
dilatazione dei tempi, in […] contrasto con gli
obiettivi di semplificazione» stabiliti dall’art. 1,
comma 9, lettera b), della legge n. 308 del 2004.
1.4. – Quanto osservato con riguardo al comma 1
varrebbe, ad avviso della Regione Emilia-Romagna, anche
«in relazione agli altri commi dell’art. 96» del d.lgs.
n. 152 del 2006, in quanto essi, contenendo una
«disciplina analitica e dettagliata», non
rispetterebbero quanto affermato dalla Corte
costituzionale – in particolare, fra le altre, nella
sentenza n. 31 del 2006 – secondo cui «alla luce del
nuovo testo dell’art. 118 Cost., dopo la riforma del
titolo V della parte II, l’attribuzione alle Regioni ed
agli enti locali delle funzioni amministrative in
materia è sorretta dal principio di sussidiarietà».
Ciò posto, non sarebbe legittimo, ad avviso della
Regione, che lo «Stato emani in materia norme
legislative che entrano analiticamente nel dettaglio»,
sottoponendo «l’uso dei poteri normativi che residuano
alla Regione» a direttive delle quali non sarebbero
indicate «né l’autorità competente né le modalità di
emanazione», e in una materia – quella delle derivazioni
d’acqua – che non risulterebbe «contemplata nell’oggetto
della delega».
Per queste ragioni, l’art. 96 si porrebbe in contrasto,
«nella sua interezza», con gli artt. 76, 117 e 118 Cost.
1.5. – Con riguardo alle disposizioni degli artt. 104,
commi 3 e 4, 113, comma 1, e 114, comma 1, del d.lgs. n.
152 del 2006, concernenti misure di tutela delle acque,
la ricorrente osserva, preliminarmente, che esse
risulterebbero accomunate da una identica illegittima
impostazione dei rapporti tra autonomia legislativa e
amministrativa regionale e «direzione statale».
1.6. – In particolare, quanto al citato art. 104, comma
3, esso attrarrebbe al «livello ministeriale compiti di
autorizzazione di scarichi risultanti dall’estrazione di
idrocarburi nelle unità del sottosuolo da cui sono stati
estratti», laddove l’art. 89, lettera i), del d.lgs. n.
112 del 1998 ne prevedeva l’attribuzione alle Regioni,
con conseguente violazione sia del «riparto di
attribuzioni già fissato dal legislatore statale
antecedentemente alla riforma» operata con legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione), sia
del «criterio direttivo» stabilito al comma 8 dell’art.
1 della legge n. 308 del 2004, nel quale sarebbe
richiamato l’assetto delle competenze di cui al d.lgs.
n. 112 del 1998, prescrivendone la «inderogabilità».
1.7. – Per altro verso, il comma 4 dello stesso art.
104, nella parte in cui prescrive che «l’autorità
competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata
alla verifica dell’assenza di sostanze estranee, può
autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque
utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli
inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti
esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro
scarico non comporti danneggiamento alla falda
acquifera» risulterebbe, ad avviso della Regione
Emilia-Romagna, in contrasto con l’art. 4, comma 3,
della direttiva 17 dicembre 1979, n. 80/68/CEE
(Direttiva del Consiglio concernente la protezione delle
acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe
sostanze pericolose), che consentirebbe agli Stati
membri di autorizzare gli scarichi consistenti nella
reiniezione nella stessa falda solo «delle acque
utilizzate per scopi geotermici, delle acque di
infiltrazione di miniere o cave, o delle acque pompate
nel corso di determinati lavori di ingegneria civile»,
non anche delle acque utilizzate per il lavaggio e la
lavorazione degli inerti.
1.8. – Con riguardo all’art. 113, comma 1, del d.lgs. n.
152 del 2006, la ricorrente premette che esso assegna
alle Regioni i compiti di «disciplinare» e di «attuare»:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque
meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie
separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le
immissioni delle acque meteoriche di dilavamento,
effettuate tramite altre condotte separate, siano
sottoposte a particolari prescrizioni.
Tuttavia, osserva la ricorrente, l’esercizio delle
predette funzioni risulta subordinato al «previo parere
del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio», realizzando in tal modo una sottoposizione
della Regione, anche nell’esercizio delle sue funzioni
normative, ad ingerenze esercitate dall’autorità
amministrativa statale in violazione dell’«assetto delle
competenze posto dagli artt. 117 e 118 Cost.», nonché
degli «stessi limiti prescritti dalla legge di delega».
1.9. – Del pari, ad avviso della Regione Emilia-Romagna,
anche l’art. 114, comma 1, nel disciplinare la
restituzione delle acque utilizzate per la produzione
idroelettrica, sottoporrebbe l’autonomia normativa
regionale al «previo parere» del suddetto Ministero,
risultando perciò affetta dai medesimi vizi di
legittimità costituzionale dedotti in relazione all’art.
113.
1.10. – La Regione Emilia-Romagna (registro ricorsi n.
56 del 2006) ha, inoltre, proposto istanza di
sospensione in via cautelare dell’esecuzione dell’atto
impugnato (art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del
2006), ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9
della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
In ordine a detta istanza, questa Corte si è già
pronunciata con ordinanza di non luogo a provvedere n.
245 del 21 giugno 2006.
2. – Nei giudizi instaurati con i ricorsi della Regione
Emilia-Romagna non si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri a seguito della rinuncia
all’intervento specificamente deliberata dal Consiglio
dei ministri nella riunione del 9 giugno 2006.
3. – Con ricorso notificato l’8 giugno 2006 e depositato
il successivo 10 giugno, la Regione Calabria (registro
ricorsi n. 68 del 2006) ha impugnato, fra gli altri, gli
artt. 91, commi 2 e 6, 101, comma 7, 113, comma 1, 114,
comma 1, e 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, per
violazione degli artt. 76, 114, 117, primo e terzo
comma, e 118 Cost. e del principio di leale
collaborazione.
3.1. – Con un primo gruppo di censure, la difesa
regionale deduce la violazione del «riparto di
competenze normative e amministrative» fra Stato e
Regioni, premettendo che dalla lettura dell’art. 73 del
decreto legislativo impugnato, il quale individua gli
obiettivi da perseguire nella disciplina generale per la
tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee,
emergerebbe la riconducibilità della relativa disciplina
ad un insieme di titoli competenziali di diversa natura,
tra i quali si dovrebbe riconoscere la prevalenza a
quello relativo al «governo del territorio», pur non
mancando i richiami a quelli relativi alla «tutela
dell’ambiente» e «della salute».
3.2. – In particolare, la difesa regionale censura
l’art. 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui «le
Regioni […] integrano i Piani di tutela di cui
all’articolo 121 con i programmi di misure» che sono
«sottoposti per l’approvazione all’Autorità di bacino»,
la quale ultima, «qualora le misure non risultino
sufficienti a garantire il raggiungimento degli
obiettivi previsti», è chiamata a individuare le cause e
ad indicare «alle Regioni le modalità per il riesame dei
programmi, invitandole ad apportare le necessarie
modifiche, fermo restando il limite costituito dalle
risorse disponibili».
Detta disposizione, ad avviso della Regione, rivelerebbe
«l’idea di un’autonomia regionale che viene collocata
“sotto tutela” da parte di un ente» – l’Autorità di
bacino – «riconducibile, nella composizione e nelle
funzioni, alla sfera di diretta influenza dello Stato»,
e ciò in contrasto con gli artt. 114 e 118 Cost.
3.3. – Con un secondo gruppo di censure, la Regione
Calabria lamenta la violazione degli artt. 117 e 118
Cost., nonché dell’art. 76 Cost., in relazione all’art.
1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, «nella parte in
cui impone al legislatore delegato il rispetto delle
attribuzioni che delle Regioni e degli enti locali sono
proprie in virtù del decreto legislativo n. 112 del
1998», e del d.lgs. n. 152 del 1999, dal momento che «la
ratio inequivocabile della disposizione redatta dal
legislatore delegante» sarebbe stata «quella di impedire
ogni “ritorno indietro” rispetto alle acquisizioni già
consolidate in capo alle autonomie territoriali».
3.4. – In primo luogo, dunque, la Regione denuncia
l’illegittimità costituzionale dell’art. 91, comma 2,
del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale attribuisce al
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, il potere di
emanare un decreto con il quale individuare le
«ulteriori aree sensibili» rispetto a quelle inserite
nell’elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Osserva, al riguardo, la ricorrente che la funzione
concernente detta individuazione era già stata
trasferita alle Regioni dall’art. 18, comma 4, del
d.lgs. n. 152 del 1999, «in piena coerenza» con l’art.
80, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 112 del 1998, che
attribuiva allo Stato unicamente «la definizione dei
criteri generali per la elaborazione dei piani regionali
di risanamento delle acque».
Secondo la ricorrente, quindi, la disposizione impugnata
realizzerebbe «un’indebita riattrazione allo Stato»
della competenza in ordine alla individuazione delle
«ulteriori aree sensibili», la cui illegittimità non
risulterebbe superata dalla previsione del «previo
parere (oltretutto non vincolante) in sede di Conferenza
Stato-Regioni».
3.5. – Con riferimento all’art. 101, comma 7, lettera
c), del d.lgs. n. 152 del 2006, la Regione Calabria
rileva come esso assimili alle acque reflue domestiche
gli scarichi «provenienti da imprese [...] che
esercitano anche attività di trasformazione o di
valorizzazione della produzione agricola, inserita con
carattere di normalità e complementarietà funzionale nel
ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata
proveniente in misura prevalente dall’attività di
coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque
titolo la disponibilità».
La difesa regionale osserva che, nella normativa
precedente, l’art. 28, comma 7, lettera c), del d.lgs.
n. 152 del 1999 prevedeva una analoga assimilazione,
«fissando, però, un preciso rapporto minimo (due terzi)
tra materia prima derivante dalla propria produzione e
materia prima derivante da produzioni altrui». Con la
disposizione impugnata, invece, secondo la ricorrente,
si sarebbe sostituito il criterio certo precedentemente
individuato con «un concetto […] elastico quale è quello
della “misura prevalente”», che potrebbe «prestarsi ad
una certa (anche marcata) discrezionalità applicativa»,
idonea a determinare livelli di tutela meno rigorosi
delle acque del corpo recettore.
Sulla base di queste argomentazioni, la Regione Calabria
deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 101,
comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 per contrasto sia
con gli «obiettivi di qualità» stabiliti a livello
comunitario, in violazione dell’art. 117, primo comma,
Cost., sia con quelli di miglioramento dell’ambiente
fissati tra i «principi e criteri direttivi generali»
dall’art. 1, comma 8, lettera a), della legge n. 308 del
2004, in violazione dell’art. 76 Cost.
3.6. – Quanto all’art. 113 del d.lgs. n. 152 del 2006,
in tema di «acque meteoriche di dilavamento e acque di
prima pioggia», la Regione osserva che il testo
dell’articolo impugnato pur riproducendo quello
dell’art. 39 del d.lgs. n. 152 del 1999, secondo il
quale, «nell’ottica della prevenzione di rischi
idraulici ed ambientali, le Regioni erano chiamate a
disciplinare le forme di controllo degli scarichi di
acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti
fognarie separate ed i casi in cui può essere richiesto
che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento,
effettuate tramite altre condotte separate, siano
sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa
l’eventuale autorizzazione», nondimeno introduce
l’obbligo, per le Regioni, di richiedere il parere del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Ad avviso della ricorrente, detta innovazione
determinerebbe sia un «arretramento» della autonomia
delle Regioni – collocandole «in una posizione di
subalternità, nell’azione di governo del territorio,
rispetto alle determinazioni di organi statali» – in
violazione dei precetti contenuti nelle legge di delega,
sia un condizionamento dell’«attività legislativa delle
Regioni», in contrasto con il disposto dell’art. 117,
terzo comma, Cost.
3.7. – Sulla base delle medesime argomentazioni svolte
con riferimento all’art. 113, comma 1, la Regione
Calabria deduce altresì l’illegittimità costituzionale
dell’art. 114, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006.
Detta disposizione prevede che «le Regioni, previo
parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, adottano apposita disciplina in materia di
restituzione delle acque utilizzate per la produzione
idroelettrica, per scopi irrigui e impianti di
potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da
sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla
ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di
garantire il mantenimento o il raggiungimento degli
obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte
terza del [...] decreto» legislativo n. 152 del 2006.
La difesa regionale rileva che «una previsione
sostanzialmente identica era contenuta nell’art. 40,
comma 1, del d.lgs. n. 152 del 1999, nel quale, però,
difettava un qualunque riferimento alla necessità di
acquisire il parere del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio». Si sarebbe, pertanto,
«nuovamente in presenza dell’introduzione di una forma
di anomala “tutela” di un organo statale nei confronti
dell’ente regionale, in stridente dissonanza con le
prescrizioni della legge di delega, ma soprattutto con
il quadro costituzionale successivo alla riforma del
titolo V della parte II della Costituzione».
3.8. – La Regione Calabria deduce, inoltre, che l’art.
91, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 206, in tema di «aree
sensibili», attribuendo «al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio il compito di provvedere,
con proprio decreto, alla reidentificazione delle aree
sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che
contribuiscono all’inquinamento delle aree sensibili»,
decreto da adottare «sentita la Conferenza
Stato-Regioni», violerebbe il principio di «leale
cooperazione». Infatti, l’incidenza che il decreto
ministeriale avrebbe sul «governo del territorio»
regionale renderebbe indefettibile la adozione di una
intesa, la quale soltanto consentirebbe alle Regioni «di
far adeguatamente valere i propri interessi».
4 – Con ricorso notificato il 12-21 giugno 2006 e
depositato il successivo 14 giugno (registro ricorsi n.
69 del 2006), la Regione Toscana ha impugnato, fra gli
altri, gli artt. 91, commi 2 e 6, 113, comma 1, 114,
comma 1, e 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio
di leale cooperazione.
4.1. – La Regione ricorrente osserva preliminarmente che
l’art. 91, comma 1, del citato decreto legislativo
effettua una prima individuazione delle così dette «aree
sensibili», ovvero delle aree particolarmente esposte ad
inquinamento. Il comma 2, poi, demanda l’individuazione
di «ulteriori aree sensibili» al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio, sentita la Conferenza
Stato-Regioni. Parallelamente, il comma 6 dello stesso
articolo riconosce al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio il potere di procedere, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, alla «reidentificazione» delle
aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che
contribuiscono all’inquinamento delle aree medesime.
Ad avviso della Regione Toscana, l’ambito di intervento
della norma, pur se astrattamente riconducibile alla
«materia ambiente», risulterebbe tuttavia suscettibile
di interventi legislativi regionali, in considerazione
della naturale incidenza di tale funzione sulle
politiche del territorio e sulla tutela della salute,
rientranti nella competenza legislativa concorrente
regionale. Conseguentemente, secondo la ricorrente,
l’art. 91, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 152 del 2006,
«nella parte in cui non prevede che il processo
codecisionale sia garantito attraverso un’intesa fra
Stato e Regioni», limitandosi a prescrivere un mero
obbligo di sentire la Conferenza Stato-Regioni,
violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.
4.2. – Passando alle censure concernenti gli artt. 113,
comma 1, e 114, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, la
Regione Toscana premette che la prima delle suddette
disposizioni prevede che, «ai fini della prevenzione dei
rischi idraulici ed ambientali, le Regioni, previo
parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, disciplinano e attuano le forme di controllo
degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento
provenienti da reti fognarie separate nonché i casi in
cui le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento
siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi
compresa l’eventuale autorizzazione». Quanto all’art.
114, comma 1, prosegue la ricorrente, esso dispone che
«le Regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, adottino apposita
disciplina in materia di restituzione delle acque
utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi
irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle
acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da
quelli relativi alla ricerca ed estrazione di
idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il
raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al
decreto medesimo».
Ad avviso della difesa regionale, le norme richiamate
non chiarirebbero la natura del «parere» statale,
cosicché, ove si dovesse riconoscere allo stesso una
natura obbligatoria e vincolante, «esso si tradurrebbe
in un’indebita ingerenza dello Stato nelle
determinazioni regionali finalizzate alla cura di
interessi che la Costituzione ha affidato alle Regioni
medesime, in relazione al governo del territorio», in
violazione dell’art. 117 Cost.
Osserva, al riguardo, la ricorrente che «la
subordinazione della potestà legislativa o regolamentare
regionale ad atti statali di natura amministrativa» non
troverebbe riconoscimento in alcuna disposizione
costituzionale, risultando, al contrario, «inibita in
radice alla fonte secondaria statale la possibilità di
vincolare l’esercizio della potestà legislativa»
regionale.
Le medesime argomentazioni, ad avviso della ricorrente,
varrebbero anche per il comma 1 dell’art. 114, nel quale
l’attività legislativa regionale risulterebbe
indirizzata, oltre che a dettare una disciplina
«nell’ambito del “governo del territorio” (uso delle
risorse idriche) e nella materia della “tutela
ambientale”, anche a tutelare interessi più propriamente
attinenti alla materia dell’“agricoltura”», materia,
quest’ultima, demandata alla competenza legislativa
residuale delle Regioni.
Pertanto, secondo la Regione Toscana, la subordinazione
della potestà legislativa ad atti di natura
amministrativa (tanto più trattandosi di pareri)
risulterebbe incompatibile con l’attuale riparto di
competenze legislative fra Stato e Regioni.
4.3. – La difesa regionale deduce, altresì,
l’illegittimità costituzionale dell’art. 116 del d.lgs.
n. 152 del 2006 per violazione degli artt. 117 e 118
Cost. e del principio della leale collaborazione.
La ricorrente premette che la disposizione stabilisce
l’iter procedurale per l’adozione dei «programmi di
misura» e «delle misure supplementari» definite
dall’allegato 11 alla parte terza del d.lgs. n. 152 del
2006.
In base a tale previsione, rileva la ricorrente, «i
programmi di misura sono predisposti dalle Regioni e
sottoposti per l’approvazione all’Autorità di bacino
(statale). Qualora l’Autorità ritenga le misure previste
non sufficienti a garantire il raggiungimento degli
obiettivi previsti, ne individua le cause e indica alle
Regioni le modalità per il riesame, invitandole ad
apportare le necessarie modifiche».
Ad avviso della ricorrente, la procedura in esame, pur
prevedendo un coinvolgimento dei livelli di governo
regionali, chiamati a predisporre i programmi di misura
e le misure supplementari, di fatto attribuirebbe allo
Stato, attraverso l’Autorità di bacino, l’approvazione
finale dei programmi e delle misure medesime,
realizzando in tal modo un’attrazione statale di
funzioni amministrative in forza di «meccanismi
unilaterali di soluzione dei conflitti», anziché di
«modelli concertativi aderenti al principio di leale
collaborazione».
Pertanto, secondo la Regione Toscana, il citato art.
116, «nella parte in cui prevede l’approvazione dei
programmi e delle misure supplementari da parte
dell’Autorità di bacino», si porrebbe in contrasto con
gli invocati parametri costituzionali.
5. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia
dichiarato infondato.
5.1. – In particolare la difesa erariale osserva, quanto
alle censure rivolte nei confronti dell’art. 91, commi 2
e 6, che «il procedimento di individuazione è procedura
di accertamento e non implica (o non dovrebbe implicare)
valutazioni di discrezionalità amministrativa. Il
sentire la Conferenza comporta una legittima
acquisizione di elementi ed esperienze, il concordare
con essa implica invece un inammissibile uso di
discrezionalità amministrativa».
5.2. – Quanto alle censure concernenti gli artt. 113,
comma 1, e 114 comma 1, ad avviso della difesa erariale,
il parere non sarebbe vincolante o lo sarebbe «come
tutti gli altri pareri che debbono essere superati da
una motivazione stringente». Le disposizioni impugnate
si limiterebbero, infatti, «a porre un principio di
cautela in settori» (come quelli della disciplina delle
acque meteoriche e del recupero delle acque utilizzate
per la produzione di elettricità) nei quali, «in
rapporto all’importanza degli interessi in gioco, anche
di valenza nazionale, ed alla complessità delle
soluzioni in astratto adottabili, le potestà regionali
debbono essere utilizzate tenendo conto dell’opinione di
un organismo centrale».
5.3. – Quanto all’art. 116, l’Avvocatura generale dello
Stato osserva che «la sottoposizione dei programmi di
misure, soprattutto laddove implicano interventi
modificativi dello stato di un corso d’acqua,
all’autorità di distretto non è ragionevolmente
contestabile». Si tratterebbe, semmai, «di una doglianza
“derivata” dalla precedente (contrastata) contestazione
della composizione delle autorità di distretto, quasi a
voler mantenere da parte della Regione Toscana in ogni
settore una sorta di autoreferenzialità nell’ambito
della regione stessa».
6. – Con ricorso notificato il 12-27 giugno 2006 e
depositato il successivo 15 giugno (registro ricorsi n.
70 del 2006), la Regione Piemonte ha impugnato, fra gli
altri, gli artt. 91, commi 2 e 6, 96, 104, comma 1, 113,
comma 1, 114, comma 1, e 116 del d.lgs. n. 152 del 2006,
per violazione degli artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118,
119 e 120 Cost., nonché del principio di leale
collaborazione.
6.1. – La difesa regionale premette che, con riferimento
alla sezione II della parte III riguardante la tutela
delle acque dall’inquinamento «anche sotto l’aspetto
degli strumenti pianificatori e gestionali», sarebbe
evidente l’interrelazione esistente fra le materie
«tutela dell’ambiente» e «governo del territorio» e di
gestione dei vari settori di «attività antropiche» di
competenza concorrente e residuale della Regione. Ciò
nondimeno, osserva la ricorrente, detto settore di
disciplina sarebbe stato oggetto di «significative
innovazioni», non giustificate da esigenze di
coordinamento ed «anzi apportatrici di elementi di
contraddizione […] ed improntate ad un accentramento dei
compiti […] nella sede ministeriale», così determinando
una «compressione del ruolo delle Regioni e delle
autonomie locali».
6.2. – In particolare, i motivi di censura sopra
evidenziati andrebbero rivolti, in primo luogo, nei
confronti dell’art. 91, commi 2 e 6, nel quale «vengono
individuate nuove competenze ministeriali, per il cui
esercizio viene genericamente sentita la Conferenza
Stato-Regioni», laddove, invece, ad avviso della
ricorrente, sarebbe stato appropriato il conseguimento
di un’intesa con le Regioni territorialmente
interessate.
6.3. – In secondo luogo, l’art. 96 del d.lgs. n. 152 del
2006, secondo la Regione Piemonte, regolerebbe con
disposizioni di dettaglio «procedimenti attinenti alla
gestione del demanio idrico» che rientrerebbero nelle
competenze già trasferite alle Regioni dal d.lgs. n. 112
del 1998, «in coerenza con il dettato dell’art. 118
della Costituzione». In tal modo, ad avviso della
ricorrente, da un lato, verrebbero private di efficacia
le regolamentazioni regionali già esistenti come, ad
esempio, il d.P.G.r. 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina
dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua
pubblica), che avrebbe adeguato le procedure del r.d. 11
dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e impianti elettrici), ai principi
della semplificazione amministrativa e del coordinamento
delle attività di prelievo idrico con le pianificazioni
di tutela ambientale. Dall’altro, risulterebbero
«attratte nella competenza ministeriale senza
giustificato motivo funzioni di rilievo locale, quali
l’intervento per l’espressione di parere sulle piccole
derivazioni d’acqua con la nomina di un commissario ad
acta da parte del Ministro dell’ambiente».
6.4. – In terzo luogo, la Regione Piemonte deduce
l’illegittimità costituzionale dell’art. 104, comma 3,
del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale assegnerebbe «senza
giustificato motivo» l’attribuzione «dell’autorizzazione
dello scarico di acque risultanti dall’estrazione di
idrocarburi nelle unità geologiche profonde» alla
«competenza ministeriale», anziché a quella regionale.
6.5. – Gli artt. 113, comma 1, e 114, comma 2, del
d.lgs. n. 152 del 2006 risulterebbero, del pari,
illegittimi in quanto «la potestà normativa regionale
sulla disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e
sulla disciplina di restituzione delle acque» verrebbe
«inopinatamente subordinata e condizionata ad attività
amministrativa ministeriale “previo parere del Ministero
dell’ambiente”».
6.6. – Quanto agli artt. 116 e 121, comma 2, del d.lgs.
n. 152 del 2006, la difesa regionale deduce che, nella
parte in cui, rispettivamente, sottopongono
«all’approvazione dell’Autorità di bacino il programma
di misure integrativo del piano di tutela di cui
all’art. 121» e prevedono che le «Regioni trasmettano il
piano di tutela al Ministro dell’ambiente “per le
verifiche di competenza”», evidenzierebbero «una logica
di subordinazione delle potestà regionali di
pianificazione e programmazione […] alla supervisione ed
[…] al controllo di organismi ed organi statali», in
contrasto sia con il riparto costituzionale delle
competenze sia con il quadro complessivo delle
rispettive attribuzioni amministrative scaturite dal
d.lgs. n. 112 del 1998.
7. – Con atto depositato in data 6 luglio 2006, si è
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile o, comunque, infondato,
riservandosi di depositare successive memorie
illustrative.
Preliminarmente, a confutazione della tesi di fondo
prospettata dalla Regione Piemonte, la difesa erariale
osserva che il «cosiddetto carattere trasversale della
materia ambientale, se legittima la possibilità delle
Regioni di provvedere attraverso la propria legislazione
esclusiva o concorrente (governo del territorio,
agricoltura, sanità, edilizia etc.) su temi che hanno
riflessi sulla materia ambientale», non costituirebbe
per contro «limite alla competenza esclusiva dello Stato
a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per
procedimenti e competenze che attengono specificamente
alla tutela dell’ambiente ed alla salvaguardia del
territorio».
In particolare, ad avviso della difesa erariale, la
legislazione statale, pur potendo tener conto delle
«incidenze dirette ed indirette delle proprie leggi
sugli assetti normativi ed organizzativi delle Regioni»,
non risulterebbe tuttavia «condizionata ad una intesa
forte, oltretutto di difficile perseguibilità in sede di
redazione di testi normativi di notevole complessità ed
impatto».
8. – Con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e
depositato il successivo 16 giugno (registro ricorsi n.
72 del 2006), la Regione Umbria ha impugnato, fra gli
altri, gli artt. 95, comma 5, 96 e 101, comma 7, del
d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt. 76,
117 e 118 Cost.
8.1. – La ricorrente premette che l’art. 95, rubricato
«Pianificazione del bilancio idrico», al comma 5
stabilisce che, «per le finalità di cui ai commi l e 2,
le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte
le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla
base dei criteri adottati dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio con proprio decreto, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano», e che «le medesime Autorità provvedono
successivamente, ove necessario, alla revisione di tale
censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni
temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo
alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica amministrazione, fatta salva la relativa
riduzione del canone demaniale di concessione».
Ad avviso della Regione Umbria, la materia della «tutela
quantitativa della risorsa idrica e della pianificazione
dell’utilizzazione di essa» rientrerebbe nella
competenza regionale, come dimostrerebbe lo stesso
d.lgs. n. 152 del 2006 il quale attribuisce alle Regioni
il compito di elaborare il Piano di tutela delle acque
(art. 121, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006).
La norma impugnata, dunque, introducendo la necessità di
non meglio precisati «criteri» che devono essere
prefissati con decreto ministeriale – e così modificando
la disciplina dettata dall’art. 22, comma 6, d.lgs. n.
152 del 1999, che già consentiva alle Autorità
concedenti di limitare le utilizzazioni idriche –, da un
lato, paralizzerebbe l’applicabilità della norma «fino
all’adozione dei criteri in questione», dall’altro,
lederebbe le competenze regionali, in violazione degli
artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.
Inoltre, prosegue la ricorrente, poiché non si
comprenderebbe «l’utilità» dei menzionati criteri
ministeriali, l’art. 95, comma 5, prima parte,
violerebbe altresì l’art. 76 Cost., in relazione ai
principi di «economicità» e di «semplificazione»
rispettivamente fissati agli artt. 1, comma 9, e 1,
comma 9, lettera b), della legge n. 308 del 2004. Detta
violazione dell’art. 76 Cost. si tradurrebbe, ad avviso
della ricorrente, «in lesione delle competenze
regionali, dato che la previsione dei criteri
ministeriali costituisce un vincolo per l’attività
amministrativa regionale», interferendo, pertanto, con
«l’autonomia normativa della Regione».
8.2. – Quanto all’art. 96 del d.lgs. n. 152 del 2006,
concernente il procedimento per il rilascio delle
concessioni di acqua pubblica, la Regione Umbria propone
questioni di legittimità costituzionale identiche a
quelle sollevate dalla Regione Emilia-Romagna in
riferimento agli artt. 117, 118 e 76 Cost. e riportate
supra, ai paragrafi n. 1.3. e n. 1.4., segnalando, in
particolare, di aver già adottato una propria disciplina
procedimentale con la legge regionale 24 febbraio 2006,
n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti -
Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano
regolatore generale degli acquedotti e modificazione
della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33), in
attuazione del conferimento di funzioni operato con il
d.lgs. n. 112 del 1998.
8.3. – Anche con riguardo all’art. 101, comma 7, del
d.lgs. n. 152 del 2006, la Regione Umbria propone
questione identica a quella sollevata dalla Regione
Emilia-Romagna e riportata supra, ai paragrafi n. 1.1. e
n. 1.2.
9. – Con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e
depositato il successivo 16 giugno, la Regione Liguria
ha impugnato, fra gli altri, gli artt. 91, comma 1,
lettera d), 91 comma 2, 96, 113, comma 1, e 114, comma
1, del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli
artt. 5, 76, 117 e 118 Cost.
9.1. – Quanto all’art. 91, comma 1, lettera d), che
dichiara «aree sensibili» le aree costiere
«dell’Adriatico-Nord occidentale dalla foce dell’Adige
al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi
d’acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri
dalla linea di costa», la Regione Liguria deduce che
tale norma contrasterebbe con l’allegato 2, lettera a),
della direttiva 21 maggio 1991, n. 91/271/CEE (Direttiva
del Consiglio concernente il trattamento delle acque
reflue urbane), che non prevede il limite dei 10
chilometri, così violando l’art. 117, primo comma, Cost.
Inoltre, posto che, ad avviso della ricorrente, la
previsione impugnata sottrarrebbe parte dei corsi
d’acqua alla categoria delle «aree sensibili», essa si
porrebbe in contrasto anche con «l’art. 1, comma 8,
lettere a), b) e f), della legge n. 308 del 2004».
9.2. – Quanto al comma 2 del medesimo art. 91, il quale
affida al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di
individuare con proprio decreto «ulteriori aree
sensibili», esso violerebbe l’art. 118, primo comma,
Cost., poiché, ad avviso della Regione Liguria, non
sussisterebbero ragioni di esercizio unitario che
giustifichino la competenza statale. Anzi, con tale
previsione, lo Stato si sarebbe riappropriato di
funzioni amministrative già decentrate a livello
regionale, in particolare, dall’art. 18, comma 4, del
d.lgs. n. 152 del 1999, nonché dal d.lgs. n. 112 del
1998 – posto che l’art. 80 di tale ultimo decreto non
menzionava il poteri di individuazione delle aree
sensibili fra i «compiti di rilievo nazionale» –,
confermando così «l’impianto centralistico dell’intero
decreto legislativo».
Sulla base di queste considerazioni, la norma impugnata,
secondo la Regione Liguria, determinerebbe, al contempo,
la violazione dell’art. 5 Cost., il quale impone di
«“promuovere” le autonomie locali», nonché dell’art. 76
Cost., in relazione all’art. 1, comma 8, della legge n.
308 del 2004, che prescrive il rispetto delle
attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, come
definite ai sensi dell’art. 117 Cost., della legge n. 59
del 1997 e del d.lgs. n. 112 del 1998.
Inoltre, qualora si ritenessero infondate le suddette
censure svolte nei confronti dell’art. 91, comma 2, la
Regione Liguria deduce, in via subordinata, che esso
risulterebbe comunque in contrasto con l’art. 118 Cost.,
nella parte in cui prevede il parere della Conferenza
Stato-Regioni anziché un’intesa, giacché quest’ultima si
renderebbe necessaria in base ai principi fissati da
questa Corte in relazione ai casi di «chiamata in
sussidiarietà».
9.3. – Quanto all’art. 96 del d.lgs. n. 152 del 2006, la
difesa della Regione Liguria prospetta questioni di
legittimità costituzionale identiche a quelle sollevate
dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, riportate supra,
rispettivamente, ai paragrafi n. 1.3., n. 1.4. e n. 8.2.
9.4. – Quanto agli artt. 113, comma 1, e 114, comma 1,
del d.lgs. n. 152 del 2006 la difesa della Regione
Liguria propone questioni identiche a quelle sollevate
dalla Regione Emila-Romagna e riportate supra ai
paragrafi n. 1.8. e n. 1.9.
10. – Con ricorso notificato il 12 giugno 2006 e
depositato il successivo 17 giugno (registro ricorsi n.
75 del 2006), la Regione Abruzzo ha impugnato, fra gli
altri, l’art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006,
per violazione degli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost.,
proponendo questione identica a quella sollevata dalla
Regione Emila-Romagna e dalla Regione Umbria,
rispettivamente riportate supra ai paragrafi n. 1.1., n.
1.2. e n. 8.3.
10.1. – La Regione Abruzzo propone, altresì, istanza di
sospensione in via cautelare dell’esecuzione dell’art.
101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 ritenendo
sussistenti le condizioni previste le condizioni
previste dall’art. 35 della legge n. 87 del 1953, come
sostituito dall’art. 9 della legge n. 131 del 2003. In
particolare, ad avviso della ricorrente, la disciplina
introdotta dall’articolo impugnato comporterebbe il
rischio di un pregiudizio irreparabile agli «interessi
pubblici ambientali che la Regione ha in carico, sia
pure non in via esclusiva», in materia di tutela del
territorio e della salute, rientranti nelle competenze
legislative concorrenti fissate dall’art. 117, terzo
comma, Cost.
11. – Con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e
depositato il successivo 20 giugno (registro ricorsi n.
76 del 2006), la Regione Puglia ha impugnato – con
contestuale istanza di sospensione in via cautelare
dell’esecuzione delle disposizioni medesime ai sensi
dell’art. 35 della legge n. 87 del 1953 come sostituito
dall’art. 9 della legge n. 131 del 2003 – gli artt. 91,
comma 2, 101, comma 7, e 104 del d.lgs. n. 152 del 2006,
per violazione degli artt. 5, 76, 117, terzo comma, e
118 Cost.
11.1. – L’art. 91 del d.lgs. n. 152 del 2006 –
concernente, come si è detto, il potere del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, di individuare le cosiddette
«aree sensibili», nonché, «entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della parte terza» del
decreto legislativo in questione, di reidentificare le
«ulteriori aree sensibili» – costituirebbe, ad avviso
della Regione Puglia, una previsione illogica ed
irrazionale, posto che tale funzione non potrebbe essere
affidata unicamente ad un decreto ministeriale – sia
pure emanato dopo aver sentito la Conferenza
Stato-Regioni – ma dovrebbe, in ogni caso, scaturire da
una effettiva concertazione con la Regione nel cui
ambito territoriale tali aree sono situate.
Al riguardo, la ricorrente segnala di aver già
provveduto alla individuazione delle aree sensibili,
emanando la legge regionale 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette), proprio al fine di
garantire e di promuovere la conservazione e la
valorizzazione del proprio patrimonio naturale ed
ambientale.
Conseguentemente, disciplinando «funzioni rientranti
nelle materie attribuite alle Regioni dall’art. 117,
terzo comma, Cost., ovvero» del «governo del territorio»
e della «valorizzazione dei beni ambientali», la
disposizione impugnata si porrebbe in contrasto «con il
riparto di competenze fra lo Stato e le Regioni», nonché
«con i principi generali e di adeguatezza» sanciti dagli
artt. 5 e 118 Cost., ed indicati dalla legge di delega
n. 308 del 2004.
11.2. – Quanto all’art. 101 del d.lgs. n. 152 del 2006,
la difesa regionale rileva che, al comma 7, esso
assimila alle acque reflue domestiche anche quelle
provenienti da imprese zootecniche ed agricole, che
potrebbero essere notevolmente inquinanti e dannose per
l’ambiente. Il successivo art. 104, inoltre, osserva
ancora la ricorrente, pone il divieto di scarico diretto
nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, introducendo
però una serie di importanti deroghe a tale divieto, che
possono essere autorizzate dal Ministro dell’ambiente,
anche senza richiedere il consenso o il parere
regionale.
Conseguentemente, il combinato disposto degli artt. 101,
comma 7, e 104 del d.lgs. n. 152 del 2006 introdurrebbe
un «potere autorizzatorio esclusivo del Ministro, da
esercitarsi in relazione a qualsiasi ipotesi di scarico
diretto di acque reflue», nonostante che, ad avviso
della Regione Puglia, un tale «potere di controllo» non
potrebbe non fondarsi in ambito regionale.
Alla luce di tali considerazioni, le disposizioni
impugnate risulterebbero anch’esse lesive, in primo
luogo, dell’«assetto di competenze garantito dell’art.
117 Cost.», in quanto non terrebbero conto «del potere
normativo regionale in materia di “governo del
territorio” e di “tutela della salute”», che potrebbe
estendersi fino a giustificare misure più rigorose di
quelle previste a livello statale, anche in
considerazione della peculiarità territoriali di ogni
singola Regione.
In secondo luogo, posto che le disposizioni in questione
ridurrebbero le funzioni amministrative in precedenza
attribuite alle Regioni dalla legislazione statale di
settore, esse violerebbero i «principi generali di
sussidiarietà e di valorizzazione del ruolo delle
autonomie locali».
12. – Con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e
depositato il successivo 21 giugno (registro ricorsi n.
78 del 2006), la Regione Campania ha impugnato, fra gli
altri, l’art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006,
per violazione degli artt. 76 e 117, primo e terzo
comma, Cost.
12.1. – Con il primo motivo, la difesa regionale deduce
che l’art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006
assimila alle acque reflue domestiche gli scarichi
derivanti dalle imprese agricole, includendo in queste
ultime anche quelle che svolgono attività di
trasformazione o valorizzazione dei prodotti agricoli,
purché tale attività, inserita con carattere di
normalità e complementarietà funzionale nel ciclo
produttivo aziendale, riguardi materia prima lavorata
proveniente in misura prevalente dall’attività. di
coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque
titolo la disponibilità.
La «flessibilità» del criterio introdotto dalla
disposizione impugnata, secondo la Regione Campania,
comporterebbe un’impropria classificazione degli
scarichi delle imprese agricole, che esercitano anche
attività di trasformazione dei prodotti agricoli,
ponendosi in contrasto sia con l’art. 1, comma 8,
lettera a), della legge n. 308 del 2004, che stabilisce
l’obiettivo del «miglioramento della qualità
dell’ambiente, della protezione della salute umana,
dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali», sia con il successivo comma 9, lettera b),
del medesimo articolo, che pone l’obiettivo di
«pianificare, programmare e attuare interventi diretti a
garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici
superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli
stessi».
Inoltre, la medesima disposizione determinerebbe anche
la violazione dell’«ulteriore criterio» posto dalla
legge n. 308 de 2004 «del rispetto delle attribuzioni
già conferite alle Regioni, giacché sin dalla
legislazione di settore e dal decreto legislativo n. 112
del 1998 queste funzioni» sarebbero state loro
«riconosciute».
13. – Con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e
depositato il successivo 21 giugno (registro ricorsi n.
79 del 2006), la Regione Marche ha impugnato, fra gli
altri, gli artt. 91, commi 2 e 6, 113, comma 1, 114,
comma 1, e 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio
di leale collaborazione.
13.1. – La difesa regionale rileva, in primo luogo, che
l’art. 91 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce, al
comma 2, che il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni,
individua le cosiddette «aree sensibili»; e, al comma 6,
che lo stesso Ministero, sempre sentita la Conferenza
Stato-Regioni, procede alla «reidentificazione delle
aree sensibili e dei bacini drenanti che contribuiscono
all’inquinamento delle aree» medesime.
La Regione Marche, pur riconoscendo che l’ambito di
intervento della norma richiamata sarebbe riconducibile
alla materia dell’ambiente – di competenza legislativa
esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost. – ciò nondimeno osserva che dalla
individuazione delle aree sensibili discenderebbero
importanti conseguenze a livello di politiche del
territorio (come nel caso della scelta di sistemi
depurativi), che atterrebbero più propriamente alla
materia del «governo del territorio» e della «tutela
della salute», rientranti nella competenza legislativa
concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
Conseguentemente, ad avviso della difesa regionale, la
previsione di un mero obbligo statale di «sentire» la
Conferenza Stato-Regioni risulterebbe insufficiente,
essendo invece necessaria l’acquisizione di una vera e
propria «intesa» con la stessa.
Ciò, soggiunge la Regione Marche, «in conformità anche
con l’orientamento più volte espresso dalla Corte
costituzionale in base al quale, qualora per esigenze di
esercizio unitario vengano attratte, insieme alla
funzione amministrativa, funzioni legislative», deve
essere dato il dovuto risalto alle «attività
concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia
le intese, che devono essere condotte in base al
principio di lealtà» (come affermato testualmente nella
sentenza n. 303 del 2003).
Ad avviso della Regione Marche, dunque, la disposizione
violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. «nella parte in cui
non prevede che il processo codecisionale sia garantito
attraverso un’intesa fra Stato e Regioni».
13.2. – Quanto agli artt. 113 e 114 del d.lgs. n. 152
del 2006, la ricorrente lamenta che essi subordinano la
potestà normativa regionale in tema di «acque meteoriche
di dilavamento e acque di prima pioggia» nonché in tema
di «restituzione delle acque utilizzate per la
produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in
impianti di potabilizzazione», ad un previo parere del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Tali disposizioni, pertanto, prevedendo la necessità di
un parere statale obbligatorio «in grado quindi di
limitare o, più precisamente, subordinare lo
svolgimento» dell’attività legislativa regionale,
violerebbero l’art. 117 Cost..
13.3. – La Regione Marche, inoltre, censura l’art. 116
del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale disciplina l’iter
procedurale per l’adozione dei «programmi di misura»
destinati ad integrare i piani di tutela, stabilendo che
essi sono predisposti dalla Regioni e sottoposti per
l’approvazione all’Autorità di bacino, la quale può
invitare la Regione, qualora le misure non risultino
sufficienti al raggiungimento degli obiettivi, ad
apportare le dovute modifiche.
La procedura in questione, secondo la ricorrente, pur
prevedendo un coinvolgimento dei livelli regionali, che
predispongono i programmi, attribuirebbe di fatto le
determinazioni finali allo Stato, attraverso l’Autorità
di bacino, cui è demandata la approvazione dei programmi
medesimi, con la conseguenza che il modello
procedimentale previsto non consentirebbe un confronto
paritario fra i vari interessi coinvolti, in violazione
degli artt. 117 e 118 Cost., nonché del principio della
leale cooperazione.
14. – Con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e
depositato il successivo 23 giugno (registro ricorsi n.
80 del 2006), la Regione Basilicata ha impugnato, fra
gli altri, l’art.101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del
2006, per violazione dell’art. 76 Cost.
14.1. – Ad avviso della ricorrente, la disposizione,
equiparando ai fini della disciplina e delle
autorizzazioni degli scarichi i reflui domestici a
quelli derivanti dalle imprese agricole, in forza di un
criterio indeterminato – prevedendo che rientrino in
tale disciplina gli scarichi provenienti anche da
imprese agricole che svolgono attività di trasformazione
o valorizzazione dei prodotti agricoli, purché tale
attività, inserita con carattere di normalità e
complementarietà funzionale nel ciclo produttivo
aziendale, riguardi materia prima lavorata prodotta in
misura prevalente dall’attività di coltivazione dei
terreni – rimetterebbe ad una valutazione discrezionale
della p.a. la inclusione, o meno, di singole fattispecie
nel campo applicativo della norma, diversamente da
quanto disposto in precedenza con l’art. 28, comma 7,
lettera c), del d.lgs. n. 152 del 1999, il quale fissava
invece un criterio certo di distinzione.
Conseguentemente, ad avviso della difesa regionale, la
previsione censurata, autorizzando di fatto i produttori
ad osservare livelli di trattamento meno rigorosi
rispetto al passato, si porrebbe in contrasto sia con
l’art. 1, comma 8, lettera a), della legge n. 304 del
2008, che pone l’obiettivo di garantire «il
miglioramento della qualità dell’ambiente, della
protezione della salute umana all’utilizzazione accorta
e razionale delle risorse naturali», sia con il
successivo comma 9, lettera b), concernente l’obiettivo
di «pianificare, programmare ed attuare interventi
diretti a garantire la tutela ed il risanamento dei
corpi idrici e superficiali e sotterranei, previa
ricognizione degli stessi».
15. – In tutti i giudizi, ad eccezione di quello
introdotto dalla Regione Calabria, è intervenuta
l’Associazione italiana per il World Wide Fund for
Nature (WWF Italia) – Onlus, chiedendo che la Corte
accolga i ricorsi proposti dalle citate Regioni
ricorrenti.
In prossimità dell’udienza di discussione,
l’Associazione ha depositato memorie con le quali
insiste nelle conclusioni già rassegnate negli atti di
intervento.
16. – Nel giudizio introdotto con il ricorso della
Regione Piemonte, hanno spiegato intervento ad
opponendum la Biomasse Italia S.p.a., la Società
Italiana Centrali Termoelettriche – SICET S.r.l., la
Ital Green Energy S.r.l e la E.T.A. – Energie Tecnologie
Ambiente S.p.a., chiedendo che la Corte costituzionale
dichiari l’inammissibilità e comunque l’infondatezza
delle questioni promosse dalla Regione Piemonte.
17. — Nell’imminenza dell’udienza pubblica tutte le
Regioni, ad eccezione del Piemonte, dell’Abruzzo e della
Basilicata, hanno depositato memorie ad integrazione
delle motivazioni svolte nei ricorsi a sostegno delle
singole questioni di costituzionalità sollevate, ponendo
in evidenza, fra l’altro, gli effetti di alcune
modifiche sopravvenute nelle more del presente giudizio,
riguardo ad alcune delle norme impugnate.
In particolare, le difese regionali osservano che l’art.
101, comma 7, è stato modificato ad opera dell’art. 2,
comma 8, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale), e che, tuttavia, tale ius superveniens,
estendendo ulteriormente la possibilità di assimilazione
dei reflui domestici a quelli provenienti da determinate
categorie di imprese, avrebbe non solo confermato ma
addirittura aggravato le ragioni di censura svolte sulla
formulazione originaria della norma in questione.
Quanto alla ulteriore modifica che ha investito l’art.
104, comma 3, ad opera dell’art. 7, comma 6, del d.lgs.
16 marzo 2009, n. 30 (Attuazione della direttiva
2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque
sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento), il
quale ha restituito alle Regione il potere di
autorizzazione dello scarico di acque risultanti
dall’estrazione di idrocarburi nelle unità del
sottosuolo da cui sono stati estratti, le difese
regionali osservano di aver interesse comunque a che la
Corte si pronunci sulla norma contenuta nella
formulazione precedente, posto che essa ha avuto
applicazione.
Considerato in diritto
1. – Le Regioni Emilia-Romagna (con due distinti
ricorsi), Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria,
Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata, hanno
proposto in via principale, tra l’altro, questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 91, 95, 96, 101,
104, 113, 114 e 116 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in
riferimento agli artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119,
120 della Costituzione, nonché al principio di leale
collaborazione.
Le Regioni Puglia, Emilia-Romagna ed Abruzzo hanno,
altresì, chiesto la sospensione dell’efficacia, la
prima, degli artt. 91, 101, comma 7, e 104 del d.lgs. n.
152 del 2006, la seconda e la terza, del solo art. 101,
comma 7, del medesimo decreto legislativo.
1.1. – In particolare, le ricorrenti hanno prospettato
le seguenti censure:
a) la Regione Emilia-Romagna ha impugnato gli artt. 96,
comma 1, 101, comma 7, 104 commi 3 e 4, 113, comma 1, e
114, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione
degli artt. 76, 117, 118 Cost;
b) la Regione Calabria ha impugnato gli artt. 91, commi
2 e 6, 101, comma 7, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116
del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt.
76, 114, 117, primo e terzo comma, e 118 Cost. e del
principio di leale collaborazione;
c) la Regione Toscana ha impugnato gli artt. 91, commi 2
e 6, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del d.lgs. n. 152
del 2006, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e
del principio di leale collaborazione;
d) la Regione Piemonte ha impugnato gli artt. 91, commi
2 e 6, 96, 104, comma 3, 113, comma 1, 114, comma 1, e
116 del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli
artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 Cost.,
nonché del principio di leale collaborazione;
e) la Regione Umbria ha impugnato gli artt. 95, comma 5,
96, comma 1, e 101, comma 7, del d.lgs. del d.lgs. n.
152 del 2006, per violazione degli artt. 76, 117, 118
Cost.;
f) la Regione Liguria ha impugnato gli artt. 91, comma
1, lettera d), 91 comma 2, 96, comma 1, 113, comma 1, e
114, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione
degli artt. 5, 76, 117 e 118 Cost.;
g) la Regione Abruzzo ha impugnato l’art. 101, comma 7,
del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt.
76 e 117, terzo comma, Cost.;
h) la Regione Puglia ha impugnato gli artt. 91, comma 2,
101, comma 7, e 104 del d.lgs. n. 152 del 2006, per
violazione degli artt. 5, 76, 117, terzo comma, e 118
Cost.;
i) la Regione Campania ha impugnato l’art. 101, comma 7,
del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione degli artt.
76 e 117, primo e terzo comma, Cost.;
l) la Regione Marche ha impugnato gli artt. 91, commi 2
e 6, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del d.lgs. n. 152
del 2006, per violazione degli artt. 117, 118 Cost. e
del principio di leale collaborazione;
m) la Regione Basilicata ha impugnato l’art. 101, comma
7, del d.lgs. n. 152 del 2006, per violazione dell’art.
76 Cost.
2. – In ragione della loro connessione oggettiva, i
ricorsi devono essere riuniti per essere decisi con
un’unica pronuncia.
3. – Riservate a separate decisioni le ulteriori
questioni di legittimità costituzionale sollevate con i
medesimi ricorsi, in via preliminare occorre premettere
che questa Corte, con ordinanza letta nell’udienza
pubblica del 5 maggio 2009 e allegata alla presente
sentenza, ha dichiarato inammissibile l’intervento in
giudizio dell’Associazione italiana per il World Wide
Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus, della Biomasse
Italia S.p.a., della Società Italiana Centrali
Termoelettriche – SICET S.r.l., della Ital Green Energy
S.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente
S.p.a., in applicazione dell’orientamento della
giurisprudenza costituzionale, secondo cui il giudizio
di costituzionalità in via principale si svolge
«esclusivamente fra soggetti titolari di potestà
legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale
potestà i mezzi di tutela dello loro posizioni
soggettive, anche costituzionali, di fronte a questa
Corte in via incidentale» (da ultimo sentenza n. 405 del
2008).
4. – Preliminarmente, devono essere esaminati i profili
di inammissibilità delle censure prospettate.
5. – In primo luogo, va dichiarata la inammissibilità
delle questioni di legittimità sollevate dalla Regione
Piemonte nei confronti degli artt. 91, 96, 104, comma 3,
113, comma 1, e 114, comma 1, 116 del d.lgs. n. 152 del
2006, in riferimento agli artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117,
118, 119, 120 Cost., nonché al principio di leale
collaborazione.
Tutte le censure richiamate risultano affette dal
medesimo vizio di genericità, in quanto non sorrette da
un’autonoma e specifica motivazione in relazione a
ciascuno dei numerosi parametri costituzionali, di volta
in volta, indistintamente invocati.
6. – Deve essere dichiarata la inammissibilità anche
della questione di legittimità costituzionale, sollevata
dalla sola Regione Liguria, dell’art. 91, comma 1,
lettera d), del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento
agli artt. 117, primo comma, e 76 Cost., nella parte in
cui qualifica come «aree sensibili» le aree costiere
«dell’Adriatico-Nord occidentale dalla foce dell’Adige
al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi
d’acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri
dalla linea di costa».
Secondo la ricorrente, tale previsione, da un lato,
violerebbe la lettera a) dell’allegato 2, della
direttiva 21 maggio 1991, n. 91/271/CEE (Direttiva del
Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue
urbane), la quale non prevede tale limite; dall’altro,
si porrebbe in contrasto con i principi e i criteri
direttivi stabiliti dall’art. 1, comma 8, lettere a), b)
e f), della legge n. 308 del 2004, sottraendo parte dei
corsi d’acqua alla categoria delle cosiddette «aree
sensibili».
Al riguardo, è sufficiente rilevare che la norma è
inidonea a produrre alcun tipo di effetto sul territorio
della Regione Liguria.
Conseguentemente tale censura è inammissibile per
difetto di interesse al ricorso.
7. – Del pari inammissibile, per genericità della
motivazione posta a fondamento dei prospettati profili
di illegittimità costituzionale, è la censura sollevata
dalla Regione Liguria nei confronti dell’art. 91, comma
2, del d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento all’art.
118 Cost.
Infatti, la ricorrente si è limitata a dedurre, in
relazione a tale specifico parametro, che «non
sussistono ragioni di esercizio unitario che
giustifichino la competenza statale».
Al riguardo va ribadito che, come costantemente
affermato da questa Corte, «nel giudizio di legittimità
costituzionale in via principale l’esigenza di una
adeguata motivazione dell’impugnazione si pone in
termini anche più pregnanti che in quello in via
incidentale (ex plurimis: sentenze n. 428, n. 120 e n. 2
del 2008; n. 430 del 2007)», cosicché «la mancata
esplicitazione delle argomentazioni, anche minime, atte
a suffragare la censura proposta è causa di
inammissibilità della questione di costituzionalità
sollevata» (così sentenza n. 38 del 2007).
8. – Per lo stesso motivo deve essere dichiarata la
inammissibilità della censura sollevata dalla medesima
Regione Liguria nei confronti del successivo art. 96, in
riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.
9. – Anche le questioni di legittimità costituzionale
proposte dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria nei
confronti del medesimo art. 96, comma 1, del d.lgs. n.
152 del 2006, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.,
sono inammissibili, perché del tutto generiche.
In entrambi i casi, infatti, le ricorrenti non hanno
fornito alcuna specificazione né in ordine al motivo
della dedotta illegittimità della lamentata
«sovrapposizione» della disciplina statale a quella
regionale, né in ordine alle ragioni della ipotizzata
violazione del principio di sussidiarietà.
10. – Deve essere dichiarata l’inammissibilità anche
delle censure sollevate nei confronti dell’art. 101,
comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, dalle Regioni
Emilia-Romagna, Calabria, Umbria, Abruzzo, Campania,
Basilicata, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo
comma, e 76 Cost., quest’ultimo in relazione alla
asserita violazione degli obiettivi di «miglioramento
della qualità dell’ambiente, della protezione della
salute umana, dell’utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali», nonché di «pianificare,
programmare e attuare interventi diretti a garantire la
tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e
sotterranei, previa ricognizione degli stessi»;
obiettivi fissati dall’art. 1, comma 8, lettera a), e
dalla lettera b) del successivo comma 9 della legge di
delega n. 308 del 2004.
In particolare, ad avviso delle ricorrenti, l’art. 101,
comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 – il quale assimila
alle acque reflue domestiche gli scarichi derivanti
dalle imprese agricole, includendo in tale categoria
anche quelle che svolgono attività di trasformazione o
valorizzazione dei prodotti agricoli, purché tale
attività riguardi materia prima lavorata proveniente in
misura prevalente dall’attività di coltivazione dei
terreni – determinerebbe un peggioramento del livello di
protezione dell’ambiente, con particolare riguardo alle
caratteristiche di qualità delle acque del corpo
recettore.
Ciò in violazione sia del riparto di competenze fra
Stato e Regioni di cui all’art. 117 Cost., sia dell’art.
76 Cost. per contrasto – oltre che con gli «obiettivi di
qualità» stabiliti a livello comunitario – con i
menzionati principi e i criteri direttivi della legge di
delega n. 308 del 2004.
Al riguardo, va osservato che, con riferimento all’art.
117 Cost., le ricorrenti si sono limitate a dedurre in
maniera assertiva la lesione delle proprie attribuzioni
costituzionali, senza alcuna specifica individuazione
delle medesime.
Con riferimento all’art. 76 Cost., le singole censure si
fondano su una pretesa riduzione delle proprie
attribuzioni derivante dall’ipotizzato carattere
peggiorativo, per la tutela dei corpi idrici recettori,
della misura introdotta con l’art. 101, comma 7, del
d.lgs. n. 152 del 2006 rispetto a quella precedentemente
contemplata dall’art. 28, comma 7, lettera c), del
d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela
delle acque dall’inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole),
decreto da considerarsi indirettamente richiamato dalla
legge di delega n. 308 del 2004.
Tuttavia, anche sotto questo aspetto, non risulta
assolto l’onere di precisare adeguatamente quali
attribuzioni costituzionali delle Regioni, ad avviso
delle ricorrenti, risulterebbero lese dalla previsione
censurata; ciò a prescindere dall’interpretazione della
norma di delega con riferimento al richiamo del
precedente decreto legislativo (sentenza n. 225 del
2009).
10.1. – Ad identiche conclusioni deve pervenirsi nei
riguardi della censura formulata dalla Regione Calabria
in merito al medesimo art. 101, comma 7, per contrasto,
oltre che con gli artt. 117, terzo comma, e 76 Cost. (in
relazione ai quali valgono le medesime considerazioni
appena svolte), anche con l’art. 117, primo comma, Cost.
La Regione, infatti, si è limitata, sotto tale ultimo
profilo, a dedurre genericamente la violazione di non
meglio specificati «obiettivi di qualità» stabiliti a
livello comunitario.
11. – Risultano inammissibili anche le censure
prospettate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento
agli artt. 117 e 76 Cost. – quest’ultimo in relazione
all’art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004 –, nei
confronti dell’art. 104, comma 3, del d.lgs. n. 152 del
2006.
11.1. – La norma impugnata, in deroga al divieto
generale di «scarico diretto nelle acque sotterranee e
nel sottosuolo» stabilito al comma 1 della medesima
disposizione, attrae al livello ministeriale la
possibilità di autorizzare «lo scarico di acque
risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità
geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono
stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse
caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto
idrocarburi, indicando le modalità dello scarico».
Ad avviso della ricorrente, tale previsione risulterebbe
in contrasto con gli artt. 76 e 117 Cost., in quanto
determinerebbe una riduzione delle attribuzioni
amministrative regionali, posto che, in precedenza, ai
sensi degli artt. 86-89 del d.lgs. n. 112 del 1998, il
potere di autorizzare tale tipo di scarico spettava alla
Regione.
11.2. – Preliminarmente all’esame della questione, va
rilevato che, nelle more del presente giudizio, l’art.
104, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 è stato
modificato ad opera dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 16
marzo 2009, n. 30 (Attuazione della direttiva
2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque
sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento), il
quale ha restituito alle Regioni il potere di
autorizzazione dello scarico di acque risultanti
dall’estrazione di idrocarburi nelle unità del
sottosuolo in cui erano presenti.
Come correttamente osservato dalla difesa regionale,
nonostante la natura satisfattiva del citato ius
superveniens, non è cessata la materia del contendere
sulla questione, tenuto conto che, per la natura di
dettaglio della disposizione in esame, non può
escludersi che, limitatamente al periodo della sua
vigenza, essa abbia avuto concreta applicazione.
Pertanto, questa Corte si deve pronunciare sulla
formulazione dell’art. 104, comma 3, del d.lgs. n. 152
del 2006, antecedente alla citata modifica normativa e
vigente al momento dell’instaurazione del presente
giudizio.
11.3. – Sebbene non sia intervenuta la cessazione della
materia del contendere per le ragioni innanzi precisate,
tuttavia deve ritenersi che la ricorrente non abbia
interesse alla impugnazione, in quanto la norma, nella
sua originaria formulazione, ha assicurato il
coinvolgimento regionale attraverso il meccanismo
dell’intesa, oltre che con il «con il Ministro delle
attività produttive», anche con le Regioni interessate.
Di qui la inammissibilità della censura per difetto di
interesse.
12. – Altrettanto inammissibile è la questione sollevata
dalla sola Regione Emilia-Romagna relativamente all’art.
104, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in
cui prevede la possibilità di autorizzare «gli scarichi
nella stessa falda delle acque utilizzate per il
lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i
relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua
ed inerti naturali».
In particolare, la Regione deduce, al riguardo, la
violazione dell’art. 4 della direttiva 17 dicembre 1979,
n. 80/68/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la
protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose), il quale
consentirebbe agli Stati membri di autorizzare gli
scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa
falda solo «delle acque utilizzate per scopi geotermici,
delle acque di infiltrazione di miniere o cave, o delle
acque pompate nel corso di determinati lavori di
ingegneria civile».
A prescindere dall’omessa indicazione del parametro
costituzionale che si ritiene violato, la censura è
inammissibile per l’indeterminatezza della motivazione,
in quanto la ricorrente non ha specificato quali
attribuzioni regionali verrebbero lese in dipendenza
della violazione della suddetta disciplina comunitaria.
13. – Parimenti inammissibile è la questione proposta
dalla Regione Calabria nei confronti dell’art. 116 del
d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento agli artt. 114 e
118 Cost., posto che sotto entrambi i profili essa
risulta motivata sulla base di considerazioni del tutto
generiche in ordine al presunto carattere teleologico
della disposizione censurata.
14. – Ancora, va esclusa la ammissibilità della
questione di legittimità costituzionale sollevata dalla
Regione Puglia nei confronti del combinato disposto
degli artt. 101, comma 7, e 104 del d.lgs. n. 152 del
2006, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in
quanto la ricorrente, oltre a non fornire alcuna
specifica argomentazione in ordine alla pretesa
violazione del principio di sussidiarietà e della
«valorizzazione del ruolo delle autonomie locali»,
adduce a sostegno della ipotizzata lesione dell’art. 117
Cost. una motivazione indeterminata e, con rifermento
all’art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, anche
intrinsecamente contraddittoria.
La Regione, invero, si duole del fatto che la
legislazione statale detti livelli di tutela ambientale
meno rigorosi rispetto a quelli previgenti e al contempo
ne afferma il contrasto con la propria sfera di potestà
legislativa nelle materie del «governo del territorio» e
«della tutela della salute», nelle quali, sempre secondo
la ricorrente, sarebbe consentito al legislatore
regionale di introdurre misure più rigorose di quelle
statali.
La ricorrente, dunque, non si fa carico di argomentare
in ordine alle ragioni dell’asserito contrasto tra i
contenuti normativi delle disposizioni impugnate (in
combinato disposto fra loro) e la affermata competenza
legislativa regionale di dettare livelli di tutela più
elevati.
15. – A questo punto è possibile passare ad esaminare i
profili di merito delle rimanenti censure prospettate
dalle Regioni ricorrenti.
16. – Considerato che numerose tra le questioni
proposte, sollevate in riferimento agli artt. 76, 117 e
118 Cost., risultano argomentate sulla base della
violazione dei principi e criteri direttivi fissati
dall’art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004,
appare opportuno, prima di esaminare i singoli profili
di censura, precisarne la portata ed il contenuto.
In particolare, il menzionato art. 1, comma 8, della
legge n. 308 del 2004 prevede, tra i criteri e principi
direttivi della delega, quello per il quale «i decreti
legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel
rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle
competenze per materia delle amministrazioni statali,
nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti
locali, come definite ai sensi dell’articolo 117 della
Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve
le norme statutarie e le relative norme di attuazione
delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di
sussidiarietà».
16.1. – Al riguardo, va ribadito che l’interpretazione
della legge di delega di cui si tratta, tenuto conto
della eterogeneità delle fonti cui essa fa riferimento,
deve basarsi sul «preminente rilievo» che, tra loro, va
riconosciuto alle fonti costituzionali, rispetto al
quale il richiamo alle fonti ordinarie è da intendersi
«nel senso che esso è operante nella misura in cui le
disposizioni delle suddette fonti subcostituzionali
siano coerenti con il nuovo assetto del riparto delle
competenze». In tale contesto assume particolare
importanza il riferimento, contenuto nella norma
delegante, al principio di sussidiarietà, utilizzando il
quale può essere considerato validamente operante il
precedente riparto delle competenze in materia di tutela
dell’ambiente risultante tanto dalla legge n. 59 del
1997, quanto dal d.lgs. n. 112 del 1998. Ciò comporta
che la valutazione di conformità a Costituzione delle
nuove disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006, oggetto
di impugnazione regionale, deve essere condotto, alla
luce dell’insieme dei criteri direttivi della delega
legislativa (sentenze n. 225 e n. 232 del 2009).
16.2. – Dalle considerazioni che precedono discende che
non è sufficiente, al fine di ritenere illegittima una
disposizione del d.lgs. n. 152 del 2006 per contrasto
con i principi enunciati dall’art. 1, comma 8, della
legge n. 308 del 2004, la mera deduzione dell’effetto
riduttivo delle attribuzioni regionali della disciplina
posta dal d.lgs. n. 152 rispetto a quella contenuta nel
d.lgs. n. 112 del 1998, ma è necessario specificare in
quale ambito il suddetto effetto si è prodotto.
17. – Devono essere dichiarate non fondate le questioni
di legittimità costituzionale sollevate nei confronti
dell’art. 91, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 152 del 2006,
dalla Regione Calabria – in riferimento agli artt. 117,
118 e 76 Cost. e al principio di leale collaborazione –,
dalla Regione Toscana – in riferimento agli artt. 117 e
118 Cost. e al principio di leale collaborazione –,
dalla Regione Liguria (con riguardo al solo comma 2) –
in riferimento agli artt. 5 e 76 Cost. –, dalla Regione
Puglia (con riguardo al solo comma 2) – in riferimento
agli artt. 5, 76, 117, terzo comma, e 118 Cost. –,
nonché dalla Regione Marche, in riferimento agli artt.
117 e 118 Cost.
La disposizione impugnata prevede che spetta al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, l’individuazione di
«ulteriori aree sensibili» (comma 2), nonché, con
cadenza quadriennale, il parallelo potere di «reidentificazione
delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti
che contribuiscono all’inquinamento delle aree medesime»
(comma 6).
Le ricorrenti deducono, in primo luogo, la violazione
degli artt. 117 e 118 Cost., nonché del principio di
leale collaborazione, in quanto, posto che dalla
individuazione delle aree territoriali – che richiedono
una tutela particolare ed ulteriore – qualificate «aree
sensibili», discenderebbe un’incisione diretta sulle
politiche del governo del territorio (oltre che sulla
materia della tutela della salute), le relative funzioni
dovrebbero essere rimesse ad un decreto ministeriale da
adottarsi non semplicemente «sentita» la Conferenza
Stato-Regioni, bensì previa acquisizione di una vera e
propria «intesa». Ciò al fine di garantire una effettiva
concertazione con la Regione nel cui ambito territoriale
tali aree sono specificamente situate.
In secondo luogo, per le ricorrenti, la disposizione
impugnata violerebbe altresì l’art. 76 Cost., per
contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui
all’art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, poiché
realizzerebbe un’indebita riattrazione allo Stato della
competenza concernente la individuazione delle
«ulteriori aree sensibili»; funzione già trasferita alle
Regioni dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 152 del
1999.
Ad avviso della Regione Liguria, inoltre, detta
allocazione in capo allo Stato «di funzioni
amministrative già decentrate a livello regionale»
rappresenterebbe una «“marcia indietro” nel processo
autonomistico» in violazione anche dell’art. 5 Cost.
17.1. – A parte l’evidente inconferenza del richiamo
all’art. 5 Cost., deve osservarsi, con riferimento agli
altri profili di illegittimità costituzionale dedotti,
che la disposizione censurata ha assegnato un ruolo
primario alla funzione statale di individuazione delle
cosiddette «aree sensibili», precedentemente
riconosciuta solo alle Regioni sulla base del sistema
normativo delineato dai decreti legislativi n. 112 del
1998 e n. 152 del 1999.
In particolare, l’art. 80, comma 1, lettera n), del
d.lgs. n. 112 del 1998 assegnava allo Stato compiti di
«normazione generale e tecnica», nonché di «elaborazione
sistematica delle informazioni e dei dati conoscitivi
raccolti dalle pubbliche amministrazioni», mentre il
successivo art. 81, comma 1, disponeva il conferimento
«alle Regioni e agli enti locali» di «tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate negli articoli
che precedono».
Inoltre, l’art. 18 del d.lgs. n. 152 del 1999 assegnava
alle Regioni il potere di identificazione delle aree
sensibili, prescrivendo che avvenisse, «sulla base dei
criteri stabiliti nell’allegato 6» dello stesso decreto
n. 152 del 1999 «e sentita l’Autorità di bacino».
17.2. – La scelta operata con il decreto legislativo n.
152 del 2006 è stata, invece, quella di introdurre un
duplice potere di individuazione delle aree sensibili:
quello statale, disciplinato ai commi 2 e 6 della
disposizione impugnata, e quello regionale, stabilito al
comma 4 del medesimo articolo, secondo il quale «le
Regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e
sentita l’Autorità di bacino, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, e successivamente ogni due anni, possono
designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare
all’interno delle aree indicate nel comma 2 i corpi
idrici che non costituiscono aree sensibili».
17.3. – Premesso che l’ambito di intervento della norma
censurata è ascrivibile alla materia dell’ambiente,
attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., l’allocazione delle funzioni amministrative
operata con la disposizione impugnata risulta, invero,
coerente anche con il principio di sussidiarietà.
Al riguardo, si rileva, infatti, che la funzione di
individuazione delle aree maggiormente esposte al
rischio di inquinamento deve rispondere a criteri
uniformi ed omogenei, dovendo, al contempo, tener conto
anche delle peculiarità territoriali sulle quali viene
ad incidere.
Sotto entrambi i profili, la disposizione impugnata
offre una soluzione non costituzionalmente illegittima,
posto che la citata funzione amministrativa statale di
individuazione (da esercitarsi previa acquisizione del
parere della Conferenza Stato-Regioni) si affianca a
quella delle Regioni le quali, oltre a poter designare a
propria volta «ulteriori aree sensibili» rispetto a
quelle indicate dallo Stato, possono altresì indicare,
nell’ambito delle aree definite ai sensi del comma 2, i
corpi idrici che, secondo propria valutazione, non
possono rientrare in detta categoria.
Quanto al potere statale di «reidentificazione» delle
aree medesime, disciplinato al successivo comma 6, esso
risulta connotato da una natura eminentemente
ricognitiva a cadenza periodica, che non comporta,
pertanto, alcuna modifica sostanziale dell’assetto
allocativo delineato dai commi 2 e 4 che lo precedono.
18. – Deve essere respinta, altresì, la censura
sollevata, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118
Cost., dalla sola Regione Umbria nei confronti dell’art.
95, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, in base al
quale è assegnato alle «Autorità concedenti» il potere
di effettuare «il censimento di tutte le utilizzazioni
in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri
adottati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio con proprio decreto, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»,
nonché quello di procedere, «ove necessario», alla
«revisione» del censimento medesimo.
Secondo la ricorrente, la disposizione censurata avrebbe
modificato la disciplina dettata dall’art. 22, comma 6,
del d.lgs. n. 152 del 1999, che già consentiva alle
medesime Autorità concedenti di limitare le
utilizzazioni idriche, così violando non solo le
competenze regionali (in contrasto con gli artt. 117 e
118 Cost.), ma anche i principi di «economicità» e
«semplificazione» dettati dall’art. 1, comma 9, lettera
b), della legge n. 308 del 2004, in violazione dell’art.
76 Cost.
18.1. – In primo luogo, risulta erronea la premessa
posta a base dei profili di censura svolti con
riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., secondo la quale
la materia della «tutela quantitativa della risorsa
idrica e della pianificazione dell’utilizzazione di
essa» andrebbe ascritta ad una (non meglio precisata)
competenza legislativa concorrente regionale, dal
momento che essa rientra senz’altro nella materia
«tutela dell’ambiente».
18.2. – In secondo luogo, anche a prescindere dalla
genericità del ricorso in ordine alla dedotta «lesione
delle competenze regionali» ad opera della disposizione
impugnata, deve osservarsi, in relazione alla asserita
violazione dell’art. 76 Cost. – per contrasto con
l’incipit dell’art. 1, comma 9, nonché con la lettera b)
del medesimo comma 9, della legge n. 308 del 2004 –, che
la disposizione impugnata subordina l’adozione dei
criteri ministeriali in questione ad una «previa intesa»
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano. Conseguentemente, risulta assicurata la
partecipazione del sistema delle autonomie regionali al
procedimento di elaborazione dei criteri medesimi nella
forma della codecisione paritaria.
19. – Del pari non fondate sono le censure sollevate nei
confronti degli artt. 113, comma 1, e 114, comma 1, del
d.lgs. n. 152 del 2006.
19.1. – La prima delle disposizioni impugnate assegna
alle Regioni i compiti di «disciplinare» e/o di
«attuare»: a) le «forme di controllo degli scarichi di
acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti
fognarie separate»; b) «i casi in cui può essere
richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di
dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate,
siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi
compresa l’eventuale autorizzazione». La seconda
disposizione prevede che le «Regioni, previo parere del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
adottano apposita disciplina in materia di restituzione
delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica,
per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione,
nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni
diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di
idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il
raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al
titolo II della parte terza del presente decreto».
Entrambe le previsioni violerebbero, per le Regioni
Emilia-Romagna e Liguria, gli artt. 76, 117 e 118 Cost.;
per la Regione Calabria, gli artt. 76 e 117 Cost.; per
le Regioni Toscana e Marche, l’art. 117 Cost..
Ad avviso delle ricorrenti, infatti, tali previsioni,
pur attribuendo alle Regioni la competenza a
disciplinare le forme di controllo degli scarichi in
questione, subordinerebbero il relativo procedimento
normativo ad un «parere» del Ministro.
19.2. – Invero – nonostante la formulazione ambigua
delle norme in questione, nelle quali vengono
indistintamente accomunate funzioni normative e
amministrative – non può essere condivisa la tesi
prospettata dalle ricorrenti e fatta oggetto delle
censure, secondo cui la competenza normativa attribuita
alle Regioni risulterebbe, in entrambi i casi,
illegittimamente condizionata al previo parere del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
Sulla base del canone dell’interpretazione conforme a
Costituzione, infatti, non solo non può essere
riconosciuta natura vincolante al parere in argomento,
ma, soprattutto, esso deve intendersi riferito alla sola
funzione amministrativa e non già anche a quella
normativa.
19.3. – In considerazione della natura non vincolante
del parere, infine, deve escludersi che la norma
censurata determini alcuna sostanziale riduzione del
potere amministrativo ad esso condizionato, con
conseguente infondatezza anche delle questioni proposte
in relazione a profili di illegittimità attinenti alla
violazione degli artt. 118 e 76 Cost.
20. – Restano da esaminare le questioni di legittimità
costituzionale concernenti gli artt. 96, comma 1, e 116
del d.lgs. n. 152 del 2006, tutte incentrate,
prevalentemente, sul ruolo rivestito dall’Autorità di
bacino territorialmente competente nell’ambito dei
procedimenti amministrativi rispettivamente regolati
dalle disposizioni impugnate e sulla asserita
illegittimità di esso in riferimento sia all’art. 76
Cost. (per contrasto sia con gli obiettivi di
semplificazione posti dall’art. 1, comma 9, lettera b,
della legge n. 308 del 2004, e con quelli di
mantenimento delle attribuzioni regionali già delegate
dal d.lgs. n. 112 del 1998) sia, più in generale, per
violazione del riparto di competenze stabilito dall’art.
117 Cost., nonché dei principi di sussidiarietà e di
leale collaborazione.
Le questioni non sono fondate
20.1. – In particolare, quanto al citato art. 96, comma
1, le Regioni Umbria, Emilia-Romagna e Liguria lamentano
che la previsione determinerebbe un aggravio del
procedimento di concessione di acqua pubblica, perché
subordina il rilascio della concessione al parere
vincolante della Autorità di bacino (organo, oggi, di
natura statale in quanto privo di alcuna rappresentanza
regionale), così menomando il potere già spettante alle
Regioni ai sensi degli artt. 86-89 del d.lgs. n. 112 del
1998, in violazione dell’ att. 76.
20.2. – Sul punto, occorre richiamare quanto già
affermato da questa Corte con la sentenza n. 232 del
2009, secondo cui «se è vero […] che le competenze di
tale nuovo organismo possono indirettamente avere
conseguenze su ambiti materiali di competenza
concorrente (come il governo del territorio), è anche
vero che il coinvolgimento delle Regioni è assicurato»
da quanto previsto dall’art. 63 del d.lgs. n. 152 del
2006, in base al quale è necessaria «la partecipazione
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
il cui territorio è interessato dal distretto
idrografico di cui di volta in volta si tratta, alla
Conferenza istituzionale permanente (art. 63, comma 4),
principale organo dell’Autorità di bacino, che assomma
le vaste competenze elencate nel comma 5 dello stesso
art. 63».
Inoltre, la redistribuzione delle competenze
amministrative operata dalla norma impugnata risulta
coerente, per i motivi già illustrati (supra, paragrafo
n. 16.1.), con l’attuazione dei criteri direttivi della
legge di delega n. 308 del 2004.
Non sussiste, pertanto, la denunziata violazione
dell’art. 76 Cost.
20.3. – Quanto all’art. 116 del d.lgs. n. 152 del 2006,
le Regioni Toscana e Marche lamentano che tale norma,
pur attribuendo loro la competenza a predisporre i
«programmi di misure» – ossia di quelle misure reputate
necessarie per la tutela qualitativa e quantitativa del
sistema idrico –, subordinandone l’efficacia alla
approvazione alla Autorità di bacino medesima (non
sufficientemente rappresentativa degli interessi
regionali), di fatto affiderebbe il vero potere
decisionale in ordine ad esse a detto organo, in
violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio
di leale collaborazione.
20.4. – Si osserva, al riguardo, che la normativa
impugnata consente, in effetti, allo Stato di
concorrere, attraverso il parere delle Autorità di
bacino al quale la Regione si deve conformare, alla
determinazione di scelte fortemente incidenti sul
«governo del territorio», e, più in generale, sulle
politiche del territorio, di competenza regionale.
Tale previsione, nondimeno, per gli stessi motivi
evidenziati in relazione all’art. 96 del d.lgs. n. 152
del 2006 e coerentemente con quanto già affermato da
questa Corte con la sentenza n. 232 del 2009, non
risulta in contrasto né con i principi di sussidiarietà
e di leale collaborazione, né con il riparto di
competenze fra Stato e Regioni.
Infatti, occorre considerare che i programmi di misure
di tutela dei corpi idrici integrano i più ampi piani di
tutela delle acque, ponendosi con essi in un rapporto di
stretto collegamento.
La previsione della sottoposizione di detti programmi ad
una approvazione da parte dell’Autorità di bacino,
dunque, risponde alla duplice necessità di demandare ad
un organo idoneo – per struttura e composizione – a
valutare la coerenza del quadro complessivo
dell’attività di programmazione derivante dai
concorrenti strumenti di pianificazione in materia di
tutela delle acque, nonché di assicurare una adeguata
partecipazione, al relativo procedimento di formazione,
delle Regioni nel cui territorio debbono essere attuate
le misure di tutela in questione.
21. – Deve dichiararsi, infine, non luogo a provvedere
sulle istanze di sospensione avanzate, rispettivamente,
dalla Regione Puglia, nei confronti degli artt. 91, 101,
comma 7, e 104 del d.lgs. n. 152 del 2006, e dalla
Regione Abruzzo, nei confronti del solo art. 101, comma
7, del medesimo decreto legislativo, essendo stato
deciso il merito dei ricorsi.
Quanto alla istanza di sospensione in via cautelare
proposta dalla Regione Emilia-Romagna, questa Corte si è
già pronunciata con ordinanza di non luogo a provvedere
n. 245 del 2006.
per questi
motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
riservata a separate pronunce la decisione sulle altre
questioni di legittimità costituzionale promosse in via
principale nei confronti del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dalle
Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte,
Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche,
Basilicata con i ricorsi indicati in epigrafe;
1) dichiara inammissibili gli interventi della
Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature
(WWF Italia) – Onlus (nei giudizi promossi dalle Regioni
Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria,
Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata con i
ricorsi indicati in epigrafe), della Biomasse Italia
S.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche
– SICET S.r.l., della Ital Green Energy S.r.l e della
E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a. (nel giudizio
promosso dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato
in epigrafe);
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 91, commi 2 e 6, 96, 104,
comma 3, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del d.lgs. n.
152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 2, 5,
76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 Cost., nonché al
principio di leale collaborazione, dalla Regione
Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 91, comma 1, lettera d), 91
comma 2, e 96, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006,
proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.,
dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in
epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 96, comma 1, 101, comma 7, e
104, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte,
in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla
Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in
epigrafe;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 96, comma 1, e 101, comma 7,
del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento
agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Umbria,
con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 101, comma 7, e 116 del
d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli
artt. 76, 114, 117, primo e terzo comma, e 118 Cost.,
dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in
epigrafe;
7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152
del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117
Cost., dalle Regioni Umbria, Abruzzo e Campania, con i
ricorsi indicati in epigrafe;
8) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152
del 2006, proposta, in riferimento all’art. 76 Cost.,
dalla Regione Basilicata, con il ricorso indicato in
epigrafe;
9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 101, comma 7, e 104 del
d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli
artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., dalla Regione
Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 152
del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 5, 76, 117
e 118 Cost., dalle Regioni Liguria e Puglia, con i
ricorsi indicati in epigrafe;
11) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 91, commi 2 e 6, del d.lgs. n.
152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76,
117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione,
dalle Regioni Calabria, Toscana e Marche, con i ricorsi
indicati in epigrafe;
12) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 95, comma 5, del d.lgs. n. 152
del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e
118 Cost., dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato
in epigrafe;
13) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 96, comma 1, del d.lgs. n. 152
del 2006, proposte, in riferimento all’art. 76 Cost.,
dalle Regioni Umbria, Emilia-Romagna e Liguria, con i
ricorsi indicati in epigrafe;
14) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 113, comma 1, e 114, comma 1,
del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento
agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni
Emilia-Romagna, Liguria, Calabria, Toscana e Marche, con
i ricorsi indicati in epigrafe;
15) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 116 del d.lgs. n. 152 del 2006,
proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al
principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana
e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio
2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.
Allegato:
ordinanza letta all’udienza del 5 maggio 2009
ORDINANZA
Considerato che il presente giudizio di costituzionalità
delle leggi, promosso in via di azione, è configurato
come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di
potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto
questioni di competenza normativa, fermi restando, per i
soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle
loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di
fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente
anche di fronte a questa Corte in via incidentale
(sentenze nn. 405 del 2008 e 469 del 2005).
per questi
motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi
indicati in epigrafe dalla Associazione Italiana per il
World Wide Fund for Nature - ONLUS e da Biomasse Italia
S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche -
SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie
Tecnologiche Ambiente S.p.a.
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